VISTI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, entrambi nella vigente formulazione;

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INTESA QUADRO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE, NELLA REGIONE SARDEGNA, DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI SINDACI ED IL RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI DELL ANNO 2013 La Regione Autonoma della Sardegna Le Prefetture di Cagliari Sassari Nuoro Oristano VISTI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, entrambi nella vigente formulazione; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le Leggi regionali della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, 18 marzo 2011, n. 10 e 22 febbraio 2012, n. 4; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. XX del 28 marzo 2013 ed i relativi allegati; VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. YY del 28 marzo 2013, con il quale sono state fissate, per i giorni 26 e 27 maggio 2013, le date per lo svolgimento delle consultazioni per l elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere, per l anno 2013, al rinnovo di detti organi; RILEVATO che, con il medesimo decreto del 28 marzo 2013, sono state fissate per i giorni 9 e 10 giugno 2013 le date per l eventuale turno di ballottaggio; CONSIDERATE le competenze statali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di propaganda elettorale nonché di tutela dell ordine pubblico in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali; VISTA la nota del 13 luglio 2012 con la quale il Ministro dell Interno ha comunicato che già nella tornata elettorale del prossimo anno, la Regione Sardegna dovrà predisporre gli opportuni strumenti di natura giuridica-amministrativa ed economico contabile, per gestire autonomamente, anche sotto il profilo finanziario, i procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi di governo degli enti territoriali ; 1/5

VISTA la nota del 9 settembre 2012, con la quale il Presidente della Regione Sardegna ha reso noto che è intendimento dell Amministrazione definire le necessarie coperture finanziarie per i prossimi procedimenti amministrativi.. e.. proposito dell Amministrazione di proseguire ad avvalersi.. della fattiva collaborazione degli Uffici centrali e periferici.. del Ministero dell Interno; VISTA la nota del Presidente della Regione Sardegna del 14 marzo 2013, inviata al Ministro dell Interno, con la quale si conferma che per la copertura finanziaria delle elezioni amministrative da svolgersi nell anno 2013 è stata prevista una apposita dotazione finanziaria nella manovra finanziaria in corso di approvazione e con cui si richiede, altresì, al fine di garantire il corretto svolgimento delle consultazioni amministrative elettorali, la fattiva collaborazione degli Uffici centrali e periferici del Ministero. Con la medesima nota è stato richiesto, al Ministero, anche l anticipazione dei costi per l organizzazione tecnica delle consultazioni medesime, nelle more dell approvazione della manovra finanziaria regionale per il rimborso delle spese sostenute e di competenza regionale; VISTA la nota del Ministero dell Interno n. 0001852 del 22 marzo 2013, con cui si informa che, in ordine alle spese connesse allo svolgimento delle elezioni, gli oneri sono di competenza della Regione, ma, al contempo, si assicura la disponibilità ad offrire ogni collaborazione per gli adempimenti necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni, previa l adozione delle dovute intese con le Prefetture della Sardegna e che le spese previste negli appositi atti negoziali potranno essere liquidate anche in un momento successivo alle votazioni stesse; CONSIDERATO che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, appare opportuno avvalersi della consolidata esperienza delle Prefetture in materia di organizzazione e gestione di alcune delicate fasi di detto procedimento, allo scopo di assicurarne la massima regolarità e celerità; RAVVISATA, pertanto, l opportunità, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, di addivenire ad un intesa tra i Prefetti ed il Presidente della Regione, per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione tra le medesime Prefetture e la Regione Sardegna, per la gestione del procedimento elettorale connesso alle prossime elezioni amministrative; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l art. 15 che prevede che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 2/5

