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AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA VIGENTI)

MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). (Estratto) Libro I Dei reati in generale Titolo VI Della estinzione del reato e della pena Capo I Della estinzione del reato 157. ( 1 ) ( 2 ) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis ( 3 ) ( 4 ), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo, ( 5 ) per il reato di cui all articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell articolo 609 quater ( 6 ). La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251. ( 2 ) Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo: «2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. «3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del di-

Art. 582 MODIFICHE AL CODICE PENALE 4 battimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (*)». (*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». ( 3 ) Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall'art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 4 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all art. 423 del codice penale). ( 5 ) Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 6 ) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1 ottobre 2012, n. 172. Libro II Dei delitti in particolare Titolo XII Dei delitti contro la persona Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale 582. Lesione personale ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ). Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi ( 4 ) a tre anni (583, 585, 587 3 ; 1151 c.n.) ( 5 ). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall'art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all'art. 582 del codice penale. ( 2 ) L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa. ( 3 ) Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. ( 4 ) Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 5 ) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689. ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 7 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 516 a 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento. ( 8 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articoli, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del Tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

5 R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 Art. 589 ( 9 ) Si veda l'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119. 589. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 1 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ). [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope] ( 5 ). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ( 6 ) ( 3 ) ( 7 ) ( 8 ). ( 1 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 2 ) La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «sette» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. ( 3 ) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma. ( 4 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n. 102. ( 5 ) Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 6 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. ( 7 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 8 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), salvo le deroghe riportate in nota. Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 bis. ( 1 ) Omicidio stradale. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di alme-

Art. 589 ter MODIFICHE AL CODICE PENALE 6 no 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Note procedurali: Arresto: primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 m quater c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di omicidio stradale. 1. Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa (43), una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 ( 5 ) ( 6 ). Se la lesione è grave (583 1 ) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 ( 5 ) ; se è gravissima (583 2 ), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 ( 5 ) ( 7 ). Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 8 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] ( 9 ) ( 10 ). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque ( 11 ). Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la pre-

7 R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 Art. 590 bis venzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ( 12 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296. ( 2 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 258 a 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett.a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento. ( 3 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 12 luglio 1991, n. 2003 e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205. ( 4 ) A norma dell'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ( 5 ) Le multe stabilite dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296, sono state così triplicate dall'art. 113 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 6 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 7 ) L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2),o dal secondo comma dell'articolo 583 del presente codice. ( 8 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 9 ) Questo periodo, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. ( 10 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102. ( 11 ) Si veda il D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, recante l'esclusione delle misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotranviario, mantenuto in vigore dall'art. 230 2 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale. ( 12 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Note procedurali: Arresto: non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: non consentite. Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4 1, lett. a), D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; Tribunale monocratico per le aggravanti (4 3, D.L.vo n. 274/2000). Procedibilità: a querela della persona offesa (336 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 590 c.p. 590 bis. ( 1 ) Lesioni personali stradali gravi o gravissime. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Art. 590 ter MODIFICHE AL CODICE PENALE 8 Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. ( 1 ) Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Note procedurali: Arresto: primo comma, non consentito; secondo, terzo, quarto e quinto comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo comma, ipotesi lesioni gravi, terzo comma, ipotesi lesioni gravi, quarto e quinto comma non consentito, secondo e terzo comma, ipotesi lesioni gravissime, consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma consentite (280, 287 c.p.p.); quarto comma, ipotesi lesioni gravissime, consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. Note procedurali: Arresto: non consentito in relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi all'art. 590 bis, con esclusione del settimo comma (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: non consentito n relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (384 c.p.p.)

9 R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 Art. 590 quater Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590 quater. ( 1 ) Computo delle circostanze. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016. 590 quinquies. ( 1 ) Definizione di strade urbane e extraurbane. Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2 ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI) 1. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 114 del 18 maggio 1992), avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 32 del 9 febbraio 1993 ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 1993 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ). ( 1 ) Con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 217 del 15 settembre 1993, in vigore dall'1 ottobre 1993 e con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica, relativo allo stesso provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 51 del 3 marzo 1994. Gli importi delle sanzioni amministrative sono stati aggiornati sulla base del D.M. 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 31 dicembre 2014, a decorrere dal 1 gennaio 2015. ( 2 ) Sono state, altresì, inserite le rettifiche apportate, in seguito alla ripubblicazione del testo del codice sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 22 marzo 1994. ( 3 ) Le denominazioni di uffici e strutture ministeriali, contenute in questo provvedimento, sono state modificate a norma dell'art. 17 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9.IL PRESIDENTE DEL- LA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la L. 13 giugno 1991, n. 190;Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della L. 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della L. 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1 febbraio 1992;Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;emanail seguente decreto legislativo (Estratto) Titolo V Norme di comportamento 189. Comportamento in caso di incidente. 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza (593 c.p.) occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona ( 1 ). 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione (140) e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. 3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale (12), in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli

Art. 189 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI) 12 eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente. 4. In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 296 a 1.183. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ( 2 ). 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ( 3 ). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti ( 4 ). 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni ( 5 ). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI ( 6 ). 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato ( 7 ). 8 bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 ( 8 ). 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a 338. 9 bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 413 a 1.656. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 331 ( 9 ). PUNTI Per le infrazioni indicate il punteggio della patente sarà decurtato di: Comma 5 primo periodo 4 Comma 5 secondo periodo 10 Comma 6 10 Comma 9 2 La decurtazione dei punti è prevista anche per i conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida. I punti riportati per ogni singola violazione sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore. ( 1 ) A norma degli artt. 589 ter e 590 ter, codice penale, inseriti dall art. 1 della L. 23 marzo 2016, n. 41, nel caso di conducente di un veicolo a motore che, avendo cagionato per colpa la morte di una o più persone, ovvero lesioni gravi o gravissime, si sia dato alla fuga, si applicano le pene aggravate ivi previste.

13 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 222 ( 2 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 9 aprile 2003, n. 72. ( 3 ) Le parole: «da tre mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi a tre anni» dall'art. 4, comma 3, lett. a), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. ( 4 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 9 aprile 2003, n. 72. ( 5 ) Le parole: «da sei mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da un anno a tre anni» dall'art. 4, comma 3, lett. b), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125. ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. 9 aprile 2003, n. 72. ( 7 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41. ( 8 ) Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), della L. 9 aprile 2003, n. 72. ( 9 ) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 2, della L. 29 luglio 2010, n. 120. Titolo VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni Capo II Degli illeciti penali Sezione II Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (218) o della revoca (219) della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida ( 1 ). La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ( 1 ). Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza ( 1 ) ( 2 ). 2 bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale ( 2 ). 3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (130, 219) nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione. 3 bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589 bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589 bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1 bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga ( 3 ). 3 ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli

Art. 223 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI) 14 589 bis, primo comma, e 590 bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1 bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga ( 3 ). 3 quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ( 3 ). ( 1 ) Il quarto periodo di questo comma, aggiunto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato da ultimo così sostituito dagli attuali periodi quarto, quinto e sesto, dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41. ( 2 ) L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2006, n. 102. ( 3 ) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1 comma 6, lett. b), n. 2), della L. 23 marzo 2016, n. 41. 223. ( 1 ) Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato. 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonchè nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale ( 2 ). La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni ( 3 ). In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni ( 3 ). 2 bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ( 4 ). 3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 43, comma 4, della L. 29 luglio 2010, n. 120.

15 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 223 ( 2 ) Le parole: «, nonchè nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, lett. d), n. 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41. ( 3 ) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. d), n. 2), della L. 23 marzo 2016, n. 41. ( 4 ) Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 6, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41.