LA NAUTICA DA DIPORTO

Documenti analoghi
Dott.ssa Chiara Vagaggini

TURISMO E DIPORTO NAUTICO

Prof. ssa Elisabetta Rosafio

Il noleggio. Prof. ssa Elisabetta Rosafio

Prof. ssa Elisabetta Rosafio La nautica da diporto

REPUBBLICA DI SAN MARINO ISTITUZIONE DI UN REGISTRO NAVALE PER UNITA DA DIPORTO. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Contratti di utilizzazione della nave. contratti comunemente impiegati per l utilizzazione della nave e dell aeromobile

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

N. Quesito Possibilità di risposta Risposta esatta. - in apposite matricole - in appositi registri - in appositi ruoli

I beni della navigazione: concetto e definizione di nave e concetto e definizione di aeromobile. Prof. ssa Elisabetta Rosafio

GUIDA DEL DIPORTISTA NAUTICO Le brevi note in prosieguo intendono fornire al diportista un memorandum estrapolato dal codice della nautica da

IL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE

REGIONE PIEMONTE COMUNE DI... Registro Unità da Diporto adibite a Locazione e Noleggio ESTREMI DELL IMPRESA...

Prof. ssa Elisabetta Rosafio

Agevolazioni fiscali a favore della nautica da diporto

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 4. (Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto)

Provincia di COSENZA - Esami consulenti circolazione - Quiz sessione ordinaria C - NAUTICA

VADEMECUM DELLA LEGISLAZIONE NAUTICA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

VERIFICA PARTE SPECIALE

C O M U N E D I P I S C I O T T A U f f i c i o T e c n i c o

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Settore Patrimonio Ambiente Ufficio Patrimonio

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Comune di Monvalle - Provincia di Varese -

I servizi tecnico nautici. Prof. ssa Elisabetta Rosafio

Esercizio dell attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per fini turistici nell ambito del litorale del Circondario Marittimo di Olbia.

Tecnico di agenzia nautica

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA MONFALCONE

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

CONTRATTO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE

DIRITTO DEI TRASPORTI E DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE: STORIA E CARATTERI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, MONAI

IL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE E DELL AEROMOBILE

Scheda informativa del modulo B30

il rilascio di una licenza definitiva per il trasporto di merci in conto proprio con il seguente veicolo:

CONTRATTI DI RISTORAZIONE

QUIZ ANNO 2016 DISCIPLINA C NAVIGAZIONE. C0l - Nel caso in cui un imbarcazione ha subito una falla a bordo:

Aspetti evolutivi del regime nautico I. La navigazione per acqua

Noleggio occasionale unità da diporto

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI MOLI DI CARATE, URIO E RIVA ROMA.

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

MODALITA APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D AZZARDO LECITO.

PILOTAGGIO. Art Istituzione del servizio di pilotaggio

CONTRATTO DI NOLEGGIO. Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, la ditta

Provincia di Chieti ****** Settore n. 3 Viabilità e Trasporti Servizio Concessioni Stradali e Trasporti

INDICE SOMMARIO. pag. Prefazione...

REGIONE CAMPANIA DISCIPLINA C NAVIGAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ORMEGGI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO PRELIMINARE AVVISO DI VELEGGIATA

mi.mo s.r.l. Via Umberto, VIAGRANDE (CT) P.IVA:

Comune di Paullo. Provincia di Milano. Regolamento per la concessione in uso dei locali e degli immobili comunali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

Roma, A tutte le Direzioni Marittime LORO SEDI

FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL ART. 18

COMUNE DI MATERA. Ufficio Trasporti. Settore Attività Economiche e Trasporti APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA

Commento al Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica da Diporto.

OPERAZIONI STRAORDINARIE AFFITTO D AZIENDA

Documentazione richiesta per rilascio Pass ZTL Centrale

Transcript:

LA NAUTICA DA DIPORTO 1 1

QUADRO NORMATIVO Codice della nautica da diporto d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 navigazione che si svolge in acque marittime o interne per fini ricreativi o sportivi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali. 2

QUADRO NORMATIVO Il Codice della nautica da diporto si compone di 67 articoli e 16 allegati L art. 1, comma 3, cod. dip., prevede che: per quanto non previsto dal Codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. 3

QUADRO NORMATIVO In passato la nautica da diporto era esclusivamente disciplinata dal Codice della navigazione (dagli artt. da 213 a 218, titolo VIII Disposizioni speciali, capo I Della navigazione da diporto ) che prevedeva l applicazione di una normativa più snella e semplificata, rispetto a quella relativa alla navigazione commerciale, al fine di agevolare lo sviluppo di questo specifico settore. 4

QUADRO NORMATIVO Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146 (entrato in vigore il successivo 22 dicembre 2008) viene emanato il Regolamento di attuazione del codice della nautica, conformemente a quanto previsto dall art. 65 cod. dip. Il testo si compone di 94 articoli e 11 allegati 5

Il titolo I del regolamento si occupa di: QUADRO NORMATIVO Uso commerciale delle unità da diporto Leasing nautico immatricolazioni delle navi da diporto e delle imbarcazioni auto costruite, pubblicità navale, trasferimenti di iscrizione, cancellazione dai registri, perdita di possesso, rinnovo della licenza di navigazione e rilascio di targhe prova Il titolo II contempla la materia delle abilitazioni per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto Il titolo III si occupa della materia della sicurezza della navigazione da diporto Il titolo IV detta disposizioni complementari e finali e stabilisce l abrogazione di sei fonti regolamentari 6

REGIME DI ISCRIZIONE Le unità da diporto, si dividono in tre categorie: NAVI DA DIPORTO, ossia le unità con scafo superiore ai 24 metri, IMBARCAZIONI DA DIPORTO, ovvero unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10,01 ed i 24 metri; NATANTI DA DIPORTO, vale a dire le unità da diporto a remi oppure con scafi di lunghezza inferiore o pari a 10 metri. 7

Aeromobili dadiporto l. 25 marzo 1985, n. 106 Riforma del 2005/2006 n venivano riconosciuti come romobili quarto comma dell art. 743 cod. nav. «Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice» essi non si applicano le disposizioni del o primo della parte seconda del codice la navigazione Sono riconosciuti come aeromobili ma

REGIME DI ISCRIZIONE Le navi e le imbarcazioni da diporto per navigare devono: essere iscritte in appositi registri (art. 15 cod. dip. e art. 2 ss. reg. dip.) ottenere la licenza di navigazione (artt. 23-24 cod. dip.) La licenza di navigazione contiene: il numero e la sigla di iscrizione il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell apparato motore il nome del proprietario il nome dell unità l ufficio di iscrizione il tipo di navigazione consentita la stazza laddove si tratti di navi da diporto 9

Regime di iscrizione Nella licenza di navigazione (art. 17 cod. dip., nonché art. 9 reg. dip.) vengono, altresì, annotati: il numero massimo delle persone trasportabili gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull unità Il certificato di sicurezza (art. 26 cod. dip.) attesta lo stato di navigabilità dell unità e fa parte dei documenti di bordo. 10

Regime di iscrizione Bandiera nazionale e sigle di individuazione (art. 25 cod. dip.) Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 10

Regime di iscrizione Bandiera nazionale e sigle di individuazione (art. 25 cod. dip.) Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unità da diporto è tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera (art. 25 cod. dip.) 12

Trascrizione obbligatoria e Assicurazione TRASCRIZIONE OBBLIGATORIA dei passaggi di proprietà e degli altri atti soggetti a trascrizione, pena il ritiro della licenza di navigazione e il pagamento di una sanzione amministrativa; si impone, in tal modo, per legge una perfetta continuità delle trascrizioni relative ad ogni unità. Alle unità da diporto sono, inoltre, applicabili le disposizioni degli artt. 122 ss. del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005,n. 209) che prevedono la COPERTURA ASSICURATIVA in caso di responsabilità civile verso i terzi ad esclusione delle unità a remi ed a vela non dotate di motore ausiliario. 13

