ACCORDO TERRITORIALE in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n 431 e del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

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ACCORDO TERRITORIALE in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n 431 e del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999 Fra le seguenti organizzazioni: A.S.P.P.I. in persona del presidente Rag. Teresio, LAMBERTI CONFEDILIZIA -- APE in persona del Presidente Avv. GianMaria DALMASSO UP.P.I. in persona del presidente Rag. Vincenzo VALENZA e SICET in persona del Segretario Rinaldo OLOCCO SUNIA in persona del Segretario Simonetta BAUSANO UNIAT in persona del Segretario PierCarlo MALVOLTI constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Cuneo di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul territorio; accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali; esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 5/3/1999 si conviene e stipula, quanto segue: CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/1998 e art. 1 D.M. 5/3/1999) A) CIRCA LE AREE: Si individuano le seguenti aree: - via Roma, - piazza Galimberti - microzona 2 + resto della microzona 1 - piazza Europa e corso Nizza - corso Dante e corso Giolitti - microzona 4 - microzone 7 e 9 (San Rocco Castagnaretta) - microzone 5 e 6 + resto microzona 3 i - microzona 8 - Madonna dell'olmo - Borgo San Giuseppe - altre frazioni + zona agricola aventi caratteristiche omogenee per valori dì mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, tipi edilizi, come meglio delimitate in elaborato cartografico che si allega corte parte integrante del presente (allegato 1) B) CIRCA 1 VALORI DEL CANONE: B1) convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone espressi in lire mensili per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente (allegato 2). Tali valori sono stati determinati fatte le opportune valutazioni in merito: - alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;

- ai canoni di locazione in generale esistenti su piazza; - alle agevolazioni fiscali ad oggi specificatamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendono ricorrere alla contrattazione del "secondo canale"; B2) convengono, che il canone di locazione, come definito dalle partì private contrattuali ai sensi dei presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall ISTAT dei prezzi al constano per le famiglie eli operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente: l aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta scritta. B3) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire a mese per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5%, in considerazione di particolari elementi caratteristici dell'alloggio da valutarsi fra le parti. Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere né inferiore al valore minimo, ne superiore al valore massimo della fascia di oscillazione. C)CIRCA IL METRO QUADRO UTILE C1) si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro utile. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni (con le maggiorazioni già previste dall art.13, comma 5 della Legge 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni), al 50% i metri relativi alle autorimesse singole, al 20% i metri relativi al posto auto in autorimessa dì uso, comune, al 25% i metri relativi alle cantine. ai balconi e terrazze ed altri accessori, al 15% i metri relativi alla superficie adibita ad orto o cortile esclusivo. Le misurazioni si intendono al netto dei muri perimetrali. C2) si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo contratto, nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile deforme in più o in meno dei 5% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto. D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE D1) convengono di prevedere che le parti contrattuali private non possano stabilire durate, contrattuali superiori a quella fissata dalla legge (ex art. 5 Legge 431/1998) E) CIRCA LE' RIPARAZIONI ED ONERI ACCESSORI E1) convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione degli accordi stipulati a Cuneo fra le organizzazioni della proprietà edilizia ed i Sindacati Inquilini, e le loro successive modifiche ed integrazioni, In ogni caso, sarà comunque applicabile l'art. 9 della Legge 392/1978, F) CIRCA IL CONTRATTO-TIPO F1) convengono di definire il contratto - tipo sulla base del modello allegato (precisamente, allegato, A.) del DM 05/03/1999.

LA COMMISSIONE C0NCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA Convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'accordo Territoriale sopra citato, anche a riguardo del canone, urta Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti, - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di, comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell'autorità Giudiziaria. In caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione. REVISIONE DELL'ACCORDO Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo, decreto ministeriale di recepimento della Convenzione Nazionale Sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 1999, e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorchè il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali dì cui all'art. 8 della Legge 431/1999 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni del mercato locale delle locazioni o quando lo si ritenga necessario. REVISIONE DEI CANONI Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale convengono che nel caso di variazione in misura superiore ai 5% in aumento o in diminuzione dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della firma dei presente accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge. CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale potranno sottoscrivere certificazioni di congruità dei contratti di locazione, sia per quanto riguarda la fruizione dell'aliquota ridotta ICI, sia per il visto di conformità del CAF relativamente agli sgravi fiscali IRPEF previsti dalla legge 431/1998. Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale: 2) tabella riepilogativa dei valori minimi e massimi dei canoni, espressi in lire ed in euro mensili per ogni metro quadrato utile 3) tabella dei parametri rettificativi 4) fac-simile domanda di conciliazione 5) accordi sulla ripartizione degli onori accessori (valevoli per la provincia di Cuneo) 6) certificazione di congruità

CONTRATTI AGEVOLATI PER SODDISFARE LE ESIGENZE ABITATIVE DI STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, comma 2 e 3, L. 431/1998) premesso che nei Comuni sede diì Università o di corsi universitari distaccati, nonché nei Comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti-tipo per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari fuori sede e che tale tipologia contrattuale è utilizzate esclusivamente qualora l inquilino sia, iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto) A) CIRCA IL CONTRATTO - TIPO A-1) convengono (con riserva di sottoporre all'eventuale esame delle Aziende per il diritto allo studio, le Associazioni degli studenti, nonché le Cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore, se richiesto dal Comune di Cuneo) di definire il contratto-tipo sulla base del modello allegato (precisamente allegato C) al D.M. 05/03/99, e comunque sulla base degli elementi e condizioni egualmente previsti dal detto D.M.. Si allega il contratto-tipo al presente accordo (allegato C). Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi ed i riferimenti relativi alla iscrizione al corso universitario del conduttore. B) CIRCA LE AREE B-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo 1, come da allegati 1 e 2 C) CIRCA 1 VALORI DEL CANONE C-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 2) con i valori minimi e massimi previsti per ogni area. C-2) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire al mese per ogni metro quadro utile, stante l assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5%, in considerazione di particolari elementi caratteristici dell'alloggio da valutarsi tra le parti. Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere né inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione. Il valore ottenuto sarà aumentato del 15% qualora l immobile abbia i mobili e le suppellettili essenziali almeno in cucina e in camera da letto, e del 30% qualora l immobile sia completamente arredato. D) CIRCA LE RIPAPAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE D-1) richiamano in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori l applicazione dell'art.9 della Legge 392/1978 e degli accordi stipulati a Cuneo tra le Associazioni della Proprietà ed i Sindacati Inquilini e loro successive modificazioni ed integrazioni. E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE E-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1

CONTRATTI AGEVOLATI PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI (art. 5, comma 1, L. 431/1998 e art. 2 D.M. 513/1999) premesso che la Legge 431/1998 prevede - che i contratti di locazione abitativi di natura transitoria abbiano durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi - che tali contratti siano stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori da individuarsi nella contrattazione territoriale fra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTORI DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZI0NE TERRIT0RIALE A-1) individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari esigenze come da seguente elenco delle varie fattispecie: A-2) quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l'immobile per: trasferimento temporaneo della sede di lavoro matrimonio e/o convivenza matrimonio e/o convivenza dei figli separazione propria o dei figli rientro dal l'estero necessità di vendita attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo destinazione ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, del figli, del parenti fino al secondo grado in linea retti, indicando l'esatta motivazione all'atto della stipula contrattuale. A-3) quando l'inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di: trasferimento temporaneo della sede di lavoro contratto di lavoro, a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si renda disponibile entro diciotto mesi (dimostrato con compromesso regolarmente registrato) vicinanza momentanea a parenti bisognosi di assistenza uso di seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale o rogito notarile esigenza di ricerca o di studio A-4) convengono che il contratto-tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica. clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto; qualora il locatore non adempia a questo onore contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto-tipo dovrà prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall art.2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n 431, ovvero in caso di mancato utilizzo dell immobile rilasciato un risarcimento pari a trentasei mensilità.

A-5) si danno arto che l'esigenza transitoria dei conduttore debba essere comprovata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto. B) CIRCA IL CONTRATTO - TIPO B-1) convengono di definire il contratto-tipo stilla base del modello allegato (precisamente allegato B) al D.M. 05/03/99, e comunque sulla base degli elementi e condizioni egualmente previsti dal detto D.M.. Si allega il contratto-tipo al presente accordo (allegato B). Netta parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alla normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre l 996, n 675. C) CIRCA LE AREE C-1 ) si richiamano integralmente le aree del capitolo 1, come da allegati 1 e 2 D) CIRCA I VALORI DEL CANONE D-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 2) con i valori minimi e massimi previsti per ogni area. D-2) convengono dì determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire al mese per ogni metro quadro utile, stante l assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5%, in considerazione di particolari elementi caratteristici dell'alloggio da valutarsi fra le parti. Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere né inferiore al valore minimo, nè superiore al valore massimo della fascia di oscillazione. Il valore ottenuto sarà aumentalo del 15% qualora l'immobile abbia i mobili e le suppellettili essenziali almeno in cucina e in camera da letto, e del 30% qualora l'immobile sia completamente arredato. E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE E-1) richiamano in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori l'applicazione dell'art.9 della Legge 392/1978 e degli accordi stipulati a Cuneo fra le Associazioni della Proprietà ed i Sindacati Inquilini e loro successive modificazioni ed integrazioni. F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE F-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1

AREE E VALORI DEL CANONE espressi in lire/mq. al mese MINIMO MASSIMO FASCIA DI OSCILLAZIONE differenza fra minimo e massimo VIA ROMA L. 4.300 L. 6.850 2.550 PIAZZA GALIMBERTI L. 4.850 L. 7.700 2.850 MICROZONA 2 + RESTO MICRONA 1 L. 3.600 L. 5.700 2.100 PIAZZA EUROPA E CORSO NIZZA L. 5.500 L. 8.750 3.250 CORSO DANTE E CORSO GIOLITTI L. 5.400 L. 8.550 3.150 MICROZONA 4 L. 5.650 L. 8.950 3.300 MICROZONE 7 E 9 (San Rocco Castagnaretta) L. 4.750 L. 7.500 2.750 MICROZONE 5 E 6 + RESTO MICROZONA 3 L. 4.800 L. 7.600 2.800 MICROZONA 8 L. 4.400 L. 6.950 2.550 MADONNA DELL'OLMO - L. 4.200 L. 6.650 2.450 BORGO SAN GIUSEPPE ALTRE FRAZIONI + ZONA AGRICOLA L. 4.000 L. 6.300 2.300 AREE E VALORI DEL CANONE espressi in Euro/mq. al mese MINIMO MASSIMO FASCIA DI OSCILLAZIONE differenza fra minimo e massimo VIA ROMA 2,22 3,54 1,32 PIAZZA GALIMBERTI 2,50 3,97 1,47 MICROZONA 2 + RESTO MICRONA 1 1,86 2,94 1,08 PIAZZA EUROPA E CORSO NIZZA 2,84 4,52 1,68 CORSO DANTE E CORSO GIOLITTI 2,79 4,41 1,63 MICROZONA 4 2,92 4,62 1,70 MICROZONE 7 E 9 (San Rocco Castagnaretta) 2,45 3,87 1,42 MICROZONE 5 E 6 + RESTO MICROZONA 3 2,48 3,92 1,45 MICROZONA 8 2,27 3,59 1,32 MADONNA DELL'OLMO - 2,17 3,43 1,26 BORGO SAN GIUSEPPE ALTRE FRAZIONI + ZONA AGRICOLA 2,06 3,25 1,19

PARAMETRI RETTIFICATIVI DA APPLICARSI PERCENTUALMENTE AL VALORE DELLA FASCIA Di OSCILLAZIONE AUTORIMESSA 15% POSTO AUTO 10% IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 10% RISCALDAMENTO AUTONOMO ulteriore 15% SERVIZIO INTERNO COMPLETO DI LAVANDINO, WC, BAGNO O DOCCIA 5% DOPPI SERVIZI (o ulteriori) 10% DOPPI VETRI 5% ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS 5% CANTINA 10% SOLAIO 5% ASCENSORE DAL 2 PIANO F.T. 10% VERDE PRIVATO O COMUNE 5% RISCALDAMENTO ASSENTE -20% * L'ALLOGGIO NUOVO O COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DA NON PIU' DI 10 ANNI (dalla data dell abitabilità o dalla data della D.I.A. in caso di interventi straordinari) va applicato il massimo della fascia di oscillazione, senza ulteriore applicazione dei parametri rettificativi. * per COMPLETA RISTRUTTURAZIONE si intende sostituzione o rifacimento di almeno: pavimenti - rivestimenti - infissi ed impianti tecnologici (purché il proprietario sia in possesso della D.I. A. - dichiarazione di inizio attività) * ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO (tutti i locali arredati provvisti delle suppellettili essenziali) : canone parametrato maggiorato del 30% * ALLOGGIO PARZIALMENTE ARREDATO (almeno cucina e camera da letto arredate): canone parametrato maggiorato del 15%

DOMANDA DI CONCILIAZIONE Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta dì alla delle parti attraverso la propria Associazione. L'istanza deve contenere le generalità delle parti, l'oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni che l'hanno indotta, le domande della parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l'associazione di cui dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la commissione di conciliazione, L'istanza dovrà essere spedita tramite raccomandata RR all'altra parte. Quest'ultima, qualora sia disponibile ad accettare il tentativo di conciliazione, dovrà far conoscere all'altra parte entro 10 giorni l'associazione da cui intende farsi rappresentare. La prima riunione della Commissione di conciliazione sarà convocata entro i dieci giorni successivi e le parti decideranno la sede che sarà, di norma, alternativamente presso le sedi delle associazioni di proprietà e dell'inquilinato firmatarie il presente accordo territoriale. I rappresentanti delle Associazioni incaricati sì riuniranno il giorno stabilito alla presenza delle parti. Esaminato il contenzioso, aggiorneranno, se del caso, la seduta per l'esame di eventuali perizie e per le conclusioni. Se il tentativo di conciliazione ha buon esito, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti che ha natura di scrittura privata. Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti.

CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ACCORDOTERRITORIALE In riferimento al contratto di locazione stipulato in data.e registrato a.. il al n. serie valevole dal..al. tra il locatore Sig...... nato a. Il... Codice Fiscale.. ed il conduttore Sig.... nato a il..codice Fiscale..relativo all'alloggio sito in Cuneo, via (dati catastali: partita... foglio..mappale. sub.categoria.rendita..oppure, in caso di immobile non censito, prot. n..presentato al Catasto in data.. scheda n ; dati catastali per eventuale garage: partita foglio mappale. sub categoria.. rendita.) secondo quanto previsto dall'accordo territoriale firmato, a Cuneo in data...che richiamava la Legge 431 del 9 dicembre 1998 ed il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 l'associazione della proprietà e l'associazione Sindacale dell'inquilinato.. dichiarano che il canone di locazione pattuito rientra - secondo quanto risulta dalle dichiarazioni delle parti -nei parametri previsti dall'accordo Territoriale depositato presso il Comune di Cuneo in data 30 settembre 1999 Il locatore Il conduttore per l'associazione della Proprietà per il Sindacato Inquilini Data