DELIBERA n. 66 del 30.5.14. VISTA la legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in particolare l articolo 7;



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COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELIBERA n. 66 del 30.5.14 Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo VISTA la legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in particolare l articolo 7; VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri 5 gennaio 2004, n. 57, relativo all attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241; VISTA la delibera CIPE n. 92 del 6 novembre 2009, recante nuova regolamentazione delle modalità applicative dell art. 7 della Legge 49/87 e che sostituisce la precedente delibera CICS n. 53 del 21 dicembre 1993; VISTA la delibera CIPE n. 70 del 3 agosto 2011 che estende ai settori sanitario e della formazione gli ambiti di intervento delle imprese miste ex art. 7 Legge 49/87; VISTA la delibera CIPE n. 56 del 2 agosto 2013, recante nuova regolamentazione delle modalità applicative dell art. 7 della Legge 49/87 e che sostituisce la precedente delibera CIPE n. 92 del 6 novembre 2009; CONSIDERATO che, l art. 5.1 della suddetta delibera CIPE n.56 prevede che il Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo emani nuove istruzioni attuative in sostituzione di quelle previste nella delibera n. 164 del 16/12/2009 del Comitato Direzionale, Esaminata la documentazione all uopo predisposta dalla DGCS; Delibera l approvazione delle Procedure per l istruttoria delle iniziative finanziabili ai sensi dell articolo 7 della Legge n. 49/1987, di cui al documento in allegato, in applicazione della delibera CIPE n. 56 del 2 agosto 2013.

Procedura per l istruttoria delle iniziative finanziabili ai sensi dell articolo 7 della legge n. 49/1987 Articolo 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente documento stabilisce la procedura ed i criteri relativi all istruttoria tecnica delle richieste di finanziamento ex art. 7 della legge 49/1987, alla luce degli aggiornamenti delle modalità applicative di cui alla delibera CIPE n. 56 del 2 agosto 2013 (d ora innanzi delibera CIPE ). Articolo 2 Modalità di presentazione della domanda ed attività istruttoria dell Ufficio X 2.1 L impresa italiana presenta la domanda di credito agevolato all ufficio competente della DGCS (Ufficio X) secondo il modulo di cui all Allegato 1 (modulo di richiesta). Il mancato utilizzo del modulo non è causa di esclusione, purché nella domanda siano contenute le informazioni ivi previste. 2.2 La richiesta di finanziamento è corredata della seguente documentazione: 2.2.1 Elementi essenziali del documento di fattibilità secondo il modello di cui all Allegato 2; 2.2.2 Atto costitutivo della società mista, atto di registrazione o documentazione equivalente sottoscritta dalle parti, statuto o documentazione equivalente; la domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista, ma prima del conferimento di capitale alla società mista; 2.2.3 ultimi tre bilanci del richiedente e bilancio di previsione dell anno in corso; 2.2.4 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che le attività dell impresa mista saranno svolte nel rispetto delle disposizioni normative locali e internazionali sulla sicurezza e salubrità sul lavoro e delle convenzioni internazionali sul lavoro minorile; 2.2.5 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che le attività dell impresa mista sono conformi alla legge vigente in loco in materia di impatto ambientale; 2.2.6 documentazione che dimostri il possesso dei requisiti per l affidamento dei contratti pubblici di cui all articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (nei casi previsti dalla normativa vigente, si potrà fare ricorso a dichiarazioni sostitutive di certificato); 2.2.7 dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che l iniziativa non comporta delocalizzazione dell impresa italiana ai sensi dell art.1, comma 12 della legge 14 maggio 2005 n. 80; 2.2.8 certificazione antimafia. 2.3 L Ufficio competente della DGCS (Ufficio X) verifica la completezza della documentazione ed effettua un controllo preliminare della sussistenza dei requisiti

