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MOBILITA PER A.S. 2016/2017 IPOTESI DI CCNI 10 febbraio 2016 DIMENSIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PERSONALE DOCENTE NOTA BENE LE MODIFICHE INTRODOTTE PER L A.S. 2016/2017 Il precedente art. 20 è confluito nel nuovo art. 19 Non sono state introdotte modifiche sostanziali rispetto alle regole del CCNI 2015/16 E stato eliminato il comma 2, relativo agli ISTITUTI SUPERIORI (IIS) costituiti a seguito del riordino del II grado, perché ormai a regime

SCUOLA DELL INFANZIA E PRIMARIA UNIFICAZIONE DI DUE O PIÙ CIRCOLI E/O ISTITUTI COMPRENSIVI ubicati nello stesso o diverso comune (art. 19, lettera B 1) Si costituisce un unico organico che comprende tutti i docenti titolari nei circoli o istituti comprensivi coinvolti. E formulata un unica graduatoria, distinta per tipologia, per l individuazione dei perdenti posto in relazione all organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti. I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati soprannumerari avranno diritto ad usufruire della precedenza per il rientro nell istituzione scolastica derivante dal dimensionamento. SINGOLI PLESSI CHE CONFLUISCONO IN ALTRO CIRCOLO O ISTITUTO COMPRENSIVO ubicati nello stesso o diverso comune (art. 19, lettera B 2) OPZIONE sulla Scuola di confluenza I docenti assegnati sui singoli plessi di scuola primaria o dell infanzia che confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo possono esercitare l opzione per l acquisizione della titolarità nella scuola di confluenza.! I docenti che non optano per l assegnazione nella nuova scuola mantengono la titolarità posseduta se l Istituto cui era aggregato il plesso, continua ad essere sede di organico, mentre diventano automaticamente soprannumerari se l Istituto cui era aggregato il plesso è soppresso. L Ufficio territoriale sulla base dell opzione e prima delle operazioni di mobilità, procede all assegnazione della titolarità nelle scuole in cui sono confluiti i plessi. Ai fini dell individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari ai quali a seguito dell opzione è stata attribuita la titolarità nella scuola di confluenza. Circolo/istituto che ha ceduto plessi o scuole dell infanzia Nel circolo/istituto comprensivo che ha ceduto plessi di scuola primaria o dell infanzia l eventuale individuazione dei soprannumerari è effettuata sulla base della graduatoria interna che, ovviamente, comprende anche i docenti dei plessi ceduti che non hanno esercitato l opzione per la scuola di confluenza. Se il circolo e/o istituto comprensivo che ha ceduto i plessi è soppresso, i docenti che non hanno esercitato l opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza, diventano automaticamente soprannumerari.! In questo caso usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, prevista al punto II) dell art. 13. 2

SCUOLA SECONDARIA UNIFICAZIONE DI DUE O PIÙ ISTITUZIONI SCOLASTICHE Stesso grado ordine e tipo - stesso comune (art. 19, lettera A, punto 1) Si costituisce un unico organico che comprende tutti i docenti titolari negli istituti coinvolti E formulata un unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto, ai fini dell individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione all organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti Diverso ordine e tipo e/o diverso comune (art. 19, lettera A, punto 2) Non si può realizzare un unico organico. Ciascuna scuola rimane sede di organico ed i docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell individuazione dei perdenti posto. SUCCURSALI E/O CORSI CHE CONFLUISCONO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Stesso grado ordine e tipo e stesso comune (art. 19, lettera D) E formulata un unica graduatoria, per classe di concorso e tipologia di posto, ai fini dell individuazione degli eventuali soprannumerari in relazione all organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento. L Ufficio territoriale sulla base delle domande e della posizione di graduatoria, prima delle operazioni di mobilità, assegna la titolarità ai docenti che risultano non perdenti posto: con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità; in subordine sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole coinvolte nello stesso dimensionamento.! I docenti che sulla base della graduatoria unica sono stati individuati soprannumerari hanno diritto ad usufruire della precedenza per il rientro in una delle scuole coinvolte nel dimensionamento. Diverso ordine e tipo e/o Diverso comune (art. 19, lettera E, primo periodo) Non si può realizzare un unico organico: le scuole, succursali, sezioni staccate e/o corsi di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento, continuano ad essere sede di organico perché appartenenti a diverso ordine e tipo o perché ubicati in comuni diversi. I docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell individuazione dei perdenti posto. 3

SCUOLA SECONDARIA CESSAZIONE DI UNA SCUOLA O SEZIONE STACCATA CON ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI A PIÙ ISTITUTI Stesso grado ordine e tipo - Stesso comune (art. 19, lettera C) I docenti della scuola o sezione staccata, con organico autonomo soppressa, hanno titolo a transitare nella scuola di confluenza. E formulata un unica graduatoria per classe di concorso e tipologia di posto sulla base della quale sono individuati gli eventuali soprannumerari in relazione all organico risultante dalla somma dei posti degli istituti coinvolti nel dimensionamento. I docenti non soprannumerari della scuola soppressa possono scegliere in quale istituto di confluenza essere assegnati in base alla posizione di graduatoria. L Ufficio territoriale: prima delle operazioni di mobilità, in base all ordine di graduatoria ed alla preferenza espressa assegna i docenti della scuola di cui é cessato il funzionamento e che non sono stati individuati come perdenti posto sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento. I docenti delle istituzioni non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa che sono stati individuati soprannumerari sulla base della graduatoria unica, usufruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento. Diverso ordine e tipo - Diverso comune (art. 19, lettera E, primo periodo) Non si può realizzare un unico organico: le scuole, le succursali o le sezioni staccate di provenienza dei docenti, pur se coinvolte nel dimensionamento, continuano ad essere sede di organico perché appartenenti a diverso ordine e tipo o perché ubicate in comuni diversi. I docenti titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell individuazione dei perdenti posto. 4

SCUOLA SECONDARIA CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO CON ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI AD UN ISTITUTO SITUATO IN DIVERSO COMUNE (art. 19, lettera E, secondo periodo) I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che è stato chiuso possono esercitare opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza! Evidenziamo che in questo caso, a differenza delle situazioni esaminate nei precedenti punti C e D, le scuole di provenienza dei docenti situate in diverso comune vengono chiuse e, pertanto, non saranno più sede di organico. L UST, prima delle operazioni di mobilità, assegna i docenti della scuola chiusa sui posti disponibili della scuola di confluenza in base alle domande presentate e alla graduatoria dell istituto di provenienza.! Il docente che non esercita l opzione è automaticamente perdente posto I docenti delle scuole chiuse individuati soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro nell istituto di confluenza. A tale fine possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni. CHIUSURA DI UN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SENZA ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CLASSI O ALUNNI AD ALTRI ISTITUTI (art. 19, lettera F) I docenti titolari del punto di erogazione del servizio che viene chiuso sono individuati tutti soprannumerari e usufruiscono della precedenza per il rientro nell istituto viciniore a quello di precedente titolarità.! In questo caso (fortunatamente infrequente), analogamente a quanto previsto nel secondo periodo della lettera E, le scuole di provenienza dei docenti vengono chiuse e, pertanto, non saranno più sede di organico, mentre gli alunni sono sparsi nel territorio, non assegnati ad altro istituto. In mancanza di posti richiedibili nel distretto sub-comunale o nel Comune di precedente titolarità i docenti usufruiscono della precedenza per il rientro in un istituto del distretto sub-comunale o del Comune viciniore a quello di precedente titolarità. A tale fine possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola prescelta. 5

LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE Per la formulazione delle graduatorie relative ai processi di dimensionamento il comma 2 dell art. 19 precisa che si applicano gli stessi criteri previsti per l individuazione dei soprannumerari indicati negli articoli da 20 a 23 del CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e servizi Allegato D per le parti riferite ai trasferimenti d ufficio e all individuazione dei soprannumerari! Nell art. 13 comma 3 lettere a) e b) è stato chiarito che le precedenze sono riconosciute solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l individuazione dei perdenti posto e non per l assegnazione della titolarità nell'ambito degli istituti che derivano dal dimensionamento. ATTENZIONE!!!! Tutti i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica con le modalità contenute nell articolo 19, possono comunque presentare domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto (art. 19 comma 3).! Ai docenti che nell'ottennio precedente sono stati trasferiti da un'istituzione scolastica coinvolta in un dimensionamento, è riconosciuto il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza di questa, in una delle scuole risultanti dal dimensionamento, purché il trasferimento sia avvenuto a domanda condizionata o d ufficio senza aver presentato domanda, e siano rispettate tutte le condizioni previste all'art. 13, comma 1, punti II e IV del CCNI. 6