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Transcript:

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con l art. 14, comma 1, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, con L. 22.12.2011, n. 214, è stato introdotto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutt i i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; PRESO ATTO che, in base al comma 46 del citato art. 14, con l entrata in vigore della TARES vengono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2013 tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; CONSIDERATO che, in base al comma 35 del sopraccitato art. 14, per l'anno di riferimento il versamento del tributo, nonche' della maggiorazione di cui al comma 13, e' effettuato in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e che per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e' comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine; VISTO l art. 10, comma 2, del D.L. 08.04.2013, n. 35, in base al quale per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano, tra le altre, le seguenti disposizioni: a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013; c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; VISTA la Circolare 1/DF del 29.04.2013 del Ministero dell Economia e delle Finanze di chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall art. 10 del D.L. 08 aprile 2013, n. 35; VISTO l art. 52 del D.lgs 446/97, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; $ATTO.$ Pagina 1

CONSIDERATO che in base al comma 22 del richiamato art. 14 del D.L. 201/2011 con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell art. 52 del D.lgs 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l applicazione del tributo, concernente, tra l altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; PRESO ATTO che l art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; CONSIDERATO che l art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha prorogato al 30.06.2013 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2013; PRESO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (modifica prevista dal comma 4-quater dell articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b); RITENUTO opportuno al fine di salvaguardare i flussi di cassa dell Ente, di voler far ricorso alla possibilità offerta dal nuovo decreto legge stabilendo pertanto nelle more dell adozione del nuovo Regolamento per l applicazione della TARES e dell approvazione delle relative tariffe il cui termine ultimo ad oggi è previsto per il 30.09 pv, il numero di rate di pagamento e la scadenza delle stesse ai fini del pagamento del nuovo tributo; PRESO atto che: - con l avvento del nuovo tributo (TA.R.E.S) il gettito totale derivante dallo stesso dovrà essere tale da assicurare l integrale copertura dei costi del servizio a differenza del precedente regime TARSU; - la distribuzione del carico tributario tra le due macro-categorie, quali utenze domestiche ed utenze non domestiche, nonché all interno delle stesse tra le diverse tipologie di utenza, avviene secondo il cd. metodo normalizzato che prevede l applicazione di appositi coefficienti di cui al D.P.R 158/1999, denominati coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare, coefficienti proporzionali di produttività per numero dei componenti, coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti e coefficienti di produzione dei rifiuti in kg al mq; - stante quanto sopra, si avrà, rispetto al precedente sistema di prelievo sui rifiuti fondato sull applicazione della TARSU, una diversa contribuzione da parte delle singole tipologie di utenza, rientranti nelle due macro-categorie, quali utenze domestiche ed utenze non domestiche, con un potenziale aggravio per talune e/o potenziale beneficio per altre; RITENUTO pertanto opportuno optare per il seguente sistema di pagamento: 1^ rata: scadenza 31.07.2013 (a titolo di acconto TA.R.E.S), $ATTO.$ Pagina 2

2^ rata: scadenza 30.09.2013 (a titolo di acconto TA.R.E.S), 3^ rata: scadenza 30.11.2013 (a conguaglio TA.R.E.S), fermo restando quanto segue: a) per le prime due rate il versamento avviene per le UTENZE DOMESTICHE in misura pari al 60% dell importo del tributo calcolato in base agli imponibili dichiarati ai fini TARSU con l applicazione delle tariffe TARSU deliberate per l anno 2012 e per le UTENZE NON DOMESTICHE in misura pari al 40% dell importo del tributo calcolato in base agli imponibili dichiarati ai fini TARSU con l applicazione delle tariffe TARSU deliberate per l anno 2012; b) i versamenti così effettuati si intendono eseguiti in acconto TARES per l anno 2013 e sono scomputati ai fini della determinazione dell ultima rata dovuta, applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi (TA.R.E.S.) deliberate per l anno 2013; c) la terza rata verrà calcolata in base alle tariffe TARES che saranno nel frattempo definite mediante la manovra tariffaria adottata contestualmente al Bilancio di Previsione per l anno 2013 e dalla stessa verrà scomputato quanto già versato a titolo di acconto TARES con le prime due rate, sebbene queste, come sopra precisato, vengono definite pro-tempore sulla base delle tariffe TARSU dell anno 2012; d) il versamento della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, è effettuato in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; CONSIDERATO che: - l art. 9, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto che il termine del 31.12.2012 di cui all art. 7, comma 2, lett. gg-ter), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all art. 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stabilito al 30.06.2013; - l ulteriore proroga è stata disposta dal comma 2-ter, dell art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, inserito in sede di conversione del decreto stesse da parte della legge 6 giugno 2013 n. 64, in base al quale I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013; - la suddetta proroga è stata disposta tardivamente rispetto al termine del 31.05.2013, quale termine ultimo per la trasmissione del ruolo ad Equitalia per la riscossione degli acconti TARES secondo le scadenze del 31 luglio 2013 e del 30 settembre 2013, atteso che la suddetta trasmissione deve avvenire con 60 giorni di anticipo rispetto alla prima scadenza; - l Ente procederà pertanto all invio in proprio ai contribuenti di appositi avvisi per il pagamento della TA.R.E.S, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; $ATTO.$ Pagina 3

PRESO ATTO che stante quanto sopra, alla luce della previsione del comma 2, lettera b) dell art. 10, del citato decreto legge 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013, n. 64, il Comune intende pertanto far ricorso alla possibilità di richiedere il tributo inviando due distinte comunicazioni: A) una prima comunicazione con la quale si richiederà, a titolo di acconto sulla TARES 2013, il 60% per le utenze domestiche e il 40% per le utenze non domestiche dell importo del tributo calcolato in base agli imponibili dichiarati e con l applicazione delle tariffe TARSU deliberate per il 2012, che si intende rendere pagabile in due rate di pari importo, delle quali una con scadenza 31 luglio 2013 e l altra con scadenza 30 settembre 2013; B) una seconda comunicazione con la quale si renderà noto il conteggio del dovuto 2013 in base alle risultanze degli archivi del tributo e in base alle tariffe TARES che saranno nel frattempo definite mediante la manovra tariffaria adottata insieme all approvazione del Bilancio di previsione 2013 e con la quale si procederà alla quantificazione della somma dovuta a conguaglio previa decurtazione di quanto dovuto in acconto per le scadenze di luglio e settembre. Con la stessa comunicazione verrà trasmesso ad ogni contribuente, l importo e il titolo di pagamento occorrenti per il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, che costituisce, per effetto della nuova norma, un entrata di esclusiva spettanza dello Stato (al quale andrà versata direttamente); EVIDENZIATO che questa modalità organizzativa consente: a) al contribuente di pagare in acconto una parte significativa di quanto dovuto per l anno 2013; b) di effettuare il pagamento delle somme a saldo con una rata aggiuntiva con scadenza uguale a quella dello scorso anno (novembre); RITENUTO che questo sistema sia compatibile con una corretta gestione dell entrata e con il rispetto della nuova disposizione normativa, oltre che con la garanzia della corretta applicazione del nuovo tributo; UDITA l ampia relazione dell Assessore al Bilancio ELISEI DINO e gli interventi che ne sono seguiti, con particolare riguardo all intervento del SINDACO NICCOLETTI PAOLO il quale ha anticipato che per il 2014 è prevista l adozione di un altro atto con il quale saranno stabiliti i pagamenti nel numero di quattro rate con le relative scadenze; VISTO il parere favorevole del RESPONSABILE V SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO per la regolarità tecnica e la regolarità contabile, reso ai sensi dell art. 49 del D.lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto; Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti come accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente; DELIBERA 1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) DI STABILIRE, ai sensi del comma 2, dell art. 10 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013, n. 64, il seguente sistema per il pagamento per $ATTO.$ Pagina 4

l anno 2013 della Tassa sui rifiuti e servizi indivisibili (TA.R.E.S), nelle more dell adozione del Regolamento applicativo e delle relative tariffe: 1^ rata: scadenza 31.07.2013 (a titolo di acconto TA.R.E.S), 2^ rata: scadenza 30.09.2013 (a titolo di acconto TA.R.E.S), 3^ rata: scadenza 30.11.2013 (a conguaglio TA.R.E.S), con la seguente precisazione: a) per le prime due rate il versamento avviene per le UTENZE DOMESTICHE in misura pari al 60% dell importo del tributo calcolato in base agli imponibili dichiarati ai fini TARSU con l applicazione delle tariffe TARSU deliberate per l anno 2012 e per le UTENZE NON DOMESTICHE in misura pari al 40% dell importo del tributo calcolato in base agli imponibili dichiarati ai fini TARSU con l applicazione delle tariffe TARSU deliberate per l anno 2012; b) i versamenti così effettuati si intendono eseguiti in acconto TARES per l anno 2013 e sono scomputati ai fini della determinazione dell ultima rata dovuta, applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l anno 2013; c) la terza rata verrà calcolata in base alle tariffe TARES che saranno nel frattempo definite mediante la manovra tariffaria adottata contestualmente al Bilancio di Previsione per l anno 2013 e dalla stessa verrà scomputato quanto già versato a titolo di acconto TARES con le prime due rate, sebbene queste, come sopra precisato, vengono definite pro-tempore sulla base delle tariffe TARSU dell anno 2012; d) il versamento della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, è effettuato in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 3) DI DARE ATTO che l Ente, per le motivazioni espresse in premessa, stante la previsione del comma 2, lettera b) dell art. 10, del citato decreto legge 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013, n. 64, intende far ricorso alla possibilità di richiedere il tributo inviando due distinte comunicazioni: A) una prima comunicazione con la quale si richiederà, a titolo di acconto sulla TARES 2013, il 60% per le utenze domestiche e il 40% per le utenze non domestiche dell importo del tributo calcolato in base agli imponibili dichiarati e con l applicazione delle tariffe TARSU deliberate per il 2012, che si intende rendere pagabile in due rate di pari importo, delle quali una con scadenza 31 luglio 2013 e l altra con scadenza 30 settembre 2013; B) una seconda comunicazione con la quale si renderà noto il conteggio del dovuto 2013 in base alle risultanze degli archivi del tributo e in base alle tariffe TARES che saranno nel frattempo definite mediante la manovra tariffaria adottata insieme all approvazione del Bilancio di previsione 2013 e con la quale si procederà alla quantificazione della somma dovuta a conguaglio previa decurtazione di quanto dovuto in acconto per le scadenze di luglio e settembre. Con la stessa comunicazione verrà trasmesso ad ogni contribuente, l importo e il titolo di pagamento occorrenti per il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, che costituisce, per effetto della nuova norma, un entrata di esclusiva spettanza dello Stato (al quale andrà versata direttamente); $ATTO.$ Pagina 5

4) DI DEMANDARE al Responsabile V settore gli adempimenti conseguenti relativi alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell Ente nel rispetto di quanto statuito dall art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013, n. 64, il quale così recita: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento ; 5) DI STABILIRE che il presente atto costituisce, ai sensi dell art. 107 del D.lgs 267/2000, atto contenente indirizzo, programma ed obiettivo e precisamente DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI E SERVIZI INDIVISIBILI PER L ANNO 2013. indi,stante l urgenza Con successiva separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti come accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente; D E L I B E R A DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 4 comma del TUEL 267/2000 $ATTO.$ Pagina 6