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84 Sezione I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio 84. Età. I minori di età [2] non possono contrarre matrimonio [7 comma 2]. Il tribunale [disp. att. 38], su istanza dell interessato, accertata la sua maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [90, 65, 83 comma, 390]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione [87, 89; c.p.c. 739]. La corte d appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio [87 comma 6]. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo [c.p.c. 739 ss.]. Articolo così sostituito dall art. 4, L. 9 maggio 975, n. 5. Tra i requisiti richiesti dalla legge per poter contrarre matrimonio rientra il raggiungimento della maggiore età o quanto meno dei sedici anni qualora sussista l autorizzazione del Tribunale concessa, in presenza di gravi motivi, dopo aver accertato lo stato di maturità psico-fisica del minore. Il grado di sviluppo a cui fa riferimento la norma non differisce da quello che il legislatore riconosce a chi ha raggiunto la maggiore età: il giudice, pertanto, per accertarlo, deve soltanto stabilire se il minore abbia raggiunto quel livello della capacità di comprensione e di valutazione che la generalità dei soggetti raggiunge presuntivamente a diciotto anni. Per gravi motivi devono intendersi non soltanto quelli che interessano sotto il profilo negativo e cioè allo scopo di evitare disagi e sofferenze di rilievo alla coppia (ad esempio la minore non ancora diciottenne, le cui nozze siano fortemente osteggiate dai genitori a causa di una loro ingiustificata avversione nei confronti del fidanzato, allorché questa subisca notevoli limitazioni della propria libertà, venga sottoposta ad un tenore di vita gravemente condizionante e si trovi, dopo la fuga da casa, in stato di gravidanza), ma anche quelli che vanno riguardati in senso positivo, tra i quali rientrano i seguenti casi: - la convivenza instaurata positivamente dai nubendi (che stanno per sposarsi) da molti mesi; - la minore non ancora diciottenne, le cui nozze siano fortemente osteggiate dai genitori a causa di una loro ingiustificata avversione nei confronti del fidanzato, allorché questa subisca notevoli limitazioni della propria libertà, venga sottoposta ad un tenore di vita gravemente condizionante e si trovi, dopo la fuga da casa, in stato di gravidanza; - lo stato di gravidanza di una minore accompagnato dall accertamento dell esistenza di una maturità psico-fisica (il livello di capacità di comprensione e di valutazione che la generalità dei soggetti raggiunge presuntivamente a diciotto anni) in relazione al matrimonio; - la necessità di far superare al minore pericolose esperienze fatte nella famiglia di origine. Ai fini dell accertamento dei gravi motivi, bisogna tenere conto altresì ed in primo luogo delle caratteristiche e delle istanze socio-culturali dell ambiente di vita del minore che sta per sposarsi, al fine di comprendere fino in fondo l esatto valore dell esigenza materiale, spirituale, oggettiva e psicologica che lo induce alla richiesta giudiziale. Non ricorre, invece, nessuno dei requisiti richiesti dall articolo in commento perché possa essere concessa l autorizzazione a contrarre matrimonio precoce qualora: - la richiedente e il suo partner, già conviventi, dimostrino impaccio, insicurezza, immaturità e una timidezza che sfiora l inibizione e la minore abbia conservato ottimi rapporti con i genitori; 09

85 Parte I - Disciplina codicistica - il matrimonio anticipato stia a cuore più ai genitori dei nubendi che a questi ultimi, allo scopo di sanare una situazione anomala creatasi con la convivenza uxoria accesa dai fidanzati; - si chieda di contrarre matrimonio allo scopo di evitare il disagio collegato alla convivenza alternata presso l uno o l altro dei propri genitori divorziati, ovvero allo scopo di non perdere un eredità promessa ma condizionata alla celebrazione del matrimonio; - la gravidanza della minore non sia accompagnata dalla accertata maturità psico-fisica; - il minore sia ospitato permanentemente presso la famiglia del partner in seguito ai continui litigi con i propri genitori, provocati dalla rigida disciplina familiare da questi ultimi imposta; - tra i minori sussista un bisogno di rapporto sessuale inteso come terapia; - la minore incinta chieda di essere autorizzata al matrimonio per la prevalente preoccupazione di garantire al nascituro lo stato di figlio legittimo; - il minore desideri spasmodicamente di vivere insieme al proprio partner. 85. Interdizione per infermità di mente. Non può contrarre matrimonio l interdetto per infermità di mente [ 44] [9, 20]. Se l istanza di interdizione [ 47] è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio [04]; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull istanza non sia passata in giudicato [c.p.c. 324]. Nel diritto canonico non è previsto l istituto dell interdizione, mentre sono accolte le seguenti figure (can. 095): - mancanza di sufficiente uso della ragione; - difetto grave di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali; - impossibilità di assunzione degli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Lo stato di interdizione che preclude la possibilità di contrarre valido matrimonio deve essere dichiarato con sentenza. La ratio di tale norma trova fondamento in un esigenza di tutela dell incapace; il legislatore, infatti, ha voluto evitare che una persona incapace di provvedere a se stessa possa vincolarsi ad obblighi tanto rilevanti quali quelli che scaturiscono dal matrimonio. L interdizione per infermità di mente può essere causa di opposizione al matrimonio e può giustificare l annullamento di esso. È prevista la possibilità di impugnare il matrimonio da parte del coniuge [20] il quale, anche se non interdetto, dimostri di essere stato incapace di intendere o di volere al momento della celebrazione. L incapacità di intendere e di volere deve essere comunque grave [428]: in caso di incapacità di livello inferiore o di persona inabilitata, il matrimonio resta valido. L impugnativa soggiace al termine di decadenza di un anno dal momento in cui il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali, in caso di coabitazione. 86. Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente [65, 68, 0, 02, 6 comma 2, 7 comma 2, 24; c.p. 556]. Vedi L. 9 novembre 984, n. 950. Il nostro ordinamento giuridico prevede che la persona legata da precedente matrimonio avente effetti civili non può contrarre un ulteriore matrimonio. Tale preclusione non trova appli- 0

87 cazione qualora il matrimonio precedente sia venuto meno per dichiarazione di nullità o per scioglimento. Essendo un divieto di ordine pubblico si estende ai cittadini di stati stranieri, anche qualora il paese di appartenenza accetti la poligamia. Se il divieto viene eluso, il matrimonio successivo è impugnabile e l interessato risponde del delitto di bigamia. L azione del P.M. diretta a far valere l invalidità del matrimonio contratto, in violazione del divieto sancito dal presente articolo, da chi sia vincolato da un precedente matrimonio, così come l analoga azione diretta a far valere l invalidità della trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico contratto da chi sia legato da altro matrimonio valido agli effetti civili, in violazione del divieto stabilito dall art. 2, n., L. n. 847 del 929, è un azione di nullità, e non di annullabilità, in quanto rivolta ad accertare l assoluta inidoneità del matrimonio del bigamo a realizzare la funzione di creazione della famiglia legittima, assegnatagli dall ordinamento; detta azione, pertanto, è imprescrittibile e può essere esercitata in qualunque tempo, con il solo limite dello scioglimento, per morte od altra causa, del precedente matrimonio (così Cassazione n. 4567 del 978 e n. 629 del 979). GIURISPRUDENZA Il matrimonio celebrato all estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme previste dalla legge straniera, ha immediata validità nel nostro ordinamento, e, quantunque sia stato contratto - in violazione dell art. 86 cod. civ. - da chi non aveva libertà di stato, è destinato a produrre effetti finché non sia impugnato da uno dei soggetti legittimati (tra cui anche il pubblico ministero) e non sia emessa la pronuncia del giudice di nullità. Ne consegue che - stante il divieto di espulsione previsto dall art. 9, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 998 per gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana - è illegittimo il provvedimento di espulsione nei confronti della cittadina straniera coniugata, a seguito di matrimonio contratto all estero, con cittadino italiano, benché quest ultimo fosse vincolato da un matrimonio precedente, non potendo il matrimonio celebrato all estero considerarsi immediatamente privo di effetti dall autorità amministrativa finché non sia intervenuta una sentenza del giudice competente a decidere, con efficacia di giudicato, della nullità del matrimonio (5537/200, rv 54598). 87. Parentela, affinità, adozione e affiliazione. Non possono contrarre matrimonio fra loro [7]: ) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali [75, 0, 6 comma 2]; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini [0]; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta [78]; il divieto sussiste anche nel caso in cui l affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [7] o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l adottante, l adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona [294]; 8) l adottato e i figli dell adottante [300]; 9) l adottato e il coniuge dell adottante, l adottante e il coniuge dell adottato [302 comma 2]. I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [250]. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5),

88 Parte I - Disciplina codicistica anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo [7 comma 4] 2. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero [c.p.c. 739]. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell articolo 84 3. Vedi L. 4 maggio 983, n. 84. 2 Comma così modificato dall art. 78, L. 4 maggio 983, n. 84. 3 Articolo così sostituito dall art. 5, L. 9 maggio 975, n. 5. I rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione costituiscono un impedimento al matrimonio. Tuttavia bisogna distinguere tra impedimenti che non possono essere superati e impedimenti che consentono il matrimonio in subordine ad un autorizzazione rilasciata dal Tribunale. Nel diritto canonico (can. 09) l impedimento a contrarre matrimonio vale per la parentela in linea retta all infinito, per quella collaterale fino al quarto grado e per l affinità in linea retta. Con riguardo alla nullità del matrimonio derivante dalla violazione delle disposizioni dell articolo in commento (ovvero di quelle relative alla mancanza di libertà di stato [86] e all omicidio [88]), l interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta, ex art. 7, comma, per la legittimazione all impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo i criteri operanti per l azione di nullità del contratto [42], ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause d invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso (così Cassazione n. 720 del 986). La cessazione degli effetti civili del matrimonio determina la caducazione del vincolo di affinità in linea collaterale e, conseguentemente, dell impedimento matrimoniale ex n. 5) del comma dell articolo in oggetto; stante l insussistenza dell impedimento matrimoniale fra gli affini in linea collaterale (a seguito dello scioglimento del vincolo che aveva originato, il vincolo di affinità), si configura come illegittimo il rifiuto dell ufficiale dello stato civile di ricevere le pubblicazioni dichiarandosi non necessaria alcuna autorizzazione per la celebrazione delle nozze (così Trib. Grosseto 9 ottobre 2003). 88. Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell altra [0, 6 comma 2, 7; c.p. 56, 575]. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio [c.p.c. 374] ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. L invalidità del matrimonio per impedimentum criminis presuppone l omicidio di tipo volontario: per cui è insussistente l ipotesi di impedimento per omicidio preterintenzionale (la preterintenzione è quella forma di colpevolezza per la quale il soggetto agisce volontariamente per realizzare un determinato evento, ma dalla condotta deriva un evento più grave non voluto) 2

90 o colposo. È necessario, altresì, che la responsabilità penale risulti da una sentenza di condanna passata in giudicato. L elemento differenziale tra omicidio preterintenzionale e omicidio volontario è solo quello psicologico, che, nel primo caso, è costituito da dolo misto a colpa e, nel secondo, da dolo anche eventuale, nel senso che il soggetto agente si sia rappresentato come probabile l evento morte, accentuandone il rischio. La regola di cui al presente articolo vale anche nel diritto canonico (can. 090). 89. Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna [6 comma 2], se non dopo trecento giorni dallo scioglimento [49], dall annullamento [7] o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge º dicembre 970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio [disp. att. 38, commi 2, 3], sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta la sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell articolo 84 e del comma quinto dell articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata 2. Comma così modificato dall art. 22, L. 6 marzo 987, n. 74. 2 Articolo così sostituito dall art. 6, L. 9 maggio 975, n. 5. Ricorre in questa norma l ipotesi di impedimento per lutto vedovile: la donna rimasta vedova può contrarre nuovo matrimonio trascorsi trecento giorni (tempus lugendi). Il medesimo tempo è previsto in caso di scioglimento (morte o divorzio) o annullamento (vizi dell atto costitutivo) o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il tempo gioca in realtà un ruolo strategico al fine di scongiurare incertezze in merito all attribuzione della paternità di nuovi figli (turbatio sanguinis). Questo principio non va esente da eccezioni; infatti, è possibile sposare se lo scioglimento del primo matrimonio è preceduto da separazione personale che si protrae da almeno tre anni, ovvero in caso di matrimonio non consumato o, ancora, se il precedente matrimonio è stato annullato per impotenza di uno dei due coniugi. Il matrimonio può essere, altresì, autorizzato dal Tribunale quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza oppure se è provato con sentenza passata in giudicato che il marito non abbia convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 90. Assistenza del minore. Con il decreto di cui all articolo 84 il tribunale [disp. att. 38] o la corte d appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore [2] nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali [65]. Articolo così sostituito dall art. 7, L. 9 maggio 975, n. 5. 3