COMUNE DI TIVOLI (PROVINCIA DI ROMA) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE IV CULTURA E POLITICHE SOCIALI N. 1592 del 30/07/2010 Oggetto: N. 461 / DIR4 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. CONVENZIONE CON COMUNITÀ MONTANA. IMPEGNO DI SPESA IL DIRIGENTE Premesso che nel territorio comunale si manifesta grave e preoccupante il fenomeno del randagismo edin particolari zone costituisce pericolo per la cittadinanza; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 19.05.00 con la quale l Amministrazione ha stabilito dismettere il canile comunale in quanto presentava emergenze dal punto di vista igienico sanitario; Dato atto che per contenere il fenomeno del randagismo l Amministrazione Comunale, a salvaguardia della pubblica incolumità ha provveduto all affidamento, a ditte private, del servizio di custodia e mantenimento in vita di cani randagi catturati nel territorio comunale. Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 14/10/2004 con cui viene disposto il ricovero di 25 cani ad 2,20 IVA inclusa, presso il canile intercomunale della IX Comunità Montana; Rilevato che la Comunità Montana, ha affidato la gestione del canile all E.N.P.A avente sede legale in Roma Via Attilio Regolo 27; Ritenuto necessario per quanto sopra dover procedere al rinnovo della convenzione con la struttura di ricovero della Comunità Montana, prevedendo il relativo impegno di spesa; Vista la Legge regionale 34/97; Visto l art. 153, comma 5 del T.U. sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l art. 2 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 71 del 19 settembre 1996 e successive modificazioni. D E T E R M I N A 1) Di procedere, per le ragioni su esposte, al rinnovo della convenzione con la Comunità Montana per la custodia e il mantenimento di cani nella struttura Fidolandia in Castel Madama località Monte Papese la cui gestione è affidata all ENPA (Ente Protezione Animali), convenzione allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale. 2) Di impegnare la spesa presunta di 32.000,00 sul cap. 1173/100 Spese ricovero cani randagi come di seguito ripartita - 16.000,00 in conto del Bilancio 2010 Codice Siope 1332-16.000,00 in conto del Bilancio pluriennale 2011Codice Siope 1332. 3) Di far gravare sulla presente determinazione la liquidazione delle fatture rimesse dall ENPA sez. Valle dell Aniene sede amministrativa Strada S. Gregorio Km. 6,500 P.I. 02125341004, nonché ogni altro onere economico che si reputa necessario assumere per la custodia e mantenimento dei cani randagi e comunque connesso al fenomeno del randagismo; 4) Di rimandare a successivi atti dirigenziali la liquidazione della contabilità previo accertamento del numero dei cani affidati dal servizio veterinario della competente ASL RM/G alle strutture convenzionate nonché di eventuali fatturazioni resesi necessarie per il mantenimento in vita degli animali da affezione; 5) Il termine di pagamento delle relative fatture è di 30 gg dal ricevimento delle medesime. 6) Di rimettere copia della presente al Settore VII per quanto di competenza. Il Dirigente D.ssa Loretta Mezzetti
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE FINALITÀ, DELLA DURATA, DEI RAPPORTI FINANZIARI, NONCHÉ DEGLI OBBLIGHI E DELLE GARANZIE RECIPROCHE TRA COMUNITÀ MONTANA, GESTORE DEL SERVIZIO E Il COMUNE DI TIVOLI PER L UTILIZZO DA PARTE DI QUEST ULTIMO DEL CANILE DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ MONTANA MEDESIMA SITO IN LOCALITÀ MONTE PAPESE NEL COMUNE DI CASTEL MADAMA L anno duemiladieci il giorno del mese di, nella sede della Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini,, sita in Tivoli, Via Acquaregna, 90, di seguito nel presente atto denominata semplicemente Comunità Montana ; si sono costituiti i signori: 1. LUIGINO TESTI nato a Casape (Rm) il 20.04.1954, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Comunità Montana, cod. fisc. 86000680586, domiciliato per la carica presso la Sede della Comunità Montana medesima, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell interesse della Comunità Montana; in esecuzione della deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n 6 del 30.03.2004, atto di cui le parti dichiarano di aver preso compiuta conoscenza e che sebbene non materialmente allegato alla presente convenzione ne costituisce tuttavia parte integrante e sostanziale 2. Dott.ssa LORETTA MEZZETTI, nata a il, nella sua qualità di Dirigente del Settore IV Cultura e Politiche sociali in rappresentanza del Comune di Tivoli, con sede in Tivoli, Piazza del Governo, 1, codice fiscale 02696630587, domiciliata per la carica presso la sede del Comune predetto, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell interesse del Comune di Tivoli in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. del atto di cui le parti dichiarano di aver preso compiuta conoscenza e che sebbene non materialmente allegato alla presente convenzione ne costituisce tuttavia parte integrante e sostanziale. Tra i predetti comparenti che rinunciano all assistenza dei testimoni, VISTO - l art. 27 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce alle comunità montane, tra l altro, l esercizio in forma associata di servizi e funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate; l art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n 97 laddove é ribadito che le Comunità Montane promuovono l esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori indicati nel comma medesimo;