obbligatori per l ammissione al finanziamento, previsti negli articoli da 1 a 4 della delibera CIPE. 2.4 Entro sette giorni dalla ricezione della domanda, l Ufficio competente della DGCS (Ufficio X) comunica direttamente al richiedente eventuali carenze riscontrate prima facie, assegnando, se del caso, un congruo termine per integrare la domanda. In tale caso, si sospende il decorso del termine di cui all articolo 5.1 della presente delibera. 2.5 Se l analisi preliminare dà esito positivo, l Ufficio competente della DGCS (Ufficio X) ne informa l Ufficio territoriale della DGCS e chiede contestualmente: 2.5.1 all Unità Tecnica Centrale (che può avvalersi, se presente in loco, dell Unità Tecnica Locale) una valutazione sul merito tecnico-economico; 2.5.2 al Gestore del Fondo Rotativo di effettuare una valutazione finanziaria dell impresa richiedente in rapporto all iniziativa; 2.5.3 alla Rappresentanza diplomatica competente (con il supporto tecnico dell Unità Tecnica Locale, se presente in loco) una valutazione sintetica che dia conto della mancanza di motivi ostativi per lo svolgimento dell iniziativa, tenendo conto della strategia di riduzione della povertà del Paese beneficiario ed anche delle informazioni reperibili in loco sui soci locali dell impresa mista. 2.6 I pareri di cui al comma precedente debbono essere resi nel termine di quarantacinque giorni, decorrenti a partire dalla presentazione della domanda da parte dell impresa. La richiesta di integrazione della documentazione presentata interrompe il suddetto termine. Articolo 3 Valutazione tecnico-economica dell UTC 3.1 L UTC valuta il merito tecnico-economico dell iniziativa relativamente agli aspetti riguardanti i punti 1.1 e 2.2.1 della delibera CIPE n. 56, tenendo conto delle finalità della cooperazione allo sviluppo italiana, quali desumibili dalla legge n. 49/1987, dalle Linee Guida generali e tematiche in vigore, dal documento di programmazione triennale della DGCS e dalla delibera CIPE. 3.2 Tale valutazione, verte sui seguenti aspetti: 3.2.1 promozione di nuovi investimenti esteri diretti nel Paese partner; 3.2.2 creazione di occupazione, di valore aggiunto locale e di migliori condizioni di vita nell area; 3.2.3 nuove opportunità lavorative, soprattutto femminile e giovanile; 3.2.4 sostenibilità finanziaria e ambientale; 3.2.5 promozione di partenariati pubblico-privati; 3.2.6 adeguatezza del livello delle tecnologie utilizzate rispetto al livello tecnologico del Paese partner; 3.2.7 referenze su soci locali (nel caso di persone fisiche: curricula; nel caso di persone giuridiche: presentazione delle attività aziendali/economiche, informazioni sui soci, etc.).

3.3 Sulla base dei parametri di cui al presente articolo, l UTC redige una valutazione tecnico-economica, integrata eventualmente da ulteriori elementi necessari per il completamento dell istruttoria, secondo il modello di cui all Allegato 3, corredata dal relativo parere (positivo o negativo) sulla richiesta di finanziamento. 3.4 Nel caso sia richiesto il finanziamento di apporti in natura nei limiti massimi consentiti dalla Delibera CIPE (20% dell importo complessivo), l UTC procederà ad effettuare una apposita valutazione in merito al valore da attribuire a tali apporti. Tale valutazione sarà effettuata sulla base di una perizia estimativa asseverata da un tecnico qualificato, presentata dall impresa richiedente, Per quanto concerne il conferimento dei beni usati, si applicherà una riduzione del 20% del valore di mercato ritenuto congruo. 3.5 Le partecipazioni nelle società di progetto a termine possono essere finanziate con gli stessi criteri delle partecipazioni nelle società miste permanenti. Il finanziamento potrà essere erogato a condizione che vengano sottoscritti contratti di concessione di lavori e di servizi (esempio contratti B.O.O.T. Build, Own, Operate, Transfer) e che la proprietà dell opera ed il periodo di gestione siano almeno pari al periodo del finanziamento. Articolo 4 Valutazione finanziaria del Gestore del Fondo Rotativo 4.1 Il Gestore del Fondo Rotativo valuta: 4.1.1 la solidità economica e patrimoniale del richiedente; 4.1.2 la disponibilità di capitali, da parte dell impresa italiana, a copertura dell investimento dell impresa mista per la quota non coperta dal finanziamento; 4.1.3 il rispetto delle condizioni finanziarie di cui all articolo 4 della delibera CIPE. 4.2 Nella sua valutazione, il Gestore del Fondo Rotativo propone le garanzie da acquisire dall'impresa richiedente. Articolo 5 Conclusione dell istruttoria di competenza della DGCS 5.1 Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di finanziamento, di cui all articolo 2, l Ufficio competente della DGCS (Ufficio X) sottopone la domanda e le valutazioni dell istruttoria alla Segreteria del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo. 5.2 L Ufficio competente della DGCS (Ufficio X) informa immediatamente il richiedente della conclusione dell istruttoria.

