PROVINCIA DELLA SPEZIA

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, TALUNE SPESE DELLA PRESIDENZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'ADESIONE A COMITATI D'ONORE

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI SARDIGLIANO PROVINCIA DI ALESSANDRIA. Regolamento delle spese di rappresentanza

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI FERRARA Città patrimonio dell umanità R E G O L A M E N T O DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI DIMARO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRENTANZA

COMUNE DI LAGOSANTO REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Approvato con delibera di C.C. n 42 del 28/06/2010 1

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI SERMONETA PROVINCIA DI LATINA

Comune di Lurate Caccivio Provincia di Como

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COMUNE DI MASON VICENTINO

PROVINCIA DI UDINE INDICE

COMUNE DI FANO Provincia di Pesaro e Urbino

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO D.L.Bianco

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA REGOLAMENTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI FORCE COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE NUM. 52 DEL

COMUNE DI SALA CONSILINA

COMUNE DI PADOVA QUARTIERE N. 4 SUD/EST

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME TRENTO

Comune di Macherio Provincia di Monza e della Brianza Via Visconti,

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME TRENTO

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di Firenze

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO PROVINCIA DI TREVISO. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza

COMUNE DI BRENNA Provincia di Como

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COMUNE DI MORANO SUL PO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI SASSUOLO Provincia di Modena

COMUNE DI ROSOLINA PROVINCIA DI ROVIGO. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Straordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica

Deliberazione della Giunta Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNITA DELLA VAL DI NON con sede in CLES. Verbale di deliberazione N. 70. del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Definizioni)

CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COMUNE DI CARASSAI Provincia di Ascoli Piceno

Deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 64 in data:

COMUNE DI PRASCORSANO

COMUNE DI RIO SALICETO Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI SARTEANO Provincia di Siena

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI. Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

COMUNE DI PINO D ASTI Provincia di Asti. Deliberazione n. 55 del 26/10/2015

Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento degli organi di governo

COMUNITA DELLA VAL DI NON con sede in CLES. Verbale di deliberazione N della Giunta della Comunità della Val di Non

COMUNE DI BRENTONICO Provincia di Trento

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

COMUNE DI CORNUDA PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI SANT'AGOSTINO Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

Comune di Laigueglia Provincia di Savona

COMUNITA DELLA VAL DI NON con sede in CLES. Verbale di deliberazione N.103. della Giunta della Comunità della Val di Non

COMUNE DI GALATRO Prov: di Reggio Calabria

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione della Giunta Comunale

Regolamento per la Disciplina e Gestione delle SPESE DI RAPPRESENTANZA

Concessione patrocinio all Associazione sportiva Pedale Orceano Sachesghinghem per gara ciclistica del 28 Settembre 2014.

REGOLAMENTO PER L ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, E PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO NEL SETTORE SOCIALE. ART.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI SASSUOLO Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PREDAIA. (Provincia di Trento) VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25 DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 del 28/04/2017

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale di Deliberazione n. 08/2014

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, LA PARTECIPAZIONE A COMITATI D ONORE E LA COMPARTECIPAZIONE A

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

COMUNITA DELLA VAL DI NON con sede in Cles

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME TRENTO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 26

COMUNE DI BRIONA. Regione Piemonte Provincia Novara VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO PROVINCIA DI TREVISO Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COMUNE DI SARTEANO Provincia di Siena

Deliberazione della Giunta Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta di legge regionale di iniziativa dell Ufficio di presidenza approvata nella seduta del 23 gennaio ON. RICCARDO NENCINI - PRESIDENTE

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

COMUNE DI RE PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MARCELLINA (Prov. di Roma) Piazza C. Battisti, Marcellina Rm

Città di Nichelino Provincia di Torino VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6

COMUNE DI BOSCHI SANT ANNA PROVINCIA DI VERONA

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO Provincia di Modena

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Transcript:

