Regolamento per la disciplina del Mercato settimanale

Documenti analoghi
COMUNE DI LIBERI (Provìncia di CASERTA)

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FIERE LOCALI

R E G O L A M E N T O I S T I T U Z I O N E E U B I C A Z I O N E M E R C A T O S U A R E E P U B B L I C H E

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI

Comune di Cingoli. Balcone delle Marche. tel fax

COMUNE DI PINETO PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

CITTA DI ASTI SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SERVIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Raccolta degli statuti e regolamenti in vigore nel Comune di Arezzo

COMUNE DI TRECCHINA Provincia di Potenza. Attività Produttive e.mail:

Comune di Orbassano Provincia di Torino

Comune di Torno REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTI

REGOLAMENTO MERCATO CIMITERO

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO

IL DIRIGENTE RENDE NOTO. Tipologia: Settore Alimentare; Settore Produttori Agricoli; Settore Non Alimentare;

COMUNE DI VAL BREMBILLA Provincia di Bergamo

Comune di Imola. Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 3 Dimensionamento

del Comune di Valguarnera Caropepe.

REGOLAMENTO COMUNALE

Bando per la partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali

Allegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE

FARMERS MARKET (Legge nr. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 1065, Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e L.R. nr. 12 del 13 luglio 2012)

COMUNE DI BOSCOREALE

TITOLO I COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE CAPO I FONTI NORMATIVE

COMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti. Regolamento svolgimento fiera in occasione Festa Madonna delle Grazie

COMUNE DI CONCESIO PROVINCIA DI BRESCIA Settore Amministrativo Sportello Unico

CITTÀ DI POMEZIA. Servizio Attività Commerciali e S.U.A.P. CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SETTORE II Attività Commerciali e SUAP

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA Medaglia D argento al Valor Civile

36 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del COMUNE DI PIAN DI SCO (Arezzo)

Approvazione dei criteri di partecipazione ed assegnazione dei posteggi.

COMUNE DI TRINITA' Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

REGOLAMENTO INDICE NORME DI RIFERIMENTO. Art.1 Aree e posteggi. Art.2 Produttori agricoli. Art.3 Posteggi. Art.4 Criteri di assegnazione dei posteggi

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER I COMMERCIANTI NELL AMBITO DEL MERCATINO DELLA SAGRA DEL FUNGO PORCINO

COMUNE DI ASIAGO Provincia di VICENZA. Ufficio Comando Polizia Locale

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ART

COMUNE DI ROBASSOMERO CITTA METROPOLITANA DI TORINO 011/ Fax 011/

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE di ANDEZENO PROVINCIA di TORINO

REGOLAMENTO DEL MERCATO L ANTICO BAULE DI ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO

COMUNE DI BLEVIO (Prov. Como)

CITTÀ DI GROTTAGLIE PROVINCIA DI TARANTO. Servizio Attività Produttive

COMUNE DI SAN ROBERTO Provincia di Reggio Calabria

C O M U N E D I T R E M E Z Z I N A Provincia di Como

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE ED IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE

Comune di Radicofani Provincia di Siena

UNIONE DELL ALTO RENO Comune di Porretta Terme

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

CITTA DI ASTI SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SERVIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Comune di Lombriasco Provincia di Torino

COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 del 21/11/2011

BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI NEI MERCATI E FIERE RIONALI DI SANREMO IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA PRODUTTIVE

Città di Lissone Provincia di Monza e della Brianza Settore Commercio, Sviluppo Economico e Polizia Amministrativa.

Servizio Polizia Locale e Sicurezza Urbana Ecologia Fiere Mercati Commercio

Allegato 1 DISCIPLINA GENERALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI PISTOIA REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI ORTI URBANI

COMUNE DI ARTEGNA Provincia Di Udine REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

COMUNE DI VICENZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Comune di VEZZANO SUL CROSTOLO Provincia di REGGIO EMILIA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

l sottoscritt nat a Prov. Stato il residente a Prov. C.A.P. Via/Piazza n. codice fiscale di cittadinanza telefono

COMUNE DI VALLEDORIA ASSESSORATO ALLE FINANZE E POLIZIA LOCALE. Regolamento per il funzionamento di un mercato da svolgersi nel periodo estivo

BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI PRESSO IL MERCATO TRISETTIMANALE IL DIRIGENTE

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Facsimile Modello Bando Art. 31, comma 11 e art. 32, comma 4, Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1

1fc 21, / COMUNE DI SERRENTI Provincia del Medio Campidano REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

N.B. L attività potrà essere intrapresa soltanto dopo l ottenimento della concessione di posteggio. Il sottoscritto. nato a il.

