N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 251 del 2016, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Rosati, con domicilio eletto presso Teresa Rosati in Firenze, Della Torretta N. 16; contro Questura di Firenze in persona del Questore Pro Tempore, Ministero dell'interno in persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; per l'annullamento del provvedimento prot. n. 469 di rifiuto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, adottato dal Questore di Firenze il 25 agosto 2015 e notificato alla
ricorrente in data 26 novembre 2015, nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1 - Il Questore di Firenze, con provvedimento del 25.08.2015, ha rigettato l istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentata dalla cittadina iraniana -OMISSIS- (titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 25.01.2014), sulla base della seguente motivazione: la studentessa è iscritta per l anno accademico 2013/14 al terzo anno per la 6^ volta al corso di laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale presso l Università degli Studi di Firenze e. il corso di laurea è di tre anni ; la cittadina iraniana, immatricolata nell anno accademico 2004/05, non ha sostenuto verifiche nell anno 2014. Avverso il provvedimento impugnato sono stati dedotti i seguenti motivi: violazione dell art.39 D.Lgs. 286/1998 e dell art. 46 del D.P.R. 394/99, in quanto nonostante la ricorrente risulti
iscritta dall anno accademico 2004/2005 a due diversi corsi di studi e sia stata costretta a rientrare in Iran per ragioni di salute, dal 2011 al 2013, da dove ha fatto rientro in Italia previo rilascio di un nuovo visto d ingresso, ottenendo un nuovo permesso di soggiorno, l amministrazione è caduta nell errore di far decorrere il conteggio dei numeri di rinnovo del titolo dall anno di iscrizione della ricorrente all Università di Firenze, senza considerare né il mutamento del corso di studio (avvenuto nell anno 2006/07) né il rilascio di nuovo visto d ingresso dovuto a interruzione degli studi per gravi ragioni di salute. Costituitasi in giudizio, l Amministrazione intimata ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte. A seguito di ordinanza collegiale istruttoria, la medesima Amministrazione ha depositato una relazione con cui, ribadita la legittimità del provvedimento impugnato, ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato. Alla camera di consiglio fissata per trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti che essa può essere definita con sentenza in forma semplificata. 2 Il ricorso è infondato. In tema di accesso degli stranieri all università, l art. 46 comma 4 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 dispone: I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno
due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno. L'art. 46 comma 4, D.P.R. n. 394/1999, per il quale i rinnovi del permesso di soggiorno all'extracomunitario per motivi di studio non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, non lascia margini di apprezzamento discrezionale all'amministrazione atteso che tanto il numero minimo di verifiche superate quanto il limite massimo di anni, oltre il quale il permesso non può essere rilasciato o rinnovato, sono finalizzati ad assicurare l'esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso e in grado di garantire la serietà e l'effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell'eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano, per un tempo indefinito (T.A.R. Piemonte, sez. I, 30/10/2015, n. 1531). La norma applicata nella fattispecie prevede pertanto che: ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, occorre aver superato almeno una verifica di profitto nel primo
anno di corso e almeno due verifiche negli anni successivi; per gravi motivi di salute il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato al superamento di una sola verifica di profitto; in ogni caso non possono essere rilasciati permessi di soggiorno per più di tre anni oltre la durata del corso di studio (cfr. sentenza di questa Sezione n. 528 del 23.03.2016). Nella fattispecie, nel provvedimento impugnato si contesta alla ricorrente di non aver sostenuto alcuna verifica nel corso dell anno 2014. Come emerge dal certificato rilasciato dall Università degli Studi in data 17.09.2015 (la circostanza non è del resto contestata dalla ricorrente), la studentessa ha in effetti superato alcuni esami anche nel corso dell anno 2013, ma nessuna verifica nell anno successivo. Pertanto, osta al rinnovo del permesso di soggiorno la norma citata nella parte in cui prevede che, per gravi ragioni di salute, esso è comunque subordinato al superamento di almeno una verifica di profitto. Sotto tale profilo, non risultano pertinenti i motivi dedotti riferiti sia alla mancata considerazione del mutamento del corso di studi (avvenuto nell anno 2006/07) sia al rilascio di un nuovo visto d ingresso dovuto a interruzione degli studi per gravi ragioni di salute. Invero, nel nuovo corso di studi intrapreso, a partire dall anno accademico 2006/07 (con l iscrizione al corso di laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale), la ricorrente risulta iscritta al terzo anno per la sesta volta (per
l anno accademico 2013/14), e poi per la settima volta (cfr. relazione depositata dall Amministrazione riferita all anno accademico 2014/15), con la conseguenza che al rinnovo del titolo di soggiorno risulta ostativa anche la parte della norma citata che ne vieta il rilascio per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Trattandosi di corso di studio della durata legale di tre anni, l eventuale rilascio del titolo per un altro triennio, non avrebbe consentito alla ricorrente di rimanere nel limite massimo di sei anni di iscrizione al nuovo corso di studi che risultano invece ampiamente superati anche tenuto conto dell interruzione dal 2011 al 2013 per gravi ragioni di salute. Né può essere condivisa la tesi secondo cui l avvenuto rilascio di nuovo visto d ingresso dovuto a interruzione degli studi per gravi ragioni di salute comporterebbe un nuovo conteggio degli anni di presenza della studentessa straniera presso l Università, posto che l interessata ha continuato a frequentare il medesimo corso di studi mentre il rilascio del nuovo visto si è reso necessario per legittimare il rientro in Italia, dopo la lunga assenza a partire dal 2011. Ne consegue che, pur considerando l interruzione degli studi per gravi ragioni di salute, il provvedimento impugnato risulta legittimamente emesso sulla base della normativa applicabile ed il ricorso deve essere respinto siccome infondato. Data la peculiarità della vicenda esaminata, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente, Estensore Luigi Viola, Consigliere Alessandro Cacciari, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)