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Transcript:

ALLEGATO n 1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E CONTRATTUALI IN MATERIA, DELLE PROCEDURE E MODALITA DI GESTIONE E DI ADESIONE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SIRIO Principali riferimenti normativi e contrattuali in materia: - D.Lgs. n 124 del 21.04.1993 e s.m.i.; - Legge n 335 del 08.08.1995; - AQN del 29.07.1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare; - DPCM del 20.12.1999 come modificato dal DPCM del 02.03.2001; - D.Lgs. n 252 del 05.12.2005 e s.m.i.; - AQN del 29.03.2011, che ha prorogato il termine di opzione al 31.12.2015; - Accordo istitutivo del Fondo Sirio del 01.10.2007; - Statuto del Fondo di Pensione Complementare SIRIO; - Art.94 del CCNL del 16.10.2008 comparto Università ( biennio 2006-2007 ). Chi può aderire al Fondo Sirio: L adesione individuale al Fondo è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale tecnico amministrativo e dirigente appartenente al comparto Università, con una delle seguenti tipologie di contratto: - contratto a tempo indeterminato, anche part-time; - contratto a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a 3 mesi continuativi. Non è prevista l ulteriore condizione che la sottoscrizione della domanda di adesione sia avvenuta almeno tre mesi prima del termine del rapporto di lavoro. Pertanto, sono ammissibili le domande di adesione a Sirio presentate da lavoratori a tempo determinato, qualunque sia la data di sottoscrizione delle stesse, a condizione che sia anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro e che quest ultimo sia non inferiore a tre mesi; - ogni altra tipologia di contratto flessibile, secondo le leggi vigenti, di durata pari o superiore a 3 mesi continuativi. L'adesione a Sirio avviene attraverso la sottoscrizione del Modulo di adesione, previa visione della Nota informativa e dello Statuto del Fondo. Tale adesione consente all iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. L iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione sopraccitato da parte dell Amministrazione di appartenenza ( in merito si veda il successivo paragrafo Procedure di adesione al Fondo Sirio a seguito di iscrizione dell Amministrazione al medesimo ) Come funziona: Le principali caratteristiche del Fondo sono: Volontarietà dell adesione: si diviene associati mediante adesione libera. La condizione di associato dà diritto alla partecipazione all attività del Fondo attraverso l elezione dell Assemblea dei Delegati, che a sua volta nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. L iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione sopraccitato da parte dell Amministrazione di appartenenza. A partire dalla data di sottoscrizione sopraccitata, il lavoratore pubblico in regime di TFS ( Trattamento di fine servizio, disciplinato dal D.P.R. n 1032 del 29/12/1973 e dalla Legge n 152 1

del 08/03/1968 ), ovvero, più specificatamente, il personale tecnico amministrativo assunto prima del 31.12.2000 passa automaticamente ed obbligatoriamente in regime di TFR ( Trattamento di fine rapporto, definito e disciplinato dal DPCM del 20.12.1999 e dalla Circolare INPDAP n 30 del 01.08.2002 ). A seguito di tale passaggio irrevocabile, viene effettuato un calcolo del TFS che si è maturato fino al momento dell iscrizione e lo si trasforma in TFR, il quale verrà rivalutato annualmente 1. Viceversa, il personale tecnico amministrativo assunto successivamente al 01.01.2001 (articolo 74, comma 3, legge n 388/2000) ed i lavoratori assunti a tempo determinato dal 30.05.2000, a partire dalla data di sottoscrizione sopraccitata, trovandosi già in regime di TFR, non saranno soggetti ad alcun cambiamento delle propria situazione previdenziale preesistente. NB: Nel caso in cui l assunzione del lavoratore presenti una decorrenza economica diversa dalla decorrenza giuridica, andrà presa in considerazione la DECORRENZA GIURIDICA del contratto, la quale, confrontata con il termine del 01.01.2001, consentirà di verificare se il lavoratore in oggetto si trovi in regime di TFR oppure in regime di TFS. Definizione della contribuzione: l entità dei contributi minimi obbligatori, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, è stabilita dalle Parti istitutive. Capitalizzazione individuale: la somma dei contributi versati determina la posizione individuale presso il fondo di ciascun iscritto, confluendo in un conto individuale. I versamenti vengono investiti in strumenti finanziari ( come, ad esempio azioni, titoli di stato ed altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) la cui gestione è affidata a società specializzate, determinate dal CdA, secondo regole dettate dalla COVIP, sulla base della politica di investimento definita dallo stesso CdA del Fondo: tali strumenti produrranno nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione operate dallo stesso Fondo. Il conto individuale di ciascun iscritto è dunque costituito dalle somme versate più i loro rendimenti; pertanto l entità della Pensione Complementare dipenderà non solo dalla contribuzione, ma anche dai rendimenti da essa maturati. Le risorse del Fondo vengono depositate presso il conto corrente di raccolta della Banca depositaria, ovvero presso l Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI), fino all avvio della gestione delle risorse destinate agli investimenti, quindi attribuite alle posizioni individuali dei singoli iscritti. Il tasso di remunerazione del conto corrente di deposito è pari al tasso EURIBOR 1 mese 0,10%. Il CdA del Fondo si riserva la possibilità di investire tali somme in strumenti pronti contro termine o di accantonarle in conti di deposito, fino a quando non sarà completata la procedura di selezione dei gestori finanziari. L investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari : il termine rischio esprime la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Ciò sta a significare come il valore dell investimento possa, con il tempo, salire o scendere e che, pertanto, l ammontare delle pensione complementare non possa essere predefinito. Il Fondo Sirio, nella fase di avvio, investirà i contributi in un solo comparto di investimento ( gestione monocomparto garantita ). Entro un anno dall avvio della gestione finanziaria, il Fondo Sirio potrà avviare la gestione multi comparto : ogni comparto sarà caratterizzato da una propria combinazione rischio / rendimento e, pertanto, l impiego dei contributi versati avverrà sulla base delle scelte di investimento, operate dai singoli dipendenti aderenti al Fondo, fra le diverse opzioni proposte da quest ultimo. Il rendimento atteso sarà strettamente correlato al livello di rischio assunto dal dipendente. NB: Per maggiori informazioni sull argomento investimenti si veda l allegata Nota informativa, predisposta dal Fondo Sirio e depositata presso la COVISOP in data 01.07.2013. Contribuzione: Le modalità di contribuzione al Fondo sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi e comprendono quote a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, nonché quote di trattamento di fine rapporto maturate nell anno. L obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui sono stati apposti il timbro e la sottoscrizione sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro, e comunque non oltre il terzo mese. La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a SIRIO contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15 giorno del mese successivo a quello cu i si riferisce. 1 L opzione obbligata dal regime TFS al regime TFR, in base all accordo quadro ARAN / OO.SS. del 02.03.2006, è esercitabile fino al 31.12.2015. Non è da escludere un nuovo accordo di proroga di questo termine, al fine di agevolare le adesione al Fondo SIRIO. 2

La contribuzione si compone di tre elementi: 1) contributo a carico del datore di lavoro, pari all 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR; 2) contributo a carico del lavoratore, pari ad un minimo dell 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il lavoratore ha facoltà di scegliere un aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella minima obbligatoria. La modifica dell aliquota và effettuata mediante apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico, mediante richiesta scritta da far pervenire al Fondo entro il 15 Ottobre, con decorrenza dal 1 Gennaio dell anno successivo. Non sono stati previsti limiti all aliquota aggiuntiva pari ai tetti di deducibilità fiscale. Gli aderenti possono indicare contribuzioni aggiuntive superiori al predetto limite minimo, per scaglioni progressivi pari allo 0,50% dell imponibile, fino ad indicare un aliquota di contribuzione massima a proprio carico pari al 12% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. 