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Transcript:

Ministero della Giustizia Decreto 28 luglio 2016, pubblicato in G.U. del 13 settembre 2016, n. 214 Modifiche al decreto 10 novembre 2014, di individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace, mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 - Ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico. (16A06662) il Ministro della Giustizia Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad della esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di

pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente

«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico ministeriale la fissazione della data di inizio del decreto relativo funzionamento; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita';

Vista la sentenza n. 186/2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Rodi Garganico per l'annullamento, nella parte in cui include il locale ufficio del giudice di pace tra le sedi soppresse, del decreto ministeriale innanzi citato; Vista la sentenza n. 4308/2015, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta ha rigettato l'appello proposto dall'amministrazione avverso la citata sentenza 186/2015 del Tribunale Regionale per la Puglia; Vista la nota del 20 novembre 2015, con la quale il Coordinatore del Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare per la gestione ministeriale degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti richiedenti, in ottemperanza alle pronunce del giudice amministrativo, ha attivato le iniziative necessarie a consentire all'ente locale interessato di completare gli adempimenti indispensabili ad assicurare il mantenimento dell'ufficio; Considerato che la successiva verifica condotta in attuazione delle pronunce del giudice amministrativo ha consentito di riscontrare, per l'ufficio di Rodi Garganico, la persistenza dei requisiti positivamente valutati nella fase istruttoria del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonche' l'effettiva osservanza, entro i termini temporali prescritti, degli adempimenti posti a carico dell'ente richiedente dalla richiamata nota del 20 novembre 2015;

Rilevato, in particolare, che, con nota del 20 giugno 2016, il Presidente del tribunale di Foggia ha attestato la positiva conclusione del periodo di formazione ed affiancamento del personale di supporto all'attivita' giurisdizionale da assegnare all'ufficio di Rodi Garganico, individuato dall'ente locale responsabile per il mantenimento Ritenuto, pertanto, di dover includere l'ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico nell'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal gia' citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni; Decreta: Art. 1 L'ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico, competente sui comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, e' incluso nell'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, specificamente indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni.

Art. 2 Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede. Art. 3 Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2016 Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2300