CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (CLASSE: LM-77) REGOLAMENTO DIDATTICO. ARTICOLO 1 Funzioni e struttura del Corso di Studio

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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT (CLASSE: LM-77) REGOLAMENTO DIDATTICO ARTICOLO 1 Funzioni e struttura del Corso di Studio 1. È istituito presso la Seconda Università di Napoli il Corso di Laurea in Economia e Management della classe LM-77 che è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle lauree in Scienze economico-aziendali come determinata ai sensi del D.M. 16 marzo 2007. 2. Il Corso di laurea ha come dipartimento di riferimento il Dipartimento di Economia. 3. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di laurea in Economia e Management, di seguito indicato con CCLEM. 4. Il presente Regolamento in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento Didattico di Dipartimento e il Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio, disciplina l organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti. L ordinamento didattico del Corso di laurea, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, è riportato nell Allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento si riserva di disciplinare particolari aspetti dell organizzazione didattica attraverso specifici regolamenti. 5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di Economia, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio della Seconda Università di Napoli. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche della Seconda Università di Napoli nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell ambito di accordi e convenzioni specifiche. ARTICOLO 2 Obiettivi formativi specifici, sbocchi occupazionali e professionali 1. Gli obiettivi formativi, gli sbocchi occupazionali e professionali sono compresi nella (scheda SUA ) riportata nell Allegato 1, il quale potrà essere modificato secondo le procedure previste. ARTICOLO 3 Requisiti di ammissione e modalità di verifica 1. Sono ammessi al Corso di laurea in Economia e Management le persone in possesso di: 1) laurea di I livello rilasciato da una istituzione accademica o titolo equipollente rilasciato da istituzioni italiane o estere riconosciute; ovvero 2) laurea in

Economia del vecchio ordinamento quadriennale o titolo equipollente rilasciato da istituzioni italiane o estere riconosciute. 2. Possono altresì accedere coloro che sono in possesso di laurea triennale acquisita in Corsi di Laurea nell ambito delle classi L-18 e L-33. Per coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito in classi diverse da quelle citate innanzi, l accesso è condizionato al conseguimento di un predeterminato numero di CFU in S.S.D. rientranti tra le attività di base e caratterizzanti delle Classi L.18 e L-33. Le modalità per la valutazione curriculare e per la verifica della preparazione sono specificate di seguito dal presente regolamento. 3. E altresì richiesta per l iscrizione la conoscenza, scritta e orale, di almeno una lingua dell Unione Europea oltre l italiano. 3. Il Corso di Laurea in Economia e Management è ad accesso libero. 4. Il passaggio di uno studente immatricolato in corsi di laurea esterni può essere riconosciuto previo: a) Immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Economia e Management. Dopo l immatricolazione al primo anno del Corso di laurea, lo studente può chiedere: 1. il riconoscimento di CFU eventualmente ottenuti nel corso di laurea di provenienza; oppure 2. di essere inserito al secondo anno del corso di laurea prescelto. Tale richiesta viene soddisfatta solo se lo studente ha conseguito almeno CFU nelle materie obbligatorie del primo anno del Corso di laurea in Economia e Management. 6. Quanto previsto dal comma precedente può essere modificato all interno di convenzioni stipulate con altre università italiane o estere o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale. Art. 4 Durata del Corso di studio 1. La durata normale del corso è di due anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al curriculum del biennio compresa nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea, come disciplinato nel RDA. 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l iscrizione slow, secondo le regole fissate dall Ateneo. 3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all art. 7 del presente regolamento, in accordo con il RDA nonché con i regolamenti del Dipartimento di riferimento. 4. Gli iscritti al Corso di laurea in Economia e Management non decadono dalla qualità di studente. In caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione da parte del CCL della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell interruzione; in ogni caso, anche in assenza di prolungate interruzioni, qualora il titolo finale non venga conseguito entro un periodo di tempo pari al triplo della durata normale del corso, tutti i crediti sino ad allora 2