3) versamento del TFR che matura dalla data di iscrizione al Fondo: - i lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato dopo il 01.01.2001 o a tempo determinato dal 30.05.2000 destinano al Fondo il 100% del TFR maturando; - i lavoratori pubblici assunti prima del 31.12.2000 versano al Fondo una quota del TFR maturando pari, in fase di prima attuazione, al 2% della retribuzione annua lorda utile al calcolo del TFR, ovvero, in altri termini, il 28,94% dell accantonamento complessivo del TFR. È consentito, in costanza del rapporto di lavoro, ma solo dopo 5 anni di adesione a Sirio, sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico, comunicando tale decisione entro il 30 novembre di ogni anno all'amministrazione di appartenenza. Sospendendo la contribuzione si perderà il diritto all'1% versato dall'amministrazione. Le quote di TFR, percentualmente sopra indicate, continueranno invece ad essere accantonate figurativamente dall INPS Gestione Dipendenti Pubblici, e saranno trasferite a Sirio al momento dell erogazione della prestazione, essendo espressamente destinate a previdenza complementare. I lavoratori assunti prima del 31.12.2000 che, aderendo al Fondo Sirio, sono obbligati al passaggio dal regime di TFS ( Trattamento di fine servizio ) al regime di TFR ( Trattamento di fine rapporto ), riceveranno il contributo aggiuntivo del 1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS ( 80% della retribuzione utile ), a titolo incentivante, a carico dell INPS Gestione Dipendenti Pubblici, derivante dalla restituzione, sulla propria posizione individuale di iscrizione al Fondo, di parte della ritenuta opera previdenza, prevista in busta paga e corrispondente al 2,5% della base imponibile TFS. Riepilogo finale : Primo caso - Contribuzione al Fondo Sirio per i lavoratori assunti prima del 31.12.2000: 1. L adesione al Fondo comporta l opzione automatica, obbligatoria ed irrevocabile per il passaggio dal regime di TFS ( Trattamento di fine servizio ) al regime di TFR ( Trattamento di fine rapporto ). 2. A seguito di tale opzione automatica, viene effettuato un calcolo del TFS che si è maturato fino al momento dell iscrizione e lo si trasforma in TFR. Tale quota ( montante maturato come TFS al momento dell adesione ) viene accantonata figurativamente presso l INPS Gestione Dipendenti Pubblici ( quindi non versata al Fondo ), e da tale Istituto verrà rivalutata annualmente del 75% del tasso di inflazione e dell 1,5% fisso ( ad esempio, se in un dato anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell anno sarà : 2% x 75% + 1,5% = 3% ), in quanto non destinata a previdenza complementare. 3. La contribuzione si compone di : un contributo a carico del datore di lavoro, pari all 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Tale contributo dovrà essere versato al Fondo dall Amministrazione datrice di lavoro; un contributo a carico del lavoratore, pari ad un minimo dell 1% e fino ad un massimo pari al 12% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il lavoratore ha, quindi, facoltà di scegliere un aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata. Tale contributo dovrà essere versato al 3

Fondo dall Amministrazione datrice di lavoro; un contributo aggiuntivo del 1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS ( 80% della retribuzione utile ), erogato a titolo incentivante, a carico dell INPS Gestione Dipendenti Pubblici.Tale contributo verrà contabilizzato e quindi accantonato figurativamente dall INPS Gestione Dipendenti Pubblici ( quindi non versato al Fondo ), e da tale Istituto verrà rivalutato annualmente, secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23/12/2005. la quota di TFR che matura dalla data di iscrizione al Fondo pari al 2% della retribuzione annua lorda utile al calcolo del TFR, ovvero, in altri termini, il 28,94% dell accantonamento complessivo del TFR. Tale quota, anch essa a carico dell Amministrazione, viene accantonata figurativamente presso l INPS Gestione Dipendenti Pubblici ( quindi non versata al Fondo ), e da tale Istituto verrà rivalutata annualmente, secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23/12/2005. la restante quota di TFR che matura dalla data di iscrizione al Fondo, pari al 4,91% della contribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR, anch essa a carico dell Amministrazione, viene accantonata figurativamente presso l INPS Gestione Dipendenti Pubblici ( quindi non versata al Fondo ), e da tale Istituto verrà rivalutata annualmente del 75% del tasso di inflazione e dell 1,5% fisso ( in quanto non destinata a previdenza complementare ). NB 1: L ambito normativo di riferimento per il TFR (DPCM del 20.12.1999 e Circolare INPDAP n 30 del 01.08.2002), al quale saranno soggetti i lavoratori assunti prima del 01.01.2001, con decorrenza dalla data di adesione formale al Fondo Sirio, prevede un contributo previdenziale nella misura del 9,60% della base contributiva di riferimento, interamente a carico dell Amministrazione di appartenenza. Tuttavia, il calcolo delle quote di TFR deriverà dall applicazione di un aliquota previdenziale inferiore, il 6,91% della contribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR, di cui, come sopra evidenziato, il 2% destinato alla previdenza complementare seppur accantonato