Modifica di ordinanze in materia di circolazione stradale (ONC, OS- Str, OETV e OMD)

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Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA Modifica di ordinanze in materia di circolazione stradale (ONC, OS- Str, OETV e OMD) Commenti dettagliati 1. Modifica dell ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) Articolo 3 capoverso 3 La norma secondo cui i ciclisti non devono abbandonare i pedali è inutile. L articolo 31 capoverso 1 LCStr stabilisce già espressamente che il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo. La precisazione all articolo 3 capoverso 3 ONC concernente il divieto di abbandonare il dispositivo di guida illustra in modo adeguato cosa si intende con padroneggiare il veicolo. L abbandono dei pedali per un breve istante o a seconda della situazione anche più a lungo non compromette necessariamente la padronanza del veicolo. Articolo 3b Il fatto che i caschi per ciclomotori debbano essere omologati ma non necessariamente conformi alle norme internazionali è dovuto a motivi storici. Oggi questa differenziazione rispetto agli altri veicoli non è tuttavia più necessaria, tanto più che i caschi per ciclomotori sono già regolarmente omologati secondo il regolamento ECE n. 22. Poiché per la presente modifica è previsto un periodo transitorio di cinque anni, essa non avrà praticamente alcun impatto finanziario neanche per le persone ancora in possesso di un casco non omologato secondo il regolamento ECE. Articolo 4 capoverso 4 La prescrizione secondo cui, all incrocio di animali trainanti veicoli o meno, si deve condurre in modo da non spaventarli è già contemplata in misura sufficiente dagli articoli 42 capoverso 1 e 26 LCStr. Vista la scarsa importanza che rivestono oggi i veicoli trainati da animali, non è necessario ripetere queste prescrizioni nell ordinanza. Articolo 7 capoverso 1 L obbligo di circolare a destra contenuto nel primo periodo risulta già dalla LCStr (art. 34 cpv. 1). La deroga contenuta nel secondo periodo è invece in contrasto con la norma di circolazione ai sensi della LCStr, secondo cui occorre tenersi sul margine destro della strada, in particolare sui tratti senza visibilità. Dato che le strade convesse o comunque difficili da percorrere sono spesso senza visibilità, la suddetta deroga è piuttosto controproducente, anche dal punto di vista della sicurezza. Articolo 7 capoverso 4 Le modalità di passaggio tra due banchine di una fermata risultano già dalle altre norme della circolazione. Se occorre una regolamentazione supplementare si interviene applicando segnaletica specifica sul posto (regolamentazioni locali del traffico). Precisare che occorre prestare speciale attenzione ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli rappresenta un inutile ripetizione del principio enunciato all articolo 33 capoverso 3 LCStr. 1/12

Articolo 8 capoverso 4 Se indicato da apposita demarcazione, sulle corsie riservate alla svolta a destra i ciclisti potranno proseguire diritto, a differenza del restante traffico (cfr. commenti all art. 74a OSStr). Articolo 16 capoverso 2 La presente disposizione, secondo cui chi segue un veicolo con diritto di precedenza deve mantenere una distanza di 100 metri, può indurre a credere erroneamente che sia permesso seguire veicoli con diritto di precedenza, a condizione di rispettare la distanza prescritta. Questo principio è inoltre contemplato in misura sufficiente in particolare all articolo 34 capoverso 4 LCStr, dove si afferma che il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada. Articolo 17 capoverso 3 Contrariamente al diritto vigente, secondo cui la retromarcia è ammessa quasi a piacimento, in futuro essa dovrà essere limitata allo stretto necessario, cioè alle manovre, ai tratti molto brevi e ai casi in cui non è possibile proseguire o invertire il senso di marcia. Tale modifica migliora la sicurezza stradale: la retromarcia è infatti una manovra molto pericolosa che provoca regolarmente incidenti mortali. In futuro non dovrà più essere menzionato neanche l obbligo, durante la retromarcia su lunghi tratti, di circolare sulla parte di strada destinata al traffico che procede nello stesso senso. Questa regolamentazione è in ogni caso potenzialmente in contrasto con l articolo 36 capoverso 4 LCStr, secondo cui