DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
tra autorità scolastica e conferenza episcopale italiana per l insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche

Ordinanza esame Dottore Commercialista

Il Presidente della Repubblica

Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985;

Il Presidente della Repubblica

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

EMANA il seguente decreto legislativo:

INDICE I ACCORDI TRA ITALIA E SANTA SEDE

Vigente al:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO I.I.S. E. AMALDI

CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTA DI SCIENZE

AGGIORNAMENTO a LA LEGGE GENERALE SULLA LIBERTA RELIGIOSA DISEGNI E DIBATTITI PARLAMENTARI. Laura De Gregorio

Esami di Stato di abilitazione professionale anno Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001.

PROCEDURA E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITÀ ALL IRC

ISCRIZIONI E TITOLI DI STUDIO NORME PER LE ISCRIZIONI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 3 dicembre 2004 Approvazione dei modelli di certificazione per il riconoscimento

Al Dirigente Scolastico dell I.S.I.S.S. Fermi Polo Montale Ventimiglia - Bordighera

Allegato B. A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale

CONVENZIONE TRA VISTI

Guida alla domanda di valutazione preventiva di crediti formativi universitari

DIOCESI DI ANAGNI - ALATRI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tabella compensi a.a

Equipollenze titoli di studio conseguiti all estero da cittadini italiani e/o cittadini comunitari

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO

Titoli professionali per addetti stampa nella P.A.

CONVENZIONE TRA VISTI

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PIANETA AZZURRO

D.P.R n. 311

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

UFFICIO LEGISLATIVO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Liceo Antonio Rosmini -Rovereto

Decreto Interministeriale 12 settembre 2014

REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMMISSIONE

con l Università di cui all art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 21/12/1999, n.517.

Tabella compensi a.a (

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

Diocesi di appartenenza

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

Profilo professionale degli assistenti sociali

COMUNE DI CESANA BRIANZA (PROVINCIA DI LECCO)

Il Presidente della Repubblica

DOMANDA DI ISCRIZIONE ( CLASSI PRIME E SECONDE) Al Dirigente Scolastico dell'i.i.s. "Piazza della Resistenza,1" di Monterotondo

E M A N A il seguente decreto legislativo:

orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO Istituto Comprensivo VIA DELLE AZZORRE A.S MODELLO A

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Città di Terranova Sappo Minulio Provincia di Reggio Calabria

Regione Lazio. DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione. 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Decreto Ministeriale del 11 novembre Atti Ministeriali MIURhttp://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2016

_l_ sottoscritt in qualità di padre madre tutore (cognome e nome) C H I E D E l iscrizione dell alunn (cognome e nome)

CORSI DI STUDIO DEL DJSGE - TARANTO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

DIOCESI : ( indicare la diocesi di titolarità)

_l_ sottoscritt in qualità di padre / madre / tutore CHIEDE

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

I L MINISTRO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSI TA' E DELLA RICERCA. d i conce r to con I L MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLIT ICHE SOCIALI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

; SULLA PROPOSTA

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL INFANZIA. _l_ sottoscritt in qualità di padre madre tutore (cognome e nome) CHIEDE

Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

DOMANDA DI ISCRIZIONE alla SCUOLA PRIMARIA

Convenzione per la regolazione dei rapporti derivanti. dall attuazione della DGR n del

C O M U N E DI L I M B A D I (Provincia di Vibo Valentia) *************

NORME GENERALI NORME GENERALI I. ISCRIZIONI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia e Commercio

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA DELIBERA APPROVATIVA DEL "PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2016"

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Pubblico avviso per assunzione a tempo determinato di. Collaboratore professionale sanitario/tecnico Audiometrista

Art. 1 Ripartizione degli affidamenti. E indetta per l A.A. 2012/2013 la selezione, per titoli, per n. 110 collaborazioni part-time così ripartite:

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI PREGRESSI (CONVALIDA ESAMI) Facoltà di Medicina e Chirurgia

COMUNE DI COPPARO. Provincia di Ferrara

Comune di Figline Valdarno (Provincia di Firenze)

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1993

Università degli Studi di Bari

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Modello di richiesta per la dichiarazione del possesso della Parità scolastica

Art. 1 - Ammissione al primo anno

3.1) Condizioni di studente indipendente (nucleo familiare convenzionale composto dal solo studente)

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (1).

All. 5. più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2002, n. 58. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Transcript:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1994, 11. 175 Approvazione dell intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici. Il Presidente della Repubblica: Visto l art. 87 della Costituzione; Visto l art. 10, n. 2, comma 1, dell accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993; Vista l intesa intervenuta tra le Parti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell università e della ricerca scientifica e tecnologica; emana il seguente decreto: 1. - Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note verbali tra l Ambasciata d Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato Sezione per i rapporti con gli Stati intervenuto in data 25 gennaio 1994, concernente il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede. Roma, 25 gennaio 1994 Nota verbale L Ambasciata d Italia presenta i suoi complimenti all Eccellentissima Segreteria di Stato Sezione per i rapporti con gli Stati e, con riferimento all art. 10, n. 2, comma 1, dell accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, La prega di voler confermare, da parte della Santa Sede, la seguente intesa: «La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell art. 10, n. 2, comma 1, dell accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell li febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell intesa 14 dicembre 1985 tra l autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue:

Art. 1 Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell art. 10, n. 2, comma 1, dell accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, o. 121, la disciplina «Sacra Scrittura». Art. 2 I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di

studi seguito a quella prevista dall ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità d insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede». L Ambasciata d Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l occasione per rinnovare all Eccellentissima Segreteria di Stato Sezione rapporti con gli Stati i sensi della sua più alta considerazione. Eccellentissima Segreteria di Stato Sezione rapporti con gli Stati Città del Vaticano * * * La Segreteria di Stato Sezione per i rapporti con gli Stati ossequia distintamente Eccellentissima Ambasciata d Italia e, con riferimento alla nota verbale n. 175, in data 25 gennaio 1994, relativa all art. 10, n. 2, comma 1, dell accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ha l onore di confermare da parte della Santa Sede la seguente intesa: «La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell art. 10, n. 2, comma I, dell accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Iateranense dell 11 febbraio 1929. fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell intesa 14 dicembre 1985 tra l autoritià scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), hanno determinato quanto segue: Art. 1 Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica ai sensi e per gli effetti dell art. 10, n. 2, comma: 1, deil accordo di revisione del ConcordaI) 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 rnarzo 1985, n. 121, la disciplina «Sacra Scrittura»,

Art. 2 I titoli accademici di baccalaureato e d licenza nelle discipline di cui all art. 1. conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede sono riconosciuti, a richiesta degli interessati rispettivamente come diploma universitario come laurea con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universi tario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata, del corso di studi seguito a quella prevista dal l ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello: si dovrà anche accertare che l interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno d 13 annualità d insegnamento per i titoli d riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d insegnamenti per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito corredato dall elenco degli esami sostenuti in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito autenticata dalla Santa Sede>. La Segreteria di Stato Sezione per i rapporti con gli Stati si vale della ci costati, per rinnovare all Ambasciata d Italia i sensi della sua più alta considerazione. Dal Vaticano, 25 gennaio 1994 Eccellentissima Ambasciata d Italia presso la Santa Sede Roma