figurativamente presso l INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ed il rimanente 4,91% destinato ad essere accantonato figurativamente presso Gestione Dipendenti Pubblici, non essendo destinato alla previdenza complementare. NB 2: Le quote ed i contributi accantonati figurativamente presso l INPS Gestione Dipendenti Pubblici ( quindi non versati al Fondo, ma destinati comunque a previdenza complementare ), e da tale Istituto rivalutati annualmente, secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23/12/2005,verranno conferite al Fondo di previdenza complementare Sirio alla cessazione dal servizio, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all istituto previdenziale. Fanno eccezione la quota TFR maturata dalla data di iscrizione al Fondo, pari al 4,91% della contribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR ed il montante maturato come TFS al momento dell adesione a Sirio, quote annualmente rivalutate dall INPS del 75% del tasso di inflazione e dell 1,5% fisso, le quali, non essendo destinate alla previdenza complementare, saranno erogate direttamente dall INPS Gestione Dipendenti Pubblici sotto forma di Trattamento di Fine Rapporto. Conclusioni: - totale contributi versati periodicamente al Fondo Sirio dall Amministrazione datrice di lavoro : 2% (minimo contributivo: 1% incrementabile a carico del lavoratore + 1% fisso a carico del Datore di Lavoro) della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR; - totale contributi destinati alla previdenza complementare, ma accantonati figurativamente e rivalutati annualmente presso l INPS Gestione Dipendenti Pubblici, nonché conferiti al Fondo di previdenza complementare Sirio alla cessazione del servizio del lavoratore: 3,5% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. La sommatoria delle quote, annualmente rivalutate, derivanti da tali due forme di contribuzione, costituirà la Pensione complementare erogata dal Fondo Sirio. La quota di TFR maturata dalla data di iscrizione al Fondo, pari al 4,91% della contribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR, anch essa a carico dell Amministrazione, accantonata figurativamente presso l INPS 4

Gestione Dipendenti Pubblici ( quindi non versata al Fondo ), aumentata del montante maturato come TFS al momento dell adesione a Sirio ed annualmente rivalutato dall INPS, costituirà il Trattamento di Fine Rapporto spettante al lavoratore, che verrà erogato dallo stesso Istituto previdenziale. Elementi da considerare in caso di trasformazione del TFS in TFR al momento dell adesione: - Aspettare che l anzianità complessiva ai fini del TFS sia pari a n anni + 6 mesi + 1 giorno, ricordando che nel computo del TFS si considera anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi e si trascura quella uguale o inferiore. - Aspettare la maturazione di un passaggio di carriera se non distante. Il tempo di attesa è inversamente proporzionale al livello di avanzamento (il caso dei dirigenti). - Sottolineare il vantaggio dell 1,5% aggiuntivo su base TFS per i lavoratori «optanti» e iscritti alle gestioni Inps ex Inpdap del trattamenti di fine servizio, a carico dell INPS Gestione Dipendenti Pubblici. - Il programma di simulazione di convenienza dell adesione alla previdenza complementare disponibile presso le sedi Inps Gestione Dipendenti Pubblici. Secondo caso -_ Contribuzione al Fondo Sirio per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 o a tempo determinato dal 30.05.2000: 1. trovandosi già in regime di TFR, tali lavoratori non saranno soggetti ad alcun cambiamento delle propria situazione previdenziale preesistente; 2. La contribuzione si compone di : un contributo a carico del datore di lavoro, pari all 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Tale contributo dovrà essere versato al Fondo dall Amministrazione datrice di lavoro; un contributo a carico del lavoratore, pari ad un minimo dell 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Il lavoratore ha facoltà di scegliere un aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata, fino ad un massimo del 12%. Tale contributo dovrà essere versato al Fondo dall Amministrazione datrice di lavoro; il 100% del TFR che matura dalla data di iscrizione al Fondo, in aggiunta a quello maturato fino a tale data. Entrambe le quote derivano dall applicazione di un aliquota previdenziale pari al 6,91% della contribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR, interamente a carico dell Amministrazione di appartenenza. Entrambe vengono accantonate figurativamente presso l INPS Gestione Dipendenti Pubblici ( quindi non versate al Fondo ), ma: - mentre la prima quota ( TFR maturato fino alla data di adesione al