chi fa marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada e deve sempre dare la precedenza. Procedere in retromarcia su lunghi tratti, però, ostacola regolarmente la circolazione, indipendentemente dal lato della strada su cui è effettuata la manovra. Nei limiti del possibile, andrebbe quindi evitata. Se, tuttavia, in un caso eccezionale dovesse essere necessaria, il conducente dovrà osservare soprattutto le norme di cui all articolo 36 capoverso 4 LCStr e all articolo 17 capoverso 2 ONC. Articolo 18 capoverso 3 Il divieto di fermarsi sul marciapiede contiguo presso le fermate delle aziende pubbliche di trasporto è già contemplato in misura sufficiente dal primo periodo della presente disposizione attraverso la regola dei 10 metri e dall articolo 41 capoverso 1 bis ONC, secondo cui è vietato parcheggiare sul marciapiede, a meno che non sia espressamente autorizzato mediante segnali o demarcazioni. Articolo 19 capoverso 2 lettera e La disposizione secondo cui è vietato parcheggiare a meno di 50 metri dai passaggi a livello fuori delle località e a meno di 20 metri all interno delle stesse introduce una differenziazione inutile e praticamente sconosciuta. In linea massima, la regola dei 20 metri è sufficiente. Dove non è il caso, a titolo eccezionale, il campo d applicazione del divieto può essere esteso mediante segnali. Articolo 20 capoverso 2 L autorizzazione dell uso comune accresciuto è di competenza cantonale e non riguarda solo chi durante la notte lascia regolarmente il proprio veicolo nel medesimo luogo (diritto reale pubblico). Non è compito del diritto federale segnalare (in modo incompleto) un eventuale obbligo di autorizzazione cantonale. La disposizione va pertanto abrogata. Articolo 23 capoverso 2 La norma concernente l utilizzo del segnale di veicolo fermo in assenza di illuminazione del veicolo o in condizioni atmosferiche eccezionali è superflua, dal momento che sono sufficienti le prescrizioni sull uso delle luci sui veicoli in sosta (art. 31 ONC). In caso di luci difettose, il veicolo può circolare solo per motivi impellenti. Oltre alla situazione della corsia di emergenza, menzionata separatamente, non s intravede pertanto alcun caso in cui sia necessario segnalare con il triangolo di sicurezza veicoli lasciati in sosta conformemente alle prescrizioni. 2/12

Articolo 23 capoverso 4 Mentre da un lato non è definito da nessuna parte cosa s intenda per «lampada per casi di avaria», dall altro lo stralcio di questa disposizione non esclude l uso di tali lampade. L articolo 40 LCStr prevede già un uso adeguato degli avvisatori per attirare l attenzione degli altri utenti della strada se richiesto dalla sicurezza della circolazione e ne vieta l uso inutile ed eccessivo. Il secondo periodo della disposizione è già contemplato in misura sufficiente dal divieto di essere di pericolo di cui all articolo 26 capoverso 2 LCStr. Articolo 23 capoverso 5 La disposizione secondo cui il fatto di collocare il segnale di veicolo fermo e di accendere le luci di avvertimento lampeggianti non dispensa il conducente dall osservare le norme della circolazione può essere abrogata in quanto quest obbligo si applica anche senza menzionarlo espressamente. Articolo 24 capoverso 1 Questa disposizione, secondo cui i conducenti di autoveicoli pesanti costretti a fermarsi prima dei passaggi a livello fuori delle località devono lasciare una distanza di circa 100 metri dal passaggio, è obsoleta. In passato, quando agli autoveicoli pesanti non era consentito superare i 60 km/h fuori dei centri abitati, questa norma aveva ancora senso dal momento che permetteva ai veicoli più veloci di sorpassarli. Oggi questa esigenza non esiste praticamente più. Articolo 25 capoverso 5 La disposizione secondo cui in caso di attesa dietro una tranvia o una ferrovia su strada ferme si deve lasciare una distanza di almeno 2 metri è già contemplata in misura sufficiente dalle prescrizioni generali sulle distanze (art. 34 cpv. 4 LCStr e art. 12 ONC). Inoltre, quasi nessuno conosce questa norma. Articolo 26 La disposizione concernente la circolazione in colonna e i cortei è obsoleta in quanto in particolare le colonne chiuse di pedoni sono rare. Anche la disposizione del capoverso 3 concernente i veicoli cingolati non è che una precisazione delle già sufficienti norme generali della circolazione (cfr. art. 34 cpv. 4 e art. 35 cpv. 3 LCStr). Articolo 36 capoverso 6 L innalzamento della velocità minima per l utilizzo della corsia di sinistra sulle autostrade a tre corsie da «oltre 80 km/h» ad «oltre 100 km/h» aumenta la fluidità del traffico ed è utile già solo per questo motivo. Benché ciò rappresenti uno svantaggio per gli autobus (pullman) che risultano esclusi dall utilizzo della terza corsia di sinistra, nel complesso il numero di persone che beneficiano della modifica è nettamente superiore a quello degli utenti per così dire penalizzati. Inoltre, questa restrizione non comporta un divieto di sorpasso per gli autobus sulle autostrade a tre corsie (il sorpasso sulla corsia centrale continua a essere consentito), per cui i vantaggi della presente modifica superano ampiamente gli svantaggi. La «regola degli 80 km/h» risale ai tempi in cui l accesso alle autostrade e semiautostrade era riservato ai veicoli autorizzati a circolare ad almeno 60 km/h e non 80 km/h come oggi. Di conseguenza, non ha più senso fissare la velocità minima sulla corsia di sinistra a 80 km/h. Articolo 38 capoverso 2 La disposizione secondo cui su strade di montagna i conducenti di autoveicoli pesanti devono indicare agli utenti della strada provenienti in senso inverso che altri veicoli del genere seguono va stralciata. Prima di tutto, non è chiaro come occorra indicare il susseguirsi di altri veicoli pesanti; in secondo luogo le regole generali relative al comportamento su strade a forte pendenza sono più che sufficienti. 3/12

Articolo 39 capoverso 1 Un divieto generale di sorpasso in galleria appare inutile. Se ritenuto necessario ai fini della sicurezza, vengono in ogni caso impiegate linee di sicurezza. Articolo 40 capoverso 2 Autorizzare le biciclette (velocipedi) con rimorchio a circolare sulle ciclopiste solo in via eccezionale è un trattamento differenziato inutile e anche ingiustificato dal punto di vista della sicurezza stradale. Si tratta di una norma inadeguata in particolare per le biciclette con rimorchi per bambini, che va quindi corretta. Poiché i rimorchi per biciclette non possono essere più larghi degli stessi veicoli, non è neanche necessario adeguare le ciclopiste. Articolo 41b capoverso 3 In futuro, i ciclisti potranno derogare all obbligo di circolare a destra in tutte le rotatorie, dal momento che questa esigenza legata alla sicurezza non è limitata alle rotatorie senza suddivisione in corsie. Articolo 47 capoverso 4 La norma che impone ai pedoni, in caso di traffico intenso, di usare la parte destra del passaggio pedonale e possibilmente attraversare la carreggiata in gruppi è inutile. In ogni caso non è chiaro se e come si pensi di controllare e far rispettare una disposizione del genere. Articolo 47 capoverso 6 Si tratta di una norma obsoleta. Oggi, alle intersezioni con regolazione del traffico il passaggio pedonale è sempre regolato separatamente. Il fatto che i segnali della polizia abbiano la priorità sulle altre norme, segnali e demarcazioni risulta non da ultimo dall articolo 27 capoverso 1 LCStr. Articolo 48 capoverso 2 La deroga per i pedoni che trasportano oggetti ingombranti di usare la carreggiata non è adeguata e va pertanto abrogata. Articolo 49 Le disposizioni relative alle colonne di pedoni sono obsolete e vanno pertanto abrogate (cfr. commenti all art. 26 ONC). Articolo 54 capoverso 3 La problematica dei curiosi è di natura generale per cui una regolamentazione specifica nella legislazione sulla circolazione stradale non è adeguata. Nella maggior parte dei casi non sarebbe probabilmente neanche possibile sanzionare le infrazioni a quest obbligo dal momento che in simili situazioni la polizia ha altri compiti di cui occuparsi e difficilmente avrebbe il tempo di registrare i dati personali dei curiosi. La polizia ha tuttavia la facoltà di impartire istruzioni e può quindi esortare i curiosi a lasciare il luogo dell incidente. Articolo 57 capoverso 1 La norma che impone di controllare il funzionamento dei freni in particolare dopo ogni riparazione o lavaggio del veicolo non è più adeguata al giorno d oggi ed è comunque già contemplata dalla LCStr (art. 29 LCStr). Il veicolo deve sempre essere in perfetto stato di funzionamento, indipendentemente dal fatto che sia appena stato riparato o lavato, oppure semplicemente parcheggiato in garage durante la notte. Articolo 58 capoverso 2 Non vi è alcun bisogno di prescrivere le dimensioni e le caratteristiche esatte dell oggetto segnalatore. L unica cosa importante dal punto di vista della circolazione stradale è che le parti del carico sporgenti posteriormente siano contrassegnate chiaramente. 4/12