maturati saranno soggetti a verifica che non sia intervenuta obsolescenza dei contenuti formativi. ARTICOLO 5 Attività formative, insegnamenti, curriculum 1. Il Corso di laurea in Economia e Management è articolato in tre curricula: 1) Management e Controllo; 2) Dottore Commercialista; 3) Marketing. Le peculiarità dei predetti curricula sono specificate nell allegata SUA. 2. Il presente regolamento didattico deve intendersi come facente rinvio, nei periodi di validità annuale, alla SUA del medesimo anno. ARTICOLO 6 Tipologia delle attività formative 1. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma articolato in due periodi didattici, approvato dal CCL e pubblicato nel Manifesto degli studi (Guida dello studente). L articolazione dei moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Dipartimento di riferimento. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 6, all interno del periodo ordinario delle lezioni fissato a norma del RDA. 2. I corsi sono di norma di 25 ore per CFU, di cui 7 ore di lezione frontale, seminari o analoghe attività e 18 ore dedicate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. 3. Il Corso di laurea, può organizzare attività formative, in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l opportunità formativa. Devono essere approvate singolarmente dal CCL e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di laurea. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCL, di volta in volta. 4. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore del Dipartimento, sentita la Commissione didattica competente. 6. L orario delle lezioni è stabilito dal Direttore del Dipartimento o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di laurea. 7. Qualora, per un giustificato motivo, l attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente. 8. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli d esame viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori. ARTICOLO 7 Esami e altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all attività formativa in oggetto. 2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere aventi valore valutativo ai fini dell esame purché organizzate in modo da non arrecare disturbo alle attività presenti in contemporanea, e quindi solamente nei periodi di sospensioni delle lezioni sono indicate prima dell inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e devono rispettare quanto comunicato all inizio dell anno accademico. Gli accertamenti finali devono riscontrare a) il possesso di adeguate conoscenze e capacità di comprensione delle problematiche esposte o indicate, applicando in maniera pertinente le teorie e i modelli concettuali oggetto del programma; b) il possesso di adeguate conoscenze e capacità di elaborazione e comunicazione di soluzioni coerenti con le problematiche affrontate nel corso, applicando in maniera pertinente gli strumenti e i modelli concettuali oggetto del programma. 3. Il periodo di svolgimento degli appelli d esame viene fissato dal Consiglio di Dipartimento all inizio di ogni anno accademico. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell attività didattica dei singoli corsi d insegnamento. Il periodo d esami relativo a ciascun anno accademico termina il 31 marzo dell anno solare successivo. 5. Il calendario degli esami di profitto prevede n. 8 appelli, così distribuiti nel corso dell anno accademico: - n. 3 appelli nella sessione (invernale o estiva) relativa al semestre nel quale viene impartito l insegnamento; - n. 3 appelli nell altra sessione di esami (estiva o invernale); -n. 2 appello nella sessione autunnale. 6. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell anno, salvo motivate esigenze. L intervallo tra due appelli successivi d esame dello stesso insegnamento deve essere di almeno quindici giorni. 7. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dalla direzione del dipartimento ai fini dell ottimale coordinamento generale. 8. Qualora, per un giustificato motivo, l attività didattica prevista non possa essere svolta o un appello di esame debba essere spostato, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente. 9. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Presidente del CCL. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. E' possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere 4

esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta di un docente di ruolo del Dipartimento. 10. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. 12. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori. 13. Il voto d esame è espresso in trentesimi e l esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. 14. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale. 15. La registrazione del risultato dell esame avviene per via telematica e il supporto cartaceo è firmato dal Presidente della Commissione esaminatrice o da altro membro della Commissione stessa. ARTICOLO 8 Prova finale 1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 120 CFU meno il numero di CFU relativi alla preparazione della prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all università, è ammesso a sostenere la prova finale. 2. La prova finale consiste nella elaborazione - sotto la guida di un relatore - e discussione di una tesi avente ad oggetto l approfondimento di un argomento nell ambito di uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi prescelto. Il relatore può essere un docente ufficiale del corso di studio titolare dell insegnamento della disciplina della tesi di laurea. Nello svolgere la tesi di laurea lo studente deve dar prova di capacità di iniziativa e di elaborazione concettuale, concretizzatesi nella redazione di un lavoro completo e organico attraverso l impiego dei metodi di analisi e di sintesi appresi nell intero corso degli studi universitari. Nella discussione dovranno essere valutati anche la capacità espositiva e professionalità della presentazione. L elaborato potrà basarsi anche parzialmente su un eventuale esperienza di stage o di tirocinio formativo-professionale, sviluppata anche sotto il profilo teorico.. L elaborato finale potrà essere redatto non in lingua italiana. L elaborato sarà valutato con un punteggio compreso tra 0 e 7. 3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante. 4. La Commissione dispone di centodieci punti; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti. Qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa, all unanimità, la lode. 5. Le sessioni d esame di laurea sono tre: - estiva (nei mesi di giugno e/o luglio); - autunnale (nei mesi di settembre e/o ottobre); - invernale (nei mesi di dicembre febbraio marzo ).

6. Il titolo è conferito dalla Commissione di Proclamazione, nominata dal Direttore del Dipartimento, composta da 9 docenti (di ruolo o a contratto) del Corso di laurea, cui seguirà una cerimonia collettiva per ciascuna sessione. ARTICOLO 9 Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti 1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti del Corso di laurea in Economia e Management previa valutazione del consiglio di corso. ARTICOLO 10 Obblighi di frequenza. Propedeuticità 1. La frequenza delle varie attività formative non è obbligatoria, eccetto che per i tirocini. 2. Il Consiglio del Corso di Studio può creare propedeuticità obbligatorie per gli esami. 3. Il mancato rispetto delle propedeuticità indicate nei commi precedenti comporta l annullamento dell esame sostenuto per l insegnamento che deve essere preceduto da quello propedeutico. ARTICOLO 11 Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree 1. Salvo diverse disposizioni, il CCL propone al Consiglio di Dipartimento competente il riconoscimento o no dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, anche nell ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di laurea in Economia e Management della Seconda Università, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un altra università, il CCL convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati. Nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere motivato. Agli studenti che provengano da corsi di laurea della medesima classe, viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza. 2. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'ordinamento didattico del Corso di laurea. 3. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, o eccedenti i limiti di cui al precedente comma 2, a richiesta dello studente può essere riconosciuto un massimo di 24 CFU a titolo di «Attività formative a scelta dello studente». 4. È possibile il riconoscimento di crediti assolti in Ulteriori attività formative (D. M. 270/04, art. 10, c. 5, d), per un massimo di 9 CFU. 6

5. Salvo il caso della provenienza da altri corsi di laurea della classe LM-77, il numero dei crediti riconosciuti non potrà superare il limite massimo di 120 CFU. 6. Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all estero, anche nell ambito di programmi di scambio, può essere concessa l abbreviazione del percorso di studio. 7. Le pratiche relative al riconoscimento di titoli di studio rilasciati da altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, o di riconoscimento di crediti formativi presso altre università italiane o straniere, o altre istituzioni di analoga rilevanza culturale, sono istruite dalla Commissione pratiche studenti del Corso di laurea, che formula proposte al CCL. ARTICOLO 13 Docenti 1. I docenti del Corso di laurea ricomprendono tutti i titolari di insegnamenti ufficiali, inseriti nel piano di studio. 2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per l'accreditamento iniziale, ai sensi del DM 30 gennaio 2013, n. 47, il Consiglio individua con proprio delibera i docenti di riferimento per il primo anno di corso 2014/2015 L'elenco verrà aggiornato annualmente, aumentando il numero dei docenti di riferimento secondo quanto definito dal decreto citato. ARTICOLO 14 Orientamento e Tutorato 1. Il tutorato di consulenza allo studio e svolto dai docenti del Corso di laurea. Forme di tutorato attivo possono essere previste, specialmente rivolte agli studenti del primo anno, anche nel quadro della verifica dei risultati dell azione di accertamento dei requisiti minimi e del recupero del debito formativo. L attivitàà tutoriale nei confronti del laureandi e svolta primariamente dal docente supervisore della dissertazione finale. Per il tutorato di orientamento e di inserimento lavorativo, gli studenti del Corso di laurea fruiscono delle attività del servizio Job Placement della Scuola di Management ed Economia. 2. il Consiglio individua con proprio delibera i docenti di riferimento. ARTICOLO 15 Commissione del Riesame 1. Il presidente del Corso di Studio è il responsabile dell Assicurazione della Qualità e sovraintende alla redazione dei Rapporti di Riesame (annuale e ciclico); può nominare un suo delegato quale referente dell Assicurazione della Qualità. 2. Il Consiglio di Corso di Studio nomina il Gruppo di Riesame, che procede all autovalutazione e alla stesura del Rapporto di Riesame (annuale e ciclico) del Corso di Studio. 3. Il Rapporto di Riesame è un processo periodico e programmato di autovalutazione che ha lo scopo di monitorare le attività di formazione, verificare l adeguatezza degli obiettivi e i risultati e l efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e