Fondo Sirio ) verrà rivalutata annualmente dall INPS del 75% del tasso di inflazione e dell 1,5% fisso, non essendo destinata alla previdenza complementare ( quindi sarà erogata direttamente dall INPS Gestione Dipendenti Pubblici sotto forma di Trattamento di Fine Rapporto ); - la seconda quota ( TFR maturato dalla data di adesione al Fondo Sirio ) verrà rivalutata dall INPS annualmente secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto MEF 23/12/2005, essendo destinata alla previdenza complementare (quindi sarà conferita al Fondo Sirio alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all Istituto previdenziale).tale quota andrà a costituire un ulteriore parte della Pensione complementare erogata dal Fondo Sirio. NB: L ambito normativo di riferimento per il TFR (DPCM del 20.12.1999 e Circolare INPDAP n 30 del 01.08.2002), al quale saranno soggetti i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo 01.01.2001 o a tempo determinato dopo il 30.05.2000, con decorrenza dalla data di adesione formale al Fondo Sirio, prevede un contributo previdenziale nella misura del 9,60% della base contributiva di riferimento, interamente a carico dell Amministrazione di appartenenza. Tuttavia, il calcolo delle quote di TFR deriverà dall applicazione di un aliquota previdenziale inferiore, il 6,91% della contribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR. Conclusioni: La sommatoria dei contributi versati periodicamente al Fondo Sirio dall Amministrazione datrice di lavoro, pari al 2% (minimo contributivo : 1% incrementabile a carico del lavoratore + 1% fisso a carico del Datore di 5

Lavoro) della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR costituirà la Pensione complementare erogata dal Fondo Sirio, alla quale si aggiungerà la seconda delle due quote di TFR sopra descritte. Costi : Il Fondo SIRIO non ha scopo di lucro. Vengono addebitati i soli costi necessari per coprire le spese di funzionamento. Il Fondo non ha bisogno di remunerare la rete distributiva (sportelli, promotori finanziari, agenti), in quanto sono gli uffici competenti delle Amministrazioni, le RSU, le OO.SS. che si occupano della raccolta delle adesioni. Dettaglio costi: - quota una tantum di iscrizione al Fondo, interamente a carico dell Amministrazione, stabilita in 2,58 pro capite, sulla base del numero dei propri dipendenti non dirigenti del comparto in servizio. Tale valore è stato indicato dall ARAN e quantificato ai sensi dell art.94 del CCNL del 16.10.2008 ( quadriennio 2006-2009 ). Tali risorse sono destinate al finanziamento delle spese di avvio del Fondo; 6

- quota associativa, a carico di ciascun lavoratore aderente al Fondo, stabilita in 20,00 annui, prelevata in 12 ratei mensili dalle stesse quote di contribuzione. NB: le commissioni di gestione e di banca depositaria saranno fissate nelle singole convenzioni, quando il Fondo Sirio avvierà la gestione finanziaria, e saranno comunicate tempestivamente ai singoli iscritti. Procedure di adesione al Fondo Sirio: a) Compilazione CARTACEA Per aderire al Fondo Sirio, il dipendente interessato deve scaricare l apposito Modulo di Adesione Settore Pubblico ( allegato n 3 alla Circolare informativa ), disponibile, in formato PDF, sul sito web www.fondopensionesirio.it, nella sezione Modulistica. Il dello scrivente Servizio fornirà all utenza ed allo stesso Istituto Previdenziale un ruolo di supporto e di raccordo amministrativo procedurale, garantendo la correttezza, formale e sostanziale, delle istanze presentate ed il rispetto, nelle diverse fasi procedurali ( interne all Ateneo o condivise ), dei termini e delle modalità di gestione delle singole pratiche. I moduli di adesione, composti da n 4 copie, debitamente compilati e sottoscritti dai dipendenti interessati, per le parti di loro pertinenza, dovranno essere consegnati cartaceamente presso il front office del dello scrivente Servizio, il quale, a sua volta: a) curerà la compilazione della sezione del modulo di propria pertinenza, nella quale dovranno essere riportati i dati relativi alla sede presso la quale l'iscritto presta la propria attività; b) provvederà alla scansione delle 4 copie del modulo in formato PDF e quindi le invierà via mail all indirizzo PEC della Sede provinciale INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Genova ed alla Sede Legale del Fondo Sirio. Una copia del modulo verrà trasmessa a ciascun dipendente, all indirizzo mail di quest ultimo. b) Compilazione ONLINE sul Portale del Fondo Pensione SIRIO Recentemente è stato attivato, sul portale web del Fondo Sirio, un specifico box destinato alle Adesioni on line, attivabile previa registrazione del dipendente interessato come nuovo utente. La