Articolo 6 Attività del Comitato Direzionale 6.1 Il Comitato Direzionale si pronuncia nella prima seduta utile fornendo il proprio parere vincolante in ordine alla concessione del beneficio. 6.2 Il Comitato Direzionale può chiedere alla DGCS di condurre entro il termine massimo di trenta giorni ulteriori approfondimenti per non più di una volta. Scaduto tale termine la DGCS ripropone la domanda all ordine del giorno della successiva riunione del Comitato Direzionale, che dovrà pronunciarsi in via definitiva. Articolo 7 Erogazione del finanziamento 7.1 Se il Comitato Direzionale accoglie la domanda, l Ufficio competente della DGCS (Ufficio X) chiede al Ministero dell Economia e delle Finanze di autorizzare la concessione del credito con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla ricezione del parere favorevole del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo. 7.2 Il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze indica la descrizione dell'iniziativa, l'impresa beneficiaria, l'ammontare del credito agevolato concesso, il tasso di interesse (in misura percentuale del tasso fisso di riferimento valevole per le operazioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976), la durata e le modalità di rimborso, ivi compresi la durata del periodo di grazia e le eventuali garanzie del finanziamento. 7.3 Entro 180 giorni dall emissione del decreto di concessione, il Gestore del Fondo Rotativo, dopo aver espletato gli ulteriori adempimenti di competenza, stipula il contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. Se entro detto termine tale contratto non fosse firmato per atto o fatto imputabile all impresa richiedente, il credito agevolato è revocato di diritto. Su motivata richiesta dell impresa beneficiaria, la DGCS, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, può concedere una proroga di ulteriori 180 giorni. 7.4 L erogazione del credito è subordinata all avvenuta costituzione dell impresa mista e sarà proporzionale alla quota di capitale sociale effettivamente versata dall impresa italiana, al netto dell eventuale anticipazione effettuata ai sensi dell art.4.5 della delibera CIPE. 7.5 Il finanziamento è erogato nei termini previsti nel contratto stipulato con il Gestore del Fondo Rotativo, previa dimostrazione dell avvenuto versamento di capitale nell impresa mista.

7.6 Per la quantificazione del finanziamento, il controvalore in Euro del predetto versamento è determinato sulla base dei tassi di cambio vigenti alla data in cui è effettuato lo stesso. Articolo 8 Controlli sull utilizzo del credito e valutazione sui risultati 8.1 Il Gestore del Fondo Rotativo riferisce alla DGCS ed al Ministero dell Economia e delle Finanze su eventuali criticità relative al rapporto contrattuale instaurato con l impresa beneficiaria e verifica su eventuali cessioni della partecipazione italiana al capitale di rischio entro la durata del contratto di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto all art. 4.3 della delibera CIPE. 8.2 La DGCS verifica la regolare attuazione delle operazioni finanziate, mediante: 8.2.1 verifiche contabili documentali espletate dal Gestore del Fondo Rotativo; 8.2.2 acquisizione di informazioni da parte dell UTC, anche per il tramite dell UTL e dell Ambasciata competente per territorio; 8.2.3 verifiche ad hoc anche tramite missioni in loco. 8.2.4 eventuali valutazioni esterne. 8.3. In caso di irregolarità riscontrate nelle verifiche di cui al punto precedente, di mancato raggiungimento degli obiettivi, di insoddisfacente performance dell impresa mista o di comprovata delocalizzazione da parte del richiedente, la DGCS adotta le iniziative opportune, ivi inclusa la richiesta di restituire anticipatamente il credito agevolato. 8.4 La DGCS riferisce annualmente al Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo sui risultati delle suddette verifiche. 8.5 Al termine del contratto di finanziamento, la DGCS accerta i risultati raggiunti dalla joint-venture. Articolo 9 Entrata in vigore e modifiche 9.1 La presente delibera entra in vigore alla data della sua adozione. 9.2 A partire dalla stessa data è abrogata la delibera del Comitato Direzionale n. 164 del 16 dicembre 2009.