Art. 40 - Responsabilità civile 1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. 14

Uso commerciale unità diporto L impiego commerciale di dette unità si verifica quando (art. 2 cod. dip.): viene stipulato un contratto di locazione e di noleggio; per l insegnamento della navigazione da diporto come appoggio per coloro che praticano immersioni subacqueo a scopo sportivo o ricreativo 15

Uso commerciale unità diporto Per l utilizzo ai fini commerciali è necessario presentare apposita domanda all ufficio di iscrizione del mezzo e allegare i seguenti documenti: certificato d iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di società o impresa individuale per l attività commerciale prevista, corredata dagli estremi dell iscrizione nel suddetto registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura licenza di navigazione dell unità. 16

Uso commerciale unità diporto L utilizzazione commerciale delle navi e delle imbarcazioni da diporto deve essere ANNOTATA nei relativi registri d iscrizione, con indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, e gli estremi dell annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. Dal momento dell iscrizione l unità può essere utilizzata solo per tale finalità e non anche per diporto non commerciale 17

Uso commerciale unità diporto IL CONTRATTO DI LOCAZIONE Un soggetto (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a cedere ad un altro soggetto (conduttore) il godimento dell unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Il conduttore ottiene la piena disponibilità del bene che dovrà utilizzare secondo le caratteristiche tecniche risultanti nella licenza e in conformità alle finalità del diporto (art. 46 cod. dip.). Con l unità da diporto locata il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi (art. 42, comma 1, cod. dip). 18

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM, con obbligo di presenza a bordo dell originale del documento o di una sua copia conforme (art. 42, comma 3, cod. dip.). Conclusione anche per via telematica, fermo restando il rispetto della normativa in tema di contratti a distanza e delle prescrizioni in tema di commercio elettronico di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. 19

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE Obbligo principale del locatore consiste nella consegna dell unità da diporto con: le relative pertinenze tutte le dotazioni di sicurezza, i documenti necessari la polizza assicurativa R.C.A. 20

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE Obbligo principale del conduttore utilizzo dell unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità del diporto. Nel caso in cui l unità da diporto subisca dei danni o nel caso di danni ai terzi e ai soggetti trasportati, RESPONSABILE È IL CONDUTTORE che ha acquisito la detenzione del bene, a meno che non provi che l evento derivi da causa a lui non imputabile (art. 1588 c.c.) e comunque salva la possibilità di agire in rivalsa contro il soggetto che con dolo o colpa abbia cagionato il danno. 21

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE Salvo il consenso del locatore, la locazione non può rinnovarsi tacitamente alla scadenza del termine previsto dal contratto e ciò anche nell ipotesi in cui il conduttore abbia conservato la detenzione dell unità da diporto (art. 43 cod. dip.). Se il ritardo nella consegna del bene dipenda da fatto del conduttore e non ecceda la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione dei danni ma al locatore è dovuto, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, un corrispettivo in misura doppia a quella stabilita nel contratto stesso. In caso di ritardo superiore si potrà ricorrere a risarcimento dei danni. 20

CONTRATTO DI NOLEGGIO Con il contratto di noleggio (artt. 47 ss. cod. dip.) una della parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell altra l unità da diporto per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione alle condizioni stabilite nel contratto. L unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l equipaggio. 23

CONTRATTO DI NOLEGGIO Caratteristiche principali del contratto di noleggio: messa a disposizione dell unità noleggiata che permane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l equipaggio; la finalità del contratto è di tipo ricreativo Possiamo avere il Noleggio: nella navigazione (noleggio classico) nell utilizzo statico dell unità da parte del noleggiatore (c.d. noleggio da fermo ) 24