Sportello Unico Attività Produttive IL DIRIGENTE RENDE NOTO REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Periodo di svolgimento 9 febbraio 2016

C O M U N E D I G A M B A S C A

BANDO PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Comune di Dicomano Provincia di Firenze

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI ED UNITI (Prov. di Cremona)

CITTA DI VIGEVANO. Servizio Sportello Unico Attività Produttive ORDINANZA N. 59/ 2016

CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

C O M U N E D I M O N T E S P E R T O L I P R O V I N C I A D I F I R E N Z E UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

REGOLAMENTO MERCATINO DELL IMMACOLATA

IL RESPONSABILE DELL UFFICIO COMMERCIO

REGOLAMENTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI PER L ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUPPLICHE IN FASE SPERIMENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34 COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

REGOLAMENTO DEGLI ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

Comune di Leonforte Regolamento per la disciplina del mercato settimanale Delibera CC # 59 del 29/06/1999 INDICE

il/la sottoscritto/a Cognome Nome nato il a Provincia Stato cittadino extracomunitario. Permesso di soggiorno n. del valido fino al rilasciato da

Direzione Attività Economiche e Turismo Servizio Commercio su Aree Pubbliche Occupazione Suolo Pubblico e Taxi

C O M U N E D I G I U S S A G O

BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI DI LUZZARA E VILLAROTTA

Scheda informativa del modulo B2

Bando per la partecipazione al Mercato agricolo di vendita diretta dei prodotti locali

REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI BEDIZZOLE Provincia di Brescia

Transcript:

Regolamento per la disciplina del Mercato settimanale art.1 Oggetto del regolamento art.2 PeriodicitÄ e orari del Mercato settimanale art.3 Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita art.4 Assegnazione dei posteggi art.5 Valutazione del punteggio per il ruolo di spunta art.6 Produttori agricoli. Criteri di assegnazione art.7 Assegnazione, utilizzo, sub ingresso nel posteggio art.8 Obblighi e facoltä degli operatori commerciali art.9 Revoca e decadenza della concessione del posteggio art.10 Commissione del Mercato art.11 Sanzioni e norme finali Art. 1: Oggetto del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina l'attivitä del Mercato settimanale del Comune di Villaricca, come definito nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102/2002, a decorrere dal suo trasferimento nella nuova area realizzata in maniera permanente, destinata alle attivitä di cui trattasi (da ora in poi denominata Area Fiera ) e sita al corso Italia. 2. Il Mercato settimanale di cui al presente Regolamento consiste nell esercizio del commercio per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su aree pubbliche, a ciñ destinate a mezzo di posteggi fissi, le cui autorizzazioni hanno validitä decennale. A seguito dell avvenuta destinazione dell Area Fiera, sono istituite due zone distinte, riservate rispettivamente agli alimentaristi e ai non alimentaristi. Art. 2: PeriodicitÄ e orari del Mercato settimanale 1. Il Mercato si svolge con periodicitä settimanale nel giorno di venerdö, dalle ore 7,30 alle ore 14,00, nell intero anno solare. 1

2. L allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi puñ iniziare 60 minuti prima dell orario di inizio stabilito per la vendita; le medesime attrezzature devono essere rimosse entro 30 minuti a partire dall orario fissato per la cessazione della vendita. Il posteggio assegnato deve essere lasciato dai venditori pulito, libero da ingombri e dai rifiuti prodotti durante l attivitä commerciale. 3. Al fine di consentire il godimento delle ferie estive da parte degli operatori autorizzati, il Responsabile del Settore puñ, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, sospendere al massimo per due venerdö consecutivi lo svolgimento del Mercato. 4. Ove il giorno di mercato ricada in giorno festivo, lo svolgimento del Mercato Ü sospeso di diritto. 5. L attivitä di commercio in forma itinerante, nella giornata destinata al Mercato, Ü consentita ad una distanza non inferiore a metri cinquecento dall Area Fiera. Art. 3: Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita 1. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni risultano dalle concessioni rilasciate dall Ente; per eventuali nuovi ingressi le dimensioni saranno stabilite dal dirigente, secondo i parametri di legge. 2. Le merci devono essere esposte, all interno delle strisce di delimitazione del posteggio, sui banchi di vendita. Tra un posteggio e l altro dovrä essere previsto uno spazio compreso tra m. 0,50 e m. 1,00, e dovrä essere lasciato libero da attrezzature e cose. Il tendone di copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00, misurata dalla parte piá bassa, e con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. In ogni caso non Ü consentito l ancoraggio alla zona di passaggio. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti Ü consentita l esposizione a terra. Art. 4: Assegnazione dei posteggi 1. L assegnazione di eventuali posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 2

Campania, sul sito istituzionale del Comune di Villaricca e pubblicizzato per le vie cittadine a mezzo manifesti murali. 2. Secondo la normativa vigente in materia, la richiesta per l assegnazione dei posteggi deve essere presentata al Sindaco, su carta in bollo, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalitä ed entro i termini previsti dal bando di gara. 3. Le assegnazioni sono fatte in base ad una graduatoria formata da una Commissione nominata dal Segretario Generale, presieduta dal Responsabile del Settore competente e composta da almeno un Responsabile di altro Settore del Comune di Villaricca, e da un altro dipendente di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario verbalizzante. 4. Per la formazione della graduatoria dovranno essere osservati anche i seguenti criteri (in ordine decrescente di prioritä): a. Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti giä titolari di autorizzazione di tipo A all esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate da altri Comuni, purchà il numero complessivo delle medesime autorizzazioni in possesso del richiedente non superi le sette unitä, compresa quella per la quale si fa richiesta; b. Maggior numero di presenze effettive cumulate dall operatore nel Mercato oggetto del bando, cosö come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di Villaricca; c. AnzianitÄ di rilascio dell autorizzazione amministrativa; d. AnzianitÄ dell iscrizione al registro delle imprese; e. Richiesta di posteggio di soggetti portatori di handicap, muniti di autorizzazione per l esercizio su aree pubbliche in forma itinerante; f. Numero di familiari a carico; g. AnzianitÄ anagrafica del richiedente; h. Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatore di handicap. 5. L Ufficio AttivitÄ Produttive cura la tenuta di apposito registro, nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all occupazione di un posteggio, con l indicazione del settore 3

merceologico, delle tasse dovute, del numero del posteggio, della scadenza della concessione e dei Comuni che hanno eventualmente rilasciato altre autorizzazioni, nonchà delle presenze settimanali. Art. 5: Valutazione del punteggio per il ruolo di spunta 1. Per il ruolo di spunta di cui all art. 11 del vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/2001, ed ai fini della formazione della relativa graduatoria, l Ufficio AttivitÄ Produttive conteggerä i seguenti punteggi: 0,5 punti per ogni anno (o frazione) di anzianitä dell autorizzazione; 1 punto per ogni anno (o frazione) di attivitä; 0,1 punti per ogni presenza sul Mercato. 2. La graduatoria, distinta per alimentaristi e non alimentaristi, verrä affissa all Albo Pretorio dal 16 al 31 dicembre dell anno precedente a quello a cui si riferisce, e, durante tutto l anno in cui essa si riferisce, all interno degli Uffici situati nell Area Fiera. La domanda di ammissione al Mercato per l assegnazione temporanea di posteggi liberi puñ essere presentata nuovamente per la formazione della graduatoria annuale per l anno seguente al primo, entro i termini stabiliti dal comma precedente. 3. I posteggi che risultano liberi all orario di inizio delle vendite, perchà in quel giorno il titolare della relativa concessione non si Ü presentato, sono assegnati, decorsa un ora dall inizio delle vendite, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra, previo pagamento della T.O.S.A.P. giornaliera. 4. L Ufficio AttivitÄ Produttive, analogamente a quanto previsto all articolo 4, comma 5, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria annuale del ruolo di spunta. 4

Art. 6: Produttori agricoli. Criteri di assegnazione 1. All interno dell Area Fiera Ü riservato un posteggio destinato ai produttori agricoli, con un estensione di metri 6x3. 2. L assegnazione del posteggio avviene in maniera analoga a quanto disciplinato dal precedente articolo 4, commi 1, 2 e 3. 3. I criteri per la formazione della graduatoria sono i seguenti (in ordine decrescente di prioritä): a. Richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre autorizzazioni; b. AnzianitÄ di iscrizione al Registro delle Imprese; c. Numero di familiari a carico; d. AnzianitÄ anagrafica del richiedente; e. Presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatore di handicap. Art. 7: Assegnazione, utilizzo, sub ingresso nel posteggio 1. All interno dell Area Fiera non poträ essere assegnato, nà poträ essere utilizzato, piá di un posteggio al medesimo commerciante (anche in maniera temporanea). 2. Il Comune puñ autorizzare lo scambio di posteggi fra gli operatori nell ambito dello stesso settore merceologico; puñ altresö consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione Campania ai fini della pubblicazione del bando di cui al precedente art. 4. 3. E vietata la cessione a terzi, anche parziale, del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non unitamente all azienda commerciale. In caso di violazione di quanto stabilito al presente comma, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi di alcun genere o ad altra pretesa. 4. Nel caso di sub ingresso nell azienda commerciale, al subentrante previa domanda in bollo con allegata documentazione comprovante l avvenuto trasferimento dell azienda verrä assegnato il posteggio in godimento del cedente. Al subentrante verranno riconosciuti gli eventuali titoli di prioritä del dante causa. Il sub ingresso non 5

interrompe nà sospende il decorso del termine decennale previsto per le autorizzazioni dal precedente art. 1, comma 2. 5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del D. Lgs. 114/1998 deve comunicare l avvenuto sub ingresso entro sei mesi dal trasferimento dell azienda, pena la decadenza del diritto di esercitare l attivitä del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessitä. Art. 8: Obblighi e facoltä degli operatori commerciali 1. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni, della Tassa per l occupazione del suolo pubblico (T.O.S.A.P.) le cui tariffe sono stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 10 - e la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TA.R.S.U.). 2. L operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro un ora dall inizio dell attivitä di vendita perde il diritto al medesimo, senza diritto al rimborso della tassa pagata. 3. E fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile il tesserino con foto rilasciato dal Comune di Villaricca. 4. Il commerciante Ü soggetto all obbligo dell esposizione, in modo chiaro e ben visibile, dei prezzi sulla merce in vendita ai sensi della normativa vigente. 5. E consentito l ingresso nell area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purchà l automezzo rientri nell area dello spazio assegnato. 6. Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 2, comma 2. 7. L osservanza di quanto stabilito dal presente articolo e della sussistenza dei requisiti igienici e sanitari previsti dalla normativa in vigore viene assicurata dagli Agenti del Corpo di Polizia Locale in servizio presso l Area Fiera, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell ambito del Mercato e gli acquirenti medesimi. Art. 9: Revoca e decadenza della concessione del posteggio 6

1. L autorizzazione Ü revocata: a. Nel caso in cui il titolare non inizia l attivitä entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessitä; b. Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza; c. Nel caso in cui il titolare non sia piá provvisto dei requisiti a norma della normativa vigente. 2. Nel caso di violazioni alla legge o al presente Regolamento, o di eventuale recidiva, il Responsabile del Settore previa diffida puñ, con atto motivato, e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, sospendere la concessione fino ad un massimo di giorni 20 (venti). La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si Ü provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Art. 10: Commissione del Mercato 1. E istituita un apposita Commissione, le cui finalitä sono esclusivamente di carattere informativo, consultivo e propositivo tra operatori commerciali ed Amministrazione Comunale. Essa Ü cosö composta: a. Sindaco o suo delegato; b. N. 2 consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza; c. N. 3 rappresentanti dei commercianti del Mercato nominati dagli stessi; d. Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato; e. Responsabile del Settore in cui Ü incardinato l Ufficio AttivitÄ Produttive, o suo delegato; f. N. 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria. 2. La Commissione dura in carica tre anni. Art. 11: Sanzioni e norme finali 7

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento Ü punito con le sanzioni previste dall art. 45 della Legge Regionale n. 1/2000. 2. Il presente Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla data della sua seconda pubblicazione all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 39, comma 6 dello Statuto Comunale. 3. Il Regolamento deve essere inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e tenuto a disposizione del pubblico perchà questo possa prenderne cognizione. 4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia. 8