Allegato 2 CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AUTOMEZZO A FAVORE DEL COMUNE DI BORDIGHERA L'anno 2015, il giorno... del mese di..., presso..., TRA il Comune di Bordighera, con sede in Bordighera (IM), via XX Settembre n. 32, rappresentato per questo atto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, dal dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Dario Sacchetti, nato a Bologna il 28/03/1967 E la Società Mobility Life SPA, codice fiscale e partita IVA n. 02535960591, con sede operativa e commerciale in Melzo (MI), via C. Colombo n. 10, e sede legale in Pesaro, via Sandro Pertini 119, per questo atto rappresentata da..... in forza di procura speciale del... sottoscritta da... in qualità di.. PREMESSO che il Comune di Bordighera, in accoglimento di specifica proposta della suddetta società, con deliberazione di Giunta n.. del., ha approvato con lievi modifiche al documento presentato il relativo progetto, finalizzato a consentire l'acquisizione in comodato gratuito quadriennale di n. 1 autoveicolo per le necessità degli uffici e dei servizi comunali, con particolare riguardo ai servizi sociali; che il progetto ha anche la finalità di stimolare l'intervento nel sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi sociali comunali; - che in data è stata sottoscritta fra le parti la relativa convenzione attuativa; che il comodato gratuito in oggetto sarà reso possibile attraverso il finanziamento di imprenditori e commercianti che, all'uopo messi a conoscenza dell'iniziativa, richiedano alla proponente la locazione di spazi pubblicitari sull'esterno del veicolo; quanto segue. SI STIPULA ART. 1 OGGETTO E FINALITA Il presente contratto ha per oggetto l'attivazione del progetto richiamato in premessa ed è finalizzata a dotare gratuitamente il Comune di Bordighera, con particolare riguardo ai servizi sociali comunali, di un automezzo nuovo. In casi marginali e occasionali, previo assenso della responsabile dei Servizi Sociali e dietro autorizzazione del dirigente del Settore Amministrativo, il suddetto automezzo potrà essere messo a disposizione di altri uffici e servizi che ne richiedano motivatamente l'utilizzo.
In ogni caso l autoveicolo in oggetto può essere utilizzato solo per gli spostamenti di personale dipendente o incaricato del Comune, con eventuali terzi passeggeri, strettamente necessari all espletamento dei compiti degli uffici comunali. ART. 2 TITOLARITA GIURIDICA Il Comune non potrà avanzare alcuna pretesa sull autoveicolo di cui all articolo precedente, salvo il diritto d uso in comodato previsto dal presente contratto. Gli eventuali creditori del Comune non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito. L automezzo in oggetto può essere di proprietà della società promotrice Mobility Life o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine. In tali ultimi casi il Comune avrà sempre e comunque come unico interlocutore del progetto e del comodato la suddetta società promotrice, la quale, peraltro, resterà unica responsabile nei confronti del proprietario per qualsiasi inadempimento o controversia riguardante i rapporti contrattuali e giuridici col medesimo proprietario in merito al suddetto automezzo. ART. 3 CONSEGNA DEL VEICOLO PRINCIPALE E DI QUELLO SOSTITUTIVO La società proponente, dopo la firma del contratto di comodato, consegnerà al Comune di Bordighera, presso la struttura o l area comunale preventivamente indicata dal Comune stesso, n. 1 autoveicolo nuovo di marca FIAT modello Punto a 5 porte, alimentazione a gasolio, e dotato di regolare carta di circolazione e assicurazione, come più precisamente previsto al successivo articolo 8. In qualsiasi caso di inutilizzabilità del veicolo la società promotrice è tenuta a consegnare al Comune un autoveicolo sostitutivo, fruibile fino al ripristino o alla restituzione dell'autoveicolo principale, come previsto all art. 8 ultimo capoverso. ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha la durata di quattro anni decorrenti dal giorno di stipulazione della convenzione richiamata in premessa, ed è rinnovabile per ulteriori quattro anni previo accordo scritto da formalizzarsi almeno tre mesi prima della scadenza del presente contratto. Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, per imprevedibili cause sopravvenute il Comune non possa utilizzare il suddetto veicolo secondo quanto previsto dalla citata convenzione e dal presente contratto, la società comodante potrà esigere l immediata restituzione del medesimo, restando esclusa qualsiasi possibilità di rivalsa o indennizzo a favore del Comune. ART. 5 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La società comodante potrà recedere dal contratto, previo preavviso scritto al Comune di almeno trenta giorni, qualora quest ultimo utilizzi l autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito all art. 1. Il contratto è comunque risolto, in caso di grave inadempimento contrattuale di una delle due parti, con il recapito ad una parte contraente della lettera motivata di risoluzione dell altra parte, salvo l eventuale diritto di questa al risarcimento dei danni. Il recesso e la risoluzione comportano l estinzione del rapporto di comodato e il conseguente obbligo di restituzione del veicolo, salvo quanto previsto all articolo successivo.
