COMUNE DI POVOLETTO PROVINCIA DI UDINE

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COMUNE DI POVOLETTO PROVINCIA DI UDINE COPIA DETERMINAZIONE N. 448 del 19-11-2013 UFFICIO: SERVIZI SOCIALI Oggetto: Concessione assegno per il nucleo familiare ai sensi della L.R. 448/1998 art. 65. Mese di novembre 2013 PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 448 DEL 19-11-13 Art.147 bis del Tuel del 18.08.2000, n.267 Parere favorevole di regolarità tecnica. PARERE TECNICO Povoletto, li 19-11-13 Il Responsabile del Servizio f.to MANSUTTI ANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE Vista la Deliberazione C.C. n. 39 del 30.07.2007, con la quale è stata approvata la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni per l esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dei servizi e delle attività di cui all art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. n. 6/2006; Richiamato l articolo 65 della legge 23.12.1998 n. 448, che prevede la concessione da parte dei Comuni di un assegno in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, che risultino in possesso di un reddito non superiore a un determinato valore ISE; Dato atto che la domanda per l erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori entro il termine perentorio del 31 gennaio dell anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio e che al Comune stesso, ai sensi dell art. 14 del D.M. n. 452 del 21.12.2000, è attribuito il potere concessorio del beneficio, il quale, trasmesso telematicamente all INPS, viene successivamente erogato dall INPS stesso sulla base degli elenchi dei nominativi dei beneficiari; Richiamato l articolo 80, comma 5, della legge 23.12.2000 n. 388, il quale, modificando il citato art. 65 della legge n. 448/1998, ha esteso la possibilità di concedere il beneficio in questione ai richiedenti che siano cittadini di un paese facente parte dell Unione Europea; Visto l art. 11 della Direttiva europea n. 109/2003 CE, che prevede che il cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento riservato al cittadino nazionale per quanto riguarda le prestazioni, l assistenza e la protezione previste dalla legislazione sociale; Ricordato che lo Stato italiano ha recepito la citata direttiva europea con il D.Lgs. 08.01.2007 n. 3, il cui articolo 1, comma 12, lett. C), prevede che il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo possa fruire delle prestazioni di assistenza e previdenza sociale, nonché delle prestazioni relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; Preso atto che, nonostante la previsione di parità di trattamento prevista dalla citata Direttiva europea n. 109/2003, l INPS ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avevano precedentemente asserito che la prestazione assistenziale in oggetto doveva essere riservata unicamente ai cittadini italiani e comunitari, fornendo istruzioni ai Comuni di non concedere l assegno ex articolo 65 della legge n. 448/1998 ai cittadini extracomunitari lungosoggiornanti ed in tal modo esponendo gli enti locali alla possibilità di incorrere in contenziosi giudiziari; Ricordato che i cittadini stranieri interessati dal rigetto del contributo hanno spesso agito in giudizio contro gli Enti locali e che i giudici di merito hanno dato loro sistematicamente ragione, ordinando la corresponsione delle prestazioni di cui alla normativa in oggetto e condannando i Comuni al pagamento delle spese processuali (tra le più recenti, in proposito, si possono citare le seguenti ordinanze: Tribunale di Milano, ordinanza dd. 16.07.2012; Tribunale di Tortona - ordinanza dd. 22.09.2012; Tribunale di Genova - ordinanza dd. 24.09.2012; Tribunale di Verona - ordinanza dd. 17.10.2012; Tribunale di Venezia ordinanza dd. 24.01.2013; Tribunale di Busto Arsizio, sez.lavoro, ordinanza dd. 23.04.2013, Tribunale di Alessandria, sez. lavoro, ordinanza del 02.05.2013); DETERMINE n. 448 del 19-11-2013 - pag. 2 - COMUNE DI POVOLETTO

