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AMBITO TERRITORIALE DELL ABBIATENSE Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone REGOLAMENTO PER L INTRODUZIONE DELL ISEE QUALE STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RICHIESTE PER L ACCESSO A PRESTAZIONI E/O SERVIZI AGEVOLATI Art.1 OGGETTO Il presente regolamento individua i criteri di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono l accesso agevolato alle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell Ambito territoriale dell abbiatense. Per prestazioni sociali agevolate si intendono : a) gli interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; b) i servizi a domanda individuale. Art.2 FINALITA L intento delle Amministrazioni Comunali dell ambito territoriale dell abbiatense è quello di introdurre uno strumento, l ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), che consenta di valutare la capacità economica di un nucleo familiare con modalità tali da garantire una parità di trattamento nell accesso ai servizi. Art.3 AMBITO DI APPLICAZIONE Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni le prestazioni e/o i servizi determinati con atto deliberativo della Giunta Comunale, anche per quei servizi forniti indirettamente da altri Enti convenzionati. Art.4 DESTINATARI Hanno diritto a richiedere prestazioni ed interventi sociali agevolati coloro i quali risultano iscritti all anagrafe della popolazione residente del Comune di riferimento. E fatto salvo il diritto del richiedente a non essere soggetto a tale valutazione; in tal caso l accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenze dipendenti dalla situazione economica.

Art.5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA L accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall amministrazione comunale avviene in rapporto alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. L indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare è definito dalla somma dell indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) e del 20% dell indicatore della situazione patrimoniale (I.S.P.). L indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra la somma degli indicatori di reddito e patrimonio come sopra definiti e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D. Lgs. 109/98 di seguito riportata: N. parametri 1 1 2 1.57 3 2.04 4 2.46 5 2.85 I parametri sopraindicati sono maggiorati nel modo seguente: 0,35 per ogni ulteriore componente 0.20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore 0.50 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all art.3, comma 3, della legge n.104 del 05.02.1992, o di invalidità superiore al 66%, mutilati, invalidi di guerra ed invalidi di servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 0.20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa o d impresa; Calcolo dell ISEE ( I.S.R. + 20% x I.S.P ) I.S.E.E. = Parametro scala d equivalenza L indicatore della situazione economica equivalente valuta, in maniera standardizzata ed uniforme, la situazione economica-patrimoniale del nucleo familiare che richiede prestazioni e/o servizi sociali agevolati. Art.6 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE La definizione di nucleo familiare valida ai fini dell accesso a servizi e/o prestazioni sociali agevolate forniti dal Comune o dalle strutture convenzionate è quella definita dall art.1-bis del DPCM 4.04.2001 n.242. La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dalla famiglia anagrafica e da tutti i soggetti a carico ai fini Irpef, anche se non conviventi, di tutti i componenti il nucleo familiare. 1. Agli effetti dell art.1-bis del D.P.C.M.. n.242/01 ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

2. Ne consegue che il soggetto che risulti a carico ai fini Irpef di qualcuno, si stacca dalla famiglia anagrafica nella quale è ricompresso per transitare nel nucleo di chi lo mantiene. 3. Il predetto distacco anagrafico è concepibile soltanto per i casi in cui il soggetto su cui incombe l onere del mantenimento ed il soggetto a carico, figurino in famiglie anagrafiche diverse. 4. L essere a carico di qualcuno, prevale sul fatto di appartenere ad un certo nucleo familiare fatte salve le seguenti eccezioni: a) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. b) I figli minori di 18 anni, anche se risultano a carico ai fini Irpef di altre persone, fanno parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono. 5. Del nucleo familiare fanno altresì parte i familiari residenti all estero per motivi di lavoro ed iscritti all anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE). Si rinvia alle norme statali vigenti per l individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a : Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone; Coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza; Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi; Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. Art. 7 SOGGETTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI Le persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell art.433 e seguenti del codice civile, e secondo l ordine previsto dall articolo stesso, sono preliminarmente convocate, ove possibile, allo scopo di verificare la loro capacità economica al fine della contribuzione parziale alla spesa della prestazione richiesta. Art.8 DEFINIZIONE DI REDDITO Il reddito del nucleo familiare preso come base per il calcolo dell Isee è quello definito dal d. lgs.109/98 e successive modificazioni. L indicatore della situazione reddituale si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo familiare : a) Il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall ultima dichiarazione presentata (Modello Unico : Rigo RN1; Modello 730: quadro di calcolo Irpef, rigo 6) o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) I proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; c) Il reddito figurativo di attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare del nucleo familiare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero del Tesoro. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma così come sopra determinata, si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo corrisposto, per un ammontare non superiore ad 5.164,57=. (cinquemilacentosessantaquattro euro 57 centesimi). Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Art.9 DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare preso come base per il calcolo dell Isee è quello definito dal d.lgs.109/98 e successive modificazioni. Il patrimonio si calcola sommando per ciascun componente del nucleo familiare: a) Il patrimonio immobiliare si calcola sommando il valore dei fabbricati, terreni edificabili ed agricoli, sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l eventuale debito residuo per mutui contratti per l acquisto degli immobili medesimi, fino a concorrenza del suo valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 51.645,69=. (cinquantunomilaseicentoquarantacinque euro 69 centesimi). La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza, è alternativa a quella per il canone di locazione. Per situazioni particolari si rinvia al DPCM N.242 /2001. b) Il patrimonio mobiliare si calcola sommando i valori immobiliari in senso stretto quali i depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d investimento o di risparmio, individuati secondo le modalità definite dal DPCM 242/2001. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato alla decina di milioni inferiore. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari ad 15.493,71=. Il valore complessivo del patrimonio immobiliare ed mobiliare viene considerato solo nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato. Art.10 MODALITA D ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE Ai fini dell accesso alla prestazione e/o servizio agevolato il richiedente deve presentare ai competenti uffici comunali unitamente alla domanda una attestazione della propria situazione economica equivalente. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dai competenti uffici comunali. Ai fini di ottenere il rilascio dell attestazione Isee il richiedente deve compilare presso il competente ente abilitato (Caaf, ufficio comunale competente, Inps) una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che si basa sui valori della situazione reddituale e patrimoniale riferita all ultima dichiarazione dei redditi. L attestazione Isee ha validità di 12 mesi dalla data del rilascio. Nel caso in cui l attestazione Isee in corso di validità non contenga i dati economici relativi all anno precedente l istanza di agevolazione, l ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell istanza. ART.11 VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA-PATRIMONIALE E FAMILIARE Qualora subentrino rilevanti e documentate variazioni della composizione del nucleo familiare, della situazione reddituale e/o patrimoniale rispetto a quanto dichiarato ai fini del calcolo della situazione economica equivalente, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fine Isee, può presentare una nuova attestazione Isee. Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.