- l art. 30 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede la facoltà, per gli Enti Locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati stabilendone il fine, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; - la Legge Regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, recante "Legge sulla montagna", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 19 del 10-7-1999, modificata ed integrata con Leggi Regionali 3 gennaio 2000 n. 1, 13 aprile 2000 n. 21 e 12 gennaio 2001 n. 4, e, in particolare, l'art. 36 della legge predetta recante "Gestione da parte della comunità montana di funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, da esercitare in forma associata", laddove è espressamente previsto che: a) Comma 1: I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunità montana.omissis., b) Comma 2: "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, 1 consigli comunali, approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana ; - la Legge 14 agosto 1991 n 281 in materia di animali di affezione e randagismo che prevede all art. 4 che i Comuni singoli ed associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con Legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale fine dalla regione, - la Legge regionale 21 Ottobre 1997, 34 Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo che prevede all art. 4 che i Comuni singoli ed associati e le Comunità Montane provvedono alla costruzione dei canili e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture. CONSIDERATO Che la Comunità Montana ha realizzato un canile intercomunale in loc. Monte Papese in Comune di Castel Madama comprendente 46 box con circa 100 posti cane e fabbricato di servizio. Che con deliberazione n 55, del 15.04.2010, della Giunta della IX Comunità Montana, è stato disposto di affidare all ENPA, Ente Nazionale per la protezione degli Animali, la gestione del canile predetto per cinque anni fino al 5 Maggio 2015,
Che con Deliberazione della Giunta della Comunità Montana n 81 del 5.10.2004 è stato disposto di autorizzare il Comune di Tivoli a trasferire n 25 cani al canile di proprietà della IX Comunità Montana regolamentandone i reciproci rapporti e garanzie con apposito atto convenzionale, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1- Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. Art. 2 - Il Comune di Tivoli, per la custodia di tutti o parte dei cani vaganti nel proprio territorio utilizzerà il canile realizzato dalla Comunità Montana in Castel Madama, località Monte Papese, affidato in appalto all E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali). Art.3 Il numero massimo di cani che il Comune potrà affidare in custodia al canile predetto è stabilito inizialmente in n 25 oltre un numero massimo di 7 cuccioli. Art.4 Il Comune di Tivoli vice Sindaco Di Biagio Bernardino del 14.01.2005 ha dichiarato il proprio impegno a ritirare i cani assegnati in custodia al canile della IX Comunità Montana, qualora, per intervenute esigenze, occorra restituire, ai Comuni aderenti alla IX Comunità Montana, i posti occupati, Art. 4- Il Comune di Tivoli, per ogni animale affidato in custodia, verserà una quota giornaliera di Euro 3,00 Iva inclusa, per tutto il periodo di permanenza dello stesso nel canile. Il pagamento dei compensi dovuti dal Comune verrà effettuato direttamente al Gestore del servizio (E.N.P.A.) con pagamento mensile posticipato entro i termini di legge (trenta giorni dal ricevimento della fattura). Il Comune è obbligato a costituire a favore del gestore del servizio a garanzia della puntualità del pagamento, un deposito cauzionale di 200,00 in contanti per ogni cane affidato in custodia che dovrà essere reintegrato ogni qualvolta il gestore del servizio dovesse ricorrere ad esso per ritardato od omesso pagamento da parte del Comune. Al Comune spetta inoltre il costo per lo smaltimento dei cani affidati e deceduti nel canile ammontante ad Euro 80,00, Iva inclusa, a cane. Tale somma verrà versata direttamente al gestore de servizio entro i termini di cui sopra. Art.5- Oltre ai controlli di Legge sulla gestione del canile, svolti dal Servizio veterinario della ASL competente territorialmente e dalla Comunità Montana, il Comune potrà effettuare controlli sui propri cani affidati e sulla bontà dell attività di gestione. Il Comune dovrà comunicare alla
Comunità Montana il nominativo di un proprio funzionario, responsabile del controllo del randagismo, al quale l Ente potrà rivolgersi per qualsiasi comunicazione ed esigenza. Art. 6- La presente convenzione ha la durata di anni uno a meno di formale disdetta di una delle due parti da presentarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Art. 7- Il Comune si obbliga a collaborare con la Comunità Montana e con il Gestore del canile alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali ricoverati presso il canile, per incentivare l anagrafe canina nel proprio territorio e per favorire campagne di sterilizzazione dei cani. Letto, approvato e sottoscritto Per la Comunità Montana Il Presidente Luigino Testi Per il Comune di Tivoli Il Dirigente del IV Settore D.ssa Loretta Mezzeti
COMUNE DI TIVOLI (Provincia di Roma) OGGETTO: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. CONVENZIONE CON COMUNITÀ MONTANA. IMPEGNO DI SPESA Della determinazione n. 1592 del 30/07/2010 viene iniziata la pubblicazione all Albo Pretorio il 13/09/2010 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art. 26, comma 4, del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi. Tivoli, lì 13/09/2010 Il Segretario Generale