ADOTTANO LA SEGUENTE INTESA Art. 1 Adempimenti del procedimento elettorale Ripartizione dei compiti 1. Le Prefetture della Sardegna cureranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, le operazioni tecnico-organizzative di seguito elencate: a) convocazione dei comizi elettorali e istruzioni ai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali; b) consulenza tecnico-giuridica ai Comuni e alla Regione Sardegna in materia elettorale, compresa la predisposizione e l'invio di direttive e circolari ai Comuni, esclusa la circolare inerente la ripartizione degli oneri derivanti dalla consultazione elettorale medesima, ferma restando la competenza della Regione in ordine all'interpretazione della legislazione regionale e previa eventuale integrazione delle richiamate direttive e circolari come previsto nella successiva lettera a) del comma 2; c) rapporti con gli Uffici giudiziari; d) rapporti con le Commissioni elettorali circondariali; e) distribuzione ai Comuni, a mezzo trasporto fornito dalla Regione, del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni presso i seggi (matite copiative, timbri di sezione in confezione sigillata, etc.); f) adempimenti concernenti la stampa, il confezionamento e il recapito ai Comuni, a mezzo trasporto fornito dalla Regione, delle schede di votazione; g) acquisizione dei dati e dei risultati ufficiosi della consultazione provenienti dai Comuni e loro comunicazione al Ministero dell Interno, per la successiva diffusione; 2. La Regione Sardegna curerà le operazioni ed attività di seguito elencate: a) eventuale rielaborazione, per adeguarle alla legislazione regionale di settore, delle pubblicazioni e delle direttive del Ministero dell'interno, previa congiunta analisi effettuata con le Prefetture; b) nel contesto del procedimento preparatorio per il regolare svolgimento della tornata elettorale, adempimenti connessi all acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle 3/5

consultazioni nei seggi elettorali nonché alla fornitura dei servizi e delle dotazioni per i seggi elettorali stessi; c) individuazione e comunicazione alle Prefetture dei soggetti incaricati dei servizi di trasporto, facchinaggio e della stampa delle schede e del materiale elettorale; d) fornitura ai Comuni di materiali di vario genere indispensabili al procedimento; e) predisposizione e diramazione ai Comuni delle istruzioni relative alle spese elettorali anticipate dai Comuni medesimi. 3. Ai fini dell attuazione di quanto previsto alla lettera a) del comma 2, la Regione farà riferimento alla serie completa di istruzioni, pubblicazioni, modulistica e circolari predisposte dal Ministero dell Interno per le elezioni comunali, provvedendo ad adottare le relative modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie in ragione delle specifiche previsioni contenute nelle leggi regionali di settore. Le suddette modifiche ed integrazioni saranno comunicate dalla Regione alle Prefetture per la predisposizione di direttive e circolari. Art. 2 Spese del procedimento elettorale 1. Fermo restando quanto disposto dall art. 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, tutte le ulteriori spese elettorali per l organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni amministrative 2013, comprese quelle di cui all art. 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136 e quelle di cui all art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, sono a carico della Regione Sardegna. 2. Rimangono escluse solo quelle relative agli adempimenti di cui all art. 1, primo comma, lett. e) limitatamente alla fornitura del materiale già in possesso delle Prefetture, le cui spese di distribuzione saranno comunque a carico della Regione. 3. Per quanto concerne, in particolare, la collaborazione resa dal personale delle Prefetture, la Regione provvederà al pagamento delle seguenti spese: a) retribuzione dell'attività resa dai dirigenti della carriera prefettizia e dei dirigenti contrattualizzati; b) retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale civile appartenente al Comparto-Ministeri, il cui trattamento giuridico è disciplinato dal C.C.N.L; c) rimborso delle spese di viaggio al personale civile per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle 4/5

schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede, nonché di eventuali ispezioni effettuate nei Comuni interessati alla tornata elettorale. 4. Alla liquidazione delle spese di cui al precedente comma, la Regione provvederà previo invio, da parte delle Prefetture, dei rispettivi prospetti di liquidazione, corredati di tutta la documentazione giustificativa delle spese, con l indicazione del pagamento a favore del personale interessato, secondo le modalità operative che saranno concordate con le stesse Prefetture e a seguito dell approvazione della legge finanziaria regionale per l esercizio 2013. Art. 3 Istituzione di un organismo di raccordo 1. Viene istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione e delle Prefetture, di volta in volta designati in relazione alle necessità emergenti, con il compito di provvedere ad ogni applicazione di dettaglio della presente intesa. 2. Resta inteso che qualsivoglia questione derivante dall espletamento delle procedure elettorali oggetto della presente intesa, nonché ogni problema interpretativo della stessa, saranno esaminati e risolti dalle parti in ossequio al principio della leale collaborazione tra Stato e Regione, nell intento di assicurare l ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali. Cagliari, lì Per la Regione Autonoma della Sardegna Per le Prefetture 5/5