REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

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REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale N.48 del 26 novembre 2010, divenuta esecutiva in data 10 dicembre 2010. Pubblicato all Albo Provinciale dal 13 al 27 dicembre 2010. In vigore dal 28 dicembre 2010 1

Sommario Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Istituzione della Commissione Provinciale Espropri Compiti della Commissione Composizione della Commissione Funzionamento della Commissione Ufficio di segreteria Regioni agrarie Trattamento economico dei membri della Commissione e spese di funzionamento della stessa. Entrata in vigore Norma finale 2

Articolo 1 Istituzione della Commissione Provinciale Espropri 1. Per le finalità derivanti dall applicazione della normativa in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, è istituita nella Provincia di Mantova, ai sensi dell art. 16 della L.R. Lombardia 4 marzo 2009 n. 3, la Commissione Provinciale Espropri, di seguito denominata in breve: Commissione. 2. La Commissione ha sede presso gli uffici della Provincia di Mantova, in Via Principe Amedeo n. 32. 1. La Commissione: Articolo 2 Compiti della Commissione a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, nell ambito delle singole regioni agrarie, come individuate nel successivo art. 6. b) esprime, su richiesta dell autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell indennità di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell art. 20 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, anche nelle ipotesi di procedura d urgenza di cui agli artt. 22 e 22bis del D.P.R. n. 327/2001; c) determina l indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell art. 21, comma 15, del D.P.R. n. 327/2001; d) determina l indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, nel caso di determinazione urgente dell indennità provvisoria; e) determina l indennità definitiva di espropriazione o di asservimento nel caso di determinazione dell indennità provvisoria ai sensi dell art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001; f) determina il corrispettivo della retrocessione totale o parziale, ai sensi dell art. 48, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001; g) determina l indennità per l occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell art. 50, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001; h) propone al Consiglio Provinciale eventuali variazioni dell ambito territoriale delle Regioni agrarie; i) adempie ad ogni altro compito o funzione previsti dalla normativa vigente. 2. Le tabelle dei valori agricoli medi, di cui al comma 1, lett. a), sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Lombardia nonché all Albo Pretorio e sul sito informatico della Provincia di Mantova. 3

1. La Commissione è composta: Articolo 3 Composizione della Commissione a) dal Presidente della Provincia, che la presiede o da un suo delegato; b) dall ingegnere capo dell Agenzia del Territorio o suo delegato; c) dal Presidente Provinciale dell Azienda Regionale per l edilizia residenziale o suo delegato; d) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia; e) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative. 2. In corrispondenza di ciascun componente sopra indicato, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare. 3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Provincia, che provvede alla nomina dei suoi componenti e alla loro eventuale sostituzione. Il Presidente della Provincia può, per gravi motivi, revocare la nomina dei membri esperti e procedere alla loro sostituzione in seno alla Commissione. 4. La Commissione resta in carica fino alla scadenza ordinaria od anticipata del Consiglio Provinciale. In caso di scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio Provinciale, la Commissione in carica continua, comunque, ad operare validamente fino alla nomina della nuova Commissione. 5. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dei membri esperti di cui al comma 1, lettere d), e) e dei relativi supplenti, i medesimi decadono dalla carica. Il Segretario della Commissione provvede a darne comunicazione alle Associazioni di appartenenza nonché al Presidente della Provincia per la sostituzione, che avviene negli stessi modi di cui al comma 3. Analogamente si procede in caso di revoca, di dimissioni, di decesso o di impedimento permanente. Art. 4 Funzionamento della Commissione 1. Nell adempimento dei propri compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari. 2. La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato per gli adempimenti di cui all articolo 2 e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l elenco degli argomenti da trattare e trasmesso con raccomandata A.R., fax, e-mail o altro mezzo che consenta di acquisire ricevuta o, comunque, di provarne l avvenuto ricevimento. Nei soli casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale, il Presidente può procedere ad inviare avviso ventiquattro ore prima della seduta. 3. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni della Commissione sono adottate con voto palese. 4

