Attività professionale. Incontro IVASS / SIPA-UGL del 04/10/13. Preg.mo Presidente IVASS Dr. ROSSI Salvatore Via del Quirinale 21 ROMA



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Preg.mo Presidente IVASS Dr. ROSSI Salvatore Via del Quirinale 21 ROMA Incontro IVASS / SIPA-UGL del 04/10/13 Preliminarmente si prende atto che l attuale incontro è la palese dimostrazione della disponibilità di codesto Istituto al dialogo con gli attori del Ruolo Periti Assicurativi che ci onoriamo di rappresentare. Come già rappresentato nel precedente incontro con i responsabili del Ruolo presso la CONSAP, la missione di questo Sindacato, oltre alla tutela dei diritti e doveri dei professionisti del settore, è quella di contribuire, con la propria esperienza diretta, al miglioramento del rapporto tra assicurati-danneggiati e le compagnie di Assicurazioni, in quanto fermamente convinti che un corretto comportamento reciproco porterà a reciproci vantaggi, riducendo e/o eliminando l enorme divario oggi esistente che premia le compagnia e gli assicurati-danneggiati furbi a discapito della maggioranza dei cittadini normali. Premesso che l IVASS, attraverso CONSAP cura l istituzione e il funzionamento del ruolo, con la modestia dovuta ma con la consapevolezza derivante dal lavoro e dal contatto giornaliero che si ha con gli assicurati-danneggiati e le compagnie di assicurazione, nel rispetto assoluto dei ruoli, ci permettiamo evidenziare lo stato delle cose, formulando alcune richieste e fornendo, nel frattempo, alcuni suggerimenti di carattere normativo e funzionale per il miglioramento dell attività professionale del Perito Assicurativo e di tutto il settore della RCA. Attività professionale Vista la solita confusione italiana nell interpretazione di legge e regolamenti, preliminarmente si chiede che la CONSAP si faccia parte diligente nel chiarire definitivamente la posizione professionale del Perito Assicurativo. Necessita, quindi, chiarire se l'attività professionale del Perito Assicurativo rientri tra quelle individuate da comma 1 dell'art. 2229 c.c. che testualmente recita: Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente....omissis... E opportuno rammentare che il D.L.vo 7 settembre 2005, n.209 riconosce e prevede, ai seguenti artt. testualmente: 1

Art. 156 (Attività peritale) 1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente TITOLO non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 (Ruolo Periti Assicurativi). Art. 305 (Attività abusivamente esercitata) 1....omissis... 5. L'esercizio dell'attività di perito assicurativo in difetto d iscrizione al ruolo previsto all'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale (3) È il caso di ricordare il dettato di tale norma, che testualmente recita: Art. 348.- Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. Appare evidente, quindi, che già il D.L.vo 7 settembre 2005, n.209 l attività professionale del perito Assicurativo tra le professioni intellettuali. Attività abusivamente esercitata riconosce Altro urgente e indispensabile intervento, si richiede per cercare di eliminare l enorme abusivismo presente nel campo dell "l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti affidato dai Giudici a CTU non iscritti al Ruolo Periti Assicurativi e quindi non abilitati. La lotta all abusivismo giuridico ha inizio con l entrata in vigore della legge 166/92 e quindi sin dall anno 1994, si è reso necessario denunciare tale fenomeno. Purtroppo in uno stato in cui si condannano cittadini perché non potevano non sapere non si riesce a condannare i giudici che, invece, devono sapere e sanno di commetter un reato, rendendosi complici dei CTU nominati e non abilitati, concretizzando il reato di Abusivo esercizio di una professione. La circostanza è ancora più grave se si considera che non si riesca a smantellare questo vergognoso andazzo, nonostante le varie precisazioni dei ministeri competenti (della giustizia e dell industria), e i numerosi esposti e denunce proposte dalle Associazioni e dai Sindacati di categoria, allo scopo si allega la seguente documentazione: n. Descrizione data 1 Esposto 21/01/1996 2 Precisazione Ministero Industria 30/07/1997 3 Precisazione Ministero Giustizia 02/03/1998 4 Esposto 23/02/1998 5 Sentenza Tribunale dell Aquila 15/10/1999 6 Interrogazione e risposta Ministro della Giustizia 10/09/2004 2