Articolo 58 capoverso 5 La deroga secondo cui i veicoli a motore agricoli che trainano rimorchi con carico di larghezza superiore a 2,55 metri non devono essere muniti di un retrovisore non è più giustificata e va abrogata anche per motivi di sicurezza. Data la loro velocità ridotta, questi veicoli sono spesso sorpassati. È quindi particolarmente importante che i conducenti abbiano una buona visibilità su ciò che succede dietro il veicolo. Articolo 59 In futuro, la disposizione concernente la protezione della carreggiata dovrà prevedere unicamente che i conducenti evitino di sporcare la carreggiata in qualsiasi modo e, nel caso in cui accada, provvedano a segnalarlo e a eliminare rapidamente la sporcizia. Il secondo periodo del capoverso 1 vigente, che impone di pulire le ruote dei veicoli prima di lasciare un cantiere, una cava o i campi è già contemplato in misura sufficiente dal primo periodo. Articolo 67 capoversi 6 e 7 In futuro si dovrà rinunciare a questo trattamento differenziato, che nell ottica odierna risulta inutile: non vi è alcun motivo di autorizzare un carico massimo per asse superiore per i veicoli più vecchi, quando quelli più recenti possono anche garantire, tendenzialmente, un maggior livello di sicurezza. I veicoli interessati dall abrogazione hanno già beneficiato a lungo di questa norma speciale e potranno farlo per altri sette anni grazie alla disposizione transitoria, dopodiché a questi veicoli, sempre che siano ancora in circolazione, si applicherà lo stesso carico per asse di tutti gli altri veicoli. Articoli 68 e 69 La restrizione secondo cui i veicoli diversi dagli autoveicoli possono trainare unicamente rimorchi monoasse (art. 69 cpv. 1) è eliminata. Non essendo più necessaria una regolamentazione differenziata, il capoverso 2 dell articolo 69 può essere integrato nell articolo 68 e l articolo 69 può essere abrogato. All articolo 68 capoverso 2 lettera a è inoltre introdotta una deroga che consente ai carri industriali a motore di trainare, con un autorizzazione cantonale, anche tre rimorchi. Questa modifica risponde all esigenza di non dover più richiedere un autorizzazione speciale all USTRA per l ammissione di trenini turistici su gomma. Articolo 71 capoverso 2 Non vi è alcun bisogno di prescrivere all autorità cantonale come deve essere fatta una strada per poter autorizzare il traino di legname e simili. L autorità cantonale deve decidere autonomamente dove e a quali condizioni ciò possa essere autorizzato. Articolo 71 capoverso 3 Dal momento che sarà vietato rimorchiare a spinta i veicoli, questa disposizione deve essere abrogata. Articolo 73 capoverso 5 Occorre precisare che lo scopo della presente disposizione è di impedire che il carico sia spostato dal vento. A tal fine, però, il carico non deve essere sempre coperto da teloni o simili, ma, a seconda della sua natura, possono bastare anche altre misure (p. es. reti per fissare il fieno). Articolo 74 capoverso 2 Concerne soltanto il testo tedesco. In futuro questa disposizione, secondo cui i veicoli a motore e i rimorchi possono essere usati per il trasporto regolare di «Klauentiere» (artiodattili) soltanto se autorizzati a tale scopo, dovrà applicarsi anche agli «Huftiere» (perissodattili, in particolare equini), non essendovi alcun motivo di escludere questi ultimi. Nella versione italiana, il termine «ungulati» comprende già sia gli artiodattili che i perissodattili. 5/12

Articolo 75 La presente disposizione sul trasporto di cadaveri non è necessaria nella legislazione sulla circolazione stradale, non esistendo alcun nesso con la sicurezza stradale né con la tutela dell ambiente. Articolo 82 capoverso 2 Questa precisazione della lunghezza massima ammessa per le combinazioni di veicoli di espositori di fiere rappresenta una novità utile e attesa. Finora le istruzioni del DFGP del 27 giugno 1974 prevedevano che la lunghezza degli autotreni, compreso il carico, non potesse in nessun caso superare i 26 metri. I Cantoni in cui hanno sede ditte di espositori, che di conseguenza rilasciano autorizzazioni per il traino di due rimorchi, hanno chiesto che la lunghezza complessiva degli autotreni fosse disciplinata direttamente nell ONC e fissata a 30 metri (analogamente all art. 79 cpv. 2 lett. a ONC). Poiché continuerà a essere necessaria un autorizzazione con condizioni particolari, come ad esempio in relazione alla velocità massima, è possibile dare seguito alla richiesta. Articolo 97 capoverso 1 La competenza del DATEC di impartire istruzioni, di cui all articolo 97 capoverso 1, è trasferita all USTRA. 6/12

2. Modifica dell ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21) Articolo 10 capoversi 1 e 3 Il segnale «Tavole indicatrici di distanza» non presenta alcun valore aggiunto e va pertanto abrogato. Gli altri segnali di pericolo indicanti i passaggi a livello, quali i segnali «Barriere», «Passaggio a livello senza barriere» e «Croce di Sant Andrea», nonché gli altri segnali di pericolo e luminosi generali sono sufficienti per attirare l attenzione sui pericoli derivanti dai passaggi a livello. Articolo 11 capoverso 1 I passaggi pedonali che il conducente di un veicolo non può riconoscere per tempo e quelli situati su strade con traffico intenso e veloce non corrispondono ai requisiti e sono pericolosi. Per questo occorre inasprire le condizioni per il collocamento del segnale di pericolo «Pedoni». La disposizione va modificata in modo tale che questo segnale possa essere impiegato soltanto in corrispondenza di passaggi pedonali fuori dei centri abitati e non per compensare una visibilità insufficiente. I passaggi pedonali non conformi agli standard di sicurezza stradale riconosciuti, indicati nelle norme dell Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), dovranno essere eliminati entro cinque anni (cfr. disposizione transitoria, art. 117d OSStr). La presente modifica rappresenta pertanto anche un armonizzazione tra la legislazione sulla segnaletica stradale e la norma aggiornata della VSS relativa ai passaggi pedonali. Articolo 14 capoverso 2 Il segnale «Velivoli» è abrogato. Dove non è esclusa la presenza di aerei che volano bassi è inutile e dove non è esclusa la presenza di aerei che rullano è insufficiente. Articolo 14 capoverso 3 Il segnale «Vento laterale» è abrogato. Una manica a vento è più indicata per sensibilizzare i conducenti su condizioni di vento particolarmente sfavorevoli. Articolo 18 capoverso 5 La presente disposizione è rielaborata in modo tale che l autorizzazione della circolazione in senso inverso di biciclette e ciclomotori su strade a senso unico corrisponda alla norma. Infatti, il senso unico è spesso imposto dalle condizioni di spazio esigue di determinate strade, che rendono impossibile oppure ostacolano fortemente la circolazione in senso inverso di veicoli pluritraccia (a ruote simmetriche). Non di rado lo spazio disponibile è però sufficiente per permettere l incrocio di veicoli monotraccia (a ruote montate sull asse longitudinale) con veicoli pluritraccia e motocicli. La presente modifica corrisponde alla prassi già adottata da diverse città. Articolo 18 capoverso 7 La regolamentazione secondo cui, in caso di circolazione a senso unico alternato, il conducente può immettersi nella strada munita del segnale «Divieto di accesso» solo se riesce a percorrere l intero tratto nel tempo che gli resta disposizione va abrogata. Tale possibilità è infatti difficile da valutare, in particolare i conducenti non pratici del luogo. Articolo 24 capoverso 4 Finora il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» poteva essere utilizzato solo in combinazione con il segnale «Dare precedenza». In futuro ciò sarà necessario solo prima dell accesso alla rotatoria. Articolo 28 capoverso 2 Questa disposizione, secondo cui il segnale «Intervallo minimo» è collocato solo se necessario e in particolare prima di ponti e manufatti simili, è inutile. Da un lato l elenco riportato non è esaustivo, dall altro i segnali devono essere in ogni caso collocati solo dove è necessario (art. 101 cpv. 3 OSStr), per cui in sostanza questo capoverso non aggiunge niente di nuovo. 7/12

Articolo 33 capoverso 1 Il fatto che il segnale «Ciclopista» obblighi a servirsi della ciclopista unicamente i conducenti di biciclette e di ciclomotori monotraccia rappresenta un trattamento differenziato inutile, non giustificato da motivi di sicurezza. Poiché la tendenza è piuttosto quella di autorizzare più veicoli a utilizzare le ciclopiste, l obbligo di servirsene si applicherà anche alle biciclette pluritraccia. Articolo 41 I segnali «Entrata da destra» e «Entrata da sinistra» sono abrogati. Non vi è alcun bisogno di indicare gli accessi autostradali in questo modo. Nei rari casi in cui è necessaria un indicazione, di norma si utilizza già oggi il segnale «Disposizione delle corsie». Il diritto di precedenza dei conducenti già in autostrada o semiautostrada rispetto ai veicoli che vi s immettono risulta già dall articolo 36 capoverso 4 ONC. La regolamentazione della precedenza associata ai segnali non è quindi nient altro che una ripetizione di ciò che vige comunque. L abrogazione dei segnali non comporta pertanto alcun problema. Articolo 46 capoverso 3 La presente modifica o rielaborazione, che permette di indicare sul segnale di strada senza uscita, mediante pittogrammi corrispondenti, se la strada senza uscita prosegue con una ciclopista o una strada pedonale, va a beneficio del traffico lento. Essa consente di rinunciare a tavole complementari e quindi di soddisfare l esigenza di sfoltire la giungla segnaletica. Articolo 48 capoverso 2 Oggi il segnale «Parcheggio con disco» è ancora utilizzato unicamente per indicare posti di parcheggio attigui. Se dovesse interessare un tratto di strada più lungo, il segnale è disposto come regolamentazione di zona. Il segnale «Fine del parcheggio con disco» è quindi ormai superfluo. Articolo 48 capoverso 7 Il fatto che anche il parchimetro porti l indicazione «Parchimetro collettivo» è inutile e quindi non dovrà più essere prescritto. Articolo 59 capoversi 1 bis, 2 e 2 bis La gestione della corsia di emergenza consente di migliorare la fluidità del traffico. Con la modifica di questa disposizione il segnale «Disposizione delle corsie» potrà essere utilizzato per aprire alla circolazione la corsia di emergenza (cfr. art. 69 OSStr sotto). Articolo 62 capoverso 1 Il segnale «Assistenza meccanica» è diventato superfluo: la sua utilità è andata persa con la diffusione del soccorso stradale mobile, della tecnologia di telefonia mobile e dei sistemi di navigazione. Per questo viene abrogato. Articolo 65 capoverso 5 L utilità del cartello complementare «Invalidi» aggiunto al segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» in prossimità di ospedali, case di cura e simili non è evidente. Sui passaggi pedonali, i pedoni hanno sempre la precedenza e i conducenti sono tenuti a guidare con particolare prudenza. Nulla induce a credere che questa regola sia osservata maggiormente in presenza del suddetto cartello complementare. 8/12

Articolo 69 capoversi 1 e 3 La regolamentazione secondo cui cifre bianche luminose indicano la velocità alla quale bisogna circolare per trovare il verde al semaforo successivo è obsoleta. Questo modello non può funzionare, in particolare con gli impianti semaforici, usuali al giorno d oggi, in cui una fase può essere interrotta da una prenotazione pedonale. La disposizione va pertanto abrogata. Inoltre, occorre menzionare espressamente nell OSStr che il segnale luminoso «Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie» può essere utilizzato per gestire la corsia di emergenza. Per il resto, per quanto riguarda l apertura alla circolazione della corsia di emergenza si rimanda ai commenti all articolo 59 OSStr. Articolo 74 L articolo 74 è estremamente lungo già nella sua versione attuale. Si coglie l occasione della necessità di apportare altre modifiche per suddividerlo in tre articoli. Il nuovo articolo 74 è dotato della rubrica «Corsie», i capoversi 4-7 e 9-11 vengono abrogati dal momento che le corsie ciclabili e le corsie riservate ai bus in essi trattate sono disciplinate nei nuovi articoli 74a e 74b. Per il resto il contenuto resta invariato. Articolo 74a Il nuovo articolo 74a riguarda le corsie ciclabili, le ciclopiste e il pittogramma della bicicletta. In sostanza recepisce le disposizioni finora contemplate ai capoversi 5-7 e 9-11. Contiene però anche alcune novità. Il nuovo articolo 74a capoverso 2 vieta le cosiddette carreggiate centrali uniche (carreggiate senza linea di demarcazione centrale, ma con corsie ciclabili su entrambi i lati della strada) fuori dei centri abitati e in corrispondenza delle intersezioni perché rappresentano un rischio per la sicurezza. Secondo il diritto vigente, il pittogramma della bicicletta è ammesso solo sulle corsie ciclabili e sulle ciclopiste. In futuro sarà espressamente ammesso anche sulle corsie riservate ai bus (cpv. 6 lett. a), sui parcheggi per biciclette (cpv. 6 lett. b), sulle strade a senso unico aperte alla circolazione in senso contrario delle biciclette (cpv. 6 lett. d) nonché sul margine della carreggiata, prima di isole pedonali e altri restringimenti, se la corsia ciclabile deve essere interrotta per via del restringimento (cpv. 6 lett. c). Sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali le biciclette, a differenza del restante traffico, sono autorizzate a proseguire diritto potranno essere dipinti sia il relativo pittogramma sia frecce direzionali gialle (cpv. 6 lett. e). In merito all utilità di questa misura è disponibile un rapporto di ricerca convincente, che la classifica tra le misure non problematiche; il che ovviamente non esonera dall obbligo di esaminare con cura ogni singolo caso. Lo scopo non è quello di contrassegnare tutte le corsie riservate alla svolta a destra, bensì unicamente di concedere alle autorità la possibilità di prevedere tali demarcazioni laddove opportuno. Articolo 74b Il nuovo articolo 74b, intitolato «Corsie riservate ai bus», non contiene alcuna novità, bensì recepisce il contenuto dell attuale articolo 74 capoverso 4 OSStr. Articolo 76 capoverso 2 lettera d Per contraddistinguere le corsie multiuso, ossia le corsie che non costituiscono vere e proprie corsie di marcia, ma, ad esempio, agevolano ai pedoni l attraversamento della carreggiata o consentono una breve sosta ai veicoli, è prevista una nuova demarcazione. Articolo 79 capoverso 1 I posti di parcheggio non dovranno più necessariamente essere segnalati: per indicarli sarà sufficiente una demarcazione. Questa necessità sussiste in particolare per i parcheggi per biciclette. Siccome il diritto vigente non prevede che le demarcazioni debbano essere disposte e pubblicate, occorre modificare l articolo 107 OSStr (cfr. art. 107 OSStr). 9/12

Articolo 87 capoverso 4 Già oggi, in assenza di centri di destinazione di seconda importanza si fa ricorso ad altri centri di destinazione. Se questa indicazione può facilitare l orientamento, è preferibile al fatto di non indicare alcuna destinazione. Dal momento che la restrizione attuale risulta superflua, si consente di indicare «altri centri di destinazione» in generale. Articolo 88 capoverso 2 L abrogazione di questa disposizione è la conseguenza dell abrogazione dei segnali «Entrata da destra» e «Entrata da sinistra» (cfr. art. 41 OSStr). Articolo 90 capoverso 2 È inutile definire le espressioni «corsie di accelerazione» e «corsie di decelerazione». Lo scopo di queste corsie dovrebbe essere chiaro a tutti gli utenti della strada già in base al loro aspetto: si può quindi rinunciare a una definizione. Articolo 92 capoverso 1 lettera c Il segnale «Tavole indicatrici di distanza» è abrogato (cfr. art. 10 OSStr). Articolo 93 capoverso 1, 3 und 6 Il fatto che un passaggio a livello sia a uno o più binari è di scarsa rilevanza per gli utenti della strada. I segnali «Croce di Sant Andrea doppia» (3.23, 3.25) saranno quindi abrogati, mentre sarà conservata la «Croce di Sant Andrea semplice» denominata semplicemente «Croce di Sant Andrea» (3.22, 3.24) (modifica della designazione nell all. 2 n. 3.22 e 3.24 OSStr). Il capoverso 3 di questa disposizione può essere stralciato, dal momento che già al capoverso 1 è indicata la funzione delle croci di Sant Andrea. Nell ambito della revisione del diritto ferroviario del 2003 relativa alle prescrizioni sui passaggi a livello, è stata soppressa la tavola complementare con l iscrizione «Passaggio privato». L articolo 93 capoverso 6 è stato mantenuto a causa del periodo transitorio accordato per il risanamento dei passaggi a livello fino alla fine del 2014. Poiché il periodo transitorio è scaduto, questo capoverso non è più necessario ed è abrogato. Articolo 96 capoverso 2 lettera c Il divieto della pubblicità deve vigere in tutte le gallerie e non solo in quelle segnalate. Non vi è alcun motivo per una tale limitazione, in particolare se si vieta la pubblicità addirittura nei sottopassaggi, anche se solo in quelli senza marciapiedi. Articolo 101 capoverso 3 bis Nella legislazione sulla circolazione stradale non vi è alcun bisogno di prevedere l obbligo, nell apposizione di segnali, di prestare particolare riguardo alle caratteristiche architettoniche del luogo. A tale scopo è sufficiente la legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio (in particolare art. 3 LPN). Articolo 101 capoversi 7 lettera d e 7 bis La presente modifica rappresenta un adeguamento alle condizioni effettive e di conseguenza un ottimizzazione delle basi giuridiche. I segnali luminosi e gli impianti di segnaletica variabile, già molto diffusi nella pratica, vengono espressamente inseriti nella legislazione sulla segnaletica stradale. Articolo 107 capoverso 1 Finora dovevano essere disposte e pubblicate solo le regolamentazioni locali del traffico indicate da segnali con carattere prescrittivo. Siccome il nuovo articolo 79 capoverso 1 OSStr prevede che i posti di parcheggio possono essere disposti anche solo mediante demarcazione, senza che sia necessario un segnale, la presente disposizione va adeguata di conseguenza. Le nuove lettere a e b stabiliscono quali regolamentazioni locali del traffico devono essere disposte e pubblicate con menzione dei rimedi 10/12

giuridici, ossia le già vigenti regolamentazioni indicate da segnali di prescrizione, di precedenza o da altri segnali con carattere prescrittivo e i posti di parcheggio contrassegnati esclusivamente da demarcazioni. Articolo 110 capoverso 3 Finora, la presente disposizione prevedeva che il Consiglio federale potesse, su richiesta, far esaminare regolamentazioni locali sul traffico in vigore sulle strade di grande transito ed eventualmente sopprimerle. Ovviamente, il Consiglio federale può intervenire anche d ufficio, per cui non è necessaria una richiesta. Articolo 113 capoverso 4 Questa disposizione, secondo cui i segnali destinati alla circolazione su fondo privato devono essere applicati in modo tale che non si rivolgano agli utenti della strada pubblica, è superflua. L articolo 5 capoverso 3 LCStr stabilisce già che per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o delle biciclette possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale, soltanto se collocati dalle autorità competenti o con la loro autorizzazione. I segnali apposti da privati su fondo privato in modo tale da potersi rivolgere agli utenti della strada pubblica sono pertanto vietati già sulla base dell articolo 5 capoverso 3 LCStr. 11/12

3. Modifica dell ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41) Articolo 166 capoverso 2 Data l abrogazione del secondo periodo dell articolo 58 capoverso 5 ONC, anche questa deroga nell OETV non è più necessaria. Articolo 210 capoverso 1 Data l abrogazione dell articolo 69 ONC e l integrazione del suo contenuto nell articolo 68 ONC, occorre adeguare il rimando nell articolo 210 capoverso 1 OETV. Articolo 222n I capoversi 6 e 7 dell articolo 67 ONC, che disciplinano il carico massimo autorizzato per asse per i veicoli ammessi alla circolazione la prima volta prima del 1 ottobre 1997, sono abrogati. Di conseguenza, alla scadenza della disposizione transitoria disciplinata nell ONC i carichi sull asse stabiliti nell OETV si applicheranno a tutti i veicoli. 4. Modifica dell ordinanza del 4 marzo 1996 concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031) Allegato 1 Numero 219.1 Conseguenza dell abrogazione del secondo periodo dell articolo 18 capoverso 3 ONC. Numero 219.2 Conseguenza dell abrogazione del secondo periodo dell articolo 18 capoverso 3 ONC. Numero 244 Conseguenza della modifica dell articolo 19 capoverso 2 lettera e ONC. Numero 245 Conseguenza della modifica dell articolo 19 capoverso 2 lettera e ONC. Numero 307 Conseguenza dell integrazione dell articolo 74 capoverso 4 OSStr in articolo 74b OSStr Numero 310 Conseguenza dell integrazione dell articolo 74 capoverso 5 OSStr in articolo 74a capoverso 1 OSStr Numero 319 Conseguenza dell abrogazione dell articolo 24 capoverso 1 ONC. Numero 328.2 Conseguenza della modifica dell articolo 36 capoverso 6 ONC Numero 600.2 Conseguenza della modifica dell articolo 3 capoverso 3 ONC. Numero 601 Conseguenza della modifica dell articolo 3b ONC. Numero 903.1 Conseguenza dell abrogazione dell articolo 47 capoverso 6 ONC. 12/12