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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA In Politiche dell'unione Europea REGOLAMENTO DIDATTICO Titolo I Finalità e ordinamento didattico Art. 1 - Finalità 1. Il Corso di Laurea Specialistica in Politiche dell'unione Europea afferisce alla Classe n. 99S Studi europei delle lauree universitarie specialistiche. 2. Il Corso di laurea in Politiche dell'unione Europea si svolge nella Facoltà di Scienze Politiche. La struttura didattica competente è il Consiglio del Corso di Studio in Politiche dell'unione Europea, di seguito indicato con CCS. 3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è riportato nell'allegato 1. 4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento di Facoltà (RdF) e il Regolamento del Corso di laurea triennale in Politica e integrazione europea, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Studio per quanto non previsto dai predetti Regolamenti. Art. 2 - Ammissione 1. Per l'iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Politiche dell'unione Europea occorre essere in possesso di diploma di laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 2. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea nello stesso anno accademico. 3. Per potersi iscrivere alla Laurea Specialistica lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione personale, ai sensi dell art. 6, comma 2, del D.M. n. 509 del 03.11.99, che saranno valutati sulla base del pre-requisito consistente nel possesso di almeno 100 crediti riconosciuti ai fini dell iscrizione alla laurea specialistica in Politiche dell Unione Europea e dei seguenti criteri: - il voto di laurea, eventualmente standardizzato in funzione della sede di provenienza, che dovrà essere uguale a, o maggiore di, 95 (novantacinque)/110, ha un peso relativo del 90%; - la durata degli studi precedenti, cioè il numero di mesi intercorsi tra l immatricolazione e la Laurea, ha un peso relativo pari a 10%, così precisato: - punti 10 per chi si laurei in tre anni; - punti 8 per chi si laurei in quattro anni;

- punti 6 per chi si laurei in cinque anni; - 0 punti per tutti i rimanenti casi La parametrazione dei criteri di ammissibilità sarà definita ogni anno dal Consiglio di Facoltà su proposta del CCS. Eventuali obblighi formativi saranno assolti dallo studente usufruendo delle attività formative secondo le indicazioni fornite dal Consiglio dei Corsi di Studio. 4. Sono integralmente riconosciuti i 180 crediti formativi acquisiti con il seguente curriculum: Politica e integrazione europea. 5. Il Corso di Laurea Specialistica in Politiche dell'unione Europea è ad accesso libero per gli Studenti che siano in possesso dei requisiti curriculari di cui al Comma 3. Art. 3 - Organizzazione didattica 1. Il corso di laurea specialistica in Politiche dell'unione Europea è organizzato in un unico curriculum, secondo quanto indicato nell allegato 1. 2. Le attività didattiche, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività didattica e le eventuali propedeuticità sono definiti secondo le modalità indicate nel comma 5. 3. Un CFU corrisponde a: 7 ore di lezione frontale e 18 ore di studio individuale, per un totale di 25 ore di attività. 4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l ordinamento semestrale. 5. I programmi degli insegnamenti e i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché il calendario degli esami vengono pubblicati annualmente dal CCS con l'inserimento nel Manifesto degli studi o nel Bollettino o nel sito Web della Facoltà. 6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 8 anni dalla data di accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti. Art. 4 - Accertamenti 1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'allegato 2, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all'attività formativa in oggetto. 2. Gli accertamenti finali consistono in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi

all'accertamento finale, sono indicate ogni Anno Accademico dal Docente responsabile dell'attività formativa. 3. Per tutti gli insegnamenti l'accertamento finale di cui al comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale della Laurea Specialistica. 4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto degli studi del presente corso o di altri corsi di laurea specialistica che presentino affinità con l'area tematica della laurea specialistica, oltre ai relativi Crediti, conseguirà anche il voto che concorrerà a determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al Comma precedente. 5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell'ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale a 12 per la tipologia d), minore o uguale a 21 CFU per la tipologia e), e minore o uguale a 5 crediti per la tipologia f). 6. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di ³6 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti. Art. 5 - Prova finale 1. La prova finale consiste nella preparazione e presentazione di un elaborato sotto la supervisione di un docente del Corso. L'elaborato può anche essere redatto in una lingua straniera preventivamente concordata con il Presidente del Corso di Laurea. 2. L'elaborato viene presentato ad una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti, compreso il supervisore, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 3. Alla presentazione possono seguire osservazioni o domande da parte dei Componenti della Commissione, rispetto alle quali il candidato sarà invitato ad esprimersi. Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica 1. La Laurea Specialistica si consegue con il raggiungimento di almeno 300 CFU. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio ponderato sui CFU dei voti degli esami del biennio specialistico di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero dei centodecimi conseguito nella prova finale. 2. In ciascun anno accademico lo studente può acquisire al massimo 90 CFU, pertanto è possibile conseguire la Laurea Specialistica anche prima del completamento del biennio. Titolo II Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza 1. Gli obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più idonee. 2. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative, eventuali indicazioni specifiche saranno definite e comunicate all'inizio di ogni anno accademico. Art. 8 - Ammissione agli anni successivi Non vi è obbligo di conseguimento di un numero minimo di Crediti per il passaggio all'ultimo anno della Laurea Specialistica. Art. 9 - Passaggio da altri corsi di studio Il passaggio da altri Corsi di Studio comporterà il riconoscimento dei Crediti secondo i criteri definiti dal CCS. Casi particolari saranno considerati dal CCS con le procedure dallo stesso definite. Art. 10 - Piani di studio 1. Lo studente che segue il manifesto degli studi di cui all'art. 3, co.5, previsto dal presente regolamento non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente. 2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal comma precedente dovrà presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCS stesso. Art. 11 - Tutorato Il CCS organizza attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Titolo III Norme finali e transitorie Art. 12 - Modifiche al Regolamento 1. Le proposte di modifiche al presente Regolamento potranno essere presentate dal Presidente del CCS o da almeno un terzo dei Membri del Consiglio e dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali proposte dovranno essere sottoposte all approvazione del Consiglio di Facoltà. 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al Regolamento di Facoltà o al Regolamento del Corso di laurea triennale in Politica e integrazione europea o di altre nuove disposizioni legislative in materia si procederà in ogni caso alla verifica e alla eventuale integrazione del presente Regolamento

3. L applicazione dei criteri previsti dall art. 2, comma 3, entra in vigore per quanti risulteranno immatricolati nella Laurea triennale a partire dall anno accademico 2004-2005. Per tutti quanti risulteranno immatricolati nella Laurea triennale fino all anno accademico 2003-2004 (compreso), unico criterio di ammissione alla Laurea specialistica è il voto conseguito nella laurea triennale, che non deve essere inferiore a 77/100.