PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell articolo 26 dello Statuto speciale nella seduta pomeridiana n. 279 dell 1 febbraio 2017 ----- -----

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia I XI Legislatura - Atti consiliari RELAZIONE La Proposta di legge nazionale in oggetto si propone di introdurre per la prima volta nell ordinamento nazionale una disciplina organica per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, fenomeno sempre più diffuso, anche tra le mura delle aule scolastiche, al punto da essere diventato un vero e proprio problema sociale. La Proposta di legge nazionale, presentata il 3 maggio 2016, è stata esaminata nella VI Commissione Consiliare permanente in data 7 dicembre 2016 ed approvata a maggioranza con modifiche. L obiettivo della normativa è quello di prevenire i fenomeni di bullismo, garantire una più concreta tutela delle vittime e perfezionare il trattamento punitivo di chi si renda protagonista di atti di bullismo. La Proposta di legge nazionale prevede alcune modifiche all articolo 612 bis del Codice penale, che punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria, o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La prima modifica apportata riguarda l aggiunta al primo comma dell art. 612 bis delle parole anche mediante qualunque mezzo telematico, al fine di ampliare l ambito di riferimento del reato agli atti di bullismo cibernetico e rendere anche questi espressamente punibili. Gli atti di bullismo in rete risultano sempre più frequenti e pericolosi, in quanto consentono di perpetrare offese in condizione di anonimato e di cancellare rapidamente le tracce delle condotte offensive. Con la seconda modifica all art. 612 bis viene esteso l ambito della punibilità del reato a querela di parte ai casi in cui l autore sia egli stesso un minore, consentendo così di applicare l ammonimento, previsto dall art. 3 della proposta di legge in esame, anche ai minori. Tale previsione è infatti esclusa dall attuale assetto normativo, che obbliga alla procedibilità d ufficio nei casi in cui la vittima del reato sia un minore, escludendo quindi l operabilità dell ammonimento. L articolo 2 pone a carico delle famiglie l azione educativa e formativa atta a prevenire gli atti di bullismo, mentre alle scuole riserva il compito della promozione ed educazione all uso consapevole della rete internet e dell uso delle tecnologie, la promozione periodica di campagne informative sul tema, la formazione specifica dei docenti e la promozione di protocolli operativi tra enti e soggetti operanti sul territorio. Infine, all articolo 4, viene previsto a titolo di prescrizioni per l autore delle condotte, un piano di riorientamento del comportamento nell Istituto di appartenenza, oltre l orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate. L importanza di questi correttivi risulta fondamentale in prospettiva preventiva, in quanto l ammonimento compiuto dall autorità di polizia alla presenza dei genitori può essere avvertito in modo più forte dal minore e risultare un efficace deterrente al protrarsi della condotta. Allo stesso tempo il

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia II XI Legislatura - Atti consiliari minore avrà una possibilità di ravvedimento senza incorrere nell odierna automatica perseguibilità d ufficio e, con l intervento riorientativo della condotta, successivo all ammonimento, verrà guidato alla percezione del disvalore della sua condotta. RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA La norma prevede, all art. 2, comma 4, una clausola di invarianza, laddove si dispone che agli interventi previsti dal presente articolo si provvede senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni interessate dalla suddetta clausola sono quelle contenute all art. 2, che pone a carico delle scuole il compito di promuovere l educazione all uso consapevole della rete internet e all uso delle tecnologie, la promozione periodica di campagne informative sul tema del bullismo e la formazione specifica dei docenti finalizzata ad una maggiore conoscenza del fenomeno. Si ritiene che le suddette attività non costituiscano un carico autonomo ed ulteriore rispetto ai programmi della scuola, previsti in particolare dal Piano per la Scuola Digitale, previsto dall art.1, comma 56, della legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, tra le cui azioni si prevede proprio l educazione ai media e alle dinamiche sociali online (social network), lo sviluppo di capacità critiche e di valutazione sulla qualità, integrità e circolazione dell informazione, il tutto in chiave di sviluppo della c.d. alfabetizzazione civica o cittadinanza digitale, in grado di consentire una maggiore e più consapevole partecipazione del cittadino studente alla vita pubblica nel mondo del web 1. Le azioni previste dal Piano, 35 in totale, godono della copertura finanziaria dei Fondi strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) nonché dei Fondi previsti dalla legge 107/2015, art. 1 comma 62. 1 Vedasi l Azione n. 15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari INDICE Art. 1 - (Finalità) Art. 2 - (Compiti educativi e formativi) Art. 3 - (Modifiche all articolo 612 bis del codice penale) Art. 4 - (Ammonimento) Art. 5 - (Prescrizioni) Art. 6 - (Entrata in vigore)

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 2 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge si pone l obiettivo di contrastare gli atti persecutori commessi da minorenni, anche con mezzi telematici e di fornire migliori strumenti di carattere preventivo ed eventualmente repressivo. Art. 2 (Compiti educativi e formativi) 1. L azione educativa e formativa atta a prevenire gli atti di bullismo è compito innanzitutto delle famiglie e di tutti i soggetti che nel territorio svolgono, a diverso titolo, un ruolo formativo nei confronti dei giovani. 2. Le scuole, in particolare, svolgono i seguenti interventi di: a) promozione ed educazione all uso consapevole della rete internet, dei social network, e alla conoscenza dei diritti e doveri connessi all'uso delle tecnologie informatiche, anche sollecitando un ruolo attivo degli studenti in una azione di educazione alla pari ; b) promozione di periodiche campagne informative di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo; c) formazione specifica dei docenti finalizzata a una conoscenza maggiore del fenomeno e alla capacità di individuare e riconoscere soggetti e situazioni a rischio. 3. Gli Enti territoriali di diverso livello, regioni, province, comuni, promuovono protocolli operativi con i diversi soggetti del territorio, Ufficio scolastico regionale, prefetture, associazioni ed enti di carattere educativo o sportivo, forze di polizia, Servizi minorili della amministrazione della giustizia, reti di scuole, Università, garante per i diritti dei bambini e degli adolescenti e ogni altro soggetto competente, al fine di svolgere una forte azione di sensibilizzazione e formazione al problema del bullismo e del cyberbullismo attraverso attività di ricerca, indagini conoscitive e di monitoraggio, attività di formazione, aggiornamento e interventi educativi per rafforzare la partecipazione dei giovani. 4. Agli interventi previsti dal presente articolo si provvede senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 3 (Modifiche all articolo 612 bis del codice penale) 1. All articolo 612 bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma dopo la parola <<chiunque,>> sono inserite le seguenti: <<anche mediante qualunque mezzo telematico,>>;

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 3 - XI Legislatura - Atti consiliari b) il quarto comma è sostituito dal seguente: <<Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all articolo 612, secondo comma. A meno che l autore non sia egli stesso un minore, si procede d ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d ufficio.>>. Art. 4 (Ammonimento) 1. Fino a quando non è proposta querela per le condotte di cui all articolo 612 bis del codice penale, la persona offesa, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore persona offesa o il dirigente scolastico, col consenso genitoriale o del tutore, possono esporre i fatti all autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell autore della condotta, secondo la procedura di cui all articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 38/2009, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. Art 5 (Prescrizioni) 1. Quando l autore delle condotte di cui all articolo 612 bis del codice penale sia un minorenne, i suoi genitori e il dirigente scolastico sono tenuti a predisporre un piano di riorientamento della sua condotta nell istituto di appartenenza, oltre l orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.