PROVINCIA DELLA SPEZIA ESTRATTO DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 151 Prot. Gen. N. 31221 OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, TALUNE SPESE DELLA PRESIDENZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'ADESIONE A COMITATI D'ONORE. MODIFICA ARTT. 6 E 7. L'anno duemilauno, addì trenta del mese di novembre alle ore 21,30, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE con la partecipazione dei Signori: Amorfini Sandro Galante Claudio Ballani Giovanni Gallo Paolo Basso Giuseppe Maccagno Alberto Bertone Alfio Putrino Paolo Biagi Francesco Ricci Alessandra Cambi Elio Ricciardi Giuseppe Colliva Carlo Scardino Uberto Falugiani Dino Zanicotti Fabrizio Ferrara Patrizia Risultano assenti i Sigg.: Andreani Tarcisio De Luca Aldo Caranza Claudio A. Galazzo Paolo Carlini Carlo Galazzo Umberto Cervia Daniele Greco Fabio Assume la presidenza il sig. Paolo PUTRINO Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe LONGO Assistono alla seduta il Presidente dell'ente, Ricciardi, gli assessori: Bramanti, Giacchè, Falcinelli e Fiasella Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Il Presidente dell'ente Ricciardi, illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio il seguente schema di provvedimento: IL CONSIGLIO PROVINCIALE Premesso: - che con deliberazione consiliare n. 64 del 28.6.2001 è stato approvato il Regolamento per le spese di rappresentanza, talune spese della Presidenza, la concessione del Patrocinio e l'adesione a Comitati d'onore"; - che con deliberazione consiliare n. 122 dell 8.10.2001 è stato approvato il nuovo testo del Regolamento rettificato a seguito di rilievi del CO.RE.CO. di cui all ordinanza prot. nn. 2595/2695 in data 12.7.2001; - che si rende opportuno apportare al suddetto Regolamento alcune modifiche e precisamente agli artt. 6 e 7 al fine di rendere più snella la procedura ed adeguare il limite massimo consentito per la determinazione dell importo su indirizzo del Presidente della Provincia; Visti i nuovi testi degli articoli modificati; Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000; Ritenuto di provvedere in merito; Sentito il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare in data 26.11.2001; Visto il parere favorevole espresso dal dirigente dell'area relazioni esterne, dr. Giuseppe Russo quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267; D E L I B E R A 1) di apportare agli artt. 6 e 7 del Regolamento per le spese di rappresentanza, talune spese della Presidenza, la concessione del patrocinio e l'adesione a Comitati d'onore", le modifiche come indicate nell allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento, a seguito delle modifiche di cui al precedente punto 1), risulta come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Nessun consigliere avendo chiesto la parola, il suesteso provvedimento è approvato a voti unanimi resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti. Sg/

Art. 6 - Presentazione delle domande 1. I contributi devono essere richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o del comitato organizzatore. 2. La domanda deve riportare le seguenti indicazioni: a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l indicazione ove esista, degli estremi dell atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente; b) la descrizione dell iniziativa per la quale si richiede il sostegno della Provincia e l indicazione dei motivi che la giustificano; c) il piano finanziario dell iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati. 3. L'istanza resta valida in caso di rinvio della data stabilita per l iniziativa, purché la manifestazione si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data comunicazione formale alla Presidenza della Provincia. Art. 7 - Concessione del contributo 1. I contributi, entro il limite dello stanziamento a ciò destinato sul capitolo di cui all'articolo 5, comma 2, sono concessi con determinazione dirigenziale su direttiva del Presidente della Provincia. 2. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 3. I contributi non possono superare il 30% del piano finanziario di cui al comma 2, lettera c) del precedente articolo 6 e comunque l'importo massimo di L. 5.000.000 (Euro 2582,28). 4. Nella determinazione di concessione del contributo deve essere inserita la seguente dicitura: Dato atto che il presente provvedimento sarà registrato, nei modi dovuti, nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Provincia della Spezia e di cui all'art. 1, D.P.R. n. 119 del 7.4.2000.

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, TALUNE SPESE DELLA PRESIDENZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'ADESIONE A COMITATI D'ONORE

Art. 1 - Definizione Art. 2 Esclusione Art. 3 - Autorizzazione Art. 4 - Liquidazione e pagamento S O M M A R I O Capo I Spese di rappresentanza Capo II Contributi ad enti pubblici, istituti, associazioni, organismi e comitati Art. 5 - Oggetto Art. 6 - Presentazione delle domande Art. 7 - Concessione del contributo Art. 8 - Esclusione Art. 9 - Liquidazione e pagamento Art.10 - Revoca Capo III Congressi, convegni e manifestazioni organizzati dalla Provincia Art.11 - Oggetto Art.12 - Autorizzazione Art.13 - Liquidazione e pagamento Capo IV Concessione di patrocinio, partecipazione a Comitati d'onore Art.14 - Patrocinio Art.15 - Presentazione delle domande Art.16 - Comitati d'onore Art.17 - Norma comune Art.18 Norme abrogate Art.19 Norma finale Capo V Disposizioni finali