procedura di registrazione è strutturata in tre fasi: Prima fase Inserimento di alcuni dati anagrafici e indicazione di una casella di posta elettronica valida. Seconda fase Conferma della registrazione a fronte di una e-mail, inviata all'indirizzo indicato, contenente le istruzioni necessarie. Terza fase Fornitura delle credenziali di accesso. Terminata tale procedura, l utente sarà abilitato alla compilazione on line del Modulo di Adesione al Fondo, alla conclusione della quale tale documento ( che verrà registrato dal Fondo Sirio come prenotazione di adesione, in attesa di essere completato e convalidato dalla successiva fase istruttoria a carico dell Amministrazione di appartenenza) dovrà essere stampato in quattro copie ( esso riporterà in automatico un codice identificativo univoco della prenotazione ), sottoscritto e consegnato allo scrivente Servizio, che provvederà a compilare la parte della domanda di propria pertinenza, verificare l'esattezza dei dati indicati, controllare che la domanda sia compilata in modo chiaro e che sia firmata in tutte le sue parti. Quindi, il modulo dovrà essere scansionato in formato PDF ed inviato dallo scrivente Ufficio all indirizzo PEC della Sede provinciale e territoriale INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Genova ed a quella del Fondo Sirio. Una copia del modulo dovrà essere trasmessa al dipendente. Per entrambe le ipotesi procedurali sopra illustrate è data facoltà all Amministrazione di effettuare un unica spedizione, dopo aver raccolto tutte le adesione pervenute e correttamente compilate e sottoscritte di un dato mese. Requisiti di ammissibilità della domanda di adesione al Fondo Sirio: La domanda di adesione non è produttiva di effetti quando la stessa risulti priva di uno o più dei seguenti requisiti essenziali per la sua validità : - firma del lavoratore; - data apposta dal datore di lavoro; - firma del datore di lavoro; - timbro del datore di lavoro; 7

- durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre mesi. Prestazioni prima della Pensione: ANTICIPAZIONE: trascorsi 8 anni dall iscrizione al Fondo Sirio, il lavoratore può richiedere un anticipazione, totale o parziale, del capitale accumulato presso il Fondo ( quindi con esclusione del TRF e delle quote figurativamente accantonati presso l INPS 2 ) per i seguenti motivi: - eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti; - acquisto prima casa di abitazione, per sé o per i figli; - ristrutturazione prima casa di abitazione per sé o per i figli. L'anticipazione non interrompe la contribuzione, ma, ovviamente, determina una riduzione della posizione individuale dell iscritto ( capitale personale versato + correlati rendimenti ), e, pertanto, dell entità delle prestazioni che potranno essere erogate successivamente. Tuttavia le anticipazioni possono essere reintegrate dall iscritto successivamente alla presentazione della richiesta di anticipazione, tramite versamenti aggiuntivi al Fondo. RISCATTO: l iscritto può richiedere la liquidazione (in tutto o in parte) della posizione maturata presso il Fondo, se cessa il rapporto di lavoro prima di raggiungere i requisiti per il pensionamento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione. Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo, l iscritto ha diverse opzioni: - chiedere il riscatto del capitale maturato; - trasferire la posizione ad altra forma di pensione individuale; - trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale; - mantenere la sua posizione presso il Fondo Sirio, sospendendo la contribuzione; Si precisa che le somme per cui è concesso richiedere anticipazione o riscatto, laddove ricorrano le condizioni sopra elencate, sono costituite esclusivamente dai contributi versati dal lavoratore, dai contributi a carico del datore di lavoro e dai rendimenti derivanti dalla loro gestione finanziaria. Non anche dalle somme accantonate figurativamente come il TFR ed il contributo aggiuntivo dell 1,5%, poiché il Fondo può disporne solo al momento del pensionamento dell associato. Laddove l iscritto, trovandosi nelle condizioni di richiedere un riscatto totale della posizione maturata, proceda in tal senso, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto con il Fondo e, conseguentemente, ogni diritto a prestazioni pensionistiche complementari, nel momento in cui costui maturerà i requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, previsti dal regime obbligatorio di appartenenza. TRASFERIMENTO: l'associato può richiedere il trasferimento del capitale accumulato presso il Fondo ad altra forma di previdenza complementare, ma solo dopo cinque anni di permanenza nel Fondo medesimo, limitatamente ai primi cinque