DOTT.SSA ROSA FRANCAVIGLIA MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI

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DOTT.SSA ROSA FRANCAVIGLIA MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI IL REGIME PRESCRIZIONALE CONTRIBUTIVO QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DECORRENZA TERMINI DENUNCE DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI VALENZA DEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI A TITOLO DI CONDONO PREVIDENZIALE NATURA CONFESSORIA - NOTA ALLA CIRCOLARE I.N.P.S. 25 MAGGIO 2005 - N 69 La Riforma Dini ( L. n 335/1995 ) all art. 3 ha riformulato integralmente la disciplina del regime prescrizionale contributivo introducendo: a) Il termine decennale per la contribuzione dovuta al F.P.L.D. ( Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ) ed alle altre gestioni pensionistiche obbligatorie ( comma 9 lett. a) primo periodo ); b) Il termine quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996. Il termine permane decennale in ipotesi di denunzia di omissione contributiva da parte del lavoratore ovvero da parte dei suoi superstiti ( comma 9 lett. a)- secondo periodo); c) Il termine di prescrizione quinquennale per ogni altra contribuzione previdenziale od assistenziale obbligatoria ( cosiddetta contribuzione minore )( comma 9 lett. b)); d) Che i termini prescrizionali di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi pregressi all entrata in vigore della riforma pensionistica ( 17 agosto 1995 ), eccettuati i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure recuperatorie iniziate nel rispetto della pregressa normativa ( comma 10 - primo periodo ); e) Che ai fini del computo del termine prescrizionale non si tiene conto del periodo di sospensione di cui all art. 2, comma 19, del D.L. n 463/1983, convertito nella L. n 638/1983, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso. Se questo è l attuale quadro di riferimento normativo, giova peraltro evidenziare che la previgente disciplina fissava un termine prescrizionale quinquennale ( art. 55 R.D.L. n 1827/1935 ) di poi elevato ad anni dieci ( art. 41 L. n

153/1969 ). L art. 2 comma 19 - della L. n 638/1983 introduceva nel prosieguo un ipotesi eccezionale di sospensione dei termini prescrizionali per la durata di anni tre mesi otto ( rectius: dall 11 gennaio 1983 sino al 12 settembre 1986 ), periodo da considerare quindi nel computo al fine di vagliare se un credito contributivo insorto in data anteriore o contestualmente fosse caduto o meno in prescrizione. Sia la disposizione di cui all art. 2 succitato sia quella di cui all art. 41 di cui sopra miravano ad apprestare adeguata tutela agli interessi erariali degli enti previdenziali traducendosi, in pratica, nella possibilità di azioni di recupero coattivo nell arco temporale di oltre 13 anni. Su detto regime tuttavia interveniva la Riforma Pensionistica, la quale, con la drastica riduzione del termine da decennale a quinquennale fatte salve le eccezioni previste rendeva meno agevole l attivazione tempestiva delle prescritte procedure recuperatorie. Seppure la ratio legis era intesa ad assicurare uniformità di disciplina mediante l unificazione dei termini prescrizionali attraverso la fissazione di uno sbarramento temporale individuato in quello del 1 gennaio 1996 e, di conseguenza, successivo rispetto all entrata in vigore della legge ( 17 agosto 1995 ) onde permettere agli enti di poter procedere alla interruzione dei termini prescrizionali in corso, la riduzione di detti termini ha comportato necessariamente criticità che si sono acclarate in tutta la loro evidenza in sede di contenzioso contributivo e si sono, comunque, serbate nonostante sia poi intervenuta la cartolarizzazione dei crediti Inps ed Inail. In siffatto contesto, si pone la recente Circolare Inps n 69/2005 con la quale l Istituto affronta talune questioni di notevole rilievo in materia di prescrizione contributiva in correlazione alle problematiche ermeneutiche come enucleate dalla giurisprudenza intervenuta nelle more. In primis, la Circolare procede alla disamina della tematica della decorrenza del nuovo termine prescrizionale e della retroattività della nuova disciplina. La S.C. aveva originariamente ritenuto che il solo effetto retroattivo riconducibile all art. 3 della L. n 335/1995 fosse quello attinente alla anticipazione della scadenza del termine di anni 13 ossia che la cessazione della sospensione del termine di anni dieci per il triennio di cui all art. 2

summenzionato veniva anticipata dal 12 settembre 1996 al 1 gennaio 1996 e che da quest ultima data - per la contribuzione dovuta nell A.G.O. di pertinenza del F.P.L.D. il termine veniva riportato a quello decennale ( Cass. n 2100/2003 ). Di conseguenza, per tutti i contributi previdenziali maturati a decorrere dall 1.1.1996 il termine era quinquennale, mentre per quelli maturati in data anteriore dovevano continuare ad applicarsi i termini prescrizionali ordinari decennali ( ergo: dieci anni per la contribuzione IVS e cinque anni per quella minore ); dall 1.1.1996 non era più applicabile la sospensione triennale del termine decennale; nell ipotesi di atti interruttivi o di procedure recuperatorie iniziate in osservanza della pregressa normativa il termine decennale era suscettibile di essere aumentato in ragione di detta sospensiva triennale ed entro i limiti temporali indicati dalla Riforma Dini. Tale tesi venne poi obliterata da altro orientamento giurisprudenziale della Corte ( Cass. nn 19334/2003 46/2004 5522/2004 19579/2004 6706/2004-3846/2005 ) il quale, a seguito anche di un tormentato iter evolutivo dottrinale, perveniva alle seguenti conclusioni: 1) Il termine prescrizionale quinquennale già previsto direttamente per i crediti contributivi venuti in essere a far data dall 1.1.1996, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti, viene esteso dalla legge anche ai crediti maturati e scaduti precedentemente; 2) Detta estensione incontra il limite degli atti interruttivi già posti in essere e delle procedure iniziate nel rispetto della precedente disciplina entro la data del 31.12.1995. Hanno quindi valore tutti gli atti interruttivi compiuti sia prima che dopo l entrata in vigore della Riforma Dini, purchè effettuati entro il 31 dicembre 1995; 3) Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 17 agosto 1995 la prescrizione permane decennale sino al 31.12.1995 per poi ridursi a quinquennale con decorrenza 1 gennaio 1996; 4) Il periodo triennale di sospensione è soppresso con effetto immediato, fatti salvi i casi di atti interruttivi già iniziati e di procedure recuperatorie in corso ante 17 agosto 1995.

Nella circolare, l Ente tenta di sintetizzare la situazione di cui sopra contemplando quattro possibili ipotesi: A) Se l atto interruttivo è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, sono recuperabili i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti ( sommatoria della prescrizione decennale con quella triennale da sospensiva ); B) Se l atto interruttivo è stato compiuto dopo il 17 agosto 1995 e prima del 31 dicembre 1995, sono recuperabili i contributi IVS sino ai dieci anni precedenti l interruzione. L atto de quo deve intervenire entro anni dieci dal precedente; C) Se risulta carente il compimento di atti interruttivi entro il 31 dicembre 1995 si applica il termine breve quinquennale a far data dall 1.1.1996; D) Se vi è denuncia di omissione contributiva del lavoratore dipendente od a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo, ancorché si tratti di contribuzione previdenziale risalente a data successiva al 1 gennaio 1996, si applica il termine lungo decennale, dovendo comunque l ente emettere atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale. Ordunque, anche per la contribuzione omessa nel periodo anteriore al 17 agosto 1995, la prescrizione si serba quinquennale ove non si sia avuto l atto interruttivo ovvero non si sia iniziato tempestivamente il procedimento recuperatorio della contribuzione non corrisposta. Lo sbarramento temporale del 1 gennaio 1996 costituisce - percio anche il momento di esercizio del diritto da parte dell Istituto. In ragione di quanto sopraevidenziato, deve rilevarsi peraltro che la Circolare esclude che la denuncia del lavoratore abbia effetti interruttivi non essendo assimilabile ad atto posto su iniziativa dell ente previdenziale. In particolare, non risultano equivalenti gli atti interruttivi posti su iniziativa dell ente stesso con quelli posti in essere a seguito di denuncia del lavoratore ancorché ad opera dell Inps. Se il decorso del termine prescrizionale ha luogo soltanto con gli atti interruttivi di cui all art. 2943 c.c. come promananti dall Istituto e

seppure il termine applicabile è quello decennale, si esige comunque l esistenza di atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale adottati dall ente stesso. Pur tuttavia, permangono immutate talune questioni di notevole incidenza pratica fra le quali deve annoverarsi quella del momento in cui tale denuncia debba intervenire. Difatti, neanche la denuncia è suscettibile di far rivivere un credito caduto in prescrizione. La S.C. ha ritenuto che la presentazione della denuncia determina l applicazione del termine decennale a prescindere dal momento in cui essa intervenga. Ciò al fine di assicurare una maggiore tutela alla posizione assicurativo- contributiva del lavoratore atteso che, come è noto, l effetto estintivo del credito contributivo per intervenuta prescrizione comporta anche il mancato accredito dei relativi periodi sulla posizione contributiva dello stesso ( Cass. nn 2100/2003 1372/2003 e 4606/2004 ) ( Divieto di versamento di contributi prescritti ). Un ulteriore orientamento giurisprudenziale esclude che il meccanismo descritto possa essere idoneo a far rivivere un diritto oramai estinto ( Cass. n 18540/2004 ) e, conseguenzialmente, la denuncia dovrà pervenire entro il quinquennio a decorrere non a far data dalla scadenza dell obbligo contributivo, bensì dal 1 gennaio 1996 e nei limiti del decennio dalla insorgenza del diritto. In quanto al pagamento degli acconti da parte del debitore, la Circolare in argomento considera lo stesso sussumibile alla stregua di atto interruttivo. Pertanto, se parte debitrice presenta domanda di condono contributivo e paga una o piu rate in acconto e non le successive, ciascun pagamento da lui effettuato deve assimilarsi ad atto interruttivo per l ovvia ragione che il condono ha precisa valenza confessoria e natura ricognitiva del debito essendo promanante sua sponte dal soggetto obbligato dal lato passivo del rapporto obbligatorio. Ne deriva che se Tizio ha pagato più rate di condono, da ciascun versamento ridecorre un nuovo termine prescrizionale. E altrettanto evidente che chi fruisce dei benefici in sede di sanatoria contributiva, li perde se non procede al regolare successivo pagamento delle rate prescritte. Siffatto

carattere confessorio è estensibile anche alle dilazioni di pagamento le quali, in costanza dei presupposti necessari per fruirne, vengono accordate ai debitori contributivi dell Ente. Se colui che ottiene il pagamento dilazionato del debito, cessa la corresponsione delle rate prestabilite, il termine prescrizionale a cui è assoggettato l importo residuo decorre dalla data di pagamento dell ultima rata versata. Ciò tenendo in debito conto che eccezione a tali assunti potrebbe aversi in ipotesi di condono condizionato ovvero allorquando il debitore dichiara di avvalersene, ma, nel contempo, di non riconoscere la fondatezza della pretesa creditoria dell Istituto.