Vista la nota dd. 08.01.2013 con la quale l ANCI nazionale ha chiesto al Ministero del Lavoro l emanazione urgente di una specifica direttiva che consenta ai Comuni di attenersi al principio della parità di trattamento di cui all articolo 11 della Direttiva n. 109/2003 CE; Vista la circolare dell INPS n. 7990/13 del 15.05.2013 con cui l Istituto precisa che il pagamento della prestazione assistenziale è un mero atto di esecuzione del provvedimento concessivo dell ente locale, emanato in esito ad una sua autonomia e positiva valutazione delle domande presentate dagli interessati e su tale titolo si fonda l erogazione della prestazione da parte dell Istituto e che appartiene ai Comuni la potestà di revoca dell assegno nel caso di prestazioni indebitamente erogate, al cui recupero provvede poi l INPS; Rilevato che: a) l assegno in argomento rientra senz altro tra le prestazioni essenziali in ambito sociale citate nella direttiva CE 109/2003, attesa la sua finalità di garantire un ausilio essenziale alle famiglie numerose in situazione di forte disagio economico, affinché i genitori possano esercitare effettivamente le loro funzioni; b) il divieto di discriminazione in base alla nazionalità costituisce un principio fondamentale affermato dall articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea ed in applicazione di ciò, con la direttiva CE 109/2003, si è voluto prevedere che il soggiornante di lungo periodo può godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali (principio recepito dall Italia con il D.Lgs. 3/2007 sopra citato), ed è pertanto inevitabile che la normativa nazionale precedente a tale decreto (L. 448/98 e L. 388/2000) non abbia potuto considerare tale concetto di parità di trattamento al momento dell approvazione; c) l espressione salvo che sia diversamente disposto, contenuta nella legge di recepimento della direttiva CE 109/2003, andrebbe riferita a disposizioni di legge espressamente derogatrici, introdotte quindi in sede di recepimento o successivamente, e che comunque non potrebbero riguardare prestazioni essenziali ; d) in caso di incompatibilità di una norma nazionale con una norma di diritto dell Unione Europea di diretta ed immediata applicazione, quest ultima deve prevalere, con conseguente disapplicazione della prima da parte delle autorità amministrative, inclusi gli enti locali (principio riconosciuto nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 389/1989, 64/1990 e 168/1991); Richiamata la deliberazione dell Assemblea dei Sindaci dell Ambito Socio Assistenziale 4.2. Tarcento n. 18 del 27.06.2013 ad oggetto Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448.Concessione del beneficio ai cittadini non comunitari soggiornanti di lungo periodo con la quale viene approvata l ammissione al beneficio dell assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi della legge in oggetto, anche da parte di cittadini comunitari soggiornanti di lungo periodo che risultino in possesso dei requisiti anagrafici ed economici; Vista la domanda di assegno per il nucleo familiare, depositate agli atti presso l ufficio servizi sociali, pervenuta da M.M. prot. domanda n. 13225 del 08/11/2013 Verificata la dichiarazione fornita dal richiedente e la sussistenza dei requisiti economici previsti dalla normativa in vigore per l ottenimento del beneficio economico richiesto; Dato atto che l erogazione dell assegno in oggetto è di competenza dell INPS e pertanto non costituisce onere a carico del Comune; Ritenuto di concedere l assegno al richiedente il beneficio; Visto lo Statuto Comunale; Visto il D. Lgs. n.267/2000; DETERMINE n. 448 del 19-11-2013 - pag. 3 - COMUNE DI POVOLETTO

D E T E R M I N A 1. di far integralmente proprie le premesse al presente atto e di concedere l assegno per nuclei familiari di cui all art. 65 della L. 488/1998 al seguente nominativo, meglio specificato nella documentazione depositata agli atti presso l ufficio servizi sociali: M.M. prot. domanda n. 13225 del 08/11/2013 beneficio da 01/01/2013 a 31/12/2013 euro 1.813,37.=; 2. di trasmettere i dati relativi ai beneficiari all INPS che provvederà all erogazione degli assegni; 3. di trasmettere il presente atto all Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE F.TO MANSUTTI ANNA DETERMINE n. 448 del 19-11-2013 - pag. 4 - COMUNE DI POVOLETTO

DETERMINAZIONE NR. 448/19-11-2013 Ufficio: SERVIZI SOCIALI Il Responsabile d Ufficio f.to Monticoli Tiziana CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. Povoletto, lì 22-11-2013 L IMPIEGATO ADDETTO f.to Rizzi Giorgetta DETERMINE n. 448 del 19-11-2013 - pag. 5 - COMUNE DI POVOLETTO