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ISSN Pubblicato dal 12/01/2016


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

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Transcript:

Pagina 1 di 9 N. 00550/2012 REG.PROV.COLL. N. 00119/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 119 del 2012, proposto da: Dussmann Service Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Vitale, Concetta Vitale e Samanta Mazzola, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., via Carlo Zima, 3; contro Asl 105 - Caserta 2, non costituita in giudizio; per l esecuzione - del decreto ingiuntivo n. 3193/2009, pubblicato dal Tribunale di Bergamo in data 25 giugno 2009; - del decreto ingiuntivo n. 4207/2009, pubblicato dal Tribunale di Brescia in data 26 agosto 2009; - del decreto ingiuntivo n. 4484/2009, pubblicato dal Tribunale di Bergamo in data 23 settembre 2009;

Pagina 2 di 9 - del decreto ingiuntivo n. 4485/2009, pubblicato dal Tribunale di Bergamo in data 23 settembre 2009; - del decreto ingiuntivo n. 5200/2009, pubblicato dal Tribunale di Bergamo in data 6 novembre 2009; - del decreto ingiuntivo n. 5425/2009, pubblicato dal Tribunale di Bergamo in data 19 novembre 2009; - del decreto ingiuntivo n. 51/2020, pubblicato dal Tribunale di Bergamo in data 5 gennaio 2010. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in esame è stato richiesta l ottemperanza dei decreti ingiuntivi in epigrafe indicati, notificati e non opposti, muniti di formula esecutiva e nuovamente notificati, con cui l Azienda Sanitaria di Caserta è stata condanna al pagamento di somme dovute alla ricorrente. Con riferimento al primo (3193/2009), essendoci stato un parziale pagamento, la somma ancora dovuta è, secondo parte ricorrente, di

Pagina 3 di 9 410.447,73 Euro, di cui 332.705,87 per saldo capitale, 72.945,88 per interessi calcolati sino al 30.11.2011 e Euro 4.795,98 per spese legali, cui dovranno poi essere aggiunti gli ulteriori interessi. Rispetto al secondo (4207/2009) non risulta essere intervenuto alcun pagamento, perciò le somme dovute ammontano a 129.815,84 Euro, di cui 105.392,25 per capitale, 20.518,13 per interessi sino al 30.11.2011 e 3.905,46 per spese legali. Analogamente è accaduto per il terzo (4484/2009), in ragione del quale l ASL intimata è debitrice di 111.827,86 euro, di cui 91.441,64 per capitale, 17.265,56 per interessi sino al 30.11.2011 e 3.120,66 per spese legali. Ed ancora, per il decreto ingiuntivo 4485/2009, gli importi dovuti sono: 125.888,27, di cui 103.386,12 per capitale, 18.724,93 per interessi sino al 30.11.2011 e 3.777,22 per spese legali. Il quinto (decreto ingiuntivo 5200/2009) è stato parzialmente eseguito, essendoci stato un parziale pagamento, e perciò la somma ancora dovuta è di Euro 109.855,56, di cui 90.524,91 per capitale, 15.893,15 per interessi sino al 30.11.2011 e 3.137,50 per spese legali. Un pagamento parziale risulta esservi stato anche rispetto al decreto 5425/2009 e, pertanto, la somma ancora dovuta è di 72.136,48, di cui 58.823,06 per capitale, 10.308,67 per interessi sino al 30.11.2011 e 3.004,75 per spese legali. Infine nessun pagamento è stato effettuato con riferimento al decreto 51/2010, per cui sono dovuti: 96.860,98 Euro, di cui

Pagina 4 di 9 80.658,42 per capitale, 12.989,87 per interessi sino al 30.11.2011 e 3.212,69 per spese legali. In ragione del mancato pagamento, quindi, parte ricorrente ha chiesto l esecuzione dei decreti ingiuntivi, con pagamento delle somme maggiorate degli interessi dal 1 dicembre 2011 sino al saldo, fissando all uopo un termine di trenta giorni entro cui l Azienda dovrebbe provvedere e prevedendo, sin da ora, la nomina di un commissario ad acta in ipotesi di mancato adempimento. Ciò precisato in fatto, il Collegio ritiene di dover, preliminarmente, affermare la propria competenza territoriale, ancorché l Azienda sanitaria intimata sia quella di Caserta, in quanto, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. 104/2010, nei casi di cui al precedente art. 112, comma 2, lettere c), d) ed e) (tra cui, alla lettera c, l adempimento delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario), il giudizio di ottemperanza si propone con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza (o provvedimento a questa equiparato) di cui è chiesta l'ottemperanza (nella fattispecie per cui è causa, i Tribunali di Bergamo e di Brescia). Ne discende la competenza territoriale di questo Tribunale. Chiarito tale profilo in rito, nel merito il ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento, poiché non risulta esservi stato, da parte dell Azienda sanitaria di Caserta, l'adempimento (se non, e in misura assai limitata, parziale) al giudicato formatosi sui decreti in questione

