Regolamento per la ripartizione dell incentivo di cui all art. 92 d.lgs n.163 e successive modificazioni e integrazioni

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Regolamento per la ripartizione dell incentivo di cui all art. 92 d.lgs 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni e integrazioni Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 159 del 14.05.2008 In vigore dal 29.05.2008 I 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20

A cura del Settore Personale e organizzazione 2/7

INDICE Art. 1 Principi generali... 4 Art. 2 Ambito di applicazione... 4 Art. 3 Criteri per l affidamento degli incarichi e ripartizione degli incentivi... 5 Art. 4 Liquidazione degli incentivi... 6 Art. 5 Suddivisione aliquota non superiore al 2% sui livelli di progettazione... 6 Art. 6 Copertura assicurativa per i rischi di natura professionale... 7 3/7

Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di ripartizione dell incentivo cosi come definito dai commi 5, 6 e 7 dell art.92 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente ai progetti di opere e lavori pubblici ed agli atti di pianificazione redatti da personale dipendente dell Amministrazione Comunale. 2. L incentivo, di cui al comma 1. è costituito da una somma non superiore al 2% dell importo posto a base di gara di un opera o un lavoro ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, ed è liquidato per ogni singola opera o atto di pianificazione secondo i criteri e le modalità stabiliti ai successivi articoli. L incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali (INPDAP, IRAP e INAIL) a carico dell Amministrazione Comunale. 3. Il presente regolamento costituisce oggetto di accordo in sede di contrattazione collettiva decentrata secondo quanto previsto dal vigente CCNL. 4. L importo massimo dell incentivo definito come segue deve essere previsto nel piano economico dell opera, dei lavori o della pianificazione urbanistica approvato con formale provvedimento. Art. 2 Ambito di applicazione 1. L incentivo di cui al precedente articolo si applica, secondo le modalità ed i criteri definiti nei successivi articoli, all attività relativa alle opere o ai lavori nonché agli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati; è liquidato per ogni singolo intervento o atto di pianificazione. 2. L incentivo di cui al precedente articolo è da ripartire tra il personale dipendente che ha partecipato direttamente e significativamente alla redazione dei progetti o dei piani. 3. L incentivo di cui al precedente articolo è proporzionato all entità ed alla complessità dell opera come segue: fino al 2% per interventi il cui importo sia pari o inferiore a 2 milioni di Euro dal 1,80 al 1,99% per interventi il cui importo sia superiore a 2 milioni di Euro e inferiore a 5 milioni di Euro da concordare tra Direttore del Settore, Responsabile del Procedimento e Direttore Generale per interventi il cui importo sia pari o superiore a 5 milioni di Euro. 4. Nella ripartizione dell incentivo sono compresi il Responsabile del procedimento (come definito dall art.10 D.Lgs. 163/06), gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, della redazione di varianti in corso d opera e/o perizie suppletive all importo originario, del collaudo ed i loro collaboratori. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni. 5. Non vengono liquidate le quote parti corrispondenti a prestazioni affidate e svolte da personale non dipendente dell Amministrazione Comunale. 4/7

Art. 3 Criteri per l affidamento degli incarichi e ripartizione degli incentivi 1. Il Direttore di Settore individua tra il personale dei suoi uffici il Responsabile del Procedimento e designa, il gruppo di progettazione necessario a portare a termine la redazione del progetto o dell atto di pianificazione, secondo il criterio della professionalità, delle competenze e dei carichi di lavoro, per tutti i componenti, sentiti i responsabili, fissando preliminarmente le percentuali massime di contribuzione e la relativa ripartizione, che sarà oggetto di verifica al termine della procedura. 2. Qualora all attività di progettazione fosse interessato personale di più Settori (tecnici, informatici e amministrativi), il Direttore Generale su proposta dei Direttori interessati, costituisce il gruppo di progettazione, individua il Responsabile del Procedimento e determina le percentuali di partecipazione alla ripartizione degli incentivi, per tutti i componenti del gruppo. 3. Per Responsabile del Procedimento, si intende la figura definita dall art.10 D.Lgs. 163/06. Il Responsabile del Procedimento e il Direttore di Settore sono figure che possono coincidere nei progetti e negli atti di pianificazione, con le limitazioni previste dal c.4 art.7 D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 e successive modificazioni. 4. Il Responsabile del Procedimento designa, sentito il Direttore dei lavori, i soggetti per la redazione di varianti e/o perizie suppletive eventualmente resesi necessarie nel corso dei lavori. 5. I compensi relativi ai lavori e opere pubbliche, come determinati nel precedente art.2 c.3, comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell Amministrazione, sono ripartiti dal Direttore di Settore secondo i seguenti criteri (% da applicarsi sull importo complessivo dell incentivo): > Responsabile del procedimento (o RUP) fino al 23% > Gruppo di progettazione (tecnici, informatici, amministrativi) fino al 47% > Stesura piani di sicurezza fino al 4% > Direzione lavori e collaudo fino al 26% 6. I compensi relativi agli atti di pianificazione comunque denominati, non eccedenti il 30% della tariffa professionale, sono ripartiti dal Direttore di Settore secondo criteri di proporzionalità con riguardo alla responsabilità connessa alle specifiche prestazioni e precisamente: > Responsabile del procedimento fino al 15% > Collaboratori del Responsabile del procedimento fino al 15% > Gruppo che redige l atto pianificatorio fino al 70% 5/7

