FASCICOLO INFORMATIVO



Похожие документы
Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari

CONVENZIONE CL/05/207

(MG), Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT), Ricovero Ospedaliero (RO), Perdita Involontaria di Impiego (PII) Tasso di premio

FASCICOLO INFORMATIVO

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

FASCICOLO INFORMATIVO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

FASCICOLO INFORMATIVO

Nota Informativa. Distribuito da

POLIZZA N CL/03/792 PER L ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI PRESTITI FINALIZZATI. stipulato tra:

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

CONVENZIONE CL/05/205

FASCICOLO INFORMATIVO

UD7 I prestiti garantiti

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Circolare N.73 del 17 Maggio DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Assicurazioni RC Professionali

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE

Regolamento Sanimpresa

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per Mutuo BancoPosta POSTEPROTEZIONE MUTUO

CONVENZIONE COLLETTIVA N. CL/08/040 STIPULATA DA COMPASS SPA CON ALICO ITALIA SPA E CHARTIS EUROPE SA

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

AmministranD&O - la soluzione D&O per la Piccola e Media Impresa

LIFE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA TEMPORANEA CASO MORTE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia

SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II SEZIONI ATTUARIATO e AUTORIZZAZIONI E MERCATO Roma 23 Luglio 2008

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n. 5258

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della Polizza Collettiva n (ed. 05/2007)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA N. Ultimo aggiornamento del documento Contraente Denominazione Ragione sociale CF/ Partita IVA Sede in Via

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

DUAL Professionisti Edizione Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo ROMA regolamentotrasparenza@isvap.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA AI PRESTITI PERSONALI

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso

Prestiti Personali POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA CREDIT PROTECTION

DUAL D&O Tailor Made

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

DUAL D&O INFORMAZIONI GENERALI QUESTIONARIO. 1. La Società ha modificato la propria ragione sociale negli ultimi 5 anni?...

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: UTILIZZO E FINALITA

Questionario di valutazione dell adeguatezza del contratto Prodotti Salute

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

GUIDA ALL ASSISTITO LE PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA SANITARIA IN FORMA RIMBORSUALE E DIRETTA

DUAL Commercialisti visto di conformità

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E info@generalbrokers.it

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario ,00

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO TARIFFA CPD2

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/ Fax 051/808193

UD3 Le carte di credito

Polizza Assicurativa. Creditor Protection

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Транскрипт:

FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR PROTECTION INSURANCE AGOS SPA N CL/07/305 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITA PERMANENTE TOTALE, INABILITA TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO, MALATTIA GRAVE E PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO ABBINATA ALL EROGAZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DI AUTO NUOVE ED AUTO USATE Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Condizioni di Assicurazione; c) Glossario; d) Proposta di Assicurazione; deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Roma, 26/06/2007 Unionvita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Viale Castro Pretorio, 124 00185 Roma Capitale Sociale 22.351.000,00 i.v. P.IVA, C.F. e numero di iscrizione Reg. Imprese di Roma 04637801004 Società con Unico Socio Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/94 G.U. n. 12 del 16/1/95 e n. 323 del 5/8/96 G.U. n. 193 del 19/8/96 A Member Company of American International Group 1 di 38

A) NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La denominazione sociale della Compagnia è UNIONVITA ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in: Viale Castro Pretorio, 124-00185 ROMA Tel. 06/492161 Fax 06/49216300 www.unionvita.com - sede.roma@unionvita.com La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n 1 del 29/12/1994 G.U. n 12 del 16/01/1995 e n 323 del 05/08/1996 G.U. n 193 del 19/08/1996. Unionvita S.p.A. appartiene al Gruppo AIG American International Group. La Società di revisione è KPMG S.p.A. con sede in Via Ettore Petrolini, 2-00197 ROMA. 2. Conflitto di interessi Unionvita S.p.A. che commercializza il presente contratto, appartiene al Gruppo AIG (American International Group). Non essendoci alcun riconoscimento di utilità derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. La Società in ogni caso si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di accordi. B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto di assicurazione corrisponde alla durata del piano di rimborso del finanziamento definito in fase di sottoscrizione del contratto, fino ad un massimo di 120 mesi. La prestazione assicurativa consiste nell impegno dell Assicuratore a pagare, al Beneficiario designato in polizza: il capitale residuo del finanziamento in caso di Decesso, Invalidità Permanente Totale o Malattia Grave dell Assicurato; le rate di rimborso mensili del finanziamento in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro o Perdita Involontaria di Impiego dell Assicurato. 2 di 38

La totalità del premio viene utilizzata dall Assicuratore per far fronte ai rischi demografici previsti nel contratto, pertanto, nel caso in cui l evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. PROGRAMMA ASSICURATIVO RELATIVO AL PACCHETTO STEP Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. I lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi sono eligibili alla garanzia ITT, salvo che non abbiano i requisiti per l eligibilità alla garanzia PII (contratto di lavoro nel settore privato a tempo indeterminato sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con un anzianità minima comprovata di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro). Carenza: non prevista Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Prestazione in caso di Malattia Grave SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO 3 di 38

In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. Carenza: è previsto un periodo di carenza di 90 giorni, dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Carenza: è previsto un periodo di carenza di 90 giorni, dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. PROGRAMMA ASSICURATIVO RELATIVO AL PACCHETTO FLAT Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. 4 di 38

Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o dipendente ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Carenza: non prevista Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Esclusioni: Sono escluse da Programma Assicurativo le conseguenze di: a) dolo dell Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza dell assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non commerciale; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data d inizio dell assicurazione e loro seguiti e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, puerperio e patologie correlate; m) la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; n) ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata. o) Limitatamente alla garanzia MG sono in ogni caso escluse: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative. p) Limitatamente alla garanzia PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, 5 di 38

temporanei o ad interim ; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Prestazione massima La prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 31.000,00 in caso di Decesso, IPT o MG e di 1.000,00 al mese in caso di ITT o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Si raccomanda alla Contraente di leggere attentamente il contenuto della proposta di assicurazione, prima della sua sottoscrizione. 4. Premi Il premio assicurativo è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare. Relativamente al pacchetto Step : Finanziamento con durata compresa tra 1 e 59 mesi: il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 60 e 84 mesi: il premio unico è pari al 4,50% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 85 e 120 mesi: il premio unico è pari al 4,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto. Relativamente al pacchetto Flat : il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto indipendentemente dalla sua durata, in ogni caso compresa tra 1 e 120 mesi. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. Il premio viene versato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente all Assicuratore. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso. TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI Assicurazione Temporanea Caso Morte, Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Malattia Grave e Perdita Involontaria di Impiego a premio unico medio e capitale decrescente. IMPORTI DI PREMIO UNICO Età: qualsiasi Sesso: M/F - PACCHETTO STEP Durata (anni) Capitale assicurato 2 4 6 10 5.000,00 197,50 197,50 225,00 247,50 10.000,00 395,00 395,00 450,00 495,00 15.000,00 592,50 592,50 675,00 742,50 25.000,00 987,50 987,50 1.125,00 1.237,50 31.000,00 1.224,50 1.224,50 1.395,00 1.534,50 6 di 38

IMPORTI DI PREMIO UNICO Età: qualsiasi Sesso: M/F - PACCHETTO FLAT Durata (anni) Capitale assicurato 2 4 6 10 5.000,00 197,50 197,50 197,50 197,50 10.000,00 395,00 395,00 395,00 395,00 15.000,00 592,50 592,50 592,50 592,50 25.000,00 987,50 987,50 987,50 987,50 31.000,00 1.224,50 1.224,50 1.224,50 1.224,50 5. Partecipazione agli utili Non prevista. C INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi Costi applicati ai premi versati: PACCHETTO STEP Spese di emissione 0 Caricamento (in % del Premio) 60% Costo fisso 0 PACCHETTO FLAT Spese di emissione 0 Caricamento (in % del Premio) 73% Costo fisso 0 7. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti. 8. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n 917/86 e successive modifiche. Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti Vita e Danni: 7 di 38

PACCHETTO STEP : Premio per le garanzie del Ramo Vita (Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave): Durata in mesi 1-59 60-84 85-120 Detraibilità in % del premio lordo 34,94% 38,67% 44,65% Premio per la garanzia del Ramo Danni (Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Perdita Involontaria di Impiego): Durata in mesi 1-59 60-84 85-120 Detraibilità in % del premio lordo 65,06 % 61,33% 55,35% PACCHETTO FLAT : Premio per le garanzie del Ramo Vita (Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave): 56,20% del premio lordo; Premio per la garanzia del Ramo Danni (Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Perdita Involontaria di Impiego): 43,80% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale è prevista una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. Relativamente al pacchetto Step, la percentuale detraibile è pari al 37,56% per durate comprese tra 60 e 84 mesi e al 43,43% per durate comprese tra 85 e 120 mesi. La detrazione è riconosciuta, nei suddetti limiti, all Assicurato. D ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui l Assicurato sottoscrive la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo. Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno dell erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso di più di 60 giorni, 60 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 70 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, ITT, MG, e PII; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D, IPT e MG. Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata del finanziamento il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto. 8 di 38

10. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. 11. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, deve essere fornita all Assicuratore la documentazione indicata nell art. 8 delle Condizioni di Assicurazione Denuncia di sinistro ed obblighi relativi. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto alla Contraente entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, fatte salve specifiche disposizioni di legge. 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Assicuratore: UNIONVITA S.p.A - Servizio Clienti Viale Castro Pretorio, 124-00185 ROMA Fax 06/49216300 - e-mail sede.roma@unionvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma - Tel. 06/421331 corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Informativa in corso di contratto L Assicuratore si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse. UNIONVITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Dott. Piero Massimo Andreoni 9 di 38

B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: il richiedente del finanziamento che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: Unionvita S.p.A. - 00185 Roma, Viale Castro Pretorio n. 124 - con la quale la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Beneficiario: la Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica il sinistro. In caso di estinzione anticipata del finanziamento la prestazione verrà erogata direttamente all Assicurato (o ai suoi eredi). Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Agos S.p.A. - 20158 Milano, Via Bernina n. 7 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore per conto degli Assicurati. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore prevede due diversi pacchetti di garanzie a scelta dell Assicurato: A. Pacchetto Step : Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Malattia grave (MG) solo per chi non esercita alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici non eligibili alla garanzia PII; Perdita Involontaria d Impiego (PII) solo per i lavoratori dipendenti del settore privato. B. Pacchetto Flat : Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma il rischio delle garanzie IPT, MG e ITT deve essere necessariamente oggetto di un accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. Il rischio della garanzia PII deve essere riscontrato all interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla Legge Italiana. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell adesione al Programma Assicurativo, non abbiano compiuto 70 meno X anni di età (dove X rappresenta la durata del finanziamento espressa in anni) con un massimo assoluto di 65 anni di età non compiuti e possano sottoscrivere la seguente dichiarazione: "Avendo presa visione e ricevuto copia delle condizioni di assicurazione allegate, aderisco 10 di 38

all assicurazione vita e infortuni Coperto prevista a copertura del presente finanziamento. A tal fine dichiaro: non ho ancora compiuto 65 anni di età ed al termine del piano di rimborso del finanziamento non avrò ancora compiuto 70 anni di età; sono in buono stato di salute; non sono affetto da malattie o lesioni gravi che necessitino di un trattamento medico regolare; non sono mai stato assente dal lavoro, negli ultimi 12 mesi, per più di 30 giorni a causa di malattia o infortuni. Inoltre, se lavoratore dipendente del settore privato, dichiaro di percepire retribuzione e di non avere ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione nella quale vengo individuato come soggetto a una procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento. Sono a conoscenza della possibilità di essere sottoposto, a mie spese, a visita medica per certificare lo stato di salute. Si prega di verificare con attenzione l esattezza di quanto sopra riferito prima dell adesione, in quanto dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso e/o la cessazione della copertura. Non sono assicurabili eventuali coobbligati / garanti del contratto di finanziamento. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno dell erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso di più di 60 giorni, 60 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 70 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, ITT, MG, e PII; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D, IPT e MG. Estinzione anticipata del finanziamento: in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto. Recesso: l Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. ART. 5 PRESTAZIONI ASSICURATE A. IL PACCHETTO STEP COMPRENDE LE SEGUENTI GARANZIE: In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. 11 di 38

SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. I lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi sono eligibili alla garanzia ITT, salvo che non abbiano i requisiti per l eligibilità alla garanzia PII (contratto di lavoro nel settore privato a tempo indeterminato sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con un anzianità minima comprovata di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro). SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità 12 di 38

consecutive (o 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. B. IL PACCHETTO FLAT COMPRENDE LE SEGUENTI GARANZIE: In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o dipendente ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. ART. 6 LIMITAZIONI Carenza: non sono garantite le malattie gravi (garanzia MG) diagnosticate e/o i licenziamenti (garanzia PII) notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Prestazione massima: la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 31.000,00 in caso di Decesso, IPT o MG e di 1.000,00 al mese in caso di ITT o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Esclusioni: Per tutte le garanzie, sono escluse le conseguenze di: a) dolo dell Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza dell assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non commerciale; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data d inizio dell assicurazione e loro seguiti e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, puerperio e patologie correlate; 13 di 38

m) la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; n) ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata. o) Limitatamente alla garanzia MG sono in ogni caso escluse: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative. p) Limitatamente alla garanzia PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim ; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. ART. 7 PREMIO ASSICURATIVO B. Pacchetto Step : Finanziamento con durata compresa tra 1 e 59 mesi: il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 60 e 84 mesi: il premio unico è pari al 4,50% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 85 e 120 mesi: il premio unico è pari al 4,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto. C. Pacchetto Flat : il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto indipendentemente dalla sua durata, in ogni caso compresa tra 1 e 120 mesi. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. ART. 8 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica alla Contraente (800.65.30.42) saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. S intendono prescritte tutte le denunce inviate trascorsi 365 giorni dall evento. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. ART. 9 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, 124-00185 Roma, oppure via fax al numero 06/49216300 o all indirizzo e-mail sede.roma@unionvita.com. 14 di 38

Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 10 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ART. 11 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del Convenuto. 15 di 38

C) GLOSSARIO Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e la Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con la Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto dalla Contraente, che può coincidere o no con la Contraente stessa e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello della Contraente. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con la Compagnia e che versa alla Compagnia i premi pagati dagli Assicurati. Contratto di assicurazione: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico della Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità totale e permanente,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società al beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 16 di 38

Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dalla Società al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Società deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita Involontaria di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Polizza collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio annuo: importo versato annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione assicurata: somma che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dalla Contraente in fase pre-contrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Programma Assicurativo: insieme delle garanzie assicurative offerte dalla Società. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Società di erogare la prestazione assicurata. 17 di 38

Riserva di carenza: importo che corrisponde alla parte dei premi raccolta durante il periodo di carenza e relativa ad un rischio futuro. Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società di Assicurazione: Vedi Assicuratore. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. 18 di 38

D) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE N CL/07/305 PER L ASSICURAZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI ALL ACQUISTO AUTO NUOVE ED AUTO USATE stipulata tra: AGOS S.p.A. con sede in Milano - 20158 - Via Bernina, 7 di seguito definita Contraente e UNIONVITA S.p.A. con sede in Roma - 00185 - Viale Castro Pretorio, 124 di seguito definita Assicuratore ambedue congiuntamente le Parti 19 di 38

SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TERMINOLOGIA CONTRATTUALE Assicurato: il richiedente del finanziamento che abbia aderito al Programma Assicurativo sottoscrivendo l apposita clausola. Assicuratore: Unionvita S.p.A. - 00185 Roma, Viale Castro Pretorio n. 124 - con la quale la Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996. Beneficiario: la Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica il sinistro. In caso di estinzione anticipata del finanziamento la prestazione verrà erogata direttamente all Assicurato (o ai suoi eredi). Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Contraente: Agos S.p.A. - 20158 Milano, Via Bernina n. 7 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore per conto degli Assicurati. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Premio: la somma versata all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie prestate dall Assicuratore. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per cui è prestata l assicurazione. ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE Il Programma Assicurativo offerto dall Assicuratore prevede due diversi pacchetti di garanzie a scelta dell Assicurato: C. Pacchetto Step : Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Malattia grave (MG) solo per chi non esercita alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici non eligibili alla garanzia PII; Perdita Involontaria d Impiego (PII) solo per i lavoratori dipendenti del settore privato. D. Pacchetto Flat : Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) a seguito di infortunio o malattia. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma il rischio delle garanzie IPT, MG e ITT deve essere necessariamente oggetto di un accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. Il rischio della garanzia PII deve essere riscontrato all interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla Legge Italiana. 20 di 38

ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITA DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Sono assicurabili tutte le persone fisiche che, al momento dell adesione al Programma Assicurativo, non abbiano compiuto 70 meno X anni di età (dove X rappresenta la durata del finanziamento espressa in anni) con un massimo assoluto di 65 anni di età non compiuti e possano sottoscrivere la seguente dichiarazione: "Avendo presa visione e ricevuto copia delle condizioni di assicurazione allegate, aderisco all assicurazione vita e infortuni Coperto prevista a copertura del presente finanziamento. A tal fine dichiaro: non ho ancora compiuto 65 anni di età ed al termine del piano di rimborso del finanziamento non avrò ancora compiuto 70 anni di età; sono in buono stato di salute; non sono affetto da malattie o lesioni gravi che necessitino di un trattamento medico regolare; non sono mai stato assente dal lavoro, negli ultimi 12 mesi, per più di 30 giorni a causa di malattia o infortuni. Inoltre, se lavoratore dipendente del settore privato, dichiaro di percepire retribuzione e di non avere ricevuto dal mio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione nella quale vengo individuato come soggetto a una procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento. Sono a conoscenza della possibilità di essere sottoposto, a mie spese, a visita medica per certificare lo stato di salute. Si prega di verificare con attenzione l esattezza di quanto sopra riferito prima dell adesione, in quanto dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso e/o la cessazione della copertura. Non sono assicurabili eventuali coobbligati / garanti del contratto di finanziamento. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione al Programma Assicurativo, è riconosciuta all Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno dell erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso di più di 60 giorni, 60 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al compimento del 70 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, ITT, MG, e PII; al pagamento di una prestazione da parte dell Assicuratore nell ambito delle garanzie D, IPT e MG. Estinzione anticipata del finanziamento: in caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell Assicurato il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto. Recesso: l Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente. In tal caso, sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell Assicurato. ART. 5 PRESTAZIONI ASSICURATE C. IL PACCHETTO STEP COMPRENDE LE SEGUENTI GARANZIE: In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al 21 di 38

Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. I lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi sono eligibili alla garanzia ITT, salvo che non abbiano i requisiti per l eligibilità alla garanzia PII (contratto di lavoro nel settore privato a tempo indeterminato sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con un anzianità minima comprovata di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro). SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi 22 di 38

ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. D. IL PACCHETTO FLAT COMPRENDE LE SEGUENTI GARANZIE: In caso di Decesso (D) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del D. Il D deve avvenire prima del compimento del 70 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o dipendente ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 18 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. ART. 6 LIMITAZIONI Carenza: non sono garantite le malattie gravi (garanzia MG) diagnosticate e/o i licenziamenti (garanzia PII) notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Prestazione massima: la prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di cui è titolare, è di 31.000,00 in caso di Decesso, IPT o MG e di 1.000,00 al mese in caso di ITT o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Esclusioni: Per tutte le garanzie, sono escluse le conseguenze di: a) dolo dell Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza dell assicurazione; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non commerciale; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data d inizio dell assicurazione e loro seguiti e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; 23 di 38

h) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, puerperio e patologie correlate; m) la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; n) ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata. o) Limitatamente alla garanzia MG sono in ogni caso escluse: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici (rientranti nella tipologia che costituisce MG) conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza delle garanzie assicurative. p) Limitatamente alla garanzia PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim ; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. ART. 7 PREMIO ASSICURATIVO D. Pacchetto Step : Finanziamento con durata compresa tra 1 e 59 mesi: il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 60 e 84 mesi: il premio unico è pari al 4,50% del capitale iniziale del finanziamento richiesto; Finanziamento con durata compresa tra 85 e 120 mesi: il premio unico è pari al 4,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto. E. Pacchetto Flat : il premio unico è pari al 3,95% del capitale iniziale del finanziamento richiesto indipendentemente dalla sua durata, in ogni caso compresa tra 1 e 120 mesi. Il premio, una volta calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento e riscosso dalla Contraente come parte integrante della mensilità di rimborso. ART. 8 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica alla Contraente (800.65.30.42) saranno forniti all Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: 1) modulo di denuncia sinistro; 2) modulo di rapporto medico; 3) modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. S intendono prescritte tutte le denunce inviate trascorsi 365 giorni dall evento. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. 24 di 38

ART. 9 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, 124-00185 Roma, oppure via fax al numero 06/49216300 o all indirizzo e-mail sede.roma@unionvita.com. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. ART. 10 LEGGE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. ART. 11 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del Convenuto. 25 di 38

SEZIONE II DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE ART. 1 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE Il contratto collettivo di assicurazione si intende perfezionato nel momento in cui l'assicuratore riceve la proposta di assicurazione, contenuta nel presente fascicolo informativo, regolarmente datata e sottoscritta dalla Contraente. ART. 2 OBBLIGHI E MODALITA DI CONSEGNA DA PARTE DELLA CONTRAENTE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AGLI ASSICURATI La Contraente si impegna a consegnare all Assicurato copia delle Condizioni di Assicurazione (con caratteri di stampa non inferiori ad 11). Il Fascicolo Informativo è depositato presso la Contraente. La Contraente si impegna, altresì, a vigilare sul rispetto dell obbligo di informativa e di consegna delle Condizioni di Assicurazione da parte della propria rete commerciale. ART. 3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI In relazione al trattamento di dati personali, eventualmente anche sensibili, riguardanti gli Aderenti o Assicurati, loro familiari, parenti o comunque Beneficiari della presente Convenzione, la Contraente si impegna a: raccogliere e trattare tali dati soltanto per le finalità e con le modalità strettamente necessarie all esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, conformandosi pienamente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito la Normativa sulla Privacy ); curare, per conto dell Assicuratore e con specifico riferimento al trattamento dei predetti dati personali, l adempimento di ogni obbligo richiesto dalla Normativa sulla Privacy in relazione alle attività oggetto del contratto ed, in particolare, degli obblighi di informativa alle persone cui si riferiscono i dati ed, ove previsto, dell acquisizione del loro consenso, secondo le prassi e la modulistica indicate dalla presente Convenzione o comunque dall Assicuratore; non divulgare o cedere a terzi i dati personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza nell ambito delle attività, comunicando tali dati nei limiti stabiliti nella presente Convenzione o preventivamente autorizzati dall Assicuratore ed adottando ogni misura idonea ad assicurare la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati. La Contraente dichiara inoltre di essere informata che i propri dati personali saranno necessariamente oggetto di trattamento da parte di strutture e personale preposti dall Assicuratore, anche mediante strumenti elettronici, per l esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e dai connessi adempimenti amministrativi, secondo le modalità e nei limiti indicati nella medesima Convenzione. La Contraente potrà in qualunque momento rivolgersi all Assicuratore, presso Viale Castro Pretorio, 124, per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati personali e per l esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla Privacy (art. 7 del D.Lgs. 196/2003). ART. 4 TERMINI DELL ACCORDO TRA LE PARTI Resta inteso che eventuali future statuizioni dell ISVAP (Autorità di Controllo) troveranno automatica applicazione nella presente Convenzione. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione alla Contraente, con indicazione di obbligo di comunicazione agli Assicurati per la parte di loro interesse. In particolare le Parti si impegnano ad adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nei modi e nei tempi stabiliti dal predetto regolamento. ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione viene stipulata con effetto dalle ore 00.00 del 01/07/2007 e termine alle ore 24.00 del 31/12/2007. Successivamente alla suddetta data, essa si intenderà tacitamente rinnovata per un 26 di 38

anno e così successivamente, salvo disdetta data da una delle Parti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi con almeno 3 mesi di preavviso sulla scadenza annuale del contratto. Le Parti si riservano comunque la facoltà di modificare, di comune accordo, i termini della presente Convenzione prima di ogni scadenza anniversaria o nel caso in cui intervengano sostanziali modifiche nelle caratteristiche dei finanziamenti erogati. In questo caso la Convenzione rimarrà in vigore alle presenti condizioni esclusivamente per quegli Assicurati che alla data delle modifiche si trovino già inclusi in garanzia. La Contraente si impegna a dare comunicazione delle variazioni intervenute ai nuovi Assicurati per la parte di loro interesse. ART. 6 DISDETTA DELLA CONVENZIONE In caso di disdetta della presente Convenzione, l Assicuratore mantiene in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza di ciascun finanziamento già assicurato. Dalla data della disdetta non potrà però perfezionarsi alcuna nuova adesione. Le disposizioni previste dalla presente Convenzione si intendono integralmente applicabili. ART. 7 CONTROVERSIE In caso di divergenze sulla natura dell evento o sulla misura dell indennizzo, le Parti si impegnano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle disposizioni della presente Convenzione. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dalla Contraente entro 30 giorni dal giorno in cui è stata comunicata la decisione dell Assicuratore e deve essere fatta per iscritto, con indicazione del nome del medico designato dalla Contraente, dopodiché l Assicuratore comunica alla Contraente entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, l Assicuratore convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel capoluogo della Regione ove sia la residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 27 di 38

SEZIONE III DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 1. ADEMPIMENTI PER L ADESIONE 1.1. Modalità di adesione L assicurazione viene proposta dalla Contraente o dalle persone da questa delegate. I richiedenti vengono assicurati a condizione di poter sottoscrivere la dichiarazione di buona salute, al momento della loro adesione al Programma Assicurativo. 1.2. Informazioni alla clientela La Contraente, con i suoi partner delegati alla distribuzione del prodotto finanziario, si impegna a fornire informazioni ed assistenza ai propri clienti relativamente alle formalità di adesione, al contenuto del Programma Assicurativo ed alle garanzie proposte. L Assicuratore si impegna a fornire alla Contraente un supporto operativo a tal fine. La Contraente ed i suoi partner hanno l obbligo di informare il richiedente della sua non assicurabilità, qualora anche una soltanto delle condizioni di assicurazione poste nella dichiarazione di buona salute non risulti soddisfatta (limiti di età superati alla data di adesione, ecc.). 1.3. Controlli preliminari effettuati dalla Contraente prima della registrazione delle adesioni La Contraente beneficia di una delega totale da parte dell Assicuratore relativamente all adesione dei richiedenti. L Assicuratore pertanto non può rifiutarsi di accettare la copertura delle persone la cui adesione sia stata registrata in ottemperanza delle regole più avanti specificate: a) Età La Contraente si impegna a registrare unicamente quelle adesioni che risultino conformi ai limiti anagrafici stabiliti nella presente Convenzione. Le richieste di adesione di coloro che non soddisfano le condizioni anagrafiche riportate in Convenzione, non possono essere accettate dalla Contraente, che ha l obbligo di informare i richiedenti del rigetto della loro richiesta di adesione. b) Volontà di adesione La Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei richiedenti che abbiano manifestato per iscritto la volontà di adesione firmando l apposita dichiarazione. c) Firma del contratto La Contraente si impegna a registrare unicamente le adesioni dei richiedenti il cui contratto sia stato regolarmente sottoscritto. d) Data del contratto La Contraente si impegna a verificare che nel contratto venga apposta la data della sottoscrizione. e) Archiviazione del contratto Ciascun contratto sottoscritto è sistematicamente archiviato dalla Contraente, dopo che sia stata consegnata al cliente copia delle Condizioni di Assicurazione. 1.4. Accettazione e registrazione delle adesioni a) Accettazione in copertura da parte della Contraente L accettazione in copertura del richiedente è delegata totalmente alla Contraente; tale accettazione è automatica se la Contraente ha verificato la sussistenza dei requisiti specificati nel precedente articolo. 28 di 38

Nessun documento cartaceo è trasmesso all Assicuratore nell ambito della procedura di accettazione: l originale del contratto (che include la dichiarazione di adesione al Programma Assicurativo) è conservato dalla Contraente nell archivio delle posizioni assicurate ed una copia di tale documento sarà consegnata all Assicuratore in caso di sinistro. Il contratto con le Condizioni di Assicurazione vale come certificato di assicurazione nei confronti degli Assicurati; l accettazione del rischio da parte dell Assicuratore è formalizzata con l erogazione del finanziamento «con assicurazione» da parte della Contraente e con il conseguente prelievo del relativo premio. b) Registrazione e trasmissione dei dati da parte della Contraente Le adesioni accettate sono registrate progressivamente dalla Contraente nei propri archivi. La Contraente ha l obbligo di inviare mensilmente all Assicuratore, nei primi 10 giorni del mese successivo rispetto a quello di competenza, un archivio di tipo informatico contenente il riepilogo delle posizioni assicurate nel mese di competenza e delle eventuali posizioni chiuse anticipatamente nel medesimo mese. Le caratteristiche tecniche di tale archivio informatico saranno determinate con accordo tra le Parti. L Assicuratore si impegna formalmente ad utilizzare le informazioni contenute in questo archivio unicamente per quanto attiene all applicazione della presente Convenzione, così come convenuto con la Contraente, in totale conformità e rispetto con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003. In particolare è fatto esplicito divieto all Assicuratore di utilizzare tali informazioni per fini commerciali propri o di terzi, salvo differenti accordi intervenuti con la Contraente. A1- Archivio delle posizioni assicurate (tale archivio è composto dalla totalità delle nuove posizioni assicurate alla data corrispondente all ultimo giorno del mese di competenza): 1. Tipo di contratto; 2. Numero del contratto di finanziamento; 3. Codice Cliente; 4. Nome Cliente; 5. Cognome Cliente; 6. Codice Fiscale Cliente; 7. Tipo finanziamento; 8. Data di nascita; 9. Sesso; 10. Data di erogazione del finanziamento; 11. Data di scadenza della prima rata del finanziamento; 12. Data di scadenza prevista del finanziamento (prelievo dell ultima rata); 13. Durata dell ammortamento espressa in mesi; 14. Valuta; 15. Capitale iniziale del finanziamento; 16. Capitale residuo del finanziamento; 17. Capitale finanziato; 18. Premio al lordo delle imposte; 19. Tasso di interesse annuo applicato (T.A.N.); 20. Importo della rata mensile di rimborso; 21. Stato pratica (O = operativa; R = revocata); 22. Codice assicurazione. 2. PREMI Tutte le somme incassate dalla Contraente per conto dell Assicuratore, sia direttamente che a mezzo di incaricati, sono di sola ed esclusiva proprietà dell Assicuratore stesso. Tali somme devono essere 29 di 38

versate in un conto separato e costituiscono un patrimonio autonomo da quello della Contraente. Sul conto separato non sono ammesse azioni esecutive che non siano quelle degli Assicurati o dell Assicuratore per i propri crediti. Sul conto inoltre non è ammessa l azione neppure compensativa da parte dell Istituto depositario. Il premio viene versato in via anticipata ed in un unica soluzione dalla Contraente all Assicuratore. Il versamento dei premi complessivi raccolti nel mese di competenza viene effettuato, a mezzo di bonifico bancario, entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese stesso, sulle seguenti coordinate bancarie: Unionvita S.p.A. - Banca Popolare Commercio & Industria - ABI 05048 - CAB 03201 - CIN F - C/C 000000001899. Qualora l importo complessivo dei premi versato dalla Contraente non risultasse equivalente a quello calcolato dall Assicuratore sulla base delle posizioni assicurate, si procederà alla regolazione positiva o negativa del premio direttamente sulla successiva scadenza mensile, secondo le medesime modalità. 3. SINISTRI 3.1. Procedura di denuncia a) Formalità preliminari In caso di sinistro, il denunciante deve chiamare il più presto possibile la Contraente al numero telefonico indicato nelle Condizioni di Assicurazione, al fine di ottenere ogni dettagliata informazione sulle modalità di denuncia. A seguito di questa telefonata, la Contraente, dopo aver verificato la posizione del cliente (adesione al Programma Assicurativo ed esistenza di un capitale residuo alla data del sinistro) invia al denunciante i seguenti moduli predisposti dall Assicuratore: - modulo di denuncia sinistro; - modulo di rapporto medico; - modulo per il trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. n 196/2003). b) Forma della denuncia e documenti giustificativi Solo le denunce ricevute in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti si considerano valide, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. 3.2. Pre-convalida da effettuarsi dalla Contraente prima dell invio della pratica all Assicuratore Al momento del ricevimento della denuncia di sinistro, la Contraente deve effettuare una preconvalida della pratica relativa alla posizione assicurata, prima di provvedere all invio della denuncia all Assicuratore. La Contraente dovrà inviare all Assicuratore, unitamente alla pratica pre-convalidata, la documentazione relativa all adesione al Programma Assicurativo da parte dell Assicurato che ha subito il sinistro. La pre-convalida comporta la conformità delle pratiche sinistri ai seguenti punti: a) Il contratto deve risultare assicurato Per ogni denuncia di sinistro ricevuta, la Contraente deve accertare che il relativo contratto sia assicurato nell ambito della presente Convenzione. Se al numero del contratto non corrisponde un titolare assicurato, la Contraente ha l obbligo di informare il denunciante che il sinistro non può essere indennizzato in quanto il titolare del contratto non ha aderito al Programma Assicurativo. La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata in una comunicazione inviata al denunciante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. b) Il contratto deve evidenziare un capitale residuo maggiore di zero La Contraente deve assicurarsi che il contratto presenti effettivamente un capitale residuo da rimborsare alla data del sinistro. Nel caso in cui il contratto sia stato interamente 30 di 38

rimborsato, la Contraente ha l obbligo di informare il denunciante che il sinistro non può essere indennizzato in quanto il capitale residuo risulta pari a zero. La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata in una comunicazione inviata al denunciante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. c) La persona che ha subito il sinistro deve coincidere con l Assicurato La Contraente deve assicurarsi che la persona che ha subito il sinistro sia l Assicurato (coincidenza tra i dati anagrafici riportati nella denuncia di sinistro e quelli contenuti nell archivio delle posizioni assicurate). Qualora non vi sia tale coincidenza, la Contraente, dopo aver verificato che non si tratti di un errore informatico interno, s incarica di comunicare al denunciante che l evento non fa riferimento ad una persona assicurata nell ambito della presente Convenzione (può quindi trattarsi di una terza persona o più semplicemente di un coobbligato / garante non assicurato del contratto). La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata dalla Contraente mediante invio al denunciante di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. d) Età dell Assicurato al momento del sinistro La Contraente deve verificare che l Assicurato, alla data del sinistro, non abbia raggiunto i limiti anagrafici previsti dalla presente Convenzione. Nel caso in cui tali limiti siano stati superati, la Contraente ha l obbligo di informare il denunciante che il sinistro non può essere indennizzato. La ragione del rigetto dovrà essere esplicitata in una comunicazione inviata al denunciante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. e) Esistenza della documentazione giustificativa richiesta La Contraente deve assicurarsi che la documentazione giustificativa necessaria per ciascuna tipologia di sinistro sia contenuta all interno della relativa pratica. Nel caso in cui la pratica relativa al sinistro risultasse incompleta in uno o più elementi, la Contraente deve richiedere ulteriori informazioni inviando al denunciante una comunicazione scritta precisando la richiesta della documentazione mancante. 3.3. Adempimenti della Contraente Trasmissione delle pratiche sinistri all Assicuratore Dopo la fase di pre-convalida, la Contraente deve inviare all Assicuratore nel più breve termine possibile tutte le denunce di sinistro ricevute, registrate singolarmente in pratiche che devono contenere: - copia del contratto sottoscritto dalla persona che ha subito il sinistro; - copia del piano di ammortamento del finanziamento; - il modulo di denuncia sinistro; - il modulo di rapporto medico; - il modulo per il trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili dell Assicurato (D.Lgs. n 196/2003); - i documenti giustificativi richiesti; - l indicazione del capitale residuo dovuto garantito (definito in conformità alla presente Convenzione). 3.4. Adempimenti dell Assicuratore a) Ricezione delle pratiche Documenti mancanti Le pratiche preparate dalla Contraente saranno esaminate dall Assicuratore che provvederà direttamente a richiedere al denunciante (con copia alla Contraente per conoscenza) tutte le ulteriori informazioni che si renderanno necessarie in merito alla corretta valutazione del sinistro (eventuali documenti mancanti od insufficienti). L Assicuratore utilizzerà la seguente procedura: G: Invio di una comunicazione scritta contenente la richiesta di fornire ulteriori informazioni; 31 di 38

G+30: Invio di una comunicazione scritta di sollecito; G+60: Invio di una comunicazione scritta di archiviazione senza seguito della pratica. Le pratiche relative ai sinistri verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. b) Ulteriori informazioni Se le informazioni raccolte non permettono di valutare in maniera corretta l indennizzabilità del sinistro in relazione alle garanzie previste, l Assicuratore può richiedere ulteriore documentazione, anche se ciò non sia stato inizialmente previsto, con l avvertenza che tale documentazione deve assolutamente avere rapporto diretto con le condizioni di applicazione della garanzia, così come portate a conoscenza dell Assicurato. c) Controllo medico L Assicuratore ha la facoltà di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni ad essa comunicate. Qualunque sia la documentazione fornita, compresi i giustificativi rilasciati dagli Enti preposti alle assicurazioni sociali, questa non è vincolante per l Assicuratore. d) Trattamento attivo delle pratiche sinistri L Assicuratore alla ricezione della denuncia completa (con tutte le eventuali ulteriori informazioni richieste) si impegna a notificare entro 15 giorni al denunciante ed alla Contraente la sua decisione di indennizzare o di rigettare il sinistro, salvo casi particolari. - In caso di indennizzo: l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto alla Contraente entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. - In caso di sinistro non indennizzabile: l Assicuratore invia al denunciante (con copia alla Contraente per conoscenza) una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene specificata la ragione del rigetto. - False dichiarazioni: nel caso in cui venga provata con certezza una falsa dichiarazione, l adesione dell Assicurato sarà dichiarata nulla, con notifica all Assicurato (o ai suoi eredi) di tale nullità attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale viene esplicitata la motivazione di tale decisione (con copia alla Contraente per conoscenza). e) Indennizzo di un sinistro Il pagamento dei sinistri viene effettuato direttamente alla Contraente attraverso bonifici bancari, con invio di una comunicazione ai relativi Assicurati per conoscenza. Questo pagamento viene effettuato due volte al mese raggruppando tutti i sinistri liquidati in quei periodi. 4. CONTENZIOSO CON LA CLIENTELA 4.1. Contestazione scritta del denunciante sull applicazione dell assicurazione o sulla gestione di un sinistro La risposta viene fornita dall Assicuratore (con copia alla Contraente per conoscenza). Per elaborare la suddetta risposta l Assicuratore, prima di ogni altra cosa, prende contatto con la Contraente per ottenere tutta la documentazione contrattuale o eventuali altre informazioni utili. Qualora vi sia incertezza in merito alla risposta da fornire al denunciante, le Parti dovranno raggiungere un accordo in via preliminare prima di procedere all elaborazione della risposta. Qualora la contestazione venga ricevuta direttamente dalla Contraente, quest ultima dovrà comunicarla all Assicuratore. 4.2. Azione giudiziaria esercitata su iniziativa dell Assicurato (o dei suoi eredi) L Assicuratore assume direttamente a suo carico la procedura. Se l azione è esercitata contro la Contraente, quest ultima chiamerà in garanzia l Assicuratore dopo averlo preventivamente 32 di 38

informato, trasmettendogli tutta la documentazione contrattuale ed ogni elemento utile. L Assicuratore notificherà alla Contraente la decisione giudiziale. 5. CONTROLLO L Assicuratore, nel rispetto dei diritti degli Assicurati ed in conformità alle disposizioni della legislazione in vigore, può richiedere una verifica in merito all espletamento da parte della Contraente dei compiti che gli sono stati delegati nel formale rispetto della presente Convenzione. Rimane convenuto che la Contraente debba accettare, in qualsiasi momento, la visita dei revisori incaricati dall Assicuratore che hanno il compito di effettuare le verifiche sulla gestione ad essa delegata, sulla base dei principi sopra richiamati. In tale occasione i revisori sono autorizzati a prendere visione di tutte le informazioni correlate ai compiti delegati alla Contraente (registri, archivi informatici, pratiche relative alle posizioni assicurate) nonché a richiedere l assistenza dello stesso in questa consultazione. La Contraente e l Assicuratore fisseranno, di comune accordo, la data in cui avverrà il controllo, che dovrà aver luogo entro il quinto giorno successivo alla data in cui è stata formulata la richiesta da parte dell Assicuratore. Il controllo è effettuato da dipendenti dell Assicuratore. Un resoconto del controllo dovrà essere trasmesso alla Contraente. In linea di massima, le parti si impegnano a ricorrere ad una procedura preliminare di conciliazione per ogni lite che potrà sorgere tra i firmatari della presente Convenzione relativamente alle sue condizioni di applicazione. In mancanza di un accordo accettabile tra le parti, la lite verrà giudicata dal tribunale competente. Più in particolare, qualora a seguito di un errore chiaramente commesso da parte della Contraente nell esercizio della sua indagine, l Assicuratore sia costretto a liquidare un sinistro altrimenti non liquidabile, l Assicuratore potrà chiedere alla Contraente il risarcimento dell intera somma liquidata o parte di essa, a seconda della gravità dell errore commesso. Rimane convenuto che la Contraente si impegna ad accettare tale richiesta di risarcimento nel caso in cui le venga presentata dall Assicuratore. 33 di 38

SEZIONE IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 1. PREMIO 1.1. Tassi di premio A - Pacchetto Step - codice prodotto 551 TASSI DI PREMIO UNICO LORDO IN % DEL CAPITALE INIZIALE E IN FUNZIONE DELLA DURATA DURATA 1-59 60-84 85-120 Decesso 1,130% 1,420% 1,800% Invalidità Permanente Totale 0,210% 0,270% 0,350% Inabilità Temporanea Totale 0,450% 0,500% 0,530% Perdita Involontaria di Impiego 2,120% 2,260% 2,210% Malattia Grave 0,040% 0,050% 0,060% TOTALE 3,950% 4,500% 4,950% B - Pacchetto Flat - codice prodotto 501 TASSI DI PREMIO UNICO LORDO IN % DEL CAPITALE INIZIALE DURATA 1-120 Decesso 1,870% Invalidità Permanente Totale 0,350% Inabilità Temporanea Totale 1,730% TOTALE 3,950% L Assicuratore si riserva il diritto di modificare i tassi di premio qualora le caratteristiche dei finanziamenti, indicate di seguito, non siano rispettate. Di tali modifiche verrà data immediata comunicazione alla Contraente. Prestiti finalizzati all acquisto di auto nuove ed auto usate: a) Durata massima: 120 mesi; b) Importo massimo: 31.000,00; c) Differimento di rimborso: medio 3 mesi / massimo 6 mesi; La Contraente s impegna ad informare l Assicuratore nel caso in cui: si modifichino le caratteristiche dei finanziamenti erogati o la tipologia degli Assicurati; i finanziamenti siano distribuiti attraverso una diversa rete commerciale o con una particolare distribuzione territoriale; intervengano altri elementi che abbiano una correlazione diretta con il rischio assicurato. 34 di 38

1.2. Flussi tra le Parti Il versamento dei premi complessivi all Assicuratore viene effettuato mensilmente da parte della Contraente entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa di ogni mese di competenza e corrisponde al totale dei premi unici, al lordo delle imposte, raccolti durante il mese di competenza per l insieme delle operazioni effettuate con l assicurazione durante il periodo. 2. COMPETENZE I tassi di premio comprendono: Per la Contraente, le provvigioni calcolate sull ammontare dei premi netti imposte: PROVVIGIONI IN % DEI PREMI NETTI IMPOSTE Provvigioni 0,00% Per l Assicuratore, le spese di gestione calcolate sull ammontare dei premi netti imposte: SPESE DI GESTIONE IN % DEI PREMI NETTI IMPOSTE Spese di gestione 3,00% Per lo Stato, le imposte di assicurazione calcolate sull ammontare dei premi netti imposte (garanzie ITT e PII). Alla data in cui viene redatta la presente Convenzione sono le seguenti: IMPOSTE DI ASSICURAZIONE IN % DEI PREMI NETTI IMPOSTE Imposte di Assicurazione 2,50% In caso di variazione del tasso delle imposte di legge applicabile, verranno automaticamente effettuate le necessarie modifiche dei tassi di premio precedentemente indicati. Emessa in Roma, in due originali ad un unico effetto, il 26/06/2007 LA CONTRAENTE L ASSICURATORE La Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 c.c., le disposizioni della Convenzione qui richiamate: Sezione I - Condizioni di Assicurazione - art. 2 Garanzie; art. 4 Decorrenza e durata del Programma Assicurativo; art. 5 Prestazioni assicurate; art. 8 Denuncia di sinistro ed obblighi relativi; art. 11 Foro competente; Sezione II - Disposizioni relative al contratto collettivo di assicurazione - art. 1 Perfezionamento del contratto collettivo di assicurazione; art 2 Obblighi e modalità di consegna da parte della Contraente delle Condizioni di Assicurazione agli Assicurati; art. 3 Trattamento dei dati personali e sensibili; art. 4 Termini dell accordo tra le parti; art. 5 Durata della Convenzione; art 7 Controversie. LA CONTRAENTE 35 di 38

La Contraente dichiara, altresì, di aver compilato e sottoscritto il Questionario sull Adeguatezza del Contratto e di aver preso visione e ricevuto copia del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. LA CONTRAENTE 36 di 38

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO Spettabile Contraente, Il presente questionario ha lo scopo di acquisire informazioni idonee a valutare l adeguatezza, alle Vostre esigenze, del contratto che intendete sottoscrivere. Poiché la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione, Vi preghiamo di sottoscrivere la Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste sotto riportata, qualora non intendiate rispondere alle domande del questionario. A. Informazioni anagrafiche 1. Ragione sociale B. Informazioni sull attuale situazione assicurativa 1. Attualmente avete sottoscritto altre coperture assicurative vita a protezione dei vostri clienti? SI NO 2. Se SI, specificare se: - Risparmio/Investimento - Previdenza/Pensione Complementare - Protezione assicurativa di rischio Creditor Protection Insurance C. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto 1. Considerato che le coperture collettive Creditor Protection Insurance rispondono alle esigenze di un Istituto bancario/finanziario che desidera proteggere il proprio cliente dal verificarsi di determinati eventi attinenti la vita umana (con il rimborso del debito del finanziamento e/o della carta di credito) quali sono gli obiettivi assicurativi che intendete perseguire con la Convenzione n CL/ 07/305? - Risparmio/Investimento - Previdenza/Pensione Complementare - Protezione assicurativa di rischio Creditor Protection Insurance 2. Intendete perseguire i Vostri obiettivi assicurativi con: Premi unici Premi periodici Data La Contraente DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 37 di 38

Dichiariamo di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell adeguatezza del contratto o anche ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell adeguatezza del contratto alle nostre esigenze assicurative. La Contraente DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA L Assicuratore dichiara di aver informato la Contraente dei principali motivi, sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. L Assicuratore La Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. La Contraente 38 di 38