Pagina 5 di 9 a seguito della mancata opposizione. In accoglimento della domanda, pertanto, si ravvisano le condizioni di legge per ordinare all Azienda resistente il pagamento, a favore alla Dussman Service s.r.l. delle somme di cui ai suddetti decreti, eventualmente residuanti a seguito del parziale pagamento della sorte capitale, nonché dei connessi interessi moratori e spese legali relative alla fase monitoria, nella misura più sopra indicata. Né a diversa conclusione può condurre il fatto che la Regione Campania, sin dal 2009, sia stata commissariata al fine del rientro del grave deficit accumulato in relazione alla spesa sanitaria e che ciò abbia determinato l adozione di un piano di rientro. Sul punto il Collegio ritiene di poter condividere l orientamento espresso dal T.A.R. Milano, Sez. III, 29 febbraio 2012, n. 650, nella quale si legge che il quadro normativo rappresentato dall'art. 11, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dall'art. 11, comma 51, della L. n. 2010, n. 220 e dalle ulteriori norme correlate non consente di comprendere l'ottemperanza ad un decreto ingiuntivo tra le azioni esecutive che non possono essere intraprese o proseguite nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. L obiettivo perseguito dal legislatore, infatti, è quello di escludere che nei confronti delle aziende sanitarie, versanti nelle condizioni economiche e finanziarie di grave disavanzo, possano essere attivate o completate procedure esecutive, in modo da garantire che denaro e

Pagina 6 di 9 altri beni a ciò strumentali non vengano sottratti al soddisfacimento del primario interesse alla salute. Nel caso in cui si chieda l ottemperanza di un decreto ingiuntivo, il creditore non aggredisce esecutivamente singoli beni sottraendoli alla loro destinazione funzionale e vincolandoli alla soddisfazione della propria pretesa, ma chiede al giudice di sostituirsi all'amministrazione, direttamente o indirettamente per il tramite di un commissario ad acta, nel compimento degli atti necessari per l'adempimento del debito. Tale procedura, quindi non incide sui beni, mobili o immobili, che l'a.s.l. utilizza per l'erogazione del servizio sanitario, né sulle somme che in base alla legge sono destinate all'erogazione di tale servizio, sicché in relazione ad essa non viene in rilevo la necessità di evitare che la tutela dei creditori dell'amministrazione possa pregiudicare l'attuazione degli obiettivi di risanamento finanziario, di riorganizzazione e di mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario che connotano i piani di rientro dai disavanzi sanitari, alla cui attuazione è funzionale il blocco delle azioni esecutive (in tal senso T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-02-2012, n. 648). Peraltro l applicazione della normativa in esame, è subordinata, secondo quanto previsto dall art. 11, comma 2 del D.L. n. 78/2010, alla previa ricognizione dei debiti e all adozione di appositi piani di rientro che, nel caso di specie, non vi è alcun principio di prova siano stati adottati, atteso che l Amministrazione intimata ha rinunciato alla

Pagina 7 di 9 difesa della propria posizione. Ammesso, quindi, l esercizio dell azione, all obbligo di pagamento, così come accertato dai decreti di cui si chiede l esecuzione, l Azienda sanitaria dovrà provvedere entro il termine di venti giorni dalla notifica della presente sentenza. In caso di persistente inadempienza della A.S.L. di Caserta, si nomina sin d'ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Caserta o di un suo delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all'integrale esecuzione in luogo e vece dell'amministrazione inadempiente entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Più precisamente, entro il termine indicato il Commissario ad acta dovrà provvedere ad emanare i relativi ordini di pagamento e ad ordinare la liquidazione delle somme dovute al tesoriere. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in Euro. 1.000,00, è posto a carico della A.S.L. di Caserta. Peraltro, ritenuto opportuno procrastinare la decisione definitiva sulla controversia ad una previa verifica dell andamento dell attività esecutiva ordinata con la presente decisione, si fissa sin da ora, a tal fine, la camera di consiglio del 18 luglio 2012. La decisione sulle spese del giudizio è demandata alla definizione della controversia. P.Q.M.

Pagina 8 di 9 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), solo parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - ordina all A.S.L. 105 di Caserta di provvedere al pagamento delle somme in motivazione indicate, entro il termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza; - nomina, per il caso del perdurare dell inerzia dell Amministrazione oltre il termine assegnato, Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell'amministrazione ingiunta, provveda entro gli ulteriori 60 giorni, all'esecuzione dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in essi determinate in favore della società ricorrente e previa decurtazione degli importi già corrisposti. Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell'esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione; - rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 18 luglio 2012; - rinvia la decisione in ordine alle spese del giudizio al definitivo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pagina 9 di 9 Giorgio Calderoni, Presidente Stefano Tenca, Consigliere Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/03/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)