Comune di POMARANCE. Provincia di Pisa. Carta carayta. Carta carayta

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

COMUNE DI POTENZA PROVINCIA DI POTENZA

C O M U N E D I B R A N D I Z Z O PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I Accertamento con adesione

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI (Prov. di Cremona) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

C O M U N E D I M O N D A V I O

COMUNE DI BASTIGLIA. (Provincia di Modena) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI. DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 15 regolamento entrate)

COMUNE DI VERBANIA DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ICI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI FONTANELLE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI PONTE LAMBRO

REGOLAMENTO per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Regolamento per l applicazione dell Accertamento con Adesione ai Tributi Comunali

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI GRANCONA Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO. per l applicazione ai tributi comunali DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI ANDEZENO SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO

COMUNE DI VICOPISANO Provincia di Pisa Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

!"#!$!%!!&"'(!)*+!,+-..-,/// ""#!$!%!!&"'(!)+0!.1-.,-,////

COMUNE DI CORSICO. (Provincia di Milano) REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELL ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON COMUNALI

COMUNE DI PORDENONE. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Al TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Regolamento per l applicazione dell accertamento con adesione del contribuente

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO

COMUNE DI NOVARA ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO

COMUNE DI OCCHIOBELLO Provincia di Rovigo REGOLAMENTO. per l applicazione ai tributi comunali dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

COMUNE DI MOZZO Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

C O M U N E D I CAPODRISE Provincia di CASERTA

COMUNE DI LUMEZZANE Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL AUTOTUTELA.

CITTA DI MERATE Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI BRESCELLO Provincia Reggio nell' Emilia REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

COMUNE di CAMPAGNANO di ROMA Provincia di Roma Tel Fax P.zza C.Leonelli,15 c.a.p

COMUNE DI MODENA Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali Servizio Tributi

CAPO I Accertamento con adesione. Articolo 1 Principi generali

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Regolamento comunale per l accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

COMUNE di GALLIATE Provincia di NOVARA R E G O L A M E N T O PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

SETTORE FINANZE Ufficio TRIBUTI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA SOMMARIO:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL COMUNE DI SUSEGANA

COMUNE DI ALA Provincia Autonoma di Trento

REGOLAMENTO PER L ADESIONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI PINCARA Provincia di Rovigo

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO SULL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI E SULL ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Art. 1 - Principi generali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL AUTOTUTELA.

C O M U N E D I T O R R E C U S O

COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE INDICE DEGLI ARTICOLI

COMUNE DI BELLANTE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI PROVINCIA DI TERAMO

UNITÁ OPERATIVA SEMPLICE SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO Provincia di Verona

Comune di San Biagio della Cima Provincia di Imperia

ai tributi comunali. (Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.23 del ). Art. 1. Principi generali

REGOLAMENTO TRIBUTARIO RECANTE NORME IN MATERIA DI DIRITTO DI INTERPELLO, AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3

Città di Tortona Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Regolamento sugli strumenti deflativi del contenzioso

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI SAINT-OYEN

Transcript:

Comune di POMARANCE Provincia di Pisa Carta carayta Carta carayta REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 88 del 30/12/1998. - ENTRATA IN VIGORE: 01/01/1999

INDICE Art. 1 Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione. Art. 2 Ambito dell applicazione. Art. 3 Attivazione del procedimento per la definizione. Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell ufficio. Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente. Art. 6 Invito a comparire per definire l accertamento. Art. 7 Atto di accertamento con adesione. Art. 8 Perfezionamento della definizione. Art. 9 Effetti della definizione. Art. 10 Riduzione della sanzione. Art. 11 Disposizioni finali e transitorie. Art. 1 - Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione Il Comune di Pomarance, per l instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso tributario, introduce nel proprio ordinamento l istituto dell accertamento con adesione. L accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto legislativo 19.06.1997 n 218 e secondo le disposizioni seguenti. Art. 2 - Ambito dell applicazione La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all attività di controllo formale delle dichiarazioni. L accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette di fatto e di diritto, e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di dati oggettivamente riscontrabili e di elementi certi.

In sede di contraddittorio l ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo benefici della operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere dovere dell ufficio di rimuovere nell esercizio dell autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi. Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) a cura dell ufficio, prima della notifica dell avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, subordinatamente all avvenuta notifica dell avviso di accertamento. Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell ufficio L ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso, qualora ricorrano le condizioni esposte nel presente Regolamento, un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l invio dei questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell esercizio dell attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l eventuale definizione dell accertamento con adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all invito stesso non è sanzionabile, così come l attivazione del procedimento da parte dell ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata attivazione del procedimento da parte dell ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, ai sensi del presente Regolamento, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall invito di cui all art. 4 comma 1, può formulare, qualora ricorrano le condizioni indicate al precedente art. 2, anteriormente all impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L impugnazione dell avviso comporta rinuncia all istanza di definizione. Ciò anche nel caso che l istanza stessa sia già stata presentata, ma non si sia ancora proceduto alla definizione. La presentazione dell istanza, se relativa a fattispecie per le quali è espletabile la procedura di definizione tramite accertamento con adesione di cui al precedente art. 2 e se correttamente presentata ai sensi del presente Regolamento, produce l effetto di

sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza stessa sia i termini per l impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione dell istanza di definizione, l ufficio formula l invito a comparire. Qualora l istanza in questione sia relativa ad accertamenti non suscettibili di definizione tramite adesione ai sensi del disposto del presente Regolamento, l ufficio ne dà comunque informazione al contribuente entro 15 giorni dalla presentazione dell istanza, che in tal caso è da considerarsi nulla e non produce effetti di alcun tipo. Art. 6 - Invito a comparire per definire l accertamento La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l invito comporta rinuncia alla definizione dell accertamento con adesione. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data e a condizione che il rinvio non superi i 15 giorni di distanza dal giorno previsto nel primo invito a comparire. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell eventuale mancata comparizione dell interessato e dell esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento. Art. 7 - Atto di accertamento con adesione A seguito del contraddittorio, ove l accertamento venga concordato con il contribuente, l ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell Ufficio. Nell atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. Art. 8 - Perfezionamento della definizione La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell atto stesso. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento. L ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l esemplare dell atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. Relativamente alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Decreto Legislativo 507/93, e successive modificazioni), per la quale allo stato attuale l unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. E ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale con modalità da concordare con l Ufficio preposto e che devono risultare nell atto di accertamento con adesione, quando la somma dovuta supera 2.582,28.

Art. 9 - Effetti della definizione Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. L intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica dell avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. Art. 10 - Riduzione della sanzione A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene portato a conoscenza il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all accertamento del Comune rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1. Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999. Per quanto eventualmente non previsto e compatibile si applica il disposto di cui al Decreto Legislativo n 218 del 19.06.1997, e successive modificazioni. L adozione del presente regolamento integra le modalità previste per legge per l applicazione delle sanzioni tributarie, cui si fa pertanto rinvio. ********************************