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caso, nell ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l immediato rilascio. 3) Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario. 4) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto (cfr. all. n. 1), nonché l idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Il comodatario si impegna altresì a riconsegnare l immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. 5) Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile, oneri condominiali ed accessori compresi, da corrispondersi direttamente all'amministratore dello stabile, sono a carico

esclusivo del comodatario. Eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, saranno a carico del comodante. 6) Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell immobile. E inoltre vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti, vale a dire. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno. 7) Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, fatto salvo il diritto del comodante di pretendere la rimessione in pristino dell immobile. L esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.

Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario. 8) È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l immobile, salvo congruo preavviso scritto. Qualora il comodante intenda alienare l'immobile oggetto del presente contratto, il comodatario dovrà lasciare visitare lo stesso dalle ore, alle ore, nei giorni (non festivi) di ogni settimana, a pena di risarcimento dei danni. 9) Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, del portiere, di inquilini o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall immobile in oggetto. Il comodante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, l'ascensore e l impianto citofonico.

10) Il comodatario è costituito custode dell'immobile de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. 11) Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti. 12) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato. 13) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

14) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio. Si allega: 1) Verbale di consegna dell immobile sottoscritto dalle parti. lì IL COMODANTE IL COMODATARIO Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole:

IL COMODANTE IL COMODATARIO