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CODICE DI COMPORTAMENTO ( Art. 54 D. Lgs n. 165/01 e succ.mod. -DPR n. 62/2013 ) Art. 1 Disposizioni di carattere generale e presentazione del Codice 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ente Parco Nazionale della Val Grande sono tenuti ad osservare, secondo le disposizioni contenute nelle specifiche previsioni di legge contenute nel T.U. sul Pubblico Impiego, nella L. 190/2012, negli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile, nel CCNL degli Enti Pubblici Non Economici, nonché nel Programma Triennale per la Trasparenza e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dall Ente Parco. Art. 2 Ambito di applicazione 1 Il presente codice di comportamento, elaborato ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 165/2001, DPR n. 62/2013 e Linee guida emanate dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 75/2013, costituisce specificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa dei dipendenti dell Ente Parco Nazionale della Val Grande. 2. Il Codice si applica ai dipendenti e, per quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi compresi lavoratori a qualsiasi titolo, utilizzati dall'ente, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente. 3. Ai dipendenti in servizio viene trasmessa copia del codice a mezzo e-mail o tramite consegna di copia cartacea e, comunque, tramite pubblicazione sul sito istituzionale. Copia del codice viene consegnata ai nuovi assunti all'atto dell'assunzione. 4. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni di collaborazioni, consulenze o servizi deve essere inserita apposita clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui al presente codice. 5. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62 del 2013, di seguito denominato Codice generale, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Art. 3 Principi generali 1. I dipendenti osservano i principi generali del codice di comportamento stabiliti all art 3 del Codice generale ovverosia: Ente Parco Nazionale Val Grande Istituito con D.P.R. del 23.11.1993 Sede operativa: Piazza Pretorio, 6 28805 Vogogna (V.C.O.) Italia Tel. 0324 87540 Fax 0324.878573 E-mail: info@parcovalgrande.it - Sito internet: http://www.parcovalgrande.it Sede legale: Cicogna frazione di Cossogno C.F. 93011840035

Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della Legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza ed agisce in posizione di indipendenza ed imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell Ente. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 1.Fermo restando quanto stabilito all art 4 del Codice generale, si prevede, per regali od altre utilità di modico valore, il limite di 150 euro riferito all'anno solare e quale limite complessivo nel quale il dipendente deve considerare, cumulativamente tutte le fattispecie. E' esclusa e vietata l'abitualità nella ricezione di regali o altre utilità, nel qual caso i regali sono tutti illeciti, ancorché di valore inferiore ai 150 euro; è in ogni caso esclusa e vietata l'accettazione di regali sotto forma di somma di denaro di qualunque importo. Tali limiti, stante la natura dell Ente Parco, si applicano tutti i i dipendenti indipendentemente dalla tipologia di mansioni svolte 2.Per ciò che concerne gli incarichi di collaborazione da soggetti privati, che in ogni caso necessitano della preventiva autorizzazione dell'ente ai sensi dell'art. 53 c. 5 del D. Lgs n. 165/2001, nella richiesta di autorizzazione il dipendente dovrà attestare che il privato presso il quale intende svolgere l'incarico non abbia in corso o non abbia avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisione od attività inerenti l'ufficio di appartenenza; a titolo semplificativo sono considerati interessi economici significativi l'affidamento di concessioni, autorizzazioni, o permessi che comportino arricchimento patrimoniale o esercizio di attività economiche, affidamenti di incarichi di consulenza o collaborazione professionale, affidamento di appalti o cottimi fiduciari per forniture di beni o servizi o per l'esecuzione di lavori e, comunque, ogni decisione di carattere anche parzialmente discrezionale e non vincolata per legge. In mancanza della dichiarazione del dipendente o nel caso di attività per

cui l'ente giudichi significativi gli interessi economici, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il dipendente non può accettare l'incarico. 3.il Direttore vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data in vigore del presente codice o entro 30 giorni dalla data di adesione, alla Direzione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. Ai fini del presente articolo, si considerano ambiti che possono interferire con lo svolgimento dell'attività di ufficio, tutti quelli che afferiscono ad attività ricadenti nell'ambito del territorio del Parco, in ordine alle quali siano richieste autorizzazioni o nulla osta o quelle attività per le quali l'ente eroghi finanziamenti o contributi di qualsivoglia genere. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Art.6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1.Fermo restando quanto stabilito all art. 6 del Codice generale, si applica, in merito agli incarichi extraistituzionali, la specifica disciplina dettata dall'art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001. Art. 7 Obbligo di astensione 1.Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 2. Il dipendente, nei casi di cui al comma precedente, è tenuto ad informare il proprio responsabile di Servizio ed il Direttore, nell'immediatezza, ovvero entro 24 ore da quando abbia acquisito notizia della sussistenza di eventuali ragioni di astensione. Sull'astensione decide il Direttore dell'ente, previa acquisizione, anche per il tramite del Responsabile del Servizio di ogni informazione necessaria. Il procedimento preordinato alla decisione sull'astensione, deve concludersi entro 10 giorni da quando il dipendente effettuato la propria comunicazione sulle ragioni dell'astensione. Art. 8 Prevenzione della corruzione 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'ente. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione adottato dall Ente, presta la sua collaborazione al Direttore, Responsabile della

Prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala alla Direttore, al Responsabile del proprio Servizio, eventuali situazioni di illecito nell'ente, di cui sia venuto a conoscenza. 2. Allo stesso dipendente sono riconosciute le tutele specificate nel piano di prevenzione della corruzione. Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 1.in riferimento ai comportamenti inerenti la trasparenza e la tracciabilità si richiama integralmente l art. 9 del Codice generale Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 1.Oltre a quanto stabilito dall art 10 del Codice generale, il dipendente osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio e. non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio. Art. 11 Comportamento in servizio 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2.I diretti superiori gerarchici vigilano su eventuali deviazioni dovute a negligenza e, nel rispetto di un equa distribuzione dei carichi di lavoro disciplinano anche per le vie brevi eventuali conflitti di competenza tra i loro subordinati, che sono tenuti ad adeguarsi immediatamente alle disposizioni impartite; i conflitti di competenza tra i Responsabili di Servizio sono risolte dal Direttore dell Ente. 3.Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi; 4. È fatto obbligo, a ciascun Responsabile di Servizio, di controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni, nonché di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei dipendenti assegnati al Servizio, segnalando tempestivamente all'ufficio personale le pratiche scorrette 5. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. Art. 12 Rapporti con il pubblico 1. Oltre a quanto stabilito dall art 12 del Codice generale, i dipendenti non rilasciano dichiarazioni agli organi d'informazione inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'ente nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del Direttore.

Art. 13 Disposizioni particolari per il Direttore 1. Le disposizioni dell art 13 del Codice generale si applicano al Direttore dell'ente, unico centro di costo e di responsabilità dell'ente Parco e, nei limiti di compatibilità con le rispettive funzioni, anche ai titolari di posizione organizzativa ove individuati, nonché ai Responsabili di Servizio fatta eccezione per le prescrizioni di cui al comma 3 e al comma 7 Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 1.In riferimento ai comportamenti inerenti i contratti e gli atti negoziali si richiama integralmente l art. 14 del Codice generale Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 1.Per quanto concerne le attivitàdi vigilanza, monitoraggio e le attività formative si richiama integralmente l art. 15 del Codice generale 2.I compiti e le funzioni dell ufficio procedimenti disciplinari previsto dall art 55 bis del D.Lgs 165/2001 vengono svolti, fino alla sua costituzione dal Direttore con il supporto dell ufficio personale. Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 1. Si richiama integralmente l art. 16 del Codice generale Art. 17 Disposizioni finali Il presente codice verrà trasmesso a tutti i dipendenti per come previsto nell'art. 1 e pubblicato sul sito internet dell'ente. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del d.lgs.165/2011", pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04.06.2013 n.129. Vogogna 7 ottobre 2014 Il Direttore Responsabile per la Prevenzione della Corruzione Dr Tullio Bagnati