7 Esposto 06/03/2005 8 Esposto 03/07/2006 9 Riposta CSM 26/10/2006 10 Precisazione e correzione ingegneri(zambrano attuale pres. Naz,) 12/12/2006 11 Esposto e relativi allegati a dimostrazione dell attività abusiva 27/05/2010 12 Risposta del CMS con la infondatezza di quanto lamentato... 21/03/2013 13 Esposto avverso CTU VILLA e relativi allegati 10/07/2012 14 Risposta CSM con archiviazione... 23/11/2012 15 Esposto ISVAP-VILLA 23/02/2012 16 Esposto ISVAP-VILLA 29/05/2012 17 nota ISVAP relativamente alla Sig.ra VILLA 02/11/2012 18 Esposto SIPA 15/10/2012 19 Esposto SIPA 11/02/2013 Come se non bastassero i Giudici, a favorire il fenomeno dell abusivismo contribuiscono ancora varie Camere di Commercio, le quali, nonostante le disposizione del Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato del 07/04/1997 che con circolare prot. n 410745, testualmente comunicava "nell'ambito della propria competenza della D.G. del commercio interno e dei Consumi industriali di questo Ministero, diretta a tutte le Camere di commercio, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere alla cancellazione della categoria XX Previdenza e Credito- sub categoria "tecnica assicurativa", di tutti coloro che risultavano iscritti in detta sub-categoria per i settori regolamentati dalla nuova disciplina della legge 166/1992", ancora non provvedono (vedi Napoli) e continuano ancora all iscrizione di nuovi esperti del settore. Tale circostanza contro legge, comporta che alcuni Tribunali, nell albo dei CTU iscrivono ancora e/o non hanno provveduto alla cancellazione di tali esperti, ai quali i Giudici compiacenti assegnano incarichi riservati, per legge, ai Periti Assicurativi. Certificazione del danno Dopo quanto appena esposto ed evidenziato è utile e necessario che la sua funzione del Perito Assicurativo, iscritto al Ruolo, abbia l effettivo riconoscimento professionale previsto dalla legge, che lo individua quale unico professionista abilitato per "l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della RCA". Tale oggettiva circostanza deve portare, con l intervento della CONSAP, al riconoscimento effettivo e sostanziale della certificazione del danno quale documento unico e indispensabile per la richiesta di risarcimento e/o indennizzo del danno patito dall assicurato-danneggiato alla Compagnia interessata. Si ritiene che sia altrettanto indispensabile e necessario che, con provvedimento specifico, la CONSAP indichi un protocollo che individui circostanze e modalità con le quali il Perito dovrà procedere per elaborare la certificazione di danno, della quale si assumerà la responsabilità civile e penale, e per la quale dovranno prevedersi sanzioni penali e pecuniarie in caso di certificazione mendace. 3

Privatizzazione del rilievo degli incidenti stradali E parere di questo sindacato, della valenza prevista dalla proposta di legge di affidare a privati il rilievo degli incidenti stradali, riconoscendo nel D.L.vo 7 settembre 2005, n.209, l individuazione del professionista abilitato a tanto: il Perito assicurativo. Egli, infatti, è il professionista abilitato per"l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, prevedendo che tale rilevatore debba essere iscritto in un albo speciale tenuto presso la Prefettura di competenza e che l attività possa essere esercitata in una struttura di più rilevatori, in modo da garantire interventi immediati e in tutto l arco delle ventiquattro ore. Anche in questo caso le modalità di procedura devono essere codificate. Tutela del Perito che opera per le Compagnie In questi ultimi tempi assistiamo sempre più spesso a soprusi e ricatti da parte delle compagnie assicurative verso i Periti, le quali con offerte prendere o lasciare di parcelle professionali umilianti e da fame, prive di riconoscimento di spese accessorie quali, ad esempio spese chilometriche, foto, raccomandate ecc., imponendo la sottoscrizione di un contratto unilaterale predisposto dalle Compagnie, palesemente a loro vantaggio e a discapito dei periti, ai quali vengono richieste prestazioni sempre maggiori e non economicamente riconosciute, quali concordati di danno e/o definizione dello stesso. Questo Sindacato propone che venga stipulato un contratto d opera tra le mandanti e i professionisti Periti Assicurativi, che oltre a rivedere i costi di gestione, evidenzi i diritti e i doveri degli stessi. Ci auguriamo pertanto che l IVASS direttamente e/o attraverso la CONSAP possa predisporre unitamente al Sindacato un contratto di tale tipologia. Tutto ciò per evitare quello che speso si sta verificando da parte della Compagnie che unilateralmente e senza giustificazione revocano i mandati a Periti Professionisti dopo vari anni di collaborazione ed in qualche caso anche decennio, per affidare gli incarichi per "l'accertamento e la stima dei danni a società non meglio identificate che nella maggior parte dei casi non sono società e/o studi associati tra Periti Assicurativi ma bensì società composte da faccendieri o ex dirigenti, in tal caso, tra l altro, si favorisce anche l evasione fiscale e previdenziale, atteso che la società non è soggetta né a ritenuta d acconto né alla cassa di previdenza INPS. Revisione Regolamento n 11 del 03/01/2008 ex ISVAP E parere di questo sindacato che il Regolamento concernente la disciplina dell attività peritale n 11 debba essere aggiornato e rivisto Di seguito si riportano, allo scopo, alcuni suggerimenti: 1. Presenza nella commissione di esami di almeno due periti Assicurativi, 2. Ripristinare la prova orale di esame 4

