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BANDO DI CONCORSO CONTRIBUTO PER L ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DI CONVITTI Gestione Ex Ipost Anno scolastico 2015-2016 in favore di - orfani di dipendenti del Gruppo Poste italiane S.p.A. - gestione ex-ipost, deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a riposo; - figli a carico di dipendenti del Gruppo Poste italiane S.p.A., - Gestione ex IPOST, con unico genitore in attività lavorativa fuori sede o che versi in uno stato di difficoltà economica.

INDICE Premessa Art.1 Soggetti del concorso Art.2 Oggetto del concorso Art.3 Requisiti di ammissione al concorso Art.4 Attestazione ISEE Art.5 La domanda di partecipazione al concorso Termini e modalità di invio Art.6 Graduatorie Criteri di ammissione Art.7 Graduatorie Pubblicazione Art.8 Accertamenti e sanzioni Art.9 Ricorsi Art.10 Responsabile del procedimento pag. 2

Premessa Nell ambito delle prestazioni erogate dall Inps, Gestione ex-ipost, in base alle disponibilità finanziarie della gestione, ogni anno vengono determinate le provvidenze sanitarie e assistenziali, la loro consistenza e il relativo stanziamento in bilancio. Possono iscriversi al relativo Fondo i dipendenti di Poste Italiane Spa e di tutte le società collegate e i dipendenti e pensionati ex Ipost. In favore degli iscritti al Fondo, l Inps indice un bando per l assegnazione di contributi per l iscrizione e la frequenza presso convitti in favore di studenti della scuola secondaria di secondo grado nell anno scolastico 2015/2016. Art.1 Soggetti del concorso 1. All interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto o dante causa, il beneficiario, il richiedente. 2. Il titolare del diritto o il dante causa è individuato tra i seguenti soggetti: a) il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A. iscritto al Fondo e sottoposto alla trattenuta dello 0,40% di cui all art. 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952, deceduto in attività di servizio o nello stesso mese di collocamento a riposo; b) il dipendente del Gruppo Poste Italiane iscritto al Fondo e sottoposto alla trattenuta dello 0,40% di cui all art. 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952, unico genitore in attività lavorativa con sede di servizio distante oltre 50 Km dalla residenza del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario; c) il dipendente del Gruppo Poste Italiane iscritto al Fondo e sottoposto alla trattenuta dello 0,40% di cui all art. 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952, unico genitore in attività lavorativa abbia un ISEE con valore inferiore a 24.000,00. 3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, orfano o figlio del titolare del diritto. 4. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti: pag. 3

a) il titolare del diritto, in qualità di genitore del beneficiario; b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto, in qualità di genitore superstite ; c) il tutore del figlio o dell orfano del titolare del diritto. d) il figlio o l orfano del titolare del diritto, se maggiorenne. Art.2 Oggetto del concorso 1. L INPS indice, per l anno scolastico 2015/2016, in favore dei figli o orfani del titolare del diritto, come indicato all art. 1, un concorso per l assegnazione di n. 10 contributi alle spese di iscrizione e frequenza presso convitti, fino ad un massimo di 2.000,00 ciascuno, in favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado. Art.3 Requisiti di ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all art. 1, comma 3, ammessi e frequentanti convitti, in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito la promozione nell anno scolastico 2014/2015; b) essere iscritti all anno scolastico 2015/2016; c) non fruire di borse di studio o di altro beneficio analogo a quello messo a concorso da parte di Enti di diritto pubblico o privato; d) non essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno. L eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Art. 4 Attestazione ISEE 1. Il richiedente la prestazione, all atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell ISEE ordinaria o ISEE minorenni, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L attestazione ISEE è rilasciata dall INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, pag. 4

Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente. 2. L attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria. 3. Nel caso sia già stata emessa un attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Vista l abrogazione della previgente normativa in materia di ISEE, tutte le attestazione ISEE elaborate nell anno 2014 sono scadute il 31/12/2014, ancorché riportino una data di validità fino al 2015. L utente, in tali casi, deve richiedere la certificazione ISEE 2015. Il valore dell attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall INPS. 4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa sarà respinta. 5. L Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all interno della medesima attestazione. Art.5 La domanda di partecipazione al concorso Termini e modalità di invio 1. La domanda va redatta utilizzando esclusivamente lo schema reperibile dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it, Modulistica, e di seguito, dal menù di sinistra, Gestione Fondi Gruppo Poste Italiane, Domanda Contributo per iscrizione e frequenza di Convitti, e deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione a mezzo PEC, se digitalizzata, o a mezzo raccomandata o assicurata convenzionale A.R, se con supporto cartaceo, corredata della seguente documentazione: a) fotocopia del documento di identità del richiedente e del partecipante, in caso di studente minorenne; b) fotocopia del documento di identità del beneficiario in caso di studente maggiorenne; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la promozione nell anno scolastico 2014/2015, l iscrizione all anno scolastico 2015/2016, il non essere in pag. 5

ritardo di oltre un anno nella carriera scolastica e l ammissione presso il convitto prescelto; d) dichiarazione del costo annuo di permanenza nel convitto; e) indicazione dell iban del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore, tutore o studente maggiorenne) sul quale far affluire il contributo. 2. I dipendenti richiedenti il beneficio per attività lavorativa fuori sede dovranno inoltre allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la sede di servizio del richiedente dista oltre 50 Km dalla residenza del nucleo familiare del beneficiario. 3.Le domande, corredate della documentazione prescritta, devono essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre il 5 ottobre 2015 ai seguenti recapiti: a)inps Direzione Centrale Credito e Welfare, Area Servizi di Welfare, Via Aldo Ballarin 42, 00142 ROMA se inviate a mezzo raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R; b) dc.creditowelfare@postacert.inps.gov.it, se inviate tramite PEC, unitamente a copia della documentazione prescritta digitalizzata. Le domande incomplete e/o erroneamente documentate saranno rigettate. Art.6 Graduatorie Criteri di ammissione al beneficio 1.La graduatoria sarà definita sulla base dei valori crescenti dell attestazione ISEE 2015 relativa al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, con priorità assoluta per gli studenti già assegnatari del beneficio con riferimento all anno scolastico 2014/2015 che abbiano conseguito la promozione nel medesimo anno e, in subordine, per gli orfani. Art.7 Graduatorie Pubblicazione 1.Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso. pag. 6

Art.8 Accertamenti e sanzioni 1. Ai sensi dell art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l Istituto eseguirà controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali. 2. Ai sensi dell art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l Agenzia delle Entrate procede con l individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all interno della DSU in sede di rilascio dell attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni. 3. Nel casi di cui ai precedenti commi, l Istituto procederà alla revoca del beneficio ed alle conseguenti segnalazioni. Art.9 Ricorsi 1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, alla Direzione Centrale Credito e Welfare Area Servizi di Welfare, Via Aldo Ballarin 42, 00142 Roma. 2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma. Art.10 Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell Area Servizi Welfare- Direzione Centrale Credito e Welfare. Roma, 15 settembre 2015 pag. 7