IL CONTRATTO DI NOLEGGIO forma scritta a pena di nullità (ad substantiam), con obbligo di tenere a bordo il contratto, in originale o copia conforme. Nella pratica il contratto di noleggio si caratterizza per la presenza dello skipper che può essere lo stesso noleggiante o un terzo da lui procurato. Se il noleggiatore ingaggia lo skipper siamo nell ipotesi di contratto di locazione. 25

IL CONTRATTO DI NOLEGGIO Obblighi del noleggiante Il noleggiante è tenuto a mettere a disposizione l unità da diporto in PERFETTA EFFICIENZA, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti e coperta dall assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile (art. 48 cod. dip.). 26

Obblighi del noleggiatore IL CONTRATTO DI NOLEGGIO L art. 49 cod. dip., regola gli obblighi del noleggiatore che è tenuto, salvo diversa pattuizione, a provvedere al combustibile, all acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo per tutta la durata del contratto. La responsabilità del noleggiante verso il noleggiatore e verso i terzi non è disciplinata dal Codice della nautica. In tale ipotesi si dovrà ricorrere ad un applicazione analogica del diritto generale. 27

Noleggio occasionale il Decreto Legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha introdotto nel Codice della Nautica la figura del noleggio occasionale. Possibilità per le persone fisiche o le società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in leasing di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio. L attività di noleggio occasionale non costituisce uso commerciale dell unità e i proventi da tale attività beneficiano di agevolazioni dal punto di vista fiscale. 28

IL CONTRATTO DI ORMEGGIO il proprietario o possessore del natante intende ottenere L'ASSEGNAZIONE DI UN APPOSITO E PROTETTO SPAZIO ACQUEO al fine di poter ormeggiare nel porto o approdo turistico col proprio mezzo nautico. Il concessionario gestore del porto o approdo turistico otterrà in cambio il corrispettivo del prezzo. Altri servizi strumentali, dietro pagamento di un compenso aggiuntivo, come assistenza all ormeggio, al disormeggio, somministrazione di acqua ed energia elettrica, allaccio telefonico ecc. 29

IL CONTRATTO DI ORMEGGIO CONTRATTO ATIPICO per il quale la disciplina applicabile deve essere ricavata dall analisi dei formulari adottati nella pratica Ciò comporta una serie di difficoltà laddove le parti abbiano omesso di indicare in maniera precisa obblighi e responsabilità derivanti dall esecuzione del contratto e si siano verificati dei danni al bene durante il periodo di tempo della consegna 30

IL CONTRATTO DI ORMEGGIO La prestazione del soggetto titolare della concessione demaniale potrà consistere in due ipotesi: 1. semplice messa a disposizione del diportista di uno specchio acqueo =ormeggio-locazione 2. un obbligazione ulteriore di custodia del bene =ormeggiodeposito In mancanza di accordi specifici tra le parti se vi è un CUSTODE dipendente del gestore può costituire elemento in base al quale si può identificare l assunzione dell obbligo di custodia da parte del gestore. 31

IL CONTRATTO DI ORMEGGIO RIMESSAGGIO si configura nell ipotesi in cui l imbarcazione viene consegnata al concessionario nel periodo invernale allo scopo di effettuare opere di manutenzione e miglioria sul bene (ORMEGGIO -DEPOSITO). 32 30

MARINA RESORT 2 del decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), che equipara alle strutture turisticomarina resort, ossia quei servizi di accoglienza e messa a disposizione dello cqueo per il pernottamento dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto. di servizi turistici, fino ad oggi non considerata fra le strutture ricettive e non disciplinata, se non a livello regionale, che coinvolge porzioni ei porti turistici, con funzioni analoghe a quelle delle piazzole dei campeggi per. servizi l Iva scenderà al 10% ( come per i servizi turistici) e non si applicherà Iva ordinaria del 22% ricettive, situate dentro i porti turistici per fornire alle imbarcazioni servizi berghiero. Ai turisti a bordo di imbarcazioni, oltre al semplice ormeggio per amento, viene offerta una serie di servizi: bagni, docce, sale comuni, aree ianti e attrezzature sportive, piscine, ristoranti. 33