Storia del diritto medievale e moderno II modulo lezione 11 prof. Federica Furfaro a. a. 2016/2017 I semestre
Unità nazionale, unificazione giuridica, codificazione 1859-1861: raggiungimento dell unità nazionale 17 marzo 1861: Vittorio Emanuele II proclamato Re d Italia Problema dell unificazione giuridica del nuovo Stato Accentramento amministrativo; estensione dello Statuto Albertino ai territori via via annessi al Regno di Sardegna; ma....per le codificazioni la situazione rimane inizialmente disomogenea e incongrua Nel complesso, la codificazione subalpina appariva incompleta, sia rispetto alle molte leggi speciali successive, sia alle esigenze del nuovo Stato: non si poteva allora piemontesizzare l ordinamento unitario ( unificazione a vapore ) Sarebbe andato bene semplicemente il Codice Napoleone, ma era sentita l esigenza di un codice «nazionale» 1865: varo dei primi Codici dell Italia unita: vengono estesi alle zone annesse successivamente al Regno d Italia 2
I codici dopo l Unità Il Codice civile del Regno d Italia (1865) Commissione nominata, e poi integrata, dai ministri della giustizia dei governi Cavour: Rattazzi e, successivamente, Cassinis Primo progetto Cassinis (Progetto di revisione del codice albertino, 1860) - ancora molto legato al modello sardo - secondo alcuni si rifà comunque troppo all originale francese, in particolare per la laicizzazione (estranea alla mentalità del popolo italiano) - struttura in quattro libri e non tre: suddivisione dei modi di acquisto della proprietà in due parti (successioni e donazioni; obbligazioni e contratti) Principi: - equiparazione dello straniero con riguardo ai diritti civili, anche senza reciprocità (per favorire gli esuli rifugiatisi nel Regno di Sardegna) - matrimonio civile - esclusione del divorzio - innovazioni tecniche nel campo del diritto di famiglia e del diritto successorio 3
Il Codice civile del Regno d Italia (1865) 1860: I progetto Cassinis (revisione del codice albertino) 1861: II progetto Cassinis (ad Unità compiuta, prevale la scelta di un codice «nazionale») 1862: nuovo progetto di codice civile (ministro della giustizia Miglietti) - matrimonio civile (non contemplato dal codice albertino); - maggiore capacità patrimoniale alla donna (sul modello austriaco); - meno ampia la patria potestà rispetto al codice sardo; - oltre all interdizione introduceva l inabilitazione (protezione degli incapaci) Pareri richiesti alle varie corti giudicanti, dibattito molto intenso su: - matrimonio civile - Preleggi (riguardavano in realtà il complesso dell ordinamento normativo) Queste prese in esame rallentarono l iter elaborativo Non si trattava più ormai di un dibattito sul codice sardo esteso, piuttosto sul modello originario napoleonico Il ministro Conforti, succeduto a Miglietti, prosegue a sottoporre il progetto alle corti 4
Il Codice civile del Regno d Italia (1865) 1863: Pisanelli, nuovo ministro, sottopone il progetto a cinque commissioni di giuristi (Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo) Dalla discussione nacque un nuovo progetto, predisposto da Pisanelli stesso: impostazione liberale, accompagnato da una relazione introduttiva per il Senato e dai discorsi di introduzione ai diversi libri - allontanamento dal modello napoleonico in chiave nazionale italiana - centralità del diritto di proprietà e dei beni: persone e famiglia hanno carattere speciale, a metà tra codice civile e Statuto - no Titolo preliminare sull efficacia e pubblicazione delle leggi - inabilitazione e non interdizione - no autorizzazione maritale - affievolimento della patria potestà - eliminazione dell adozione (considerato residuo aristocratico ) La Commissione senatoria insiste sull importanza della tradizione (no rotture di continuità): gli emendamenti sono dunque generalmente di carattere conservatore (es. dir. civili allo straniero solo se residente; limitato ripristino dell autorizzazione maritale) 5
ll Codice civile del Regno d Italia (1865) 1864: trasferimento della capitale a Firenze: la necessità dell unificazione legislativa si fa pressante Il governo Lamarmora chiede una delega al Parlamento, per poter pubblicare con decreto i progetti di codice (dubbi di costituzionalità, ma prevale l adesione sociale alla promulgazione del codice unitario) Dopo l approvazione di Camera e Senato 2 aprile 1865: promulgazione della legge sull unificazione legislativa Promulgazione del Codice di procedura civile (redatto da Pisanelli e poco modificato dalle Camere): molto legato al modello francese e al codice sardo (già applicato in buona parte d Italia) ampio spazio all iniziativa privata, in conformità con lo spirito del codice civile complesse procedure di esecuzione forzata (tutela della proprietà privata); poco potere al giudice Promulgazione della nuova legge sull ordinamento giudiziario CC e CPC sarebbero entrati in vigore a partire dal 1.1.1866. 6
Il Codice civile del Regno d Italia (1865) Lo schema è sempre quello del Code Napoléon e delle Istituzioni di Gaio Preleggi, seguite da 3 libri I: Le Persone - II: I beni, la proprietà e le modificazioni di essa - III: I modi di acquisto della proprietà ed altri diritti sulle cose Vicinanza al Code Napoléon: i legislatori unitari si erano formati su quel codice (e, dal loro punto di vista, la società italiana non era cambiata molto) Ad ogni modo, gli istituti, se pure sono i medesimi, spesso sono trattati meglio, e vi sono anche significative differenze Libro I Persone giuridiche: Il CC prevede enti laici ed ecclesiastici, associazioni e fondazioni che potevano agire con ampia autonomia, come fossero persone fisiche, laddove invece il CN negava l esistenza di corpi intermedi tra lo Stato e l individuo; Persone fisiche: vi è l equiparazione tra cittadino e straniero nel godimento dei diritti civili, indipendentemente dalla reciprocità: liberalismo, tolleranza, solidarietà. La nazionalità si perde per rinuncia del cittadino (grande spazio all autonomia del singolo) 7
Il Codice civile del Regno d Italia (1865) Diritto di famiglia: Prevede il matrimonio civile (liberalismo e laicismo risorgimentale), ma indissolubile (il divorzio avrebbe rappresentato un terreno di scontro con la Chiesa). L indissolubilità è vista come tutela (seppure arcaica) del soggetto debole, la donna. La separazione (mutuo dissenso, colpa di uno dei coniugi, e altre ipotesi particolari non previste dal CN): alla donna tutele significative (non subiva più la potestà maritale, ma conservava diritti di patria potestà sui figli, successori, sulla disponibilità della dote). Il matrimonio laicizzato: i tribunali ecclesiastici perdono competenza, si ripristina la potestà statale, offuscata dopo la Restaurazione. Elementi discriminanti: - l autorizzazione maritale: inferiorità negoziale e processuale della donna; - il divieto della ricerca della paternità per il figlio naturale; - figli adulterini e incestuosi non possono essere riconosciuti - discriminazioni in materia successoria per i figli naturali riconosciuti Regime patrimoniale del matrimonio: - legale: la separazione - la comunione e il regime dotale sono convenzionali: sfavore per la prima; favore per il secondo, in linea con la tradizione italiana È migliorata l adozione e sono mitigate la patria potestà e la tutela 8