Comune di Todi. (a cura dell Ufficio elettorale) E L E Z I O N I C O M U N A L I. Guida all elettore

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Comune di Todi (a cura dell Ufficio elettorale) E L E Z I O N I C O M U N A L I Guida all elettore Con la presente guida si desiderano fornire informazioni utili per i cittadini al fine dell esercizio del diritto di voto. Domenica 6 e lunedì 7 maggio si terranno le consultazioni per l elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale Q U A N D O S I V O T A Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08,00 alle ore 22,00 di domenica 6 maggio e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 di lunedì 7 maggio. Lo scrutinio inizierà subito dopo le operazioni di chiusura dei seggi dalle ore 15,00 circa di lunedì 7 maggio. A conclusione delle operazioni di scrutinio i dati relativi alle sezioni elettorali saranno disponibili presso l Ufficio elettorale del Comune, sul sito internet della Prefettura: www.prefettura.perugia.it nonché sul sito internet del Comune: www.comune.todi.pg.it D O V E S I V O T A Ogni elettore, munito di tessera elettorale e di documento di riconoscimento, potrà recarsi a votare PRESSO LA SEZIONE ELETTORALE INDICATA NELLA TESSERA ELETTORALE. Chi avesse smarrito la propria tessera può richiederne duplicato presso l Ufficio elettorale del Comune negli orari di apertura e, nei giorni 6 e 7 maggio, per tutta la durata delle operazioni elettorali. L ufficio elettorale rimarrà inoltre aperto dalle ore 9,00 alle ore 19,00 nei giorni dal 01 maggio al 05 maggio. L ELETTORE DOVRA FARE BENE ATTENZIONE CHE LA TESSERA ELETTORALE RISULTI AGGIORNATA CON L EVENTUALE ULTIMA VARIAZIONE DI RESIDENZA

In questo Comune le Sezioni elettorali sono le seguenti: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Città ex Scuola Media SAVOIA AOSTA - Via del Vescovado n. 3 Città Scuola media G. Cocchi - Via San Raffaele n.1 Città Scuola Media G. Cocchi - Via San Raffaele n.1 Città Scuola media G. Cocchi - Via San Raffaele n. 1 Città ASILO INFANTILE - Largo Aldo Capitini n. 1 Città ASILO INFANTILE - Largo Aldo Capitini n. 1 Città ASILO INFANTILE - Largo Aldo Capitini n. 1 ASPROLI - Frazione Asproli - Voc. Castello n. 1 CAMERATA - Frazione Camerata - Voc. Castello n. 65 10 CASEMASCE - Frazione Casemasce - Voc. Piagnoline n. 28 11 COLVALENZA - Scuola Elementare - Fraz. Colvalenza - Viale Madre Speranza n. 3 12 DUESANTI - Edificio Comunale Fraz. Duesanti Voc. Castello n. 1 13 PANTALLA - Palazzina Comunale - Voc. S. Amanzio n. 322/d 14 PANTALLA - Palazzina Comunale - Voc. S. Amanzio n. 322/d 15 PIAN DI PORTO - Sc. Materna Fraz. P. di Porto Voc. P. di Porto II, 109 16 PONTERIO - Sc. Elementare Fraz. P. di Porto Loc. Ponterio n. 73/A 17 PIAN DI SAN MARTINO- Sc. Materna Fraz. Pian di San Martino Voc. Castello n. 45 18 PONTECUTI - Sc. Elementare Fraz. Pontecuti Voc. Castello n. 47 19 ROMAZZANO - Frazione Romazzano - Voc. Castello n. 1 20 COLVALENZA - Scuola Elementare - Fraz. Colvalenza - Viale Madre Speranza n. 3 21 VASCIANO - Frazione Vasciano - Voc. Castello n.1 22 PONTERIO - Sc. Elementare Fraz. P. di Porto Loc. Ponterio n. 73/A

C O M E S I V O T A L'elettore riceverà un'unica scheda di voto di colore azzurro ( process blu) sulla quale saranno scritti, all'interno di appositi rettangoli, i nominativi (nomi e cognomi) di tutti i candidati alla carica di sindaco, a destra dei quali sono riportati il contrassegno o i contrassegni della lista o delle liste di candidati al consiglio comunale cui il candidato sindaco è collegato; alla destra di ciascun contrassegno si troverà stampata una sola linea orizzontale, corrispondente all'unico voto di preferenza esprimibile per l'elezione del consiglio comunale. L'elettore, con la matita copiativa, potrà così esprimere il proprio voto: tracciando un solo segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco; tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati al consiglio comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato; tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata; tracciando un segno di voto sul rettangolo recante il nominativo alla carica di sindaco ed un altro segno di voto su una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto (c.d. voto disgiunto). L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando sull' apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno., sempre che l'elettore non si sia avvalso della facoltà, prima illustrata, di c.d. voto disgiunto, cioè di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto. Divieto di utilizzare all interno delle cabine elettorali telefoni cellulari provvisti di fotocamera. Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e garantire il principio costituzionale di segretezza del voto, a tutela della libera esplicazione della volontà dell elettore, i presidenti di seggio dovranno affiggere all interno della sezione, un apposito avviso contenente il divieto di utilizzare telefoni cellulari provvisti di fotocamera o altre apparecchiature in grado di registrare immagini all interno delle cabine elettorali.

Il diritto al voto degli elettori portatori di handicap. Gli elettori affetti da gravi infermità possono esercitare il diritto elettorale con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto purche iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Qualora l impedimento non sia evidente, potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato gratuitamente dai medici USL presso il CENTRO SALUTE di TODI, Via Giacomo Matteotti (Sede ex ospedale) (Tel. 075/8858244). TUTTE LE SEZIONI ELETTORALI SONO PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E SONO ACCESSIBILI ANCHE MEDIANTE SEDIE A RUOTE. Il Comune ha organizzato un servizio per l eventuale trasporto ai seggi degli elettori portatori di handicap. Gli interessati potranno farne richiesta, anche a mezzo telefonico, all ufficio elettorale Comunale ( Tel. 075/8956603). Il trasporto potrà essere effettuato il 06.05.2012 dalle 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ed il 07.05.2012 dalle 10,00 alle ore 12,00 Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura (Ospedale o Istituto Cortesi) possono votare, se residenti nel Comune di Todi, all interno delle strutture stesse, presentando apposita domanda di autorizzazione alla direzione ed esibendo all uopo la propria tessera elettorale. Partecipazione al voto dei cittadini dell Unione Europea residenti in Italia. I cittadini maggiorenni dell Unione Europea residenti in Italia, possono partecipare alla votazione per l elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, solo se ne abbiano fatto richiesta al Sindaco del Comune e siano quindi in possesso della TESSERA ELETTORALE o dell eventuale ATTESTATO DI AMMISSIONE AL VOTO.

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO Il sistema si basa sulla legge 25 marzo 1993 n. 81, integrata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. In sostanza, cioè, è permesso il "voto disgiunto": votare, cioè, per una lista di una coalizione e per il candidato di un'altra. Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti è proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede a un secondo turno elettorale (il ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista

Il Ministero dell Interno con circolare 8/2012 prot. 993 dell 8 marzo 2012 ha ritenuto opportuno richiamare l attenzione su talune pronunce giurisdizionali intervenute in relazione a contenziosi insorti in merito all esatta attribuzione del c.d. premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In particolare, con sentenza n. 3021/2010, il Consiglio di Stato, nel dirimere la questione vertente sulla corretta interpretazione dell art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, ha chiarito, in estrema sintesi, che la percentuale prevista dalla citata disposizione per l attribuzione del premio di maggioranza, in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (mancato superamento del 50% dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non già ai soli voti di lista. Con successiva sentenza n. 802/2012, pronunciata su analogo contenzioso, l Alto Consesso ha sancito che anche nei casi di sindaco eletto al primo turno, ai fini dell attribuzione del premio di maggioranza, le percentuali previste dalla richiamata disposizione (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o gruppo di liste collegati ai restanti sindaci abbia superato il 50% dei coti validi) devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista. Sempre in merito all applicazione dell art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01197/2012, ha ulteriormente precisato che, in assenza di specifica disposizione normativa, la percentuale del 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinata sempre attraverso l arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. Ciò in quanto l arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati (60%) e ciò non corrisponderebbe né alla ratio della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni.. Per qualsiasi necessità ed ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all Ufficio elettorale del Comune sito in Piazza del Popolo (Palazzo dei Priori), tutti i giorni (esclusi i festivi) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure telefonare ai numeri telefonici (075-8956600, 075-8956603).