3. Il tirocinio deve essere svolto solo dopo aver superato la prova d esame risultando, quindi, elemento indispensabile per l iscrizione al Ruolo. 4. Regolamentare in modo serio e documentato lo svolgimento del periodo di tirocinio. 5. Indicazione, per ogni iscritto al Ruolo, della partita IVA e della pec. 6. Indicazione nell albo, della cancellazione e/o radiazione dal Ruolo dell ex iscritto. 7. Prevedere l'aggiornamento professionale obbligatorio con assegnazione di crediti annui 8. Creazione del codice etico di comportamento, anche con l'indicazione degli elementi essenziali per la redazione della "certificazione del danno" Queste le richieste di facile e immediata attuazione, atte, sicuramente a migliorare i rapporti tra le parti ed al miglioramento della qualità professionale. Revisione polizza RCA Come anticipato, è nostro desiderio proporre anche alcuni suggerimenti che sicuramente non sono di competenza diretta dell IVASS, ma che sicuramente assumono importanza diversa, verso il legislatore, se condivisa anche dall IVASS. I nostri suggerimenti riguardano: 1. Tariffa massima RCA di riferimento determinata dal governo, consentendo alle compagnie la concorrenza con eventuali sconti e servizi migliori. 2. Obbligatorietà di copertura assicurativa del guidatore responsabile nei soli casi di morte o invalidità grave, considerato che l obbligatorietà della RCA nasce quale e garanzia sociale sia per il danneggiato (garantito nel risarcimento) che per l assicurato (garantito dalla compagnia che paga in sua vece); se il guidatore responsabile è un padre di famiglia, chi tutela la sua famiglia in caso di morte e o invalidità grave? L attuale normativa tutela giustamente i trasportati, ma ha da sempre dimenticato il guidatore, per il quale non è sufficiente la possibilità di potersi assicurare volontariamente. 3. L arbitrato irrituale obbligatorio per redimete le vertenze di risarcimento dei danni da circolazione, con arbitri Periti Assicurativi, per l accertamento e la stima dei danni a cose, arbitri medici specializzati per l accertamento e la stima dei danni a persona ed arbitri medici veterinari per l accertamento e la stima dei danni ad animali. Tale procedura da esaurirsi entro trenta gg., oltre a migliorare il servizio al cittadino, produrrebbe una riduzione di costi e tempi, con uno sfoltimento enorme delle aule giudiziarie, atteso che si è sperimentato che le Compagnie, di fatto, non vogliono nemmeno la conciliazione /mediazione, al di la dei proclami pubblicitari. Ad esempio la Camera di Commercio di Salerno, prima e unica in Italia, nel 2004 ha costituito una Camera di conciliazione espressamente per la materia infortunistica e assicurativa (all. 1) alla quale nonostante le informazioni di rito all ANIA (all.2), nessuna richiesta è stata mai formulata. La conferma della indisponibilità delle compagnie alla procedura di conciliazione/mediazione è rappresentata dall atteggiamento avuto dalle stesse nel periodo 5

di obbligatorietà del procedimento, durante il quale mentre i cittadini si sono rivolti agli Enti preposti, le compagnie sono risultate sempre assenti. Ulteriore riprova è la sola pubblicità data ultimamente, in unione con le associazioni dei consumatori, di un accordo per la procedura di conciliazione/mediazione, purtroppo anche con l ingenuo avallo dall IVASS. Un attenta lettura di tale accordo evidenzia chiaramente che trattasi di un accordo pensato ancora nel periodo di obbligatorietà e che era unicamente uno strumento per aggirare la norma. Un attento lettore, inoltre si accorge immediatamente che la procedura prevista da tale accordo allungava notevolmente i tempi di risarcimento. Tale procedura dovrebbe prevedere l appello al lodo, solo in cassazione. 4. ripristino delle commissioni regionali dei Periti assicurativi, con le funzioni e le finalità delle "commissioni provinciali" che erano previste dalla ex legge 166/92. 5. costituzione di una Commissione Tecnica, che veda riuniti i rappresentanti dell Ente, delle Compagnie e dei Periti Assicurativi. Tale commissione dovrebbe provvedere: allo studio ed alla emanazione delle norme di comportamento dei Periti e delle Compagnia. allo studio ed alla emanazione delle norme di elaborazione della certificazione di danno. allo studio ed alla preparazione degli esami per l iscrizione al Ruolo. all esame ed alla vigilanza sulla valenza degli attestati di avvenuto praticantato. alla vigilanza sull aggiornamento tecnico dei Periti. all esame dei ricorsi avverso i comportamenti dei Periti. all esame ed all eventuale vertenza nascenti tra Periti e Compagnia Nella speranza che quanto illustrato e richiesto possa essere opportunamente valutato, nel confermare la piena e assoluta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. Napoli 04.11.2013 Il Responsabile Ufficio Studi Enzo de Orsi Il Segretario Generare Salvatore Miceli 6