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Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti 1 COMITATO REGIONALE SICILIA Via Commendatore Orazio Siino snc 90010 FICARAZZI (PA) Telefono diretto 0916808461-0916808466 Fax 0916808462 Indirizzo Internet: www.lnd.it STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 COMUNICATO UFFICIALE N 276 TFT 22 DEL 07 FEBBRAIO 2017 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell art. 38 n 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti: 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale Via Comm. Orazio Siino snc 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it 2) Tribunale Federale Territoriale Via Comm. Orazio Siino snc 90010 FICARAZZI (PA) FAX: 0916808462 PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

2 Decisioni del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTI COLLEGIO 1 Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 07 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni: Procedimento 31/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. POLICARDI FORTUNATO (Presidente all epoca dei fatti della società A.S.D. Ponte di Ferro); Sig. POLICARDI DAMIANO (Dirigente, all epoca dei fatti della Società A.S.D. Ponte di Ferro) Sig. INFURNA PAOLO (Calciatore tesserato, all epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Ponte di Ferro) A.S.D. PONTE DI FERRO Con nota 6625/189 pf16-17/cs/mb/vg del 20/12/2016, la Procura Federale Interregionale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato: a) che il sig. Policardi Fortunato, Presidente, all epoca dei fatti dell A.S.D. Ponte di Ferro aveva, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall art. 1 bis comma 1 del C.G.S., posto in essere comportamenti finalizzati all illegittima partecipazione del sedicente calciatore sig. Infurna Paolo alla gara Ponte di Ferro - Sangiovannese dell 11.04.2016; b) il sig. Policardi Damiano, dirigente dell A.S.D. Ponte di Ferro per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in riferimento all art. 61 comma 1 delle N.O.I.F., perché in occasione della predetta gara, in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Ponte di Ferro, redigeva e sottoscriveva la distinta di gara, inserendo artatamente il nominativo del calciatore Infurna Paolo, al fine di permettere la partecipazione sotto falso nome di altro calciatore non identificato; c) il sig. Infurna Paolo, calciatore - tesserato della Soc. A.S.D. Ponte di Ferro, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall art. 1 bis, comma 1 e 3,del C.G.S. per non essersi ripetutamente presentato alla convocazione del Collaboratore della Procura Federale, senza addurre alcun specifico e legittimo impedimento; d) la Società A.S.D. Ponte di Ferro ai sensi dell art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Le parti deferite, sebbene convocate all udienza dibattimentale odierna, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale Interregionale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni: Policardi Fortunato sei mesi di inibizione; Policardi Damiano sei medi di inibizione; Infurna Paolo 3 giornate di squalifica; A.S.D. Ponte di Ferro 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel presente campionato e

3 300,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto sopra è emerso a seguito d indagini sollecitate dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Agrigento. In particolare dalle indagini condotte dalla Procura Federale risulta in maniera inequivocabile che al momento della identificazione dei calciatori inseriti nella distinta gara dall A.S.D. Ponte di Ferro in occasione della disputa della partita Ponte di Ferro - Sangiovannese del 11/04/2016 valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi il direttore di gara notava che vi erano delle differenze fisionomiche tra il calciatore indicato in distinta con il n.16 Infurna Paolo e la foto riportata sulla tessera emessa dalla F.I.G.C. Alle richieste del direttore di gara di avere altro documento idoneo alla identificazione del calciatore o di permettere che lo stesso si facesse fotografare al fine di trasmettere il tutto alla Federazione per eventuali ed ulteriori accertamenti, riceveva il diniego sia del predetto calciatore che del Presidente della A.S.D. Ponte di Ferro sig. Fortunato Policardi. Nelle more interveniva il sig. Damiano Policardi, dirigente accompagnatore ufficiale che aveva sottoscritto la distinta, il quale dichiarava all arbitro di rinunciare a fare partecipare all incontro il sig. Paolo Infurna. Infine è da rilevare che il sig. Paolo Infurna benché sia stato convocato per ben due volte dal Collaboratore della Procura Federale non si è presentato dinanzi al predetto organo inquirente. In ragione di quanto sopra appare inequivocabile la responsabilità dei sig.ri Fortunato Policardi, Damiano Policardi e Paolo Infurna in ordine a quanto rispettivamente ascritto in deferimento. Alla dichiarazione di colpevolezza dei predetti soggetti consegue la responsabilità diretta dell A.S.D. Ponte di Ferro ai sensi dei commi 1 e 2 dell art. 4 C.G.S. Le richieste della Procura Federale vanno, pertanto, accolte pur se ridefinite come in dispositivo, non ritenendosi di applicare alla società il punto di penalizzazione in quanto il sig. Infurna non ha partecipato alla gara, essendo stato il suo nominativo depennato dalla distinta di gara. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: 1) Inibizione per mesi quattro a carico del sig. Fortunato Policardi Presidente dell A.S.D. Ponte di Ferro; 2) Inibizione di mesi due a carico del sig. Damiano Policardi Dirigente dell A.S.D. Ponte di Ferro; 3) Squalifica per due gare a carico del sig. Paolo Infurna calciatore, tesserato all epoca dei fatti, per la A.S.D. Ponte di Ferro. 4) Ammenda di 300,00 (trecento/00) a carico dell A.S.D. Ponte di Ferro a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. Procedimento 32/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: a) Sig. CANNAVO STEVE, tesserato, all epoca dei fatti, quale calciatore della Soc. A.S.D. Robur; b) Sig. LO TURCO MAURIZIO, dirigente tesserato, all epoca dei fatti, per la Soc. A.S.D.Robur;

4 c) Sig. BUCALO DANIELE, tesserato, all epoca dei fatti quale calciatore per la Soc. A.S.D. Robur; d) A.S.D. ROBUR; La Procura Federale Interregionale, con nota 6544/190 pf16-17/cs/mb/vg del 19 dicembre 2016, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) Il sig. CANNAVÒ STEVE, tesserato, all epoca dei fatti, quale calciatore per la A.S.D. Robur: 1) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall art. 1 bis, comma 3, in relazione agli artt. 3 e 17 comma 5 del C.G.S., perché in quanto squalificato partecipava indebitamente alla gara Robur - Alias del 03.04.2016, in sostituzione del calciatore sig. Bucalo Daniele, regolarmente iscritto in distinta e ignaro della sostituzione di persona a suo danno; 2) Per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all art 1 bis comma 3, del C.G.S., per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della Giustizia sportiva sebbene ritualmente convocato per due volte, e più precisamente per il 21.09.2016 e per il 04.10.2016, omettendo di presentarsi al collaboratore della Procura Federale per rendere le dovute informazioni utili all indagine, senza presentare alcuna giustificazione. 2) Il sig. LO TURCO MAURIZIO, tesserato, all epoca dei fatti quale dirigente della A.S.D. Robur, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall art. 1 bis, comma 3 del C.G.S., in relazione agli artt. 3 e 17 comma 5 del C.G.S., per avere indebitamente utilizzato il calciatore Cannavò Steve, in precedenza squalificato, nella gara Robur - Alias del 03.04.2016 in sostituzione del calciatore Bucalo Daniele, iscritto regolarmente in distinta e ignaro della ordita sostituzione. 3) Il sig. BUCALO DANIELE tesserato, all epoca dei fatti quale calciatore per l A.S.D. Robur, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all art. 1 bis comma 3 del C.G.S., per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva sebbene ritualmente convocato per due volte e più precisamente per il 21.09.2016 e per il 04.10.2016, omettendo quindi di presentarsi al collaboratore della Procura Federale per rendere dovute informazioni utili all indagine, senza presentare alcuna giustificazione. 4) La A.S.D. Robur per la responsabilità diretta, ai sensi del primo comma dell art. 4 C.G.S., in relazione all operato dei propri tesserati e meglio specificato nelle rispettive contestazioni (meglio responsabilità oggettiva come rettificato in udienza). All udienza dibattimentale del 7 febbraio 2017, nessuno è comparso per i deferiti mentre, nei termini, è pervenuta a mezzo pec una memoria apparentemente riferibile al sig. Lo Turco con la quale ammette gli addebiti contestatigli. Il rappresentante della Procura Federale Interregionale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l applicazione delle seguenti sanzioni: CANNAVÒ STEVE due mesi di squalifica; LO TURCO MAURIZIO cinque mesi di inibizione; BUCALO DANIELE 3 giornate; A.S.D. ROBUR 600,00 di ammenda:

5 Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che dalla documentazione prodotta in atti (ed in particolare dalle dichiarazioni confessorie del sig. Maurizio Lo Turco al rappresentante della Procura Federale) risulta provato ogni oltre ragionevole dubbio che alla gara Robur/Alias del 03/04/2016, valevole per il campionato Provinciale di serie D C5 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Messina, ebbe effettivamente a partecipare con la maglia recante il n. 9 il sig. Steve Cannavò, giocando sotto le mentite spoglie del sig. Daniele Bucalo, peraltro senza averne titolo, in quanto a quella data risultava squalificato. In ragione di quanto sopra va, quindi, dichiarata la colpevolezza di tutti i deferiti in ragione di quanto a ciascuno addebitato, con accoglimento delle richieste della Procura Federale così come in dispositivo. In particolare per quanto attiene la posizione del calciatore sig. Steve Cannavò deve ritenersi che egli era ben consapevole di essere squalificato e nonostante ciò ha accettato di giocare sotto una falsa identità, così come lo stesso deve rispondere della mancata presentazione per ben due volte dinanzi all organo inquirente benché regolarmente convocato, senza addurre, peraltro, alcuna valida giustificazione. Per ciò che attiene la posizione del sig. Maurizio Lo Turco, ai fini della quantificazione della sanzione, deve tenersi in debito conto del comportamento processuale dello stesso, sia in sede di indagini sia dinanzi a questo Tribunale, ammettendo le proprie responsabilità. Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità oggettiva delle Società deferita. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Al calciatore sig. Steve Cannavò la sanzione della squalifica per mesi uno; Al dirigente sig. Maurizio Lo Turco l inibizione per mesi tre; Al calciatore sig. Daniele Bucalo la squalifica per due gare; All A.S.D. Robur la sanzione dell ammenda di 350,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. COLLEGIO 2 Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 07 febbraio 2017 ha assunto le seguenti decisioni: Procedimento 33/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. FEDERICO SILVIO ZITELLI (Presidente della A.P.D. TROINA S.C.); A.P.D. TROINA S.C. Campionato di 2^ categoria Stagione sportiva 2015 / 2016

6 La Procura Federale Interregionale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6547/194 pf16-17 CS/MB/vg del 19 dicembre 2016, il sig. Federico Silvio ZITELLI, quale Presidente della A.P.D. TROINA Sporting Club, per rispondere della violazione dell art. 1bis comma 1 C.G.S., in riferimento all art. 44 comma 1 del Regolamento L.N.D., per avere disatteso l obbligo per le società che partecipano al campionato Juniores Nazionale o Regionale di tesserare e affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota è stata altresì deferita l A.P.D. TROINA Sporting Club, per responsabilità diretta ai sensi dell art. 4 comma 1 C.G.S. A sostegno delle proprie ragioni la Procura Federale Interregionale ha prodotto: a) il foglio censimento della A.P.D. TROINA Sporting Club, riguardante la domanda di iscrizione al campionato regionale di 2^ categoria s.s. 2015/2016 (in tale ambito dovendosi ritenere il presente deferimento) nella quale non risulta indicato alcun tecnico abilitato; b) le distinte delle gare del campionato di 2^ categoria s.s. 2015/2016 Troina S.C. / Massimiliana C. del 02/03/2016, Troina S.C. / Libertas ACI del 03/04/2016 e C. di Clarenza / Troina S.C. del 06/12/2015, nelle quali per la Società deferita non era presente alcun tecnico abilitato. Le parti deferite non hanno fatto pervenire deduzioni difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate all udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale Interregionale ha insistito nelle ragioni del deferimento, con la superiore rettifica, chiedendo l applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Federico Silvio Zitelli; Ammenda di 600,00 a carico della A.P.D. Troina Sporting Club. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle indicate gare del Campionato di 2^ categoria s.s. 2015/2016 disputate dalla A.P.D. Troina S.C., nelle distinte ufficiali non è stato indicato il nominativo di alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, né alcuna indicazione in merito risulta dal foglio censimento allegato agli atti. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Federico Silvio Zitelli omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale Interregionale, con applicazione contenuta delle relative sanzioni, come indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Federico Silvio ZITELLI; Ammenda di 200,00 a carico della A.P.D. Troina Sporting Club. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. Il Tribunale Federale Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

7 Pubblicato in Palermo ed affisso all albo del C.R. Sicilia il 07 febbraio 2017 Il Segretario Maria Gatto Il Presidente Ing. Prof. Santino Lo Presti