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Pagina 1 di 11 D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (1). Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (2/cost) (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; Emana il seguente decreto-legge: (giurisprudenza) 1. Sezioni regionali della Corte dei conti. 1. In tutte le regioni sono istituite ove non già esistenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione (2/cost). 2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale (2/cost). 3. A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (2) (4/cost). 4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza. 4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione (3). 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni (3/a) (5/cost). 5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953,

Pagina 2 di 11 n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame (3/a) (5/cost). 5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali (4) iscritti nei relativi albi professionali (3/a) (5/cost). 5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello (3/a). 6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio. 7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati (4/a). Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario (3/cost). 8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (4/b). In ogni caso a decorrere dal 1 gennaio 1995 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio (5). 8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a dieci unità (5/a). 9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio (5/b). 10. (6). 11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7).

Pagina 3 di 11 2. Pubblico ministero presso la Corte dei conti. 1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale. 2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio (5) (6/cost). 3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici. 4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (9), la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (10). 4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari regionali è disposta d'intesa con il presidente della regione o della provincia autonoma (10/a) (2/cost). (giurisprudenza) 3. (11). 4. (11). (giurisprudenza) 5. Giudizi di responsabilità. 1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni (12) (6/cost). 2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge. 3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni (3/cost); b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la

Pagina 4 di 11 notificazione della domanda e del decreto. 4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati. 5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale. 6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre: a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; b) il sequestro dei documenti (13); c) audizioni personali; d) perizie e consulenze. 7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia. 8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (13/a), e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (14), è elevato a L. 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti. (giurisprudenza) 6. Giudizi in materia pensionistica. 1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio (15). 2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio. 3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza. 4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato. 5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere

Pagina 5 di 11 svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori (15/cost). 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge. 7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni (15). 8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione. 9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti. 7. (16) (2/cost). 8. (16). 9. (16) (2/cost). 10. Oneri finanziari. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (17), come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428 (18), da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 1991, è aumentato di ventinove unità. Nella dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario amministrativo contabile", determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, sono soppresse quaranta unità. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1993, n. 268 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 19 (Gazz. Uff. 14 gennaio 1994, n.

Pagina 6 di 11 10). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 marzo 1993, n. 54, del D.L. 15 maggio 1993, n. 143, del D.L. 17 luglio 1993, n. 232, e del D.L. 14 settembre 1993, n. 359. (2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale: (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 45/98; - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 18 gennaio 1999, n. 1/99; - Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 25 giugno 1996, n. 294; Circ. 23 luglio 1997, n. 448; Circ. 18 giugno 1998, n. 278; Circ. 18 febbraio 1999, n. 45. (2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

Pagina 7 di 11 (2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale: (2) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 131 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli, 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 3. (3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (3/a) L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. (5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma, della Costituzione. (3/a) L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. (5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24

Pagina 8 di 11 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma, della Costituzione. (4) Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine "avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge. (3/a) L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. (5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 1, comma 5, e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo) comma, e 125, secondo comma, della Costituzione. (3/a) L'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. (4/a) Comma così corretto dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV. (3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 375 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, infine ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 272 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 108 ha dichiarato, inoltre non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. (4/b) Riportata al n. A/XXV. (5) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (5/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV. (5/b) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV. (6) Sostituisce l'art. 42, L. 10 febbraio 1953, n. 62, riportata alla voce Regioni. (7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (5) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.

Pagina 9 di 11 (6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, nonché dell'art. 1, comma 3-bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 sostitutivo dall'art. 5, comma 1, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione. (8) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. (9) Riportato al n. A/V. (10) Riportato alla voce Ordinamento giudiziario. (10/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale: (11) Soppresso della legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (11) Soppresso della legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (12) Comma modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19 e da ultimo, così sostituito dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato al n. A/XXXV, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-16 maggio 2000, n. 139 (Gazz. Uff. 24 maggio 2000, n. 22, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, nonché dell'art. 1, comma 3-bis del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 sostitutivo dall'art. 5, comma 1, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione. (3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 375 (Gazz. Uff. 6 novembre 1996, n. 45, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità

Pagina 10 di 11 costituzionale dell'art. 1, settimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101, secondo comma, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, infine ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 272 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 108 ha dichiarato, inoltre non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. (13) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (13/a) Riportato al n. A/V. (14) Riportato al n. B/I. (15) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (15/cost) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 428 (Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. (15) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (16) Soppresso dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale: (16) Soppresso dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19.

Pagina 11 di 11 (16) Soppresso dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19. (2/cost) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, con la L. 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'aosta; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le seguenti questioni di legittimità costituzionale: (17) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (18) Riportata alla voce Ministero del tesoro.