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COMUNE DI BELLANTE PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione C.C.n. 47 del 22.10.2009

CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 - Principi generali 1. Il Comune di BELLANTE, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento d accertamento, attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. Art. 2 - Ambito d applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione 1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi -benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

C A P O I I Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente. Art. 3 - Competenza 1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'amministrazione preposto alla funzione d accertamento. Art. 4 - Avvio del procedimento 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato: 2. A cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso d accertamento. 3. Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso d accertamento. Art. 5 - Procedimento d iniziativa dell'ufficio. 1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso d accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione: a)della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, b) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.; c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata; d)i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla precedente lettera c); 2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio comunale e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione d adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l indicazione del numero di rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nel successivo articolo 11, è ridotta alla metà. In caso di mancato pagamento delle somme dovute per adesione ai contenuti dell invito a comparire nei modi di cui al presente comma il competente ufficio provvede all iscrizione al ruolo a titolo definitivo delle predette somme. 3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. 4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio

non riveste carattere di obbligatorietà. 5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. L impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. 3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento. Art. 8 - Atto d accertamento con adesione 1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato. 2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 9 - Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto d accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. 2. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso, completo degli estremi del versamento. 3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data d adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto d accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. 4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto d accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cinquanta mila euro. 5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile. 6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di 5.000,00, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. Art. 10 - Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell'atto d adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso d accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

C A P O III Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione Art. 11 - Riduzione della sanzione 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede d iscrizione a ruolo. C A P O I V Disposizioni finali Art. 12 - Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2010. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi d accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora dalla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione. 2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento. 3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI. IL RESPONSABILE DELL UFFICIO SEGRETERIA ATTESTA CHE: Il presente Regolamento: [X] E stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. _47_ del 22.10.2009 e pubblicato all Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 14.11.2009 al 28.11.2009 (Reg. Pubbl. n. 841_ ) [X] E entrato in vigore l 1.1.2010. lì, 30.11.2009 IL RESPONSABILE (Recchiuti Claudia)