CAPO I SPESE DI RAPPRESENTANZA Art. 1 Definizione 1. Allo scopo di perseguire - nell'ambito dei propri fini istituzionali - un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, la Provincia assume a carico del bilancio provinciale oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di: a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere; b) incontri di lavoro degli Amministratori fuori sede; c) manifestazioni o iniziative, in cui la Provincia risulti fra gli Enti organizzatori; d) apertura delle unità funzionali periferiche, inaugurazioni di opere pubbliche (immobili strumentali); e) cerimonie e ricorrenze. 2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per: a) alloggio in albergo; b) colazioni, ricevimenti o rinfreschi; c) imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali; d) noleggio di materiali audiovisivi, servizi fotografici, servizi di stampa e di relazioni pubbliche; e) acquisto, consegna o invio di omaggi (decorazioni, medaglie, targhe, coppe, fotoriproduzioni, diplomi, fiori, volumi, produzioni artistiche ed oggetti simbolici, presenti vari); f) stampa di manifesti, inviti e materiale pubblicitario in genere; g) affissione di manifesti; h) inserzioni su quotidiani; i) onoranze funebri in occasione della morte di personalità esterne all'ente, di componenti degli Organi Collegiali o di dipendenti dell'ente stesso. 3. Per gli oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità in occasione di incontri di lavoro, Convegni e Congressi, organizzati direttamente dalla Provincia si rinvia al successivo Capo III del presente Regolamento. 4. Le spese di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al precedente comma 3, sono poste a carico dell'apposito capitolo del P.E.G. dell'area Relazioni Esterne. Art. 2 Esclusione 1. Non possono essere poste a carico del bilancio provinciale le spese consistenti in atti di mera liberalità, oppure destinate a beneficio personale degli Amministratori e dei dipendenti della Provincia, oppure relative a compiti eccedenti il ruolo assegnato alla Provincia dal vigente ordinamento. 2. Sono escluse, altresì, in quanto diversamente già disciplinate dal Regolamento di Contabilità dell Ente, le spese: - per acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta e del Consiglio o di altre riunioni degli Amministratori; - inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni della Giunta e degli Amministratori.

Art. 3 Autorizzazione 1. Le singole spese di rappresentanza di cui all art. 1, comma 2 sono autorizzate dal Presidente della Provincia ed impegnate dal Dirigente dell Area Relazioni Esterne entro il limite della somma a ciò destinata ed assegnata nel P.E.G. di riferimento. 2. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative, possono essere anticipate con la Cassa Economale. In questo caso l'addetto alla Cassa Economale ne richiederà il rimborso con il rendiconto periodico. Art. 4 Liquidazione e pagamento 1. Le spese di rappresentanza sono liquidate e pagate con determinazione dirigenziale previa presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto ordinatore relativa alla spesa sostenuta con allegata la relativa documentazione. CAPO II CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI E COMITATI Art. 5 - Oggetto 1. La Provincia, previa autorizzazione del suo Presidente, può concedere ad Enti Pubblici e privati (comprese cooperative e consorzi, associazioni, fondazioni e comitati così come previsto dagli artt. 11 e 12 del Codice Civile) contributi sulle spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni che abbiano rilevanza e validità nel campo sociale e del volontariato e che rechino lustro all'immagine della Provincia assicurandone un'adeguata presenza istituzionale nel contesto sociale provinciale. 2. Tali oneri sono a carico dell'apposito capitolo del P.E.G. dell'area Relazioni Esterne. Art. 6 - Presentazione delle domande 3. I contributi devono essere richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o del comitato organizzatore. 4. La domanda deve riportare le seguenti indicazioni: d) natura giuridica del soggetto richiedente, con l indicazione ove esista, degli estremi dell atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente; e) la descrizione dell iniziativa per la quale si richiede il sostegno della Provincia e l indicazione dei motivi che la giustificano; f) il piano finanziario dell iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati. 4. L'istanza resta valida in caso di rinvio della data stabilita per l iniziativa, purché la manifestazione si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data comunicazione formale alla Presidenza della Provincia.

Art. 7 - Concessione del contributo 5. I contributi, entro il limite dello stanziamento a ciò destinato sul capitolo di cui all'articolo 5, comma 2, sono concessi con determinazione dirigenziale su direttiva del Presidente della Provincia. 6. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 7. I contributi non possono superare il 30% del piano finanziario di cui al comma 2, lettera c) del precedente articolo 6 e comunque l'importo massimo di L. 5.000.000 (Euro 2582,28). 8. Nella determinazione di concessione del contributo deve essere inserita la seguente dicitura: Dato atto che il presente provvedimento sarà registrato, nei modi dovuti, nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Provincia della Spezia e di cui all'art. 1, D.P.R. n. 119 del 7.4.2000. Art. 8 Esclusione 1. Non sono accolte le richieste relative ad iniziative e/o manifestazioni che beneficiano già di contributi concessi dalla Provincia su fondi di altri servizi. Art. 9 - Liquidazione e pagamento 1. La liquidazione ed il pagamento avviene con determinazione dirigenziale previa presentazione di una relazione sui risultati dell'iniziativa e del rendiconto analitico delle spese sostenute, sottoscritti dal legale rappresentate dell'ente, che si assume la responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali. Per gli enti pubblici è richiesta esclusivamente copia della deliberazione o della determinazione di approvazione del rendiconto dell'iniziativa da cui risulti la coopartecipazione dello stesso Ente. 2. Nell'eventualità che dal rendiconto emerga una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 3. I soggetti di cui al precedente articolo 5 che ricevono contributi da parte della Provincia sono tenuti a far risultare che le stesse vengono realizzate con il concorso della Provincia attraverso atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette mediante la dicitura "Con il contributo della Provincia della Spezia". Art. 10 Revoca 1. Il Dirigente dell'area di cui all art. 5, comma 2, dietro indirizzo del Presidente della Provincia, può revocare il contributo qualora i destinatari, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, non trasmettono all'ufficio di Presidenza la documentazione richiesta dall'articolo 9 oppure dalla relazione risulti che l'iniziativa ha perseguito finalità diverse da quelle che si proponeva. 2. Il contributo verrà revocato anche nel caso del mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo.

