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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Caltanissetta I Sezione Penale Composta dai Sigg. Magistrati: 1. Francesco Dott.Ingargiola Presidente 2. Maria Carmela Dott. Giannazzo Consigliere 3. Ignazio Dott. Pardo Consigliere est. Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. Pardo Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Luigi Birritteri l appellante e il difensore ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa contro: *** ***. N. 1023/05 Reg. Sent N. 578/2001 Reg.Gen. N. 249/99 Reg. N.R. S E N T E N Z A In data 22-11-2005 Depositata in Cancelleria il Il Cancelliere C 1 Addì redatt sched N. Art.Camp.pen A P P E L L ANTE Avverso la sentenza del 19.3.2001 del Tribunale di Nicosia in composizione monocratica, che dichiarava l imputato

colpevole del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. IMPUTATO Del delitto di cui all art. 368 c.p. perché, con denunzia presentata alla Stazione CC. di Sperlinga in data 14..5.1993, simulava le tracce del reato di furto della propria carta d identità e degli assegni della Banca Sicula, tratti sul conto corrente 83700302 a lui intestato e recanti i numeri 0970038207 e 970038205, essendo stato quest ultimo assegno da lui ceduto a FIERINO Michele che lo aveva poi negoziato, così simulando a carico del FIERINO, ch egli sapeva innocente, le tracce di un reato. In Sperlinga il 14.5.1993 Recidiva generica infraquinquennale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 19 marzo 2001 il Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, condannava, *** *** alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione ritenendolo responsabile del delitto di calunnia per avere falsamente dichiarato, con denunzia presentata ai Carabinieri della Stazione di Sperlinga in data 14 maggio 1993, lo smarrimento di un assegno che invece aveva precedentemente dato in pagamento a Fierino Michele il quale, posto il titolo all incasso, lo vedeva poi protestare. Dall analisi dell impugnata sentenza emerge che il Giudice di primo grado riteneva provata la responsabilità dell imputato poiché lo stesso aveva presentato una denuncia simulando tracce di reato a

carico del Fierino con la consapevolezza dell innocenza di quest ultimo. Avverso detta sentenza proponeva appello la difesa dell imputato chiedendone l assoluzione per insussistenza del fatto di reato poiché il *** aveva denunciato il solo smarrimento e non anche il furto od altro reato in relazione all assegno precedentemente dato in pagamento sicchè avendo attribuito con tale condotta il reato di semplice appropriazione indebita a carico di altri, l ipotesi delittuosa della calunnia non sarebbe configurabile in assenza della necessaria querela per la procedibilità della fattispecie oggetto dell ingiusta incolpazione. Aggiungeva, inoltre, il difensore come nel caso di specie non sussisterebbe il delitto di cui all art. 368 c.p. bensì la meno grave ipotesi di reato di cui all art. 367 c.p. poiché nella denuncia il *** non avrebbe incolpato alcun soggetto di un fatto specifico. Infine, in linea subordinata, la difesa *** chiedeva concedersi la circostanza attenuante di cui all art. 62 n.6 c.p., poiché l assegno era stato integralmente pagato come risultava dalla deposizione della parte offesa Fierino, e ridursi conseguentemente la pena inflitta. All udienza del 22 novembre 2005 svolta la relazione le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.

MOTIVAZIONE Ciò posto, ritiene la Corte, che il gravame principale sia infondato e non possa, pertanto, essere accolto. Invero, va ricordato come in tema di calunnia essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell accusa sia implicitamente ed agevolmente individuabile, integra il reato una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l autorità che la riceve su possibili delitti commessi. La falsa denuncia costituisce, in tal caso, l'espediente per bloccare la circolazione del titolo e il denunziante e' consapevole di simulare una circostanza idonea a far si' che il soggetto, al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girera' o lo porra' all'incasso, potra' essere perseguito d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita. Tale impostazione risulta ormai pacifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha ritenuto che: La falsa dichiarazione di aver smarrito un assegno consegnato invece in pagamento ad un altro soggetto integra il reato di calunnia poiche' simula ai danni del prenditore del titolo il reato di furto o di

ricettazione e non eventualmente quello di appropriazione indebita di cosa smarrita. E' percio' irrilevante il fatto che alla denuncia di smarrimento non abbia fatto seguito la proposizione della querela per i reati di appropriazione indebita di cosa smarrita e di falso in assegno. Perche' possa configurarsi il delitto di appropriazione indebita di cosa smarrita infatti e' necessario che la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilita' del legittimo possessore e che questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere e poiche' e' sicuramente e agevolmente possibile risalire, sulla base delle annotazioni contenute nell'assegno, al titolare del conto, chi se ne impossessa illegittimamente commette o il reato di furto o quello di ricettazione (Cass.8328/1996). Escluso, pertanto, che possa assumere alcuna rilevanza la mancata proposizione della querela per l ipotesi di appropriazione indebita dovendo ritenersi che la falsa incolpazione ha sempre ad oggetto nei predetti casi, tra cui va con certezza annoverata la condotta posta in essere dal *** non essendovi contestazione sul punto, i reati di furto o ricettazione, deve anche essere ricordato che l interpretazione della Suprema Corte ha altresì escluso la configurabilità dell ipotesi meno grave di smarrimento di assegno. Al proposito ha infatti ritenuto la Cassazione che: Il privato che presenti una falsa denuncia di smarrimento di un assegno firmato in

bianco e negoziato a favore di una ben individuata persona non risponde del delitto di simulazione di reato, ma bensi' del delitto di calunnia in danno del soggetto negoziatore del titolo di credito (Cass.38814/2002) e tale affermazione pare del tutto condivisibile poiché con l indicata condotta non si espone un fatto di reato non avvenuto bensì si incolpa un soggetto ben determinato, e cioè il prenditore dell assegno, di furto o ricettazione. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il gravame principale avente ad oggetto l affermazione di responsabilità del *** deve essere respinto. Fondato è invece il motivo di gravame subordinato relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno prodotto dal delitto avendo il ***, come testualmente riferito dalla p.o. Fierino Michele nel corso dell istruzione dibattimentale, poi regolarmente pagato il titolo di cui aveva denunciato lo smarrimento. Pertanto, la pena irrogata al *** *** nel giudizio di primo grado deve essere ridotta nella misura di anno uno di reclusione (a.1 em.4 62 n.6 c.p. = a.1). PQM La Corte visto l art.605 cpp, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, in

data 19.3.2001, appellata da *** *** concede allo stesso la circostanza attenuante cui di all art. 62 n. 6 c.p. e per l effetto riduce la pena nella misura di anno uno di reclusione. Conferma nel reato l impugnata sentenza. Caltanissetta, 22-11-2005 Il Consigliere est. Il Presidente