Libero Consorzio Comunale di Enna

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Libero Consorzio Comunale di Enna ( L.R. n.15/2015) già Provincia Regionale di Enna REGOLAM ENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIV E IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA AI SENSI DEL D. LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.. 1

INDICE TITOLO I - PRINCIPI ED ELEM ENTI GENERALI DI RIFERIMENTO Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 3 TITOLO II - COMPETENZE DELL UFFICIO SANZIONI Art. 2 - attribuzioni 3 TITOLO III - TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIV E Art. 3 - Comunicazione di inizio del procedimento 3 Art. 4 - Deduzioni difensive 3 Art. 5 - Termine finale del procedimento 4 TITOLO IV - PROCEDURA Art. 6 - Pagamento in misura ridotta 4 Art. 7 - Istruttoria ed audizione 4 Art. 8 - Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione 4 Art. 9 - Ordinanza di Ingiunzione 4 Art. 10 - Ordinanza di Archiviazione 5 TITOLO V CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 11 - Criteri per la determinazione delle sanzioni 5 Art. 12 - Quantificazione della sanzione 5 Art. 13 - Notifica dell ordinanza ingiunzione e relative spese 7 TITOLO VI - RATEIZZAZIONE Art. 14 - Rateizzazione della sanzione pecuniaria 7 Art. 15 - Determinazione del tasso di interesse 7 TITOLO VII - ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 16 - Accesso agli atti 8 Art. 17 - Modalità e limiti 8 Allegato A 9 2

TITOLO I - PRINCIPI ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie previste per le violazioni di precetti correlati a materie ambientali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Enna ( L.R. n.15/2015) già Provincia Regionale di Enna, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, e ss.mm.ii. TITOLO II COMPETENZE DELL UFFICIO SANZIONI Art. 2 Attribuzioni L'Ufficio Sanzioni è incardinato nel Settore competente in materia Ambientale e ad esso sono attribuite specifiche competenze in relazione ai procedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale. L'Ufficio Sanzioni provvede: a) all esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull osservanza delle disposizioni in materia ambientale; b) alla gestione della fase istruttoria fino all emissione della ordinanza di ingiunzione o di archiviazione; c) alla comunicazione al servizio addetto per la iscrizioni dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanzaingiunzione, nei termini previsti dalla legge; d) alla trasmissione al Servizio Legale e Contenzioso degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'ente in caso di opposizione giudiziale all ordinanza-ingiunzione. TITOLO III - TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE Art.3 - Comunicazione di inizio del procedimento La notificazione del verbale di contestazione, consentendo ai soggetti interessati non solo di prendere conoscenza del procedimento avviato, ma anche di partecipare al procedimento medesimo, spiega gli effetti della comunicazione dell avvio del procedimento di cui all art. 7 della legge n. 241/1990. Art. 4- Deduzioni difensive 1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/89, i soggetti interessati possono presentare scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale al Dirigente del Settore competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. 2. Gli scritti difensivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per l individuazione del procedimento al quale si riferiscono e devono essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l obbligato in solido ovvero legale rappresentante o procuratore speciale. 3. La presentazione di scritti difensivi e l audizione dell interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta. 4. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere trasmessi all'ufficio Protocollo dell Ente entro il termine indicato nel precedente comma 1 ovvero inviati con lettera raccomandata. In quest'ultimo caso si intendono presentati a far data dal giorno di ricevimento. 5. Gli scritti difensivi prodotti saranno trasmessi dall Ufficio Competente all Organo Accertatore con la richiesta di controdeduzioni. 3

Art. 5 - Termine finale del procedimento 1. L esame delle pratiche di violazione delle norme ambientali per le quali è stata comminata una sanzione amministrativa seguirà l ordine cronologico di arrivo al protocollo dell Ente per materia. 2. Il termine ultimo per l emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di anni 5 dal giorno in cui è stata commessa la violazione, in osservanza a quanto previsto dall art.28 della L.n.689/81. 3. L interruzione del termine di prescrizione è regolato dalle norme del Codice Civile. TITOLO IV PROCEDURA Art. 6 - Pagamento in misura ridotta 1. E ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell art. 16 della L. 689/81, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa, secondo quanto indicato nel verbale di contestazione. Il trasgressore o l obbligato in solido hanno la facoltà di avvalersi del predetto pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale di accertamento/contestazione. 2. Il pagamento in misura ridotta estingue l obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento diretto all applicazione della sanzione amministrativa. Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall articolo 16 della Legge citata, l ufficio, il comando o l ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all Ente competente: a) l originale del processo verbale d accertamento; b) la prova dell avvenuta contestazione o notificazione nonché gli eventuali scritti difensivi ricevuti; c) un sintetico rapporto a completamento del processo verbale d accertamento, possibilmente integrato con gli elementi previsti dall articolo 11 della Legge 24 novembre 1981 n 689; Art. 7 Istruttoria e audizione 1. Qualora venga inoltrata apposita istanza di audizione personale dall interessato (trasgressore/i obbligato/i in solido), viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l ora in cui avverrà l audizione con preavviso di almeno 10 giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite persona delegata munita di apposita delega /procura. Delle dichiarazioni rese nel corso dell audizione verrà redatto apposito verbale da parte dell Ufficio. 2. La mancata presentazione, senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all audizione. 3. E ammesso la richiesta di rinvio di audizione da parte dell interessato per una sola volta e per i motivi rappresentati per iscritto. Art. 8- Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione Il Dirigente del Settore competente in materia emette l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione al temine del procedimento amministrativo sanzionatorio per violazioni delle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento. Art. 9 - Ordinanza di Ingiunzione 1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta il Dirigente del Settore competente, ove ritenga fondato l accertamento, dovrà emettere ordinanza motivata di ingiunzione all autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate determinando la somma 4