CAPO III CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALLA PROVINCIA Art. 11 Oggetto 1. In occasione di congressi, convegni, manifestazioni, simposi, tavole rotonde, incontri di lavoro ed altri consimili manifestazioni organizzati e realizzati dalla Provincia, le spese relative al viaggio, alle colazioni, ai rinfreschi e/o ai pranzi, all'albergo degli oratori e delle autorità italiane e straniere partecipanti, nonché quelle relative alla pubblicità e alla pubblicazione degli atti, sono a totale carico dell'apposito capitolo del P.E.G. dell'area di competenza dell'iniziativa. 2. Esse devono avere il precipuo scopo di assicurare il normale ed adeguato esito delle manifestazioni e pertanto devono essere sempre collegate a specifiche e concrete esigenze organizzative, mentre sono escluse le spese di carattere personale dei partecipanti. Art. 12 Autorizzazione 1. Le spese sono autorizzate dalla Giunta Provinciale con adozione di apposita deliberazione proposta dal Dirigente dell'area di cui all'articolo 11, comma 1. 2. Qualora in sede di assegnazione del P.E.G. l Amministrazione Provinciale abbia già individuato congressi, convegni, manifestazioni, simposi, tavole rotonde, incontri di lavoro ed altri consimili manifestazioni da realizzarsi nell anno di riferimento, le relative spese sono autorizzate con determinazione del Dirigente dell'area di cui all'articolo 11, comma 1. Art. 13 - Liquidazione e pagamento 1. Le spese di cui al presente capo sono liquidate e pagate con determinazione dirigenziale previa presentazione della relativa documentazione. CAPO IV CONCESSIONE DI PATROCINIO, PARTECIPAZIONE A COMITATI D'ONORE Art. 14 Patrocinio 1. Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa promossa da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private. 2. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio provinciale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità provinciale e che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell Ente; b) siano significative delle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta. 3. Non è consentito concedere il patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubblici o privati per fini di lucro o commerciali.

Art. 15 - Presentazione delle domande 1. Le richieste di patrocinio dirette al Presidente della Provincia devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti. 2. La richiesta di concessione di patrocinio viene istruita e proposta dal Dirigente dell'area Relazioni Esterne al Presidente della Provincia per le conseguenti decisioni. 3. I promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi mediante la dicitura "Con il patrocinio della Provincia della Spezia". Art. 16 - Comitati d'onore 1. Il Presidente della Provincia può autorizzare la partecipazione della Provincia in Comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali organizzate dai soggetti di cui all'articolo 14. 2. L'adesione ai Comitati d'onore è richiesta dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente della Provincia. 3. La richiesta di concessione di patrocinio viene istruita e proposta dal Dirigente dell'area Relazioni Esterne al Presidente della Provincia per le conseguenti decisioni. 4. I promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative alle quali la Provincia aderisce ai Comitati d'onore ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi. Art. 17 - Norma comune 1. Il patrocinio e l'adesione ai Comitati d'onore sono concessi a titolo gratuito. Art. 18 Norme abrogate CAPO V DISPOSIZIONI FINALI 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento é abrogato il "Regolamento per le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento" approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 23.1.1997. Art. 19 Norma finale 1. Il presente Regolamento viene pubblicato all Albo Pretorio, entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Internet dell Ente.

Letto, confermato e sottoscritto: IL PRESIDENTE f.to PUTRINO IL SEGRETARIO GENERALE f.to LONGO R E L A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E. Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'albo Pretorio di questa Provincia il giorno per rimanervi per 15 giorni consecutivi. La Spezia, IL SEGRETARIO GENERALE f.to LONGO DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. La Spezia, La presente deliberazione, pubblicata all'albo Pretorio della Provincia dal al è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma III, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, con effetto dal IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE