ADR NUOVA GIUSTIZIA E MEDIAZIONE REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

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ADR NUOVA GIUSTIZIA E MEDIAZIONE REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Articolo 1 Premessa L applicazione del presente regolamento ( regolamento ) decorre dal 01 Gennaio 2011. Il regolamento di Adr Media ( organismo ) si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza indicate dal D.Lgs. 28/2010 e si applica a tutte le mediazioni amministrate sul territorio italiano. Le parti, d intesa con Adr Media, possono concordare di apportare modifiche al regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile nei casi di mediazione ex D.Lgs. 28/2010. Articolo 2 Avvio della procedura di mediazione 2.1 Richiesta di avvio La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.studiomediazionecivilecommerciale.com, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell organismo. La domanda deve contenere : 1) ll nome dell Organismo di mediazione; 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni; 3) L oggetto della lite; 4) Le ragioni della pretesa; 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 2.2 Durata della mediazione La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza. L organismo comunica l avvenuta ricezione dell istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.studiomediazionecivilecommerciale.com dove può essere scaricata tutta la modulistica. L uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di mediazione. La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. La richiesta di avvio è depositata in forma scritta presso l organismo, da una delle parti o congiuntamente dalle parti, utilizzando la modulistica per l avvio della procedura predisposta da Adr Media. Essa deve indicare l organismo, le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l oggetto e le ragioni della pretesa e, se nominati, gli avvocati o terzi che la rappresentano. La richiesta di avvio della procedura compilata in modo incompleto o errato è considerata dall organismo come non pervenuta. L organismo prende contatto con le parti per la preparazione e la fissazione dell incontro di mediazione, non oltre quindici giorni dal deposito della richiesta di avvio. 2.3 Comunicazioni Le comunicazioni tra l organismo e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Possono anche essere utilizzate, anche se non in via esclusiva, le procedure telematiche 1

indicate nel sito internet www.studiomediazionecivilecommerciale.com. 2.4 Presenza delle parti e rappresentanza Ciascuna parte partecipa alla procedura di mediazione di persona, potendo anche farsi rappresentare e assistere da un avvocato, da un rappresentante di associazioni di categoria o da altra persona di fiducia. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante munito dei formali poteri per transigere, conciliare la controversia e quietanzare. 2.5 Luogo di svolgimento della mediazione La mediazione si svolge nelle sedi di Adr Media comunicate al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell attività di mediazione dell organismo su tutto il territorio nazionale. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell organismo può essere fissato lo svolgimento della mediazione in altro luogo ritenuto più idoneo. Articolo 3 Nomina del mediatore e procedimento di Mediazione 3.1 Scelta e nomina del mediatore 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell elenco interno dei mediatori di Adr Media, iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. -La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.studiomediazionecivilecommerciale.com. La scelta viene effettuata: -tenendo conto dell eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare l ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore. - l organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista; Le parti possono scegliere di comune accordo il mediatore, che sarà nominato dall organismo se disponibile. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del Tariffario per i consulenti tecnici e periti presso i tribunali. 3.2 Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore Il mediatore accetta l incarico per iscritto, sottoscrivendo dichiarazione di imparzialità ed indipendenza e assumendosi l obbligo di comunicare a Adr Media l esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell incarico. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi. All accettazione dell incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede, nonché di attenersi al codice di condotta per mediatori adottato da Adr Media. E fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. 3.3 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore 1. Il mediatore nominato, prima dell inizio dell incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. 2

2. In casi eccezionali, l organismo può sostituire il mediatore prima dell inizio dell incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. 3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l imparzialità o l indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. 3.4 Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore 1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti. 2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre mesi dalla conclusione della procedura. 3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. 4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione; b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti; d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi. 5. Sentite le parti, l organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. 3.5 Cause di incompatibilità 1. Il mediatore nominato, prima dell inizio dell incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. 2. In casi eccezionali, l organismo può sostituire il mediatore prima dell inizio dell incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. 3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l imparzialità o l indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. 3.6 Informalità del procedimento di mediazione La mediazione è condotta dal mediatore senza formalità e nella modalità che ritiene più opportuna, tenendo conto delle richieste delle parti. Il mediatore si adopera affinché la parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può tenere incontri congiunti e separati, non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione degli incontri. Il mediatore, accettato l incarico, può contattare le parti prima dell incontro di mediazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate. 3.7 Proposta del mediatore 3

Il mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Al mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali proposte verbali avanzate durante la mediazione. Se le parti gliene facciano concorde richiesta, in qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che è comunicata per iscritto alle parti, le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. In accordo con le parti, Adr Media può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. Nei casi di controversie nelle materie di cui all art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, su richiesta di una parte, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. Le parti devono far pervenire all organismo, per iscritto ed entro sette giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Articolo 4 Conclusione della mediazione La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all art. 3.6, al processo verbale è allegato il testo dell accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell organismo. In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell eventuale proposta. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne da atto nel verbale e la procedura si conclude. Articolo 5 Scheda per la valutazione del servizio Si allega al presente regolamento la Scheda di valutazione del servizio (Allegato A), che al termine della mediazione dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascuna parte e trasmessa al Responsabile dell Organismo con le modalità di cui all art. 2.4. Articolo 6 Riservatezza privacy accesso agli atti inutilizzabilità e segreto professionale Articolo 6.1 Dovere di riservatezza Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Articolo 6.2 Privacy Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 6.3 Accesso agli atti 4

Fermo restando quanto indicato all art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell organismo. Articolo 6.4 Inutilizzabilità e segreto professionale Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Articolo 7 Indennità per il servizio di mediazione L indennità per il servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Articolo 7.1 criteri di determinazione dell'indennità 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo; d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. 5

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. Tabella liberamente determinata Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 80,00 da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 150,00 da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 250,00 da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 400,00 da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 670,00 da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1000,00 da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2000,00 da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 4000,00 da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 6000,00 oltre Euro 5.000.000: Euro 10.000,00 Ciascuna parte deve corrispondere gli importi di cui alla tabella precedente in misura non inferiore al 50%, prima dell incontro di mediazione. L eventuale parte di spese non versate prima dell incontro e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. Le spese non previste dall art 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella delle indennità. Tabella corrispondente a quella di cui al Decreto 180/2010 Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte) Fino a Euro 1.000: Euro 65; da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200. Articolo 7.2 Spese di avvio del procedimento Le spese di avvio del procedimento sono in misura fissa, pari a 40,00 euro per ciascuna parte, e sono versate dall istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento. Articolo 7.3 Spese di mediazione 6

Le spese di mediazione comprendono l onorario del mediatore e i costi di amministrazione della procedura e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Esse devono essere corrisposte da ciascuna parte prima dell inizio dell incontro di mediazione. Sono previsti importi in misura ridotta delle spese di mediazione per le materie di cui all art. 5 c. 1 del D.Lgs 28/2010 ( mediazione obbligatoria ) e nel caso in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipi al procedimento. Articolo 7.4 Maggiorazioni Le maggiorazioni indicate nella Tabella delle indennità di cui all art. 7.1 si applicano: nel caso di successo della mediazione; nel caso di formulazione della proposta conciliativa da parte del mediatore. La stessa maggiorazione può essere applicata da Adr Media nel caso di controversie riguardanti affari di particolare complessità, difficoltà e importanza. Articolo 8 Regole finali e rinvio In caso di sospensione o cancellazione di Adr Media dal registro degli organismi di mediazione ai sensi dell art. 10 del D.M. n. 180 del 18/10/2010 i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l organismo di mediazione scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. 7