dovuta quale sanzione per la violazione in base ai criteri indicati nell art. 11 del presente regolamento e ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di notifica. 2. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l' indicazione dell Autorità giudiziaria alla quale è possibile proporre opposizione e il termine entro il quale proporla. 3. L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Art. 10 - Ordinanza di Archiviazione 1. Se dall esame dei documenti e dagli argomenti esposti non emerge la responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, o se l accertamento si ritenga infondato e/o viziato si emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. 2. Dell archiviazione degli atti viene data comunicazione anche ai soggetti indicati nel verbale quali trasgressore e obbligato in solido. TITOLO V - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL ENTITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 11 - Criteri per la determinazione delle sanzioni 1. Il Dirigente nell emettere l ordinanza-ingiunzione per l applicazione delle sanzioni amministrative, determina l ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento. In particolare nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 2. La gravità della violazione è desunta dall entità del danno o dal pericolo conseguente all illecito e dall opera svolta dall agente per attenuare le conseguenze dell illecito. Sulla gravità o lievità della violazione l'ufficio acquisisce relativo parere dall'organo Accertatore, che nel trasmettere il verbale di accertata violazione amministrativa dovrà specificatamente riportare nel rapporto di prova, di cui all art. 17 della Legge n. 689/1981, gli elementi e criteri dai quali viene dedotta l entità della violazione. 3. La personalità del trasgressore è desunta dall accertamento di precedenti infrazioni amministrative della stessa natura. 4. Le condizioni economiche sono secondo quanto risulta dagli atti d ufficio o da certificazione ISEE o da equivalente idonea documentazione presentata dalla parte. Art. 12 - Quantificazione della sanzione 1. Nel rispetto dei criteri di cui sopra, qualora il trasgressore o l obbligato in solido non abbiano effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ammontare della sanzione è determinata, in base al caso di volta in volta esaminato e tenuto conto del parere espresso dall'organo Accertatore in merito alla gravita e/o lievità della violazione, con la seguente graduazione : a) qualora dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore: ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero si è adoperato per limitare le conseguenze dell illecito, ovvero non risulta aver commesso nei cinque anni precedenti infrazioni della stessa natura, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentato dallo stesso, si applica una sanzione pari al minimo edittale. 5

b) qualora non vi sono scritti difensivi e/o gli atti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l entità della sanzione, si applica una sanzione pari al minimo edittale. c) Qualora dal verbale di accertata violazione amministrativa e dal relativo rapporto di prova ex art. 17 della legge n. 689/81 emergono elementi essenziali tali a confermare la misura ridotta della sanzione, l Ente procederà ad applicare tale misura. d) Se si tratta di una violazione di grave entità, si applica una sanzione compresa tra un importo non inferiore al doppio del minimo edittale, o laddove previsto un importo pari alla misura ridotta, e il massimo edittale. La graduazione di tale sanzione dovrà di volta in volta trovare giustificazione nel citato rapporto di prova di cui all art. 17 della legge n. 689/1981. Qualora sussista reiterazione dell illecito si applica per ogni reiterazione un importo pari al pagamento di quanto previsto dalle superiori lettere a), b) c) e d) incrementato del 20%, e fino al raggiungimento del massimo edittale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81. 2.Per le violazioni amministrative previste dalla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per le quali ai sensi dell art. 135 comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 non è consentito il pagamento in misura ridotta, la determinazione dell ammontare della sanzione nell emissione dell ordinanza ingiunzione di pagamento è definita, fermo restando quanto indicato al comma 1, lett. a, b, e d, in base alla lievità o gravita delle violazioni tenuto conto di quanto asseverato dall organo accertatore secondo i seguenti criteri. Entità della violazione 1. L'entità della violazione in base ai parametri tabellari di cui agli allegati alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 viene considerata: a) lieve: se in caso di superamento dei limiti allo scarico lo scostamento dal valore massimo consentito dalla norma non ha superato il 60%, e se in base a quanto stabilito dall'organo accertatore non ha comportato danneggiamento all'ambiente, pericolo per la salute pubblica, danneggiamento della rete fognaria pubblica, danneggiamento degli impianti di depurazione; b) grave: se in caso di superamento dei limiti allo scarico lo scostamento dal valore massimo consentito dalla norma ha superato il 60%, o se in base a quanto stabilito dall'organo accertatore ha comportato danneggiamento all'ambiente, o pericolo per la salute pubblica, o danneggiamento della rete fognaria pubblica, o danneggiamento degli impianti di depurazione. 2. L'entità della violazione in caso di mancata autorizzazione ai sensi dell art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 viene considerata: a) lieve: nel caso in cui il trattamento depurativo sia adeguato e l impianto risulti funzionante in tutte le sue parti al momento dell accertamento; b) medio : nel caso in cui l impianto di trattamento depurativo risulti parzialmente adeguato e parzialmente funzionante al momento dell accertamento. In questo caso si applica una sanzione pari al minimo edittale incrementato del 20%; c) grave : nel caso in cui lo scarico avviene senza nessun trattamento depurativo che determinano problematiche ambientali rilevanti. 6

Nel rapporto l Organo Accertatore dovrà di volta in volta indicare se il trasgressore ha o meno provveduto a ripristinare il danno, stante che ciò comporta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs. n. 152/2006 una riduzione della sanzione. Art. 13- Notifica dell ordinanza ingiunzione e relative spese L ordinanza ingiunzione è notificata secondo le leggi vigenti. L ordinanza ingiunzione include anche le spese di notifica agli autori della violazione e agli obbligati in solido. TITOLO VI RATEIZZAZIONE Art. 14 - Rateizzazione della sanzione pecuniaria Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovino n condizioni economiche disagiate, tali che non possano far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell importo, potrebbero avere gravi ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono chiedere, indicandone le motivazioni,il pagamento rateale della sanzione. La richiesta deve contenere un autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione. Le condizioni economiche disagiate dovranno essere adeguatamente documentate allegando copia della certificazione attestante l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad 25.000,00. Comunque anche in presenza di documentate situazioni di disagio economico la rateizzazione potrà essere concessa in deroga indipendentemente dall indicatore ISEE presentato. L istanza di rateizzazione è redatta secondo l apposito modulo predisposto dall amministrazione allegato al regolamento ( All. A) e rinvenibile nel sito istituzionale della Provincia. Se la richiesta di rateizzazione è contenuta negli scritti difensivi,fermo restando le indicazioni di cui sopra, l autorità amministrativa può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria con il provvedimento di ingiunzione. Se la richiesta perviene dopo l avvenuta notifica dell ordinanza ingiunzione, la P.A. dispone con determinazione dirigenziale che la sanzione venga pagata in rate mensili specificandone le modalità e i termini. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini di pagamento previsti nell'ordinanza di ingiunzione. In caso di accoglimento dell istanza il Dirigente con proprio atto dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta rate, con l applicazione degli interessi legali. Ciascuna rata non può essere inferiore ad 15,00; Il mancato pagamento di una sola rata nel termine di scadenza indicato, comporterà, ex art.26 della L.689/81, la decadenza del beneficio della rateizzazione, e quindi l'obbligo del pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione. In tal caso l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo della somma residua. Art. 15 - Determinazione del tasso d'interesse 1. Sulle somme dovute viene calcolato un interesse legale la cui misura è quella fissata ai sensi dall'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni. 7

TITOLO VII- ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 16 - Accesso agli atti 1. I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il verbale possono presentare istanza di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dalla Provincia, ai sensi e nelle forme di legge. Art. 17 - Modalità e limiti 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. 8

ALLEGATO A Al Libero Consorzio Comunale di Enna Piazza Garibaldi, 2 ENNA Oggetto: ISTA NZA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIA RIA (Art. 26 Legge 24 novembre 1981 n. 689) Io sottoscritto/a nato/a a il codice fiscale n tel. residente a Prov. in Via/Piazza n in qualità di dovendo pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma complessiva di a seguito dell Ordinanza di Ingiunzione n. del notificata il CHIEDE la rateizzazione del pagamento in n. rate mensili. A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall art. 76 del citato D.P.R. 445/2000; DICHIARA (Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445) (barrare la/e casella/e di interesse) 9

di trovarsi in condizioni economiche disagiate per le seguenti ragioni Si produce all'uopo la seguente documentazione, obbligatoria ai fini dell'istruttoria della domanda: 1) copia carta di identità 2) modello ISEE (da richiedere ai sindacati/caaf); si fa presente che la rateazione sarà concessa qualora l' indicatore reddito ISEE NON SIA SUPERIORE A 25.000. Comunque anche in presenza di documentate situazioni di disagio economico, la rateizzazione può essere concessa indipendentemente in deroga all'indicatore ISEE presentato. Altri documenti: Data In fede INFORMATIVA Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data Luogo e data FIRMA 10