la d.g.r. 22 ottobre 2004, n , recante i criteri e le modalità di attuazione del suddetto Piano d azione.

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Transcript:

Delibera VII/20217 Seduta del 14 gennaio 2005 Ulteriori disposizioni in ordine alla circolazione dei veicoli, ad integrazione del Piano d'azione (anno 2005) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia RICHIAMATE: la d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18622, concernente il Piano d azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, come definiti nell Allegato A) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501 e nelle dd.g.r. 6 dicembre 2002, n. 11485 e 29 luglio 2003, n. 13856; la d.g.r. 22 ottobre 2004, n. 19127, recante i criteri e le modalità di attuazione del suddetto Piano d azione. DATO ATTO che le suddette deliberazioni sono state adottate in applicazione dell articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell aria ambiente, nonché del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti. DATO ATTO ancora che le medesime deliberazioni hanno disposto il blocco programmato permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti dall 8 novembre al 17 dicembre 2004 e dal 10 gennaio al 28 febbraio 2005 e il blocco totale della circolazione per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico nelle giornate domenicali del 21 novembre 2004 e del 23 gennaio e 20 febbraio 2005, nonché le deroghe al rispetto a tali disposizioni per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari. VALUTATE le condizioni meteoclimatiche avverse dell inverno in corso che, come rilevate dall Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia in applicazione del PUNTO 1, lettera b), dell Allegato alla richiamata d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18622, denunciano la persistenza di condizioni di stabilità atmosferica con assenza di vento e presenza di inversione termica, peraltro estese a tutta la Pianura Padana, che favoriscono l accumulo degli inquinanti ed, in particolare, del PM10. PRESO ATTO delle conoscenze, in termini scientifici, sulla natura delle sostanze inquinanti più dannose per l ambiente e per le persone e sulle conseguenze, in particolare di ordine igienicosanitario, estremamente preoccupanti per la popolazione. CONSIDERATA pertanto la necessità di individuare nuove misure atte a migliorare ulteriormente l efficacia degli interventi fino ad oggi adottati per i periodi di emergenza determinati da episodi acuti di intervento atmosferico, sia per ciò che concerne le procedure di limitazione del traffico veicolare, sia per gli interventi tesi alla riduzione delle emissioni dagli impianti per la produzione di energia elettrica, da quelli per la produzione industriale e da quelli per il riscaldamento civile. 1

RICHIAMATA l intesa sottoscritta in data 28 gennaio 2003 dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dai Comuni della zona critica di Milano, per effetto della quale è stato sperimentato, nel periodo dal 3 febbraio all 8 febbraio 2003, il ricorso alla circolazione veicolare a targhe alterne e al contemporaneo divieto di circolazione per i veicoli non dotati di marmitta catalitica omologata ai sensi delle vigenti direttive comunitarie. RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, ricorrere nuovamente alla misura della circolazione veicolare a targhe alterne e contemporaneamente a quella del divieto di circolazione per i veicoli non dotati di marmitta catalitica a tre vie, ovvero di tipo non omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e seguenti e per i veicoli ad accensione spontanea (diesel), non di tipo eco-diesel, ovvero non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e seguenti, da attuarsi in quattro giornate, distribuite in altrettante settimane. VISTO il documento tecnico predisposto dalla competente Direzione Generale Qualità dell Ambiente nel quale sono specificate le modalità di attuazione delle nuove disposizioni regionali in materia di traffico veicolare, nonché le deroghe al rispetto di tali disposizioni per determinate categorie di soggetti di veicoli e relativamente a specifici assi viari. A voti unanimi espressi nelle forme di legge D E L I B E R A 1. di integrare le dd.g.r. 5 agosto 2004, n. 18622 e 22 ottobre 2004, n. 19127, con le disposizioni riportate nell Allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, nel quale sono specificate le modalità di attuazione della circolazione veicolare a targhe alterne nei giorni 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005 e del contemporaneo divieto, nelle medesime date, della circolazione dei veicoli non dotati di marmitta catalitica omologata ai sensi delle vigenti direttive comunitarie, nonché le deroghe al rispetto di tali misure per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari; 2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. IL SEGRETARIO 2

Allegato A Provvedimenti relativi alla circolazione dei veicoli da assumere nelle date del 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005. 1) Divieto di circolazione nelle date del 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 2005 degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 2) Nelle date del 20 gennaio e 10 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1) i veicoli con targa contraddistinta da numero pari, aventi le seguenti caratteristiche: gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico); gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive; motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE; i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi; le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico. 3) Nelle date del 27 gennaio e 3 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1) i veicoli con targa contraddistinta da numero dispari, aventi le seguenti caratteristiche: gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico); gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive; motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE; i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi; le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico. 4) Sono esclusi da ogni divieto di circolazione: gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico); 3

gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico. 5) Il divieto di circolazione non si applica: - ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente deliberazione; - ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici; - relativamente al comune di Como, alle seguenti strade di collegamento: Via Brogeda, via Asiago, via Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico Nuova, viale Rosselli, via Recchi, via Masia Sud, Lungo Lario Trento, via Torno, via Manzoni, P.za Matteotti, via Dante (fino all incrocio con via Dottesio), via Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale G.Cesare, via Piave, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Grandi, P.za San Rocco, via Napoleona, P.le Camerlata, Via Varesina, via d Annunzio, via Paoli, via Cecilio, via Canturina, P.za Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII, via Scalabrini; - relativamente al comune di Grandate, via Leopardi; - relativamente al comune di Casnate con Bernate, via Garibaldi e via Pitagora; - relativamente al Comune di Milano ed ai Comuni limitrofi: a) Cologno Nord: Viale Lombardia (Brugherio), Via Imbersago, Via Dante; b) Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore; c) Forlanini: Viale E. Forlanini; d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese; e) Bisceglie : Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie; f) Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'incrocio con Via Natta; g) Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese - Molino Dorino, Via Gallarate fino all intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo; h) Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta; i) Sesto 1 Maggio: nel Comune di Cinisello Balsamo: Via Galilei, Via Valtellina; nel Comune di Sesto san Giovanni: Viale Gramsci (dal confine con Cinisello Balsamo sino a Piazza 1 Maggio); Cavalcavia Buonarroti, Via Trento, Viale Italia (da Via Trento allo svincolo Italia Muggiasca sul peduncolo) e le rampe dello svincolo stesso non in ambito autostradale; Via Di Vittorio, tra il confine con Cologno Monzese e Via Pisa, nonché i rami di strada necessari e sufficienti per garantire l accesso e l uscita dal peduncolo e il raggiungimento della Via Di Vittorio; l) Via Sempione nel comune di Pero dal confine comunale di Rho sino al raccordo con l autostrada Milano Torino; m) Comune di Arese: Piazzale Alfa Romeo, Via Alfa Romeo, Viale Alfa Romeo, Via Luraghi, Via per Bariana, Via Marconi, Via della Moia, Viale delle Industrie, Piazzale Burke; n) Comune di Cernusco sul Naviglio: S.P. n. 121 (dal confine con il Comune di Carugate all intersezione con la ex s.s. 11 Padana Superiore), S.P. n. 113 (dal confine con il Comune di Brugherio all incrocio con la S.P.120), S.P. n. 120 4

(dal confine con il Comune di Cologno Monzese all intersezione con la S.P. 113 e dall incrocio con la S.P. 121 al confine con il Comune di Bussero), ex S.S. n. 11 Padana Superiore (dal confine con il Comune di Vimodrone al confine con il Comune di Cassina dè Pecchi), Via Torino (dall intersezione con la ex s.s. 11 all incrocio con la s.p. 103), Via Grandi (dall incrocio con la ex s.s. 11 all intersezione con la Via Mattei stazione A.T.M.), Via Mattei (dall intersezione con la Via Grandi all incrocio con la Via Miglioli), Via Miglioli (dall intersezione con la Via Mattei all incrocio con la S.P. 121 (tangenziale est); o) Comune di Lissone: Viale Repubblica (dal confine con Monza a Via Cattaneo), Viale Martiri della Libertà (da Via Cattaneo a Via Toti), Via Catalani, Via dei Platani, Via San Giorgio, Via Trieste, Via Zanella, Via Lombardia; p) Comune di Cusano Milanino: Via Soriani, Via Alessandrina, Viale Cooperazione, Via Marconi, Via Manzoni; q) Comune di Rozzano: Via Curiel, Via Mazzocchi, Via Grandi, Via Manzoni, Via Gran S. Bernardo, Via Monte Amiata, Viale Isonzo, Via Buozzi, Via Di Vittorio, Via Cooperazione (dalla rotatoria con Via XXV Aprile al confine con Zibido San Giacomo), Via XXV Aprile (da Via Cooperazione al confine con Basiglio); r) Comune di Senago: Via Cavour (da Comasina a Via Varese), Via Varese (da confine con Limbiate a Via per Cesate), Via per Cesate (da Via Varese al confine con Garbagnate/Cesate), Via Benedetto Croce (da Via per Cesate a Via Mascagni), Via Mascagni (da Via B. Croce al confine con Garbagnate); - relativamente al Comune di Nembro: Via Marconi, Piazza Italia, Piazza Umberto I, Via Roma (da intersezione con Via Locatelli ad innesto con Piazza Italia e Piazza Umberto I ). 6) E demandato alla Direzione Generale Qualità dell Ambiente l eventuale aggiornamento del suddetto elenco, relativamente alle strade ed alle vie percorribili. 7) Il divieto di circolazione non si applica altresì: a) agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale; b) agli autoveicoli di pronto soccorso; c) ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus; d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente; e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo; f) alle autovetture targate CD e CC; g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa); h) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; i) agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; j) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica; 5

k) agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; l) agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; m) ai veicoli degli operatori dell informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento; n) agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling). 8) I sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio. Tale deroga è valida per la circolazione nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al Piano d Azione. 9) Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni. 10) In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/92, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come integrato e modificato. 11) All esecuzione della presente delibera provvedono i Sindaci dei Comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell'ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze. 12) I soggetti responsabili intensificano il controllo dei limiti della velocità dei veicoli sulla viabilità di competenza. 6