Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama

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Traduzione 1 0.748.127.196.27 Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama Conchiuso il 21 aprile 1964 Approvato dall Assemblea federale il 9 dicembre 1965 2 Entrato in vigore il 29 marzo 1966 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Panama, animati dal desiderio di sviluppare, nei limiti del possibile, la cooperazione internazionale nel settore dei trasporti aerei, e animati dal desiderio di conchiudere un accordo per stabilire dei servizi aerei fra i rispettivi territori, hanno designato i loro plenipotenziari nelle persone di: (seguono i nomi) i quali, dopo essersi scambiati le credenziali e trovatele in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Per l applicazione del presente accordo e dell allegato: a. l espressione «Convenzione» indica la convenzione relativa all aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 3 ; b. l espressione «autorità aeronautiche» indica: per la Svizzera, l Ufficio aeronautico federale 4 ; per il Panama, il Ministero di governo e giustizia oppure, in ambedue i casi, qualsiasi ente o persona autorizzati ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto Ufficio, rispettivamente Ministero; c. l espressione «impresa designata», o «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato per svolgere i servizi convenuti indicati nell allegato; d. l espressione «territorio» ha il significato definito nell articolo 2 della Convenzione; RU 1966 736; FF 1965 I 1075 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 DF del 9 dic. 1965 (RU 1966 735) 3 RS 0.748.0 4 Oggi «Ufficio federale dell aviazione civile». 1

0.748.127.196.27 Aviazione e. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scalo non commerciale» hanno il significato definito nell articolo 96 della Convenzione. Art. 2 1. Per esercitare i servizi aerei internazionali regolari, indicati nell allegato, ciascuna Parte, salve restando le disposizioni del presente accordo, concede all impresa o alle imprese designate dall altra Parte i privilegi seguenti: a. di sorvolare il suo territorio, senza atterrarvi; b. di effettuarvi scali non commerciali; c. d imbarcarvi o sbarcarvi, in traffico internazionale e nei punti menzionati in allegato, passeggeri, posta e merci. 2. Ciascuna parte contraente designa una o più imprese di trasporti aerei per svolgere i servizi convenuti. Art. 3 1. Salvo restando le disposizioni dell articolo 9, ciascuna Parte concede senza indugio l autorizzazione d esercizio alla o alle imprese designate dell altra Parte. 2. Tuttavia, prima di essere autorizzate a iniziare i servizi convenuti, l impresa o le imprese designate possono essere richieste di fornire all autorità aeronautica dell altra Parte la prova che adempiono alle condizioni prescritte in leggi e regolamenti che detta autorità deve ordinariamente applicare per l esercizio dei servizi aerei internazionali. Art. 4 1. Le imprese designate fruiscono, nello svolgimento dei servizi convenuti fra i territori delle Parti, d un trattamento fondato sul principio della reciprocità e dell uguaglianza di possibilità. 2. L impresa o le imprese designate di ciascuna Parte devono considerare gli interessi della o delle imprese designate dall altra Parte alfine di non pregiudicare i servizi svolti da quest ultime su tutte le stesse linee o parte di esse. 3. La capacità di trasporto offerta dalla o dalle imprese designate deve essere adeguata alla domanda di traffico. 4. Lo scopo principale dei servizi convenuti è quello d offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l impresa o le imprese e i punti serviti sulle linee specificate. 5. Il diritto dell impresa o delle imprese designate per trasportare del traffico internazionale fra il territorio dell altra Parte e i territori di Paesi terzi è esercitato conformemente ai principi generali dello sviluppo normale, stabiliti dalle Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata: 2

Servizi aerei Accordo con Panama 0.748.127.196.27 a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato la o le imprese; b. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, tenuto debito conto dei servizi regionali e locali; e c. alla necessità d uno svolgimento economico dei servizi convenuti. Art. 5 1. Le tariffe dei servizi convenuti devono essere stabilite sulla base di tutti gli elementi utili come il costo dell esercizio, il tipo dell apparecchio in servizio, gli utili adeguati, le caratteristiche dei voli e devono corrispondere alle tariffe riscosse dalle altre imprese d aerotrasporti che già esercitassero quelle linee completamente o in parte. Le tariffe saranno formate giusta le disposizioni seguenti: 2. Le tariffe sono stabilite, se possibile, per ogni linea, d intesa con le imprese designate. Per tale scopo le imprese designate s accordano direttamente dopo aver consultato le altre imprese di trasporti aerei che praticano le stesse linee, in tutto o in parte, per conto di Paesi terzi. L accordo dev essere possibilmente realizzato tenendo conto delle raccomandazioni dell organismo internazionale che disciplina ordinariamente tale questione. 3. In ogni caso, le tariffe convenute conformemente alle regole surriferite devono essere sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti, il più tardi entro trenta giorni innanzi alla data della loro entrata in vigore. Detto periodo può essere ridotto in casi speciali semprechè vi sia il consenso delle autorità aeronautiche. 4. Se le imprese designate non arrivano a un intesa, o se una delle Parti non può approvare le nuove tariffe all uopo sottopostele, conformemente alla procedura surriferita, la soluzione va ricercata mediante accordi tra le autorità aeronautiche delle due Parti. 5. Permanendo delle divergenze, si deve ricorrere alla procedura arbitrale disposta all articolo 13. Nel frattempo restano in vigore le tariffe già applicate. Art. 6 Ciascuna Parte accorda all altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, dei redditi netti conseguiti sul proprio territorio, col trasporto di passeggeri, bagagli, posta e merci, dalla o dalle imprese designate di quest altra Parte. Ove il servizio dei pagamenti fosse disciplinato tra le Parti mediante accordo speciale, si applicheranno le pertinenti disposizioni del medesimo. Art. 7 1. Gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale dalla o dalle imprese designate di una Parte, l attrezzatura normale, le riserve di carburanti e di lubrificanti come pure le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e il tabacco, sono esonerati, all entrata nel territorio dell altra Parte, da ogni dazio, spesa di ispe- 3

0.748.127.196.27 Aviazione zione o altro diritto e tassa analoga, a condizione però che le attrezzature e le provviste siano trattenute a bordo fino alla riesportazione. 2. Vanno esenti dai medesimi diritti o tasse, salve restando quelle riscosse per i servizi resi: a. le provviste di bordo acquistate nel territorio d una Parte, nel limite stabilito dalle autorità e imbarcate sugli aeromobili che assicurano un servizio internazionale dell altra Parte; b. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo, importati sul territorio di una Parte e destinati alla manutenzione o alla riparazione degli aeromobili utilizzati in servizio internazionale. 3. I carburanti e i lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili utilizzati, in traffico internazionale, dalla o dalle imprese designate dall altra Parte godranno di un trattamento altrettanto favorevole di quello che la Prima Parte applica alle analoghe imprese nazionali o della nazione più favorita, per quanto concerne gli stessi diritti e tasse, salvo le tasse riscosse in virtù di servizi prestati, anche se, i rifornimenti in questione debbano essere consumati sorvolando il territorio della Parte in cui essi sono stati presi a bordo. 4. L attrezzatura normale di bordo, i prodotti e gli approvvigionamenti imbarcati negli aeromobili di una Parte possono essere scaricati sul territorio dell altra Parte solo con l autorizzazione delle autorità doganali di questo Paese. Essi restano pertanto sotto controllo fintanto che siano riesportati o dichiarati alle autorità menzionate. Art. 8 1. Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l entrata e l uscita degli aeromobili in servizi internazionali, oppure l esercizio e la navigazione di detti aeromobili sul suo territorio, si applicano parimente all impresa designata dall altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che, sul territorio di una Parte, disciplinano l entrata, la permanenza e l uscita di passeggeri, equipaggi, invii postali o merci, segnatamente le modalità, l immigrazione, l emigrazione, i passaporti, la dogana, e la quarantena, saranno applicabili ai passeggeri, equipaggi invii postali o merci trasportati dagli aeromobili dell altra Parte quando questi aeromobili si trovano nel detto territorio. 3. I passeggeri in transito diretto nel territorio dell altra Parte fruiranno di tutte le agevolazioni. I diritti di dogana e le altre tasse sono riscossi solamente sui bagagli e le merci in transito diretto. 4. Ciascuna Parte consente a non accordare un trattamento preferenziale alle proprie imprese rispetto a quella o quelle designate dall altra Parte, per quanto concerne l applicazione dei regolamenti su la dogana, i visti, l immigrazione e l emigrazione, la quarantena, il controllo dei cambi, o di altri regolamenti inerenti al trasporto aereo internazionale. 4

Servizi aerei Accordo con Panama 0.748.127.196.27 Art. 9 Ciascuna Parte si riserva il diritto di negare o revocare un autorizzazione d esercizio alla o alle imprese designate dell altra Parte qualora non esista la prova che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di questa o di queste imprese appartengano a quest altra Parte o a suoi cittadini oppure qualora la o le imprese non si conformino alle leggi e ai regolamenti o non adempiano gli obblighi derivanti dal presente accordo. Art. 10 1. Per ragioni militari o di sicurezza pubblica, ciascuna Parte può limitare o vietare i voli degli aeromobili dell impresa designata dall altra Parte sopra certe zone del proprio territorio, semprechè detta limitazione o divieto si applichi anche agli aeromobili della o delle imprese designate dalla prima Parte come anche a quelli di imprese di Stati terzi che svolgono dei trasporti aerei internazionali regolari. Le zone di divieto devono essere di superficie conveniente che non intralci inutilmente la navigazione aerea e la loro delimitazione dev essere comunicata senz indugio all altra Parte. 2. In circostanze speciali o durante un periodo critico o nell interesse della sicurezza pubblica, le Parti si riservano il diritto di limitare o vietare, temporaneamente e con effetto immediato, i voli sopra il proprio territorio o parte di esso, semprechè detti divieti o limitazioni temporanei s applichino anche agli aeromobili degli altri Stati. Art. 11 Le Parti si riservano la facoltà, dopo preavviso all altra Parte, di sostituire alla o alle imprese originariamente designate altre imprese nazionali di trasporti aerei. Le disposizioni del presente accordo e dell allegato sono parimente applicabili alla o alle nuove imprese designate. Art. 12 1. Se l una o l altra delle Parti desiderasse modificare una disposizione qualsiasi del presente accordo, deve chiedere una consultazione con l altra Parte. La consultazione può essere fatta tra le autorità aeronautiche, verbalmente o per corrispondenza, e deve iniziare entro sessanta giorni a contare dalla data di notificazione dell altra Parte. Ogni modificazione così convenuta entra in vigore dopo che sia stata confermata mediante scambio di note, semprechè siano adempiute le rispettive formalità costituzionali, dei due Paesi. 2. Le modificazioni all allegato possono essere convenute direttamente dalle autorità aeronautiche delle due Parte con conferma mediante scambio di note. Art. 13 1. Le contestazioni circa l interpretazione e l applicazione del presente accordo che non potranno essere risolte mediante negoziati diretti, saranno, a richiesta di una delle Parti, sottoposte alla decisione di un tribunale arbitrale. 5

0.748.127.196.27 Aviazione 2. Questo tribunale si compone di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il presidente che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Le due Parti devono confermare questa scelta. La designazione degli arbitri deve avvenire entro trenta giorni dalla data in cui una delle Parti abbia chiesto l arbitrato, e la cooptazione entro sessanta giorni. 3. Qualora queste nomine non avvenissero entro i termini indicati, ciascuna Parte può, salvo accordo contrario, chiedere al presidente del Consiglio dell Organizzazione dell aviazione civile internazionale di procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente fosse di nazionalità di una delle Parti o fosse impedito per altre cause, le designazioni saranno fatte dal vice-presidente. 4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e stabilisce il proprio ordinamento. Le due decisioni sono obbligatorie per le Parti. Esso regola la ripartizione delle spese inerenti alla procedura arbitrale. Art. 14 Il presente accordo come ogni sua modificazione saranno registrati presso l Organizzazione dell aviazione civile internazionale. Art. 15 Il presente accordo e l allegato devono essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione multilaterale che dovesse vincolare le due Parti. Art. 16 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che i principi definiti nel presente accordo siano applicati e che i suoi obiettivi siano realizzati in modo soddisfacente. 2. Le autorità aeronautiche delle Parti si scambiano, su domanda, le statistiche periodiche e altre informazioni analoghe necessarie per stabilire il volume di traffico trasportato lungo i servizi convenuti. Art. 17 Ciascuna Parte può, in ogni momento, disdire il presente accordo. La notificazione va fatta simultaneamente all Organizzazione dell aviazione civile internazionale. In tal caso, la disdetta ha effetto dopo un anno dalla ricezione della notificazione semprechè nel frattempo la Parte in questione non l abbia ritirata. Qualora l altra Parte non confermasse la notificazione si reputa che essa l abbia ricevuta dopo quindici giorni dalla notificazione presso l Organizzazione dell aviazione civile internazionale. 6

Servizi aerei Accordo con Panama 0.748.127.196.27 Art. 18 Il presente accordo e l allegato sono applicabili provvisoriamente dal giorno della firma; essi entrano in vigore il giorno in cui le due Parti si saranno notificate mediante scambio di note l adempimento delle rispettive formalità costituzionali. In fede di che, i plenipotenziari delle Parti hanno firmato il presente accordo, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnola, i cui testi fanno parimente fede, e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Panama, il 21 aprile 1964. (Seguono le firme) 7

0.748.127.196.27 Aviazione Allegato Tavola delle linee I. Servizi esercitabili dalle imprese svizzere designate: 1. Dalla Svizzera per dei punti in Europa, dei punti nell Atlantico, dei punti in Canada, dei punti nelle Antille a un punto a Panama e a dei punti oltre, nelle due direzioni; 2. Dalla Svizzera per dei punti in Europa, dei punti nell Atlantico, dei punti nelle Antille, dei punti in America del Sud, a un punto a Panama e a dei punti oltre, nelle due direzioni. II. Servizi esercitabili dalle imprese panamensi designate: 1. Da Panama per dei punti nelle Antille, dei punti negli Stati Uniti d America, dei punti nell Atlantico, dei punti in Europa, a un punto in Svizzera e a dei punti oltre, nelle due direzioni; 2. Da Panama per dei punti in America del Sud, dei punti nelle Antille, dei punti nell Atlantico, dei punti in Europa, a un punto in Svizzera e a dei punti oltre, nelle due direzioni. L impresa o le imprese designate possono, a loro convenienza, sopprimere degli scali intermedi o ulteriori lungo i servizi convenuti. 8