Art. 4 Liquidazione degli incentivi 1 Gli incentivi sono liquidati previa approvazione dei progetti e degli atti di pianificazione ancorché non appaltati o attuati, o previa definizione di ciascuna fase sub procedimentale prevista dalla normativa vigente in materia di pianificazione in riferimento a quanto stabilito per la tariffa professionale. 2. Gli incentivi sono liquidati sulla base del riparto proposto dal Direttore di Settore vistato per concordanza dal Direttore Generale, previa valutazione quali-quantitativa dei risultati raggiunti, dal Direttore di Settore ovvero dal Direttore Generale medesimo nel caso di attività progettuali intersettoriali, tramite apposita disposizione da inviarsi al Settore Personale (ufficio stipendi) ed al Settore Attività Finanziarie e Contabili. 3. Relativamente ad opere da finanziare con mutui, la liquidazione del compenso, è dovuta indipendentemente dall ottenimento del finanziamento stesso. 4. I compensi sono liquidati entro tre mesi dall approvazione del progetto di opere e lavori pubblici da parte dell Amministrazione Comunale ed entro 3 mesi dall approvazione della fase sub procedimentale dell atto di pianificazione da parte degli organi competenti. I compensi di progetti già inseriti nella programmazione di opere pubbliche, redatti e consegnati dagli uffici positivamente valutati dal Direttore, e non approvati per decisione della Giunta comunale, sono comunque liquidati. 5. I compensi relativi alla Direzione lavori sono liquidati in unica soluzione a seguito dell atto di collaudo o di certificato di regolare esecuzione e, nel caso di lavori che comportano una durata maggiore di un anno, per fasi di avanzamento. 6. Il Direttore sentito il Responsabile unico del procedimento, valuta le prestazioni relative alla redazione eventuale di varianti e/o perizie suppletive resesi necessarie nel corso dei lavori, non dipendenti da errori di progettazione e liquida i compensi all approvazione delle stesse, secondo i criteri dell art. 3 comma 4 del presente regolamento. Detti compensi devono apparire nel quadro economico e nell impegno di spesa della perizia suppletiva. Art. 5 Suddivisione aliquota non superiore al 2% sui livelli di progettazione 1. L importo complessivo dell incentivo previsto dal presente Regolamento, è così parametrato: a) 100% per il progetto esecutivo idoneo all appalto dell opera o all esecuzione del lavoro pubblico; b) 45% per il progetto definitivo non idoneo all appalto se preceduto dal preliminare; 60% in mancanza di preliminare; c) 15% per il progetto preliminare. 2. Se il progetto che porta all appalto dell opera o del lavoro pubblico è preceduto da progettazione definitiva o preliminare già liquidate secondo il presente regolamento, la quota prevista al punto A viene ridotta delle percentuali già liquidate. 3. Qualora uno o più livelli di progettazione sono affidati a professionisti esterni le percentuali relative non vengono riconosciute al personale dell Amministrazione. 6/7

Art. 6 Copertura assicurativa per i rischi di natura professionale 1. Per i rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati, l Amministrazione provvede a proprio carico, alla stipulazione di una polizza assicurativa per la copertura dei relativi rischi. 7/7