CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

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Transcript:

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 14 maggio 2013 Destinatario: Segretariato generale del Consiglio n. doc. Comm.: D026572/02 Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E 392) in determinati prodotti a base di carne e pesce a basso contenuto di materia grassa Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D026572/02. All.: D026572/02 9600/13 ms 1 DG B 4B IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX SANCO/10530/2013 (POOL/E3/2013/10530/10530-EN.doc) D026572/02 [ ](2013) XXX draft REGOLAMENTO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E 392) in determinati prodotti a base di carne e pesce a basso contenuto di materia grassa (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

REGOLAMENTO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di estratti di rosmarino (E 392) in determinati prodotti a base di carne e pesce a basso contenuto di materia grassa (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari 1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco a livello d'unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'impiego. (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari 2. (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l'elenco dell'unione di additivi alimentari può essere aggiornato o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (4) Il 3 febbraio 2012 è stata presentata e messa a disposizione degli Stati membri una domanda di autorizzazione all'impiego di estratti di rosmarino (E 392) quali antiossidanti nelle preparazioni a base di carne, nei prodotti a base di carne trasformata a basso contenuto di materia grassa (trattata termicamente e non), nei pesce e nei prodotti della pesca trasformati a basso contenuto di materia grassa, compresi molluschi e crostacei. (5) Gli antiossidanti sono sostanze che proteggono gli alimenti dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore. La quantità massima di estratti di rosmarino (E 392) attualmente autorizzata per 1 2 GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16. GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1. IT 2 IT

l'impiego nei prodotti a base di carne trasformata, nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, è fissata in funzione del contenuto di materia grassa presente nelle rispettive categorie di prodotti alimentari (eccezion fatta per le salsicce essiccate e per la carne disidratata). Il ricorso a detto criterio per stabilire il tenore massimo di estratti di rosmarino (E 392) non garantisce una protezione sufficiente degli alimenti a basso contenuto di materia grassa poiché per ottenere gli effetti desiderati è necessario utilizzare una dose critica minima di tale antiossidante. Gli estratti di rosmarino (E 392) potrebbero essere attualmente utilizzati in dosi che risultano efficaci nei prodotti con un contenuto di materia grassa più elevato. Anche i prodotti a basso contenuto di materia grassa potrebbero tuttavia essere soggetti a livelli significativi di ossidazione a causa di una elevata proporzione di acidi grassi insaturi. Risulta pertanto appropriato fissare il tenore massimo di estratti di rosmarino (E 392) a 15 mg/kg nei prodotti con un contenuto di materia grassa non superiore al 10%, mantenendo nel contempo il limite autorizzato di 150 mg/kg, espresso in funzione della materia grassa, per i prodotti con un contenuto di materia grassa superiore al 10%. (6) Nel 2008 l'agenzia europea per la sicurezza alimentare (nel seguito l'autorità) ha valutato la sicurezza degli estratti di rosmarino (E 392) quali additivi alimentari 3, giungendo alla conclusione che gli impieghi ed i tenori proposti non destano preoccupazioni per la sicurezza. Utilizzando una stima prudente dell'esposizione alimentare l'autorità ha ipotizzato un impiego degli estratti di rosmarino al tenore massimo (vale a dire a 150 mg/kg nei prodotti a base di carne, pollame, pesce e frutti di mare trasformati) in tutti gli alimenti proposti di ciascuna categoria alimentare. Tale ipotesi ha riguardato anche i prodotti a base di carne trasformata, trattata termicamente e no, il pesce ed i prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10%. (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 per aggiornare l'elenco a livello d'unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'autorità quando gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana. Secondo l'opinione espressa dall'autorità nel 2008, il fatto di fissare il limite massimo d'uso degli estratti di rosmarino (E 392) a 15 mg/kg per i prodotti a base di carne trasformata, trattata termicamente e no, per il pesce e per i prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10%, costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, cosicché non è necessario richiedere il parere dell'autorità. (8) Date tali premesse occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, 3 The EFSA Journal (2008) 721, pagg. 1-29. IT 3 IT

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO IT 4 IT

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato: ALLEGATO (1) Nella categoria alimentare 08.2.1 carne trasformata non trattata termicamente la voce relativa all'additivo E 392 estratti di rosmarino escluse le salsicce essiccate è sostituita dalla voce seguente: E 392 Estratti di rosmarino 15 (46) Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate E 392 Estratti di rosmarino 150 (41) (46) Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate (2) Nella categoria alimentare 08.2.2 Carne trasformata trattata termicamente la voce relativa all'additivo E 392 estratti di rosmarino escluse le salsicce essiccate è sostituita dalla voce seguente: E 392 Estratti di rosmarino 15 (46) Solo carne con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate E 392 Estratti di rosmarino 150 (41) (46) Solo carne con un contenuto di materia grassa superiore al 10 %, escluse le salsicce essiccate IT 5 IT

(3) Nella categoria alimentare 09.2 Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei la voce relativa all'additivo E 392 è sostituita dalla seguente voce: E 392 Estratti di rosmarino 15 (46) Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa non superiore al 10 % E 392 Estratti di rosmarino 150 (41) (46) Solo pesce e prodotti della pesca, compresi molluschi e crostacei, con un contenuto di materia grassa superiore al 10 % IT 6 IT