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COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI CITTA METROPOLITANA DI BARI Medaglia d Argento al Merito Civile Cod. Fisc. 00827390725 ----------- ORIGINALE DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO OGGETTO: Modifica Regolamento TARI N. 8 Del 21-04-2016 L anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 14:00 Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 10 del 18-04-2016: Parere di REGOLARITA' TECNICA Favorevole, 18-04-016 Dott.Ssa Centrone Antonietta Parere di REGOLARITA' CONTABILE Favorevole, 18-04-016 Dott.Ssa Centrone Antonietta IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Tarricone Francesco, con i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con D.P.R. del 26.08.2015, assistito dal Segretario Comunale dott. Vittorio F. E. Nunziante ha adottato la seguente DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE: La Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) ai commi 639 731 dell art. 1, ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali, tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma obbligazione tributaria; l applicazione della componente TARI dell Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. ATTESO CHE il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1 gennaio 2014, opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all art.14 del D.L. 201/2011 ed assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, fa salva l applicazione del tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; TENUTO CONTO CHE: -ai sensi dell art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso utilizzato per l applicazione della TARES e per la TIA; - le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l anno medesimo; CONSIDERATO CHE il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurare l integrale copertura; RICHIAMATO l art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 Regolamento recante norme per l elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che prevede l approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto; VISTO l art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, con cui si conferma che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti ; VISTO il piano finanziario per l anno 2016 contenente l analisi dei costi effettivi; CONSIDERATO inoltre: - che l art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ; COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n. 8 del 21-04-2016 - Pag. 2 - COMUNE DI SANNICANDRO DI B.

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l art. 5, del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); - che per le utenze non domestiche, l art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; - che il Comune di Sannicandro di Bari, in effetti, non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; - che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti; - che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; - che per l anno 2016, il costo complessivo del servizio, previsto è di 1.589.251,61 e che il piano tariffario è stato redatto in base alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche a partire dal rapporto utilizzato per l anno 2015 (75/25). Confrontando i dati dell ARO fra gli anni 2014 e 2015, relativi alla percentuale di incremento della raccolta differenziata, si è potuta applicare una agevolazione alle utenze domestiche, determinando una nuova ripartizione dei costi, pari al 70% per le Utenze Domestiche ed al 30% per le Utenze Non Domestiche. RICHIAMATO l art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); RAVVISATA la necessità di modificare alcuni articoli del Regolamento Comunale TARI ed in particolare: - l art. 20, Riduzioni per le utenze domestiche, introducendo la seguente dicitura: Per poter godere della riduzione di cui alla lettera d) - riduzione per i disoccupati a far data dal 2012- sarà necessario presentare presso l ufficio Tributi apposita attestazione: certificato storico dello stato occupazionale rilasciata dall ufficio del lavoro competente. - l art. 22 viene modificato mantenendo solo la riduzione del 15% e non già del 20%, per la distanza dal cassonetto, solo per le utenze ubicate in zone in cui il più vicino punto di conferimento risulti sia distante oltre i 1000 metri. -l art. 21 comma 8, relativo alle agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche, introducendo un ulteriore riduzione per gli esercizi pubblici rientranti nella categoria 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub) e 24 (bar caffetterie pasticcerie) del 25% sulla parte fissa e sulla parte variabile per la quale si prevede un minor introito di circa 30.000,00. RICHIAMATO il principio di cui alla sentenza num. 2022 del 29 luglio 2014 (TAR Puglia), in base al quale, in tema di tributi locali, non è necessaria l acquisizione del parere dell organo di revisione contabile, per le deliberazioni concernenti la determinazione di tariffe e aliquote (compresa l approvazione del piano finanziario TARI) in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione da parte del medesimo organo, in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL. COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n. 8 del 21-04-2016 - Pag. 3 - COMUNE DI SANNICANDRO DI B.

CONSIDERATO che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ex art. 49 del TUEL, dal responsabile del servizio interessato; D E L I B E R A 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016, in atti; 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 4) di modificare: - l art. 20 lettera d): abitazioni occupate da un nucleo familiare monoreddito composto da tre o più persone il cui capofamiglia, a seguito di provvedimento di licenziamento a far data dall anno 2012 risulti privo di reddito: riduzione del 10%. - il comma 2 dell art. 20, che viene così integrato: Per poter godere delle altre riduzioni (esclusa lettera d), sarà necessario essere in regola con i pagamenti RSU per gli anni antecedenti a quello della richiesta ; - l art. 22 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio, e rimodulato come segue: Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento, in tale zona il tributo è dovuto, con applicazione dell intera quota fissa e di una percentuale della tariffa variabile in misura pari al 15% della tariffa per distanze superiori ai l000mt. 5) di introdurre all art. 21 comma 8 l ulteriore riduzione del 25% sulla parte fissa e sulla parte variabile, per gli esercizi pubblici che rientrano nella categoria 22; 6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1999. COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n. 8 del 21-04-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI SANNICANDRO DI B.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Tarricone Francesco N. PUBBLICAZIONE Pubblicato all Albo Pretorio on-line del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicato all Albo Pretorio on-line del Comune di Sannicandro di Bari dal al. COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n. 8 del 21-04-2016 - Pag. 5 - COMUNE DI SANNICANDRO DI B.