anni ( che decorrono dall autorizzazione all esercizio 17.04.2012 / 16.04.2017 ) di vita del Fondo, e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni di permanenza nel Fondo. Anche in tale ipotesi,si precisa che le somme per cui è concesso richiedere il trasferimento, laddove ricorrano le condizioni sopra elencate, sono costituite esclusivamente dai contributi versati dal lavoratore, dai contributi a carico del datore di lavoro e dai rendimenti derivanti dalla loro gestione finanziaria. Non anche dalle somme accantonate figurativamente come il TFR ed il contributo aggiuntivo dell 1,5%, poiché il Fondo può disporne solo al momento del pensionamento dell associato. Il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità : tale operazione non è soggetta ad alcun tipo di tassazione. Prestazioni dopo la Pensione: Il lavoratore associato a Fondo Sirio ha facoltà di richiedere la prestazione pensionistica se: - è iscritto a forma di Pensione Complementare da almeno 5 anni; - ha maturato i requisiti per accedere alla pensione pubblica. 2 Questa limitazione non opera, quindi, per quegli accantonamenti che abbiano perso tale natura figurativa, essendo già stati conferiti al Fondo Sirio per effetto di cessazioni di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni che hanno comportato soluzione di continuità di iscrizione all INPS Gestione Dipendenti Pubblici ( ex INPDAP ). 8

Il Fondo Pensione Sirio eroga, al termine della fase di accumulo: - pensione complementare di vecchiaia, che si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo; - pensione complementare di anzianità, che si consegue, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo, limitatamente ai primi 15 anni di vita del Fondo: dopo tale termine quest ultimo requisito viene innalzato a 15 anni. L anzianità di partecipazione che il lavoratore avesse maturato presso altri fondi di pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali, è riconosciuta dal Fondo Sirio ai fini dei requisiti previsti per le prestazioni erogabili dal Fondo stesso. La prestazione può essere richiesta al Fondo in forma di Rendita o in forma di Capitale. Quest'ultimo può raggiungere un montante massimo non superiore al 50% della posizione maturata fino al momento del pensionamento,salvo che il montante finale accumulato, trasformato in rendita, non sia inferiore al valore dell assegno sociale. In tal caso l'associato può richiedere la prestazione interamente in forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale. La tassazione è agevolata solo se la prestazione in capitale non è superiore al 1/3 del montante maturato. La restante somma sarà erogata sotto forma di rendita vitalizia. In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, la posizione individuale maturata presso Sirio può essere riscattata: - dal coniuge; - in mancanza del coniuge, dai figli in parti uguali; - in mancanza dei figli, dai genitori se a carico fiscalmente dell iscritto; - in mancanza dei genitori, dal beneficiario designato dall iscritto. In assenza anche del beneficiario designato, la posizione individuale dell iscritto resta acquisita al Fondo Sirio. Per il caso di decesso dopo il pensionamento, l iscritto, al momento del pensionamento, valuterà la possibilità di assicurare l erogazione di una pensione ad un beneficiario da Lui stesso nominato, sottoscrivendo una rendita reversibile. Il regime fiscale per i dipendenti pubblici: I contributi annui versati complessivamente al Fondo da parte di dipendenti pubblici, sia dai lavoratori assunti dopo il 31.12.2000, che da quelli in servizio al 31.12.2000 che aderendo a Sirio hanno optato per il TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo del lavoratore e, comunque, non oltre 5.164,57. Per i redditi da lavoro dipendente, fermo restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo. Nel tetto di deducibilità rientrano tutti i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, nonché i premi versati a tutte le forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali) con la sola eccezione delle quote di TFR. Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo. Nella fase dell erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine l associato deve, entro il 30 settembre dell anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti,comunicare al Fondo l ammontare dei contributi versati e non dedotti. I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell 11% ( minore di quella attualmente prevista per gli investimenti di natura finanziaria, che è pari al 20% ), applicata al risultato netto di gestione maturato per ciascun periodo di imposta. La pensione complementare è soggetta a tassazione complessiva per la parte relativa ai contributi dedotti, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione e, là dove presenti, dei contributi volontari aggiuntivi eccedenti i summenzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (pari ad 5.164,57). La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo Pensione prendendo come reddito di riferimento l importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva 9

contribuzione e moltiplicando il risultato per 12. Se l importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall associato, l imposta si applica sull importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti. Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad un 1/3 del montante maturato dell associato, l imposta si applica sull importo maturato, al netto dei rendimenti finanziati già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni: - l associato ha optato per la liquidazione dell intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta al lavoratore associato nel caso in cui l importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell assegno sociale); - il riscatto avviene a seguito di pensionamento, per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; - il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato. La tassazione delle prestazioni in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell imposta sulla base dell aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto della prestazione. Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L imposta sia applica sull importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti. Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento, a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti. In conclusione, il Messaggio INPS n 8831 del 30.05.2013, ha confermato l obbligo al versamento alle gestioni pensionistiche obbligatorie del contributo di solidarietà, previsto dall art.9 bis del D.L. n 103 del 29.03.1991, convertito con modificazioni nella Legge n 166 del 01.06.1991, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici (ivi compreso il Fondo Pensione Sirio), diverse da quelle costituite dalla quote di accantonamento al TFR. Viene confermato, altresì, l obbligo da parte dei datori di lavoro di denunciare le quote e le contribuzioni per i dipendenti iscritti alla gestione Pubblici Dipendenti nel flusso UNIEMENS, ListaPosPa, valorizzando l elemento quota datore di lavoro L.166/91 e contributo L.166/91. Il contributo di solidarietà deve essere versato dai datori di lavoro attraverso il canale F24, utilizzando la causale P- 06 sulle Casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 del mese di scadenza: le modalità di compilazione sono quelle già adoperate per il versamento della restante contribuzione obbligatoria. In virtù della particolare complessità della materia e della correlata normativa previdenziale e fiscale di riferimento, che, con questa Relazione illustrativa, si è cercato, per quanto possibile, di riassumere, semplificare e rappresentare attraverso un indice analitico dei principali argomenti riguardanti le modalità ed i termini delle eventuali libere e volontarie adesioni al Fondo Sirio, nonché le principali caratterizzazioni contributive e fiscali riguardanti la formazione, la rivalutazione e la gestione delle posizioni individuali degli associati, le SS.LL sono invitate ad inviare i propri quesiti, sia di carattere generale, sia di carattere specifico e personale, via e-mail alla casella di struttura quiescenza@unige.it, o a prendere contatto direttamente con il Settore VI Previdenza e Quiescenza attraverso i recapiti telefonici riportati nella pagina web del sito dell Ateneo, cliccando sul riquadro proprio del summenzionato Settore: http://www.unige.it/amministrazione/personale/organigramma.shtml Lo scrivente Servizio provvederà altresì a comunicare all utenza universitaria il verificarsi di eventuali evoluzioni / mutamenti delle procedure informatiche di adesione al Fondo sopraccitate e delle relative disposizioni normative di riferimento, mediante specifici messaggi di aggiornamento via e-mail, tramite l ausilio delle mailing list di Ateneo. Si invitano le SS.LL. a consultare periodicamente i siti web del Fondo Pensione Sirio e dell INPS Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di usufruire dei servizi informativi posti in essere da Codesti Enti. 10

Il Fondo Pensione SIRIO ha messo in atto diversi strumenti di informazione e di conoscenza: Il Sito web Brochure e pieghevoli Video promozionale Forum P.A. Social network Facebook Info@fondopensionesirio.it per qualunque quesito al quale verrà data risposta entro 48 ore. www.fondopensionesirio.it 11

https://www.inps.it/portale/default.aspx 12