4. In ragione della complessità delle questioni da trattare, alle sedute della Commissione possono partecipare, su richiesta della Commissione stessa, altri esperti o gli interessati (espropriato, espropriante, beneficiario, promotore dell esproprio, ecc.), al solo scopo consultivo e senza diritto di voto. 5. Il Presidente della Commissione assegna ai membri della stessa l istruttoria delle varie pratiche pervenute, in base a un criterio di equa distribuzione. 6. La Commissione adotta le proprie determinazioni e valutazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta al protocollo generale della Provincia. Qualora la richiesta presentata sia irregolare o incompleta, la Commissione richiede al soggetto istante le integrazioni o i chiarimenti necessari. Tale richiesta interrompe il termine per l adozione della determinazione della Commissione, che riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Nel caso di richiesta di determinazione definitiva dell indennità di esproprio o di asservimento ai sensi dell art. 22, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, il termine di 90 giorni è abbreviato a 30 giorni. 7. Le determinazioni della Commissione sono inviate al soggetto richiedente nonché all ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto. Art.5 Ufficio di segreteria 1. Per coadiuvare la Commissione nell assolvimento degli adempimenti amministrativi e per curare la conservazione degli atti, è costituito presso la sede della Provincia un ufficio di segreteria, cui è assegnato il personale necessario. 2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile dell Ufficio per le Espropriazioni della Provincia o da un suo delegato. 3. Il Segretario della Commissione ha il compito di: a) partecipare ai lavori della Commissione al fine di redigere i verbali delle riunioni; b) curare i rapporti tra la Commissione e i soggetti richiedenti nonché i rapporti con la, effettuando le comunicazioni, gli avvisi, gli invii e i depositi previsti nell ambito delle materie attribuite dalla normativa vigente alla competenza della Commissione; c) predisporre e raccogliere la documentazione necessaria alla corresponsione dell indennità dovuta ai membri della Commissione; d) curare, più in generale, tutti gli adempimenti necessari all efficiente funzionamento della Commissione stessa. 4. Il verbale di ciascuna seduta della Commissione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è inserito all ordine del giorno ed approvato dalla Commissione nella seduta immediatamente successiva. 5. Presso l ufficio di segreteria sono istituiti il registro delle pratiche e il registro delle deliberazioni della Commissione. Tutte le istanze che pervengono alla Commissione vengono registrate con il sistema di protocollo generale della Provincia. 5

1 Art. 6 Regioni agrarie 1. Ai sensi dell art. 16, comma 4, lett. e) della L.R. 4 marzo 2009 n. 3 e con efficacia limitata alle materie di competenza della Commissione, le Regioni agrarie della Provincia di Mantova sono individuate come riportato nella seguente tabella. La agraria n. 3 è suddivisa in tre sottoregioni contraddistinte dalle lettere a), b) e c). 3 2 a b c 4 5 6 7 Castiglione delle Stiviere Acquanegra sul Chiese Marmirolo Bigarello Ostiglia Bozzolo Bagnolo S. Vito Gonzaga Borgofranco sul Po Cavriana Asola Porto Mantovano Castelbelforte Serravalle a Po Commessaggio Borgoforte Moglia Carbonara a Po Monzambano Canneto Roverbella Castel D Ario Sustinente Dosolo Castellucchio Motteggiana Felonica sull Oglio Ponti sul Casalmoro S. Giorgio Roncoferraro Villimpenta Gazzuolo Curtatone Pegognaga Magnacavallo Mincio di Mantova Solferino Casaloldo Marcaria Gazoldo degli Ippoliti S. Benedetto Po Pieve di Coriano Volta Casalromano Pomponesco Mantova Suzzara Poggio Rusco Mantovana Castel Rivarolo Rodigo Quingentole Goffredo Mantovano Ceresara Sabbioneta Virgilio Quistello Goito S. Martino Revere dall Argine Guidizzolo Viadana S. Giacomo delle Segnate Mariana Mantovana S. Giovanni del Dosso Medole Schivenoglia Redondesco Piubega Sermide Villa Poma 2. Eventuali variazioni dell ambito territoriale delle Regioni agrarie individuate ai sensi del comma 1 sono assunte con deliberazione del Consiglio Provinciale, su proposta della Commissione Provinciale Espropri. Art. 7 Trattamento economico dei membri della Commissione e spese di funzionamento della stessa. 1. Ai componenti della Commissione spetta per ogni seduta un indennità di presenza stabilita con Deliberazione di Giunta Provinciale e liquidata con determinazione del Dirigente dell Ufficio per le Espropriazioni della Provincia. 2. Le spese di funzionamento della Commissione sono assicurate: a) tramite un contributo annuo erogato dalla Lombardia a norma dell art. 16, comma 6 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3 secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d intesa con le Province; b) tramite i rimborsi versati dai promotori dell espropriazione, diversi dalla Provincia di Mantova, a norma dell art. 16, comma 7 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3, 6

secondo le tariffe approvate con apposita deliberazione della Giunta Provinciale in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale; c) tramite apposito stanziamento di bilancio della Provincia di Mantova. Art. 8 Entrata in vigore 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 12 comma 3 del vigente Statuto provinciale, il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione all Albo Pretorio. Art. 9 Norma finale 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e alla L.R. 4 marzo 2009 n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) e loro modificazioni ed integrazioni nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali). 7