Non rappresentano rilevanti variazioni della situazione economica i trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari effettuate dai componenti del nucleo familiare. Nel caso di variazioni che comportino una diminuzione della percentuale di contribuzione, l applicazione dell agevolazione più favorevole decorrerà dalla data di comunicazione della variazione, senza alcun diritto per l utente di richiedere rimborsi per i periodi precedenti. Art.12 ULTERIORI AGEVOLAZIONI Nel caso di rilevanti variazioni della situazione economica-patrimoniale e di composizione del nucleo familiare, a seguito di relazione dei competenti servizi sociali, si possono prevedere ulteriori criteri di agevolazione all accesso delle prestazioni. Art.13 ISTRUTTORIA I tempi e le ulteriori norme relative all istruttoria dei procedimenti sono definite da specifiche norme regolamentari alle quali si rinvia. Art.14 PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE L Assemblea dei Sindaci dell Ambito Territoriale dell abbiatense definisce linee di indirizzo per l individuazione di fasce economiche omogenee relative alle prestazioni e/o servizi dei Comuni dell Abbiatense. La determinazione delle fasce, delle rette e/o tariffe e delle relative percentuali di contribuzione da parte dell utenza è di competenza delle Giunte Comunali dei singoli Comuni dell Ambito Territoriale Abbiatense. La Giunta Comunale ai sensi dell art. 172 della legge 267/2000, determina annualmente per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento o nei documenti di programmazione economico/finanziaria, anche pluriennali dell ente. Verrà altresì stabilito una soglia Isee oltre la quale sarà applicata la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificata per servizio e /o prestazione. Art.15 ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE L Amministrazione Comunale può avvalersi di soggetti esterni stipulando apposite convenzioni con i Centri di assistenza fiscale (C.a.f.) abilitati per: o l assistenza alla compilazione delle DSU; o il rilascio delle attestazioni Isee; o la raccolta, l istruttoria e la gestione delle domande di accesso ai servizi e/o prestazioni agevolate, al fine di assicurare agli utenti adeguate garanzie di accesso al servizio ed un numero maggiore di sportelli a disposizione. Art.16 CONTROLLI Il Comune attiva controlli formali sulle attestazioni Isee applicando le seguenti linee guida:

1. controlli a campione su un numero determinato di DSU da attivarsi periodicamente. 2. controlli su singole DSU qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti, in particolare quando l attestazione Isee presenti un valore compreso tra 0 e la soglia di minimo vitale. Il Comune inoltre può stipulare accordi con Amministrazioni certificanti per effettuare controlli incrociati sui dati non disponibili nel sistema informativo della singola Amministrazione Comunale. Qualora dai controlli emergano casi di abuso o false dichiarazioni, l ufficio comunale competente dispone la sospensione immediata dei benefici e il recupero delle somme percepite senza titolo, fatta salva la possibilità di integrare o rettificare le dichiarazioni effettuate ogni qualvolta sia evidente la buona fede del richiedente. A fronte di dichiarazioni ISEE pari a 0, il Comune acquisirà gli elementi per motivare e giustificare una tale situazione economica al fine dell erogazione di prestazioni agevolate. Art.17 RIFERIMENTI NORMATIVI Nella stesura del presente regolamento si è fatto riferimento alle seguenti fonti normative: d.lgs. 109/98 del 31.03.1998 d.lgs 130/2000 del 03.05.2000 d.lgs 135/99 del 11.05.1999 dpcm n.242 del 4/4/2001 Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Art.18 ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell espletamento delle procedure di cui all art. 8 del vigente Statuto Comunale. Il presente regolamento, come previsto dall art.14, trova la piena applicazione a seguito: di apposite deliberazioni di Giunta Comunale relative alla determinazione di fasce, rette e/o tariffe e relative percentuali di contribuzione da parte dell utenza. Le norme del presente regolamento integrano le norme regolamentari vigenti nel Comune di Ozzero relative all agevolazioni economiche che prevedono la valutazione delle condizioni economiche del richiedente. Art.19 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il trattamento e l acquisizione di dati personali contenuti nelle dichiarazioni dei richiedenti devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 675/1996 e d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.