S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 436

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2258

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 166

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

Legge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 40

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 477

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S C H E D A. Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

d iniziativa dei senatori AMATI, VATTUONE, LATORRE, CUCCA, FEDELI, LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PEGORER e VALENTINI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2405

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

FINOCCHIARO, FAVERO, DI GIORGI, GOTOR, SAGGESE, TOCCI, BROGLIA, DE BIASI,

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell ufficio del Garante dei diritti degli animali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234

IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.

PROTOCOLLO D' INTESA. tra COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VICENZA CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI VICENZA

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze

PROWEDIMENTO N. 165 DEL 20 LUGLIO 2016

D.P.R. n. 551 del 24 Luglio 1981

VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1342

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO AD ACTA (Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2285

NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

Comune di MASSA. Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO SULLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Comune di Lastra a Signa

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ENATO DELLA REPUBBLIC

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1112

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ERCOLE. Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Provincia di Imperia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI AI SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241.

Transcript:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 224 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori CAMO e COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996 Immissione nel ruolo continuativo degli ufficiali in congedo del corpo militare della Croce rossa italiana TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 224 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il disegno di legge che si sottopone ala vostra approvazione ha lo scopo di dare al personale ufficiali del corpo militare della Croce rossa italiana, più volte richiamato dal congedo per le esigenze del Corpo medesimo, una sistemazione definitiva mediante l immissione degli stessi nei corrispondenti ruoli del servizio continuativo. Gli ufficiali del corpo militare della Croce rossa italiana per adempiere ai propri compiti istituzionali, che vanno dall intervento in caso di emergenza per pubbliche calamità (terremoti, alluvioni, eccetera) allo svolgimento di compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all attività di difesa civile, dall attività ausiliaria delle forze armate dello Stato, in pace e in guerra, sia in territorio nazionale che altrove, alla partecipazione in organismi internazionali, nonchè alla sua organizzazione e preparazione operativa e logistica, richiamano dal congedo quei giovani ufficiali che, animati da un alto senso del dovere, danno la loro piena disponibilità. Lo spirito di abnegazione di tale personale è così incisivo che qualsiasi sacrificio è superato con slancio ed entusiasmo. Tale disegno di legge prevede l immissione nei ruoli continuativi soltanto di un numero non considerevole di ufficiali date le condizioni che si richiedono per l immissione stessa (avere una anzianità di servizio di almeno quattro anni, anzianità che non si raggiunge facilmente se si considera che i richiami vengono fatti per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi, peraltro non consecutivi; non avere una età superiore ai trentacinque anni) l onere derivante dalla eventuale approvazione del disegno di legge in parola conseguentemente esiguo, potrà gravare benissimo sugli attuali stanziamenti di bilancio mediante opportune economie. Sappiamo tutti che una accurata analisi delle spese comporta la suddivisione delle stesse in necessarie, utili, urgenti, non indispensabili, di secondaria importanza, e perchè no, talvolta anche rinviabili (spese di rappresentanza, eccetera: quale rappresentanza è più utile e più efficace di quella effettuata dal personale in parola in operazioni umanitarie anche in seno ad organismi internazionali?). La sistemazione dei giovani ha priorità tra i doveri dello Stato ed, in particolare, la sistemazione di quelli che lo hanno servito consumando gli anni più belli della loro gioventù. Il problema non può essere rinviato ad epoca indeterminata. Il tempo trascorre inesorabilmente: è necessario che in merito sia provveduto con urgenza; peraltro l Amministrazione della Croce rossa italiana dal transito degli ufficiali di cui trattasi nel servizio continuativo trarrebbe un notevole vantaggio per l esperienza dagli stessi già acquisita, per essere stati impiegati numerose volte in attività operative, logistiche, amministrative e umanitarie del suo corpo militare. All articolo 1 sono previste le condizioni che devono possedere gli ufficiali della categoria del congedo per il transito nei ruoli continuativi. È stato indicato il limite di età di trentacinque anni allo scopo di evitare che il corpo militare della Croce rossa italiana possa trovarsi con una dotazione organica di personale di età già avanzata, in un prossimo futuro, quindi non idoneo a svolgere attività operative di notevole impegno. All articolo 2 è stato previsto un arco di tre anni per la realizzazione di quanto in oggetto per rendere meno sensibile il relativo onere sulle annuali assegnazioni finanziarie. Nell articolo 3 è stato previsto la possibilità di creare vacanze nei ruoli continuativi per l immissione negli stessi degli ufficiali

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 224 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI della categoria del congedo senza effettuare alcuna modificazione numerica dell organico, a similitudine di quanto previsto per l avanzamento degli ufficiali delle forze armate, con la creazione delle vacanze organiche d autorità. Dette vacanze verrebbero create ponendo gli ufficiali più anziani dei ruoli continuativi, ove dovrebbero transitare quelli della categoria del congedo, nella posizione di fuori quadro, nel ruolo uguale a quello di quanti ultimi. Comunque per gli ufficiali messi nella posizione di fuori quadro viene assicurata la progressione nella carriera. Infatti nell articolo in parola è prevista la loro valutazione in sede di avanzamento come fossero in ruolo. La loro riammissione nel ruolo di provenienza viene prevista allorquando vi si verificano le relative vacanze organiche previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484. L articolo 4 prevede che l attuazione di quanto oggetto del disegno di legge in parola debba gravare sugli annuali attuali stanziamenti di bilancio. Si è dell avviso che ciò possa essere realizzato poichè le spese relative al trattamento economico degli ufficiali che transiterebbero nel ruolo continuativo sarebbero della medesima entità di quelle che si sostengono, per il medesimo titolo, per il mantenimento degli stessi in servizio da richiamati. Forse una differenza in più, potrebbero esservi, per il fatto che nei mesi estivi l attività operativa è ridotta,per cui, di conseguenza, ridotti anche il numero degli ufficiali richiamati dal congedo. Al riguardo è da tener conto che non tutti gli ufficiali richiamati intendono transitare nei ruoli continuativi e non tutti sono nelle condizioni di cui all articolo 1. Analogo provvedimento a quello in discussione fu a suo tempo emanato a favore degli ufficiali di complemento delle forze armate e trattenuti in servizio per le esigenze delle stesse (legge 20 settembre 1980, n. 574).

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 224 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Gli ufficiali del corpo militare della Croce rossa italiana, richiamati più volte dal congedo ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, per le esigenze istituzionali del corpo medesimo, che abbiano effettuato almeno quattro anni di servizio, anche a più riprese, possono transitare a domanda nel servizio continuativo dei corrispondenti ruoli di appartenenza con il grado e l anzianità che hanno all atto dell entrata in vigore della presente legge. Il personale che intende avvalersi di tale diritto dovrà inoltrare apposita domanda al corpo militare di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e non avere un età superiore ai trentacinque anni, oltre l elevazione di detti limiti di età prevista dalle vigenti disposizioni di legge, alla medesima epoca. Art. 2. 1. L immissione nei ruoli continuativi dovrà essere realizzata per tutto il personale che ne faccia richiesta, nell arco di tempo di tre anni a partire dal personale con più anni di anzianità di servizio. Art. 3. 1. L eventuale eccedenza dell organico che verrà eventualmente a crearsi nei relativi ruoli, a seguito dell applicazione degli articoli 1 e 2, sarà compensata ponendo gli ufficiali più anziani del ruolo interessato nella posizione di fuori quadro, prevedendo la loro riammissione nel ruolo stesso, riprendendo la propria anzianità, man mano che abbiano a realizzarsi vacanze organiche,

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 224 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI semprechè nel frattempo non siano stati posti nella riserva a norma del citato regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936, e successive modificazioni. La riammissione si effettua seguendo l ordine di anzianità. Gli ufficiali fuori quadro sono valutati per l avanzamento come se fosse in ruolo. Art. 4. 1. All attuazione di quanto previsto negli articoli da 1 a 3 si provvede mediante gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, senza alcun incremento degli stanziamenti stessi.