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C5914 - HERA/RAMO DI AZIENDA DI GEAT Provvedimento n. 12165 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 2 luglio 2003; SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Hera S.p.A., pervenuto in data 6 giugno 2003; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI HERA S.p.A. (di seguito HERA) è una società attiva nei settori del servizio idrico integrato, del gas, dell energia elettrica, della gestione calore, della manutenzione degli impianti termici, della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, nonché della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici. HERA è partecipata da numerosi soggetti, tra i quali il Comune di Bologna (37,68% del capitale sociale), il Comune di Ravenna (11% del capitale sociale) e il Consorzio CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (7,91% del capitale sociali). Il fatturato realizzato in Italia, nel 2002, da HERA è stato di circa 1.067 milioni di euro. GEAT S.p.A. (di seguito GEAT) è una società attiva nei settori del gas, della gestione calore, della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici, dei servizi di manutenzione e gestione delle strade, dei servizi di manutenzione e gestione del verde, dei servizi di manutenzione delle strutture portuali e dell esercizio delle attività portuali, dei servizi cimiteriali in genere, nonché della manutenzione e gestione del patrimonio pubblico. GEAT è controllata dal Comune di Riccione che ne detiene il 99,38% del capitale sociale. Il fatturato realizzato in Italia, nel 2002, da GEAT è stato di circa 22,3 milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nella scissione parziale da GEAT, e nel trasferimento a HERA, del ramo di azienda relativo alle attività di erogazione i) dei servizi di igiene urbana consistenti nel servizio di lotta antiparassitaria e nello smaltimento e raccolta dei rifiuti urbani e speciali in relazione a 8 aree comunali della Provincia di Rimini e ii) dei servizi di illuminazione pubblica in 3 aree comunali della Provincia di Rimini e dei servizi semaforici in una area comunale della Provincia di Rimini. Formano oggetto del contratto di cessione anche le concessioni e autorizzazioni pubbliche relative all esercizio di tali attività. HERA e GEAT (congiuntamente, le Parti) hanno, inoltre, previsto che HERA stipuli con GEAT due contratti di locazione. Il primo contratto riguarda la locazione da parte di GEAT ad HERA delle isole ecologiche (punti di stoccaggio dei rifiuti urbani e assimilati), i quali secondo quanto indicato dalle Parti, costituiscono beni necessariamente strumentali all esercizio dell attività di erogazione del servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti oggetto di scissione. Il secondo contratto riguarda la locazione da parte di GEAT ad HERA della attuale sede di GEAT (immobili di Igiene Urbana ). Tali contratti hanno durata fino alla scadenza delle relative concessioni per la gestione dei rifiuti urbani. Le Parti hanno dichiarato che l operazione è realizzata in ossequio all obbligo di scorporo di reti, impianti e dotazioni patrimoniali previsto dall articolo 113 del TU delle leggi sull ordinamento degli enti pubblici locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall articolo 35 della legge n. 448/01. Contestualmente all acquisizione di tale ramo di azienda, HERA delibererà un aumento di capitale sociale il quale sarà interamente sottoscritto dagli azionisti di GEAT in misura proporzionale alla quota di partecipazione dagli stessa detenuta. Ad esito del perfezionamento dell operazione in esame, l assetto azionario di HERA sarà composto da 147 azionisti, 7 dei quali con quote superiori al 2%: il Comune di Bologna (37,46%), il Comune di Ravenna (10,94%), il Consorzio

CON.AMI (7,87%), il Comune di Forlì (5,41%), il Comune di Cesena (5,21%), il Comune di Rimini (5,79%) e il Comune di Imola (2,56%). Le Parti, al riguardo, hanno dichiarato che, anche a seguito dell operazione in esame, nessuno dei soggetti facenti parte della compagine azionaria di HERA, né singolarmente né congiuntamente, potrà esercitare un influenza determinante nell ambito delle attività e delle decisioni attribuite al Consiglio di Amministrazione e all Assemblea ordinaria e straordinaria della società 1. Il contratto stipulato tra le Parti prevede un patto di non concorrenza della durata di cinque anni per effetto del quale gli azionisti di GEAT si impegnano a non svolgere attività in concorrenza con quelle di HERA nei settori della raccolta dei rifiuti e smaltimento, della lotta antiparassitaria e dell illuminazione pubblica. Il contratto stipulato tra le Parti prevede che HERA sottoscriva con GEAT e/o con gli azionisti di GEAT un contratto con il quale questi ultimi concederanno gratuitamente ad HERA i diritti di godimento sulle infrastrutture relative alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, nonché su alcune infrastrutture relative alla distribuzione di gas naturale, al fine di consentire ad HERA di utilizzarle per il passaggio, all interno delle stesse, di ogni ulteriore e diversa rete, purché realizzata a spese di HERA e compatibile con l uso principale per cui l infrastruttura è stata realizzata. Il modello di contratto definito tra le Parti per l accesso a tali infrastrutture da parte di HERA prevede espressamene che il diritto di utilizzazione delle infrastrutture è concesso in via non esclusiva a HERA riservandosi il Comune [di Riccione] e GEAT il diritto di concedere analogo diritto, a condizioni non discriminatorie, anche a operatori terzi che ne facessero richiesta. I terzi saranno tenuti ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che HERA e il Comune o GEAT riterranno, caso per caso, di definire a garanzia del regolare funzionamento delle infrastrutture. Qualora tuttavia, per ragioni tecniche, dichiarate da HERA e accertate dal Comune o da GEAT, non fosse possibile predisporre altre reti nelle infrastrutture, HERA si impegna a gestire la rete garantendo a terzi parità di accesso a condizioni eque di mercato e non discriminatorie. III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE L'operazione, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 398 milioni di euro. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione accessoria all'operazione, purché sia limitato alle attività ed all ambito geografico in cui il ramo d azienda oggetto di cessione opera e abbia una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione 2. Per quanto riguarda il contratto di cessione ad HERA, a titolo gratuito, dei diritti di godimento sulle infrastrutture di pertinenza di GEAT e/o del Comune di Riccione, sopra richiamato, questo non può essere considerato una restrizione accessoria alla operazione in esame in quanto non è strettamente funzionale ad assicurare l operatività dell impresa cedente né il valore del ramo d azienda ceduto. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I settori interessati dalla concentrazione in esame sono quelli della gestione dei rifiuti e della gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici. Il settore della gestione dei rifiuti Il settore della gestione dei rifiuti, dove sono attive imprese pubbliche e private, comprende le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. In tale ambito, per la tipologia dei rifiuti e la titolarità degli stessi, si possono individuare mercati distinti per le attività di gestione dei rifiuti urbani e per quelle inerenti la gestione dei rifiuti speciali. 1 [Come emerso anche nell ambito del Provvedimento n. 11705 (C5534) SEABO/VARIE SOCIETA', del 13 febbraio 2003.] 2 [Cfr. Comunicazione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione, 2001/C 188/03, pubblicata in GUCE del 4 luglio 2001 C 188/5.]

Per quanto riguarda la tipologia, l articolo 7 del Decreto Legislativo n. 22/97 3 classifica i rifiuti secondo l origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali. I rifiuti urbani sono costituiti da: a) rifiuti urbani domestici; b) rifiuti non pericolosi, assimilabili ai rifiuti urbani per quantità e qualità; c) rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade; d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade o aree pubbliche o su strade o aree private soggette ad uso pubblico, su spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua; e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; f) rifiuti derivanti da attività cimiteriali. I rifiuti speciali derivano da attività agricole e agro-pastorali, da demolizioni, costruzioni e scavi, da lavorazioni artigianali e industriali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie, e da macchinari, apparecchiature deteriorate, veicoli e loro parti. I mercati del prodotto rilevanti Secondo quanto stabilito dal citato Decreto Legislativo n. 22/97, l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compete ai Comuni, che vi provvedono mediante le forme previste dall'articolo 23 del Decreto stesso e dall'articolo 113, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Una volta individuata l'impresa che svolgerà il servizio di distribuzione di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, tale attività si configura come un monopolio legale. L'unica forma di concorrenza possibile nel settore è, pertanto, quella che si esplica per l'assegnazione in concessione del servizio. Tale attività, nonostante attraversi un periodo di profonda trasformazione, è ancora attualmente gestita, prevalentemente, da enti pubblici (direttamente o indirettamente), ovvero dai Comuni o da imprese pubbliche, in genere aziende municipalizzate o consortili affidatarie dirette del servizio; in misura minore da imprese private in concessione. A differenza del mercato della gestione dei rifiuti urbani, nel quale la titolarità dei rifiuti rimane durante l intero ciclo industriale all Ente locale dove i rifiuti sono stati prodotti, nel mercato della gestione dei rifiuti speciali la titolarità dei rifiuti è del soggetto cui è riferibile l attività che li ha prodotti e viene trasferita all impresa che li prende in consegna. In base alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 22/97, la gestione dei rifiuti speciali risulta non riservata ai Comuni, bensì vincolata, oltre che evidentemente al rispetto delle concorrenti norme di ordine pubblico, al rilascio dei soli provvedimenti autorizzatori da parte delle regioni. Nel mercato della gestione dei rifiuti speciali operano imprese pubbliche e private le quali, di norma, si occupano dell intero ciclo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. I mercati geografici rilevanti Dal punto di vista della dimensione geografica del mercato, occorre preliminarmente osservare che i servizi di igiene urbana sono soggetti a regolamentazione locale: l impianto delle strutture logistiche (depositi, discariche e inceneritori) necessarie all attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani è sottoposto a vincoli normativi che limitano i bacini di utenza mentre per l esercizio delle attività è necessario l ottenimento di autorizzazioni regionali. Sebbene il Decreto Legislativo n. 22/97 circoscriva, ai fini della gestione dei rifiuti urbani, ambiti territoriali ottimali appartenenti alle diverse regioni italiane, esso definisce anche modalità comuni di gestione unitaria e integrata del servizio, contribuendo a ridurre la frammentazione territoriale dello stesso, e detta regole comuni per la determinazione della tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti. In ogni caso, poiché in ogni ambito territoriale il servizio assume caratteristiche di monopolio, le imprese si affrontano solamente in occasione delle varie gare che i Comuni espletano per l affidamento del servizio. Dal momento che ciascuna impresa è in grado, partecipando a tali gare, di fornire indistintamente il proprio servizio alle diverse comunità locali, si può concludere che il mercato rilevante della gestione dei rifiuti urbani ha dimensioni nazionali. Il mercato della gestione dei rifiuti speciali, invece, è caratterizzato dalla presenza di operatori che agiscono in concorrenza tra loro, non essendo stato oggetto di alcun intervento normativo volto a limitare l accesso al mercato o alla regolamentazione delle fasi di raccolta, trattamento e smaltimento. Dal punto di vista geografico, i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali sono svolti in aree geografiche corrispondenti ai bacini serviti dall impianto di smaltimento. A seconda della tipologia e della pericolosità dei rifiuti, tale area può estendersi anche all intero territorio nazionale, in ragione della tipologia degli impianti. Nel caso di specie non risulta necessario stabilire con precisione la dimensione del mercato di riferimento in quanto la valutazione degli effetti della concentrazione in esame non cambia anche adottando una definizione geografica del mercato più limitata di quella nazionale. 3 [Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. 15 febbraio 1997, n.38.]

Il settore della gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici Le attività di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici rientrano nella categoria dei servizi pubblici locali e possono essere svolte in economia direttamente dai Comuni, possono essere affidate in concessione a terzi, possono essere svolte a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale oppure, in casi chiaramente individuati dal legislatore, a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria 4. I mercati del prodotto rilevanti Nel caso di specie, non risulta necessario stabilire se il mercato della gestione dei servizi sopra menzionati sia unico o se debbano individuarsi al suo interno mercati distinti per la gestione dei due tipi di attività. Quale che sia la definizione del mercato del prodotto, infatti, la valutazione dell'operazione in esame non muta. I mercati geografici rilevanti Poiché in ogni ambito territoriale il servizio assume necessariamente caratteristiche di monopolio, il confronto concorrenziale tra le diverse imprese si svolge nel momento in cui esse competono in risposta al bando di gara per l affidamento del servizio (c.d. concorrenza per il mercato ). L'analisi degli effetti dell operazione andrà fatta, pertanto, considerando il posizionamento degli operatori a livello nazionale, al fine di valutare la capacità competitiva di ciascuno di essi. Effetti dell operazione L operazione in esame fa seguito all operazione di concentrazione che ha dato luogo alla integrazione delle attività di SEABO, AMF, AMI, AMIA, AMIR, AREA, ASC, SIS, TAULARIA, TEAM e UNICA, mediante fusione o scissione parziale di rami di azienda, ed alla costituzione di HERA 5. Pertanto, nella valutazione dell operazione in esame si terranno in conto anche degli effetti di tale precedente operazione di concentrazione. Il settore della gestione dei rifiuti Per quanto riguarda i rifiuti urbani, nel 2000 in Italia sono state prodotte circa 29 milioni di tonnellate di rifiuti urbani 6. A dati 2002, la quantità di rifiuti urbani gestiti da HERA corrisponde a circa l 8% del totale dei rifiuti urbani prodotti a livello nazionale nel 2000. A seguito dell operazione di concentrazione in esame, HERA verrà a detenere una quota pari a circa l 8,2% del mercato nazionale della gestione dei rifiuti urbani. Nel 1999, la quantità di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, ed esclusi gli inerti) complessivamente prodotta in Italia ammontava a circa 49 milioni di tonnellate 7, di cui circa 7 milioni prodotti nella Regione Emilia Romagna. A dati 2002, i volumi trattati da HERA corrispondono a circa il 2,5% del totale nazionale ed a circa il 18% a livello della sola Regione Emilia Romagna. A seguito dell operazione di concentrazione in esame, HERA verrà a detenere una quota pari a circa il 2,6% del mercato nazionale della raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, ed una quota di mercato pari a circa il 18,4% ove si consideri l area geografica della sola regione Emilia Romagna. L operazione comunicata, pertanto, non appare idonea ad alterare le condizioni concorrenziali esistenti o comunque a produrre effetti significativi nell assetto concorrenziale nei mercati della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. Il settore della gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici Per quanto riguarda l attività di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici si osserva che HERA svolge, al 2002, la gestione degli impianti di illuminazione pubblica in 39 aree comunali e la gestione degli impianti semaforici in 14 aree comunali. A seguito dell operazione in esame, HERA svolgerà la gestione degli impianti di illuminazione pubblica in 42 aree comunali e la gestione degli impianti semaforici in 15 aree comunali. Considerando che il numero complessivo di aree comunali a livello nazionale è pari a circa 8.000 comuni, l operazione comunicata, 4 [Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 settembre 2000), Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli enti locali] 5 [Provvedimento n. 11705 (C5534) SEABO/VARIE SOCIETA', del 13 febbraio 2003.] 6 [Cfr. APAT (Associazione per la Protezione dell'ambiente e per Servizi Tecnici) e ONR (Osservatorio Nazionale sui Rifiuti), RAPPORTO RIFIUTI 2002.] 7 [Cfr. APAT (Associazione per la Protezione dell'ambiente e per Servizi Tecnici) e ONR (Osservatorio Nazionale sui Rifiuti), RAPPORTO RIFIUTI 2002.]

non appare idonea ad alterare le condizioni concorrenziali esistenti o comunque a produrre effetti significativi nell assetto concorrenziale delle attività di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro