CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA Nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2010, composta dai magistrati: Dott. Vittorio Lomazzi Dott. Michele Grasso Dott. Luca Fazio Dott. Stefania Petrucci Dott. Marcello Iacubino Dott. Marco di Marco Presidente Consigliere Primo Referendario Primo Referendario Referendario Referendario, relatore ha adottato la seguente DELIBERAZIONE N. 12/PAR/2010 sulla richiesta di parere formulata, ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di San Giorgio Jonico, recante un quesito riguardante l interpretazione dell art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001; Vista l ordinanza n. 5/2010, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Marco Di Marco; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Il comune di San Giorgio Jonico, con nota a firma del suo sindaco, ha formulato richiesta di parere, ai sensi dell articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 concernente la corretta interpretazione dei commi 4 e 5 1
dell'art. 41 (Retribuzione di posizione) del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001. Le precitate clausole contrattuali dispongono: "(Omissis) 4. Gli Enti nell ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale. 5 Gli enti assicurano, altresì, nell ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell ente in base al contratto collettivo dell area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.(omissis)". La clausola di cui al comma 5 contiene la c.d. "clausola di galleggiamento" o di "allineamento stipendiale", che consente al segretario comunale di godere della stessa indennità di posizione, se superiore, in godimento ad un dirigente o ad un titolare di Posizione Organizzativa. La finalità della norma è quella di parificare l indennità di posizione spettante al Segretario comunale con quella di altre figure professionali presenti all'interno dell'ente locale. Tale istituto contrattuale poggia sulla considerazione delle particolari funzioni attribuite dall'art. 97 del D. Lgs. 267/00 (TUEL) al Segretario 2
comunale che è posto al vertice dell intera struttura burocratica ed ha il compito di sovraintendere e di coordinare le funzioni dei dirigenti. D altra parte la clausola di cui al comma 4 prevede che nel rispetto delle condizioni, dei criteri e dei parametri individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale gli enti locali possono corrispondere al segretario comunale una maggiorazione dell indennità di posizione. In sede di contrattazione decentrata, con accordo stipulato in data 22.12.2003, sono stabilite le condizioni (soggettive ed oggettive) in presenza delle quali è possibile prevedere la maggiorazione in parola, nonché i criteri e i parametri per la determinazione monetaria della stessa. La previsione da parte dell art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali di due distinte voci di incremento dell indennità di posizione (il galleggiamento di cui al comma 5 e la maggiorazione di cui al comma 4) pone il problema delle modalità di calcolo delle stesse. In particolare occorre stabilire se il galleggiamento deve essere applicato successivamente all eventuale riconoscimento della maggiorazione per funzioni aggiuntive (e per la differenza retributiva ancora sussistente) ovvero se quest ultima debba essere applicata in modo autonomo (sull indennità che ha già beneficiato del galleggiamento) avendo una propria distinta finalità. La richiesta di parere ricostruisce in modo dettagliato le posizioni assunte sull argomento dall Agenzia Autonoma per la gestione dell albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), dall ARAN e dall INPDAP. 3
In particolare l AGES, in sede di risposte a diversi quesiti provenienti dagli enti locali ha ritenuto che l istituto del galleggiamento e quello della maggiorazione dell indennità di posizione possono coesistere in quanto basati su presupposti diversi quali, nel primo caso la più elevata retribuzione di posizione di un dirigente all interno dell stesso ente e, nel secondo caso, l affidamento di incarichi aggiuntivi ed ulteriori di cui all Accordo integrativo decentrato del 22.12.2003. D altra parte, sempre secondo l AGES, il riferimento contenuto nell Accordo integrativo del 22.12.2003 alla retribuzione di posizione in godimento quale base di calcolo per la maggiorazione, lascerebbe propendere per la riferita interpretazione. In senso contrario si è espressa l ARAN sostenendo che poiché la maggiorazione è sempre parte integrante della retribuzione di posizione in godimento del segretario, essa non può non essere computata ai fini del galleggiamento. Anche l INPDAP, infine, ha avuto modo di esprimersi al riguardo precisando che mentre l emolumento di cui al comma 5, in quanto connesso allo svolgimento delle mansioni principali, deve essere inserito in quota A, l incremento di cui al comma 4, in quanto collegato allo svolgimento di mansioni straordinarie ed aggiuntive, deve essere inserito in quota B ai fini del calcolo della pensione. Giova infine ricordare la posizione del Mistero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, nel condividere in toto le considerazioni svolte dall ARAN, ha ritenuto che la diversa 4
soluzione propugnata dall Agenzia dei Segretari sarebbe molto più onerosa per gli enti locali oltre che in contrasto con il CCNL di categoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere. Al riguardo si premette che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta di parere in esame è stata formalizzata dal sindaco del comune e quindi dall organo che ai sensi dell art. 50 del TUEL ha la rappresentanza legale dell ente ed è pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo. Non può, inoltre, ritenersi di ostacolo a detta ricevibilità la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali, organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali - previsto dall art. 123 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 - con funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di controllo dal momento che tale organo, pur se istituito nella Regione Puglia istituito ai sensi della L. R. n. 29 del 26 ottobre 2007, non risulta ancora operante. 5
2. Dal punto di vista oggettivo si deve rilevare che ai sensi della ricordata L. 131/2003 le Sezioni regionali della Corte dei Conti possono rendere pareri esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione autonomie nell atto di indirizzo del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziariacontabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Il quesito, nella specie, riveste carattere generale, ma riguarda l interpretazione di una norma di contratto collettivo del pubblico impiego, per la quale è previsto uno speciale procedimento di interpretazione autentica che è demandato, ai sensi dell art. 49 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all iniziativa delle stesse parti contraenti. Tale sistema è evidentemente ispirato ad esigenze di uniformità di applicazione del contratto sul territorio nazionale e di salvaguardia dell autonomia delle 6
parti contraenti (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, parere n. 3 del 5 febbraio 2009). Tanto è vero che l AGES, già in data 20.10.2008, con nota indirizzata, tra gli altri, all ARAN e alle principali associazioni sindacali di categoria, aveva sollecitato l attivazione della procedura di interpretazione autentica delle clausole contrattuali in parola ma la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, cui compete il potere di adottare l atto di indirizzo per l avvio della sezione negoziale, si è espressa in senso negativo ribadendo la posizione assunta dall ARAN. Il quesito sottoposto all esame della sezione, pertanto, in quanto attinente all interpretazione di norme contenute in CCNL e a prescindere da inevitabili implicazioni sulla spesa pubblica, esula dalla materia della contabilità così come deve essere correttamente intesa alla luce del ricordato e condivisibile atto di indirizzo della Sezione autonomie del 2004 (cfr. in senso conforme Sez. Reg. Contr. Lombardia delib. n. 65/2008, n. 45/2008, n. 41/2007, n. 39/2007). Inoltre, per espressa previsione legislativa le funzioni della magistratura contabile in materia di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono circoscritte, ai sensi dell art. 47 del D. Lgs. 165/2001 (così come modificato, da ultimo, dalla L. 150/09), alla quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Per quanto sopra considerato, la richiesta di parere, vertendo sull interpretazione dell art. 41, commi 4 e 5 del CCNL dei Segretari 7
Comunali e Provinciali in data 16.05.2001, è da ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in narrazione. Copia della presente sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2010. Il relatore f.to Marco Di Marco Il Presidente f.to Vittorio Lomazzi Depositata in Segreteria il 11/03/2010 Il Direttore della Segreteria f.to C. Doronzo 8