miglioramento, il Rapporto di Riesame individua le cause di eventuali criticità prevedendo azioni correttive concrete insieme a tempi, modi e responsabili per la loro realizzazione. 4. Il Gruppo di Riesame è composto dal Presidente del Corso di Studio, da un numero di professori stabilito dal Consiglio del Corso di Studio e da una rappresentanza studentesca. Il Presidente del Corso di Studio sottopone i Rapporti di riesame al Consiglio del Corso di Studio, che ne assume la responsabilità. Non possono far parte del Gruppo di Riesame i componenti della Commissione Didattica Paritetica (di Dipartimento o di Scuola) di riferimento del Corso di Studio stesso. 5. Il gruppo di riesame si riunisce almeno quattro volte l anno ARTICOLO 16 Commissione paritetica 1. Nel Consiglio di corso di studio è istituita la Commissione consultiva paritetica, con compiti di istruzione e proposta. 2. La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti e tra i docenti che compongono il Consiglio. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un membro si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio. 3. La Commissione ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all efficacia e alla funzionalità dei risultati dell attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce periodicamente e, ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio; svolge funzioni di collegamento con le strutture didattiche per i problemi di sua competenza; propone eventuali attività didattiche integrative. 4. Il Presidente del Corso di studio può richiedere la convocazione d urgenza della Commissione e intervenire alle sue adunanze. La Commissione è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo. ARTICOLO 17 Altre Commissioni Il Consiglio di Corso di Studio può istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori e/o consultivi, o con compiti operativi delegati dal Consiglio. Alle Commissioni permanenti possono essere delegate specifiche funzioni deliberative (relative ad esempio alle carriere degli studenti) secondo norme e tipologie fissate nel Regolamento del Corso di Studio. Attraverso le delibere delle Commissioni è comunque possibile rivolgere istanza al Consiglio di Corso di Studio. 8

ARTICOLO 18 Modifiche al Regolamento 1. Il Regolamento didattico del Corso di laurea è approvato dal Consiglio di Dipartimento, per ogni dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del corso di laurea. 2. Il presente Regolamento didattico è annualmente adeguato all Offerta Formativa pubblica e a ogni coorte di studenti si applica il Regolamento riferito all anno accademico vigente per l anno accademico di prima iscrizione al Corso di laurea in Economia e Management. ARTICOLO 19 Norme transitorie 1. Gli studenti che, al momento dell'attivazione del Corso di laurea in Economia e Management, siano già iscritti in un ordinamento previgente, hanno facoltà di optare per l iscrizione al nuovo corso. 2. Il CCL determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti e stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera. 3. Il presente Regolamento entra in vigore con l a.a. 2016/17. ALLEGATO N. 1 RAD ALLEGATO N.2 PIANO DI STUDI