ART. 6 RESTITUZIONE DEL VEICOLO Per scadenza del contratto e per ogni altra causa di estinzione del rapporto di comodato l autoveicolo in oggetto sarà restituito dal Comune nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell uso. La restituzione da parte del Comune dovrà avvenire presso la sede dello stesso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di restituzione della comodante. ART. 7 PENALITA Nel caso in cui il Comune comodatario, dovendo restituire il mezzo alla comodante per scadenza del comodato o per altra causa estintiva del rapporto, ritardi la restituzione dell autoveicolo in oggetto, la società comodante avrà diritto di ricevere dal comodatario una penalità di 50,00 per ogni giorno di ritardo. Tuttavia la penalità non si applica nel caso di consegna al Comune di un nuovo veicolo in comodato gratuito (in base a nuova convenzione) entro novanta giorni dall intervenuta estinzione del primo rapporto. ART. 8 OBBLIGHI DELLA SOCIETA COMODANTE Sono a carico della società promotrice Mobility Life: - la consegna del veicolo principale e, nei casi di necessità, del veicolo sostitutivo nei termini concordati, entrambi dotati di regolare carta di circolazione; - la manutenzione ordinaria del veicolo (ivi compresa la sostituzione dei pneumatici), presso concessionarie o autofficine convenzionate con la promotrice e ubicate nelle vicinanze della sede comunale; - la manutenzione e la riparazione straordinaria del veicolo; - la tassa annuale di circolazione; - la copertura assicurativa, senza franchigia, comprensiva di: copertura RCA trasportati e conducente, incendio, furto, kasko, eventi atmosferici e socio politici, rottura cristalli, assistenza stradale e officina mobile. - la sostituzione del veicolo con altro mezzo simile in caso di inutilizzabilità temporanea del mezzo principale, nonché la sostituzione definitiva con altro mezzo uguale o equivalente in caso di perimento del veicolo in comodato, non imputabile a colpa del Comune (intendendosi per perimento il furto, la completa distruzione o il danneggiamento talmente grave del mezzo da impedirne la riparazione). ART. 9 OBBLIGHI E DIVIETI DEL COMUNE Il Comune comodatario del veicolo si obbliga a utilizzarlo nel rispetto della destinazione prevista all articolo 1. Il Comune comodatario non può concedere il veicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi (fatta salva la possibilità di autorizzare l uso del medesimo a dipendenti di cooperative appaltatrici del Comune o ad altri incaricati del Comune, sempre nel rigoroso rispetto della predetta destinazione d uso istituzionale e con obbligo del Comune di comunicare alla comodante gli estremi identificativi delle persone fisiche autorizzate e delle persone giuridiche private o pubbliche di loro appartenenza). Il Comune si obbliga ad utilizzare, o a far utilizzare, il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo, custodirlo e a mantenerlo in ordine e pulito esternamente e internamente.
Il Comune non può applicare alcuna copertura (ovvero lasciare imbrattamenti) sulle scritte e sulle immagini pubblicitarie, relative ai soggetti aderenti al progetto, apposte sull esterno del veicolo. Sono a carico del Comune le spese connesse all uso del veicolo, quali i compensi all eventuale autista, le spese per fornitura di carburante e di olio lubrificante, nonché le spese di autolavaggio. Il Comune si obbliga, nell utilizzo dell autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda le autorizzazioni e le patenti necessarie alla guida del veicolo stesso, precisandosi comunque che il guidatore deve essere in possesso di relativa patente di guida da almeno un anno. Al conducente dell autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri. Ove un determinato conducente si sia reso interamente colpevole di due sinistri a causa della sua accertata guida negligente non potrà condurre il medesimo veicolo per i successivi due anni. Il Comune risponderà per le eventuali infrazioni commesse al Codice della Strada a causa della circolazione dell automezzo in oggetto. E fatto obbligo al Comune di trasmettere alla società comodante copia della quietanza di pagamento delle sanzioni pecuniarie per dette violazioni al Codice della Strada, entro 30 giorni dal pagamento della sanzione. In caso di sinistro il Comune si obbliga a informare immediatamente, oltre che la società assicuratrice, la società comodante Mobility Life. Il Comune sarà responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti di esso in caso di mancato risarcimento assicurativo per suo omesso o tardivo inoltro della denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazioni, entro il termine massimo concesso in polizza. E fatto divieto al Comune comodatario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari applicati sul veicolo, nonché di applicarne altri di propria iniziativa. Il Comune è comunque tenuto a informare la società comodante di qualsiasi problema riguardante la normale visibilità dei predetti messaggi e loghi pubblicitari. In ogni caso il Comune manleva la società comodante da ogni eventuale azione risarcitoria per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi e i messaggi pubblicitari e/o per non aver avvisato tempestivamente la comodante sul cattivo stato dei loghi e delle immagini. Il Comune dovrà annualmente fornire alla società comodante un resoconto dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l autoveicolo in oggetto, avvalendosi dell apposito questionario che la comodante provvederà ad inviargli. ART. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando la società comodante sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. ART. 11 MODIFICAZIONI CONTRATTUALI Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle parti. ART. 12 COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione fra le parti, fatta in applicazione del presente contratto, dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata. ART. 13 FORO COMPETENTE Tutte le eventuali controversie riguardanti l interpretazione, l esecuzione e la validità del presente contratto saranno rimesse alla competenza del Tribunale di Imperia.
ART. 14 RINVIO Ferma l applicazione al rapporto di comodato in oggetto della disciplina del presente contratto e delle disposizioni della convenzione fra società comodante e comune comodatario, approvata in schema dalla deliberazione di Giunta del Comune di Bordighera n... del., per tutto quanto non previsto in tali atti negoziali si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto pertinenti. ART. 15 DATI PERSONALI Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali le parti acconsentono che i dati personali contenuti nel presente contratto siano reciprocamente trattati ai sensi di legge per il solo svolgimento delle attività e degli obblighi connessi all attuazione del medesimo contratto. PER IL COMUNE DI BORDIGHERA. PER MOBILITY LIFE SPA Ai sensi dell articolo 1341, comma 2, del Codice Civile le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli 1, 4, 5, 8, 9 e 13. PER IL COMUNE DI BORDIGHERA. PER MOBILITY LIFE SPA