COMUNE DI GALLIPOLI. REGOLAMENTO per l applicazione dell IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INDICE SOMMARIO. ART. 1 Oggetto

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COMUNE DI GALLIPOLI REGOLAMENTO per l applicazione dell IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INDICE SOMMARIO Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sugli immobili: ART. 1 - Oggetto ART. 2 - Valore aree fabbricabili ART. 3 - Diversificazione delle aliquote ART. 4 - Particolare disciplina dell'abitazione principale ART. 5 - Esenzione per gli enti territoriali e non commerciali ART. 6 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati ART. 7 - Versamenti ART. 8 - Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili ART. 9 - Dichiarazioni ART.10 - Accertamenti ART.11 - Attività di controllo ART.12 - Indennità d espropriazione ART. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell imposta e dispone in materia di riscossione. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs.n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 2 Valore delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5 dell art.5 del D. Lgs. 504/92, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta comunale può determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree; in questo caso è precluso al comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all'anno di imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato. ART. 3 Diversificazione delle aliquote 1. L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi: a) immobili diversi dalle abitazioni; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) alloggi non locati; d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro; e) per le abitazioni principali; f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale. 2. Nell ambito delle vigenti disposizioni legislative, l'aliquota può essere stabilita anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. ART. 4 Particolare disciplina dell'abitazione principale 1. Oltre a quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali: a) le pertinenze dell'abitazione principale classificate catastalmente nelle categorie C2, C6, C7 (box, garage, cantina, soffitta, ecc.), nel limite massimo di una per ogni categoria catastale, anche se ubicate in edifici diversi da quelli in cui è sita l'abitazione principale, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. Ai sensi del comma 6 art. 1 L. n. 244/2007 Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l imposta dovuta applicando l aliquota e la detrazione previste per l abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che tale soggetto non sia titolare, in questo Comune, del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 3. Le agevolazioni previste per l unico immobile destinato ad abitazione principale possono essere concesse relativamente all immobile nel quale il soggetto passivo non ha la residenza anagrafica qualora venga fornita idonea documentazione attestante in maniera concomitante quanto segue: intestazione presso tale immobile di almeno due utenze tra elettricità, gas e acqua, nonché sussistenza di consumi inerenti tali utenze; se coniugato, residenza presso tale immobile da parte della moglie e degli eventuali figli se minori; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il soggetto passivo attesti di non beneficiare in altro comune di agevolazioni tributarie relative ad altro immobile identificato come abitazione principale. ART. 5 Esenzione per gli enti territoriali e per gli enti non commerciali 1. Oltre i casi previsti dalla legge e come previsto dall art. 59 comma 1 lettere b e c del D.Lgs. n.446/97: a) l'esenzione si applica agli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dagli altri comuni, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali; b) l esenzione di cui all art. 7, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall ente utilizzatore. ART. 6 Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati 1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui al punto 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5.5.1978, n. 457, ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio

comunale. A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone; d) edifici che non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria). 2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario interessato dell'immobile; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15. Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a), o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b). 3. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose e a persone. ART. 7 Versamenti 1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 2. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, tramite modello F24, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento con le modalità di cui al Capo III del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241 e le altre forme previste dalla legge, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme fissate dal Regolamento Generale delle Entrate. ART. 8 Rimborsi per le aree successivamente divenute inedificabili 1. Ai sensi dell art. 59, comma1, lettera f, del D. Lgs.n.446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione d inedificabiltà delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo

Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l imposta. Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso è che: a) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni; b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento; c) il vincolo d inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività; ART. 9 Dichiarazioni Ai sensi dell art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006 a decorrere dall anno 2007, è soppresso l obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. A titolo esemplificativo Il soggetto passivo ha l obbligo di presentazione al Comune della dichiarazione ICI nei seguenti casi: 1) quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell imposta; 2) quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997 (ovvero riguardino atti che non siano relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all iscrizione e all annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale). ART. 10 Accertamenti 1. L avviso di accertamento per omesso, parziale, o tardivo versamento deve essere notificato al contribuente anche a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 2. L accertamento dell ICI può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo, n. 218 del 19 giugno 1997. ART. 11 Attività di controllo

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta comunale con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile. 2. L'attività di controllo può essere effettuata: a) con utilizzazione diretta della struttura comunale. In questo caso sarà destinato al personale addetto degli uffici finanziari un compenso incentivante pari all 1% del gettito Ici iscritto nel Bilancio di previsione dell anno nei limiti e secondo le modalità previste dai vigenti CCNL. La Giunta comunale fisserà nel Peg gli indirizzi ed i criteri direttivi per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato redatto dal dirigente degli uffici finanziari. b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna. In questo caso sarà destinato al personale degli uffici finanziari, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante pari al 0,6% del gettito Ici iscritto nel Bilancio di previsione dell anno nei limiti e secondo le modalità previste dai vigenti CCNL. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato secondo le indicazioni fornite dalla Giunta in sede di Peg, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. 3. Il funzionario responsabile curerà comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. ART. 12 Indennità di espropriazione 1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta