CONVENZIONE TRA LE PROVINCE DI PESARO URBINO, ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO E FERMO PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI IN BASE A LIVELLI SOVRAPROVINCIALI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE PREMESSO CHE - l art.105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada ; - il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 con il quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio dell Unione Europea n.98/76/ce dell 1.10.1998, riguardante l accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, ha ribadito tale trasferimento di competenze; - con provvedimento siglato in data 14 febbraio 2002 la Conferenza Unificata (art.8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281) ha sancito un accordo recante modalità organizzative e procedure per l applicazione dell art.105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per la risoluzione uniforme sul territorio nazionale delle problematiche connesse alle funzioni trasferite; - l Accordo sopra richiamato ha stabilito che le province avrebbero provveduto all espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto su strada solamente dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del citato decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, cui era parzialmente subordinato il trasferimento della funzione, e che tali esami, nelle more, avrebbero continuato a svolgersi presso le commissioni regionali già esistenti; - solo con l entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 28.4.2005, n.161 (pubblicato sulla G.U. n.189 del 16.8.2005), decorso quasi un quinquennio, il decreto legislativo sopra indicato è divenuto applicabile e si è giunti al definitivo superamento della disciplina precedente; - l articolo 30 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ; - l Accordo sancito dalla Conferenza Unificata prevede che le province possano stipulare apposite convenzioni ai sensi dell articolo 30 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali per l organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale dalle medesimi individuati; - la prima convenzione è stata sottoscritta in data 3/11/2006; - le province di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo intendono continuare ad esercitare in forma coordinata l esercizio della funzione amministrativa relativa all espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto su strada; TUTTO CIÒ PREMESSO - la Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dalla Dirigente CLAUDIA PACI, nata a Fano (PS) il 08/11/1965 domiciliato per la carica a Pesaro Via Gramsci 4, in nome e per conto dell Ente medesimo, C.F. PCACLD65S48D488F; - la Provincia di Ancona, rappresentata dal Dirigente ROBERTO RENZI, nato a Jesi (AN) il 02/09/1951 e domiciliato per la carica in Ancona, Via Menicucci 1, in nome e per conto dell Ente medesimo, C.F RNZRRT51P02E388S; - la Provincia di Macerata, rappresentata dalla Dirigente LETIZIA CASONATO, nata a Roma il 05/08/1964e domiciliato per la carica a Macerata, Corso Repubblica 28, in nome e per conto dell Ente medesimo, C.F.80001250432; - la Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata dal Dirigente PIETRO ANTONINI, nato ad Ascoli Piceno il 26/06/1947 e domiciliato per la carica in Ascoli Piceno, P.le Simonetti 36, in nome e per conto dell Ente medesimo, C.F. 01116550441; la Provincia di Fermo, rappresentata dal Dirigente MARIO NOBILE, nato a Taranto il 13/09/1972 e domiciliato per la carica a Fermo, Viale Trento 119, in nome e per conto dell Ente medesimo, C.F. NBLMRA72P13L049I;
convengono e stipulano quanto segue. Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. La presente convenzione ha per oggetto l esercizio in modo coordinato delle funzioni concernenti l espletamento degli esami per il conseguimento dell idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori, al fine di garantire in ambito regionale lo svolgimento programmato di numero dieci sessioni di esame alle quali siano ammessi a partecipare coloro che hanno la residenza anagrafica o l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero o la residenza normale (ai sensi dell articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395) nel territorio delle province aderenti. 3. A tal fine le province aderenti al presente accordo delegano le funzioni relative all espletamento degli esami per il conseguimento dell idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in favore di una di esse, che accetta ed opera in nome e per conto degli enti deleganti, individuata per ciascuna sessione di esame nell anno solare, secondo la seguente cadenza temporale: Ente delegato Provincia di Pesaro- Urbino Provincia di Ancona Provincia di Macerata Provincia di Ascoli Piceno Provincia di Fermo Sessioni mensili di esame Febbraio Giugno Gennaio Luglio Marzo Settembre Aprile Ottobre Maggio - Novembre Art. 2 (Modalità di svolgimento delle sessioni di esame) 1. Le Province, entro il 31 dicembre di ogni anno, programmano le date delle sessioni di esame ed i termini di presentazione delle domande, nel rispetto del calendario indicato all art. 1, dandone adeguata pubblicità.
2. La provincia delegata, secondo la cadenza temporale stabilita con le modalità di cui al comma precedente, provvede allo svolgimento delle sessioni d esame nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale dalla stessa adottato in relazione all esercizio della specifica funzione. 3. La provincia delegata provvede, in particolare, alla ricezione e all istruttoria delle domande di partecipazione, all ammissione o all esclusione dei candidati, all organizzazione ed allo svolgimento della sessione d esame, alla trasmissione dell elenco degli idonei, dei respinti e delle copie dei verbali d esame alle province deleganti e a dare comunicazione di ogni altro elemento utile ai fini del regolare svolgimento della procedura d esame. La Provincia delegata provvede altresì ad introitare le somme corrisposte dai candidati a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dal proprio regolamento. 4. Resta di competenza delle province deleganti il rilascio degli attestati di idoneità professionale ai soggetti che hanno la residenza anagrafica o l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero o la residenza normale (ai sensi dell articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395) nel loro territorio. 5. Al fine di uniformare le modalità di espletamento delle sessioni d esame le province aderenti all accordo stabiliscono, inoltre, che: - nelle more del rilascio dell attestato di frequenza al corso di preparazione all esame, il candidato è ammesso all esame, con riserva, producendo la certificazione dell organismo autorizzato di cui all articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso. In caso di superamento dell esame l attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato solo previa dimostrazione dell avvenuto conseguimento dell attestato di frequenza al corso di preparazione; - i candidati che non hanno superato l esame di idoneità non possono sostenere nuovamente le prove d esame prima che siano decorsi tre mesi dalla precedente prova sostenuta.
Art.3 (Rapporti finanziari) 1. Poiché ciascuna delle province si obbliga all organizzazione ed allo svolgimento, in qualità di ente delegato, di uno stesso numero di sessioni di esame nell anno solare, dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico degli enti che vi aderiscono. Art.4 (Organismo di consultazione) 1. E costituito un organismo di consultazione, composto dai Dirigenti dei Servizi competenti in materia di trasporti delle province che aderiscono alla presente convenzione o da loro delegati, per la definizione di indirizzi e la disamina di questioni relative all attuazione della convenzione stessa nonché, all occorrenza, per esprimere pareri in ordine all applicazione delle norme che disciplinano la funzione concernente l espletamento degli esami per il conseguimento dell idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori. 2. Tale organismo, che opera gratuitamente, si riunisce senza formalità previa richiesta scritta di uno dei componenti. Art. 5 (Durata) 1. La presente convenzione ha durata triennale con scadenza il 31/12/2012. Letto, approvato e sottoscritto. Ancona, 15.01.2010 Per la Provincia di Ancona il Dirigente Ing.Roberto Renzi Per la Provincia di Ascoli Piceno il Dirigente Ing.Pietro Antonini Per la Provincia di Macerata la Dirigente Dott.ssa Letizia Casonato
Per la Provincia di Pesaro-Urbino il Dirigente Dott.ssa Claudia Paci Per la Provincia di Fermo il Dirigente Ing.Mario Nobile