ASSESSORATO ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO CRITERI E MODALITA PER LA CONCESSIONE DI SOV- VENZIONI, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI PER AT- TIVITA CULTURALI, SPORTIVE, DI VOLONTARIATO ED ASSOCIATIVE Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 10 Dicembre 2012
ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 241/90 e ss. mm., disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Enti e a privati e altre aggregazioni per le prestazioni e servizi finalizzati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delle attività culturali, artistiche, di promozione territoriale, di spettacolo, di sport e di volontariato di interesse comunale, nonché di manifestazioni tradizionali, popolari, religiose, quali attività essenziali ed autonome per la promozione dell'uomo, per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale, civile e turistico della comunità locale e per il tempo libero dei giovani in tutti i settori d'attività propri dei giovani. ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI 1. Sono soggetti beneficiari gli Enti pubblici o privati, le Cooperative, le associazioni ed organizzazioni, le società e istituzioni civili, scolastiche, sportive, culturali e religiose e di volontariato; centri operativi, PRO LOCO e comitati organizzativi appositamente istituiti, che perseguono le finalità di cui all'art. 1 e nell'ambito dei servizi e attività di cui al successivo art. 3 del presente regolamento. 2. I soggetti beneficiari sopra specificati devono possedere le seguenti condizioni: a) avere sede nel territorio di Lipomo da almeno tre anni; b) svolgere l'attività per cui è richiesto il contributo nel territorio del Comune di Lipomo o rappresentare Lipomo nelle attività ammesse al contributo da svolgere fuori del Comune; c) svolgere o promuovere attività di apprezzabile valore, rientranti nei campi di applicazione specificati all art. 3, disponendo di adeguata organizzazione per il conseguimento dei fini statutari; d) non avere finalità di propaganda politico partitico; e) non perseguire finalità di lucro nell ambito dell attività per la quale è concesso il contributo. ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda dei soggetti di cui all art. 2, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: Cultura; Pubblica istruzione; Sport; Sostegno alla fasce deboli; 1
Attività ricreative, sportive e tempo libero; Manifestazioni religiose, civili, tradizionali e popolari; Politiche giovanili; Volontariato. ART. 4 DOMANDE: TERMINI DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 al fine di accedere ai contributi e alle altre forme di vantaggio economico, devono far pervenire apposita istanza corredata dai documenti di rito, entro il 30 novembre di ogni anno per accedere al contributo per l'anno successivo. L istanza dovrà indicare l esatta denominazione dell'ente o Ragione Sociale e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante. 2. Fa fede la data di protocollazione del Protocollo Generale. 3. All istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) codice fiscale e/o partita I.V.A dell'ente o dell'associazione richiedente e copia dell'atto costitutivo, e/o statuto (qualora non si tratti di persona giuridica pubblica o di ente morale riconosciuto nelle forme di legge). Questi documenti dovranno essere presentati solo in sede di presentazione dell istanza per la prima volta; negli altri casi i soggetti interessati si impegnano a presentare comunicazione in merito ad eventuali cambiamenti che dovessero subentrare successivamente; b) progetti e preventivi di spesa delle attività ed iniziative per le quali si richiede il contributo corredato dal bilancio di previsione o altro documento in cui siano evidenziati i costi e i ricavi; c) copia del bilancio consuntivo dell esercizio finanziario precedente a quello cui si riferiscono i contributi, o altro documento atto ad attestare la situazione finanziaria dell Associazione, approvato dall Assemblea deliberante. d) Autocertificazione da parte del legale rappresentante, corredata da fotocopia di documento di identità, in cui si attesti di: accettare le condizioni stabilite nel presente regolamento. che il soggetto beneficiario non persegue fini di lucro nell ambito delle attività per le quali richiede il contributo. e) Le società e le associazioni sportive che intendono avvalersi della concessione del contributo dovranno presentare anche autocertificazione in cui dovranno essere indicate le quote annue e la dotazione per ogni singolo atleta, specificando inoltre il numero degli iscritti residenti nel Comune di Lipomo. Le associazioni che utilizzano le palestre comunali per attività giovanili (6/16anni) devono indicare espressamente anche l eventuale richiesta di abbattimento in percentuale del costo per l utilizzo delle palestre comunali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti. autocertificazione dovrà altresì attestare: l'affiliazione per la stagione agonistica in corso; tipo di campionato o di campionati cui la società ha diritto a partecipare. 2
f) Le associazioni di volontariato dovranno autocertificare l iscrizione al registro regionale del volontariato, specificandone l identificativo, quale condizione necessaria per accedere ai benefici pubblici. ART. 5 INTERVENTI STRAORDINARI 1. Gli interventi straordinari consistono nell assegnazione di contributi in denaro unatantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell Ente o Associazione richiedente. 2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all Amministrazione Comunale almeno un mese prima dello svolgimento dell iniziativa e dovrà essere corredata da una relazione sull iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l Ente o Associazione intende perseguire e la previsione di spesa da cui si evinca l entità del contributo richiesto al Comune. 3. L Ente o Associazione assegnatario di contributo straordinario potrà presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi. ART. 6 PUBBLICITA' E PATROCINIO 1. Il Patrocinio chiesto dalle Associazioni o Enti, e concesso dall Amministrazione Comunale, è segno di fiducia e lealtà reciproca, di un progetto condiviso, di unità di intenti a beneficio della comunità degli associati e di tutta la comunità civile. Il patrocinio è rilasciato dalla Giunta su proposta del sindaco oppure dell Assessorato competente in relazione alla manifestazione/iniziativa di cui trattasi. 2. Ai fini della concessione del gratuito patrocinio, il richiedente deve obbligatoriamente presentare apposita richiesta ai competenti uffici comunali, almeno 15 giorni prima della manifestazione/iniziativa, a cui dovrà essere allegata dettagliata relazione dalla quale risulti la concertazione dell iniziativa con il Sindaco o l Assessorato competente o comunque risulti chiaramente il programma che si intende svolgere per consentire all Amministrazione Comunale, di valutare la concessione adeguata. 3. Di tutte le iniziative straordinarie che si realizzano con il contributo del Comune dovrà essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della sovvenzione, secondo modalità e forme precedentemente concordati con l'amministrazione comunale. 4. E' fatto obbligo ai beneficiari, per l'espletamento di attività o per la realizzazione di manifestazioni, di fare risultare dagli atti, ovvero negli eventuali manifesti o altro materiale pubblicitario la dicitura attestante che l'iniziativa o manifestazione si svolge con il sostegno finanziario e/o con il patrocinio del Comune di Lipomo. 5. Nel caso che nel preventivo sia inserita la pubblicazione di atti o di materiale di studio, di ricerca ecc., dette pubblicazioni devono essere prese in carico, nel numero di copie stabilite e acquisite in proprietà dal Comune, tramite deposito presso la Biblioteca Comunale, con pieno diritto di riproduzione e diffusione da parte dell'ente senza obbligo di pagamento a terzi dei diritti di autore. 3
ART. 7 UTILIZZO DI IMMOBILI STRUTTURE O BENI 1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni per iniziative senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa e sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. 2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate del Comune. 3. Il Comune può erogare sovvenzioni ad enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse. 4. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili, registrati, da parte di enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale. 5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto. 6. Il Responsabile del Servizio determina sulle richieste, tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell attività svolta dai soggetti richiedenti, nonché degli scopi per i quali viene richiesto l uso dei beni.. 7. L'uso può essere consentito a titolo gratuito o agevolato. ART. 8 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI: MODALITA E CRITERI 1) La Giunta Comunale, in base alle risorse economiche disponibili sui capitoli di competenza del Bilancio comunale di previsione, definisce, sentite le proposte della competente commissione, entro il 30.11 dell anno per il quale si è richiesto il contributo, con atto proprio l ammontare dei contributi da assegnare ad ogni richiedente. L ammontare del contributo da concedere, in base anche al numero delle domande presentate entro la scadenza fissata, non può superare l 80% dell importo complessivo preventivato per le attività indicate. Nell assegnazione si applicheranno i seguenti criteri: Il 50% della somma a disposizione verrà erogato in percentuale alle Associazioni/Società sportive le cui attività si rivolgono ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni residenti nel comune di Lipomo, salvo restando che la retta annua richiesta dalla Associazione/Società al netto del corredo messo a disposizione del ragazzo, non superi il 30% della retta minore applicata dalle altre Società e Associazioni. Il contributo sarà erogato in proporzione al n. di iscritti, residenti nel comune di Lipomo, della fascia d età di cui sopra, di ciascuna Associazione/Società sportiva ammessa al riparto. Si dovrà inoltre garantire un minimo di 2 ore di lezione alla settimana. 4
Il restante 50% della somma a disposizione sarà erogato alle altre Associazioni o Enti ammessi al riparto tenuto conto di quanto segue: a) grado di coinvolgimento nella comunità locale delle iniziative programmate attestato anche della capacità economica dell associazione in base all entità e alla tipologia di entrate previste; b) attività svolte sul territorio che rappresentino un supporto all adempimento delle competenze sociali e culturali proprie dell amministrazione comunale; c) attività aggregative di animazione del tempo libero per giovani e soggetti deboli (disabili, anziani) d) attività di promozione dell appartenenza alla comunità. 2) I medesimi criteri verranno seguiti nella valutazione di contributi straordinari indirizzati a singole iniziative; la valutazione della richiesta e l eventuale quantificazione è di competenza della Giunta Comunale. ART. 9 PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 1. Il Responsabile del Servizio competente provvederà con propri atti ad erogare i contributi concessi, in attuazione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale sentite le commissioni preposte. 2. Di tali contributi una parte verrà erogata a titolo di anticipo sino al 50% dell importo complessivo. La rimanente parte della somma, a saldo, sarà erogata a presentazione di documentazione di cui al successivo articolo. 3. Per quanto attiene l utilizzo agevolato degli immobili comunali l abbattimento in percentuale del costo di detti immobili non può superare il 60% dell importo complessivo. ART. 10 RENDICONTAZIONE 1. La liquidazione del saldo del contributo concesso avverrà dietro presentazione di rendiconto delle attività svolte mediante dichiarazione autocertificata dal legale rappresentante attestante, su modulo disponibile presso i competenti uffici comunali: l avvenuto svolgimento dell attività, manifestazione o iniziativa; i costi sostenuti per la realizzazione di ogni singola iniziativa per la quale è stato concesso il contributo; le relative entrate accertate, nell ambito delle quali dovrà essere compreso il contributo erogato dal Comune di Lipomo. che il contributo concesso dal Comune di Lipomo è stato utilizzato esclusivamente per la copertura parziale dei costi sostenuti per le iniziative per le quali è stato richiesto o accordato il contributo. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, pena la revoca del contributo. 5
2. Resta ferma la facoltà di questo Ente di avvalersi di ogni strumento, ivi compresa la adizione delle vie legali, per il recupero delle somme erogate e non giustificate in conformità alle disposizioni del presente regolamento. ART. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE 1. Sono esclusi dalla concessione di contributi tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in difformità dalle prescrizioni contenute nel presente regolamento. 2. Sono altresì esclusi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere o abbiano volutamente omesso fatti ostativi alla concessione del contributo, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale. E facoltà della Giunta Comunale escludere il soggetto da qualsiasi altro beneficio economico futuro. 3. Sono escluse le istanze presentate oltre il termine perentorio di cui all art. 4 del presente regolamento (30 novembre). ART. 12 REVOCA DEI CONTRIBUTI 1. Si procede alla revoca dell'intervento economico della Giunta Comunale a seguito di segnalazione scritta del Responsabile del Servizio nei seguenti casi: a) mancata realizzazione della iniziativa o manifestazione; b) qualora non ci fossero i presupposti per il riconoscimento del raggiungimento delle finalità dell iniziativa per la quale il contributo era stato concesso; c) qualora si verifichino situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti. d) in caso di dichiarazioni mendaci. ART. 13 DISPOSIZIONE PARTICOLARE La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto a pretese di continuità per gli anni successivi. ART. 14 MODIFICHE E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO In ogni caso, eventuali criteri e modalità integrative o modifiche di quelle previste dal regolamento dovranno essere predeterminate con appositi atti di carattere generale che dovranno essere approvati con le stesse modalità del presente regolamento e pubblicati nelle forme di legge. ART. 15 CARATTERE FACOLTATIVO DEL CONTRIBUTO 6
Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune hanno carattere facoltativo e non rappresentano diritto di continuità per gli anni successivi. ART. 16 CONTROLLO DEL COMUNE Il Comune si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi ferma restando la responsabilità degli Enti, Associazioni ecc. sulla erogazione e la gestione della propria attività. ART. 17 RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le altre vigenti disposizioni regolamentari del Comune e le norme di legge che regolano la materia disciplinata dal presente strumento. ART. 18 NORMA TRANSITORIA Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione a valere sulle richieste di contributi per l anno 2013. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande di cui all